AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Inquinamento

Danno ambientale

Diritto ambientale

Tutela dell'ambiente

Associazioni e comitati

Costituzione Parte Civile

Informazione ambientale

 

Si veda altra: giurisprudenza massimata

2010

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 

 

 


INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Determinazione conclusiva - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti.
Solo nell’ipotesi in cui la determinazione conclusiva disattenda in tutto o in parte il contenuto della conferenza di servizi risulterà assoggettata allo specifico obbligo di motivazione previsto dall’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/90: obbligo che, ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione “per relationem”, attraverso il mero richiamo al verbale della conferenza, visto che se ne disattendono i contenuti. Qualora, invece, la determinazione conclusiva aderisca ai contenuti della conferenza, approvandoli e considerandoli come definitivi, non è necessaria una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle argomentazioni contenute nella conferenza stessa. Pertanto l’obbligo di motivazione potrà ben essere soddisfatto in tal caso “per relationem”, mediante il semplice richiamo al verbale della conferenza di servizi. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Competenza del Ministro dell’ambiente - Competenza dirigenziale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al “Ministero”. Rientra così tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.). La rilevanza politica di tale atto è, d’altro lato, dimostrata dalla necessità dell’intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per l’appunto, dal citato comma 2 dell’art. 252. Deve, invece, ritenersi che i decreti direttoriali attinenti alle modalità con cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (e come dovrà esserlo quello di bonifica) costituiscono un mero atto di gestione, che segue l’individuazione del sito di bonifica e, come tale, rientra nella competenza dirigenziale e non del Ministro, non concernendo le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come accade invece per la mappatura e perimetrazione dei siti di interesse nazionale) (T.A.R. Lombardia, Bs, Sez. I, 9.10.09, n. 1738). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Procedimento - Partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Portata - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
Nell’ipotesi di bonifica di SIN, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio - di cui al “sentito il Ministero” di cui all’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 - la cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale (in tal senso: TAR Friuli, Sez. I, 28.1.08, n. 90). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Partecipazione dei destinatari delle prescrizioni - Principi di trasparenza e pubblicità.
Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento, articolato in una o più conferenze di servizi istruttorie e decisorie. Ciò, quantomeno, con riferimento alle fasi procedimentali in cui emerge l'esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell'area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni assunte da una conferenza di servizi decisoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. I, 19.4.07, n. 1913; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27.7.01, n. 488). Ciò perché l'onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che all'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Barrieramento fisico - Analisi comparativa con misure meno invasive - Necessità.
L’Amministrazione è tenuta a valutare ed accertare non solo l'efficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l'effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema stesso di contenimento fisico. Pertanto, l'opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente avere luogo soltanto all'esito di un'analisi comparativa tra le diverse alternative in discorso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'area. L'analisi comparativa deve incentrarsi quantomeno sull'efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, nonché sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l'urgenza del provvedere, sull'impatto rispetto all'ambiente circostante gli interventi. (T.A.R. Puglia, Le, Sez. I, 11.6.07, n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.10.09, n. 1540 e 18.12.09, n. 3973) Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - decisioni adottate dalla P.A. - Apparato motivazionale - Attività istruttoria.
Tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale e, segnatamente, in materia di bonifica, devono essere assistite - in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che deve tenere conto di un’attività istruttoria parimente ineccepibile (TAR Friuli, n. 90/08). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali - Recepimento in conferenza di servizi della posizione dell’ISS - Illegittimità -Lacuna normativa - Integrazione analogica operata da organi consultivi - Inammissibilità - Fattispcie: MTBE.
I parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi (TAR Toscana, Sez. II, 24.8.10, n. 4875; TAR Puglia, Le, 11.6.07 n. 2247; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 90/08 cit.). In particolare, in riferimento al parametro “MTBE” (sostanza non inclusa nelle tabelle allegate al d.m. 471/99), deve ritenersi illegittimo il recepimento, da parte della conferenza di servizi, della pur autorevole posizione dell'ISS in materia (Cons. Stato, Sez. VI, 8.9.09, n. 5256). Come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, infatti, pur ammettendo, alla luce di ulteriori e più aggiornati studi in materia, la tossicità per l'uomo e l'ambiente del ”MBTE”, la lacuna normativa non può essere colmata attraverso un'attività di integrazione analogica operata da organi consultivi quali l'Istituto Superiore di Sanità o anche dalla stessa Amministrazione competente all'approvazione del progetto, sussistendo al riguardo il limite normativo che attribuisce, in via esclusiva, tale potere secondo la specifica procedura prevista dal legislatore (TAR Toscana, Sez. II, n. 4875/10 cit.; TAR Piemonte, Sez. II, 17.3.07, n. 1297; TAR Veneto, Sez. III, 2.7.07, n. 2114). Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Bonifica - Terreno - Concentrazione del campione- Allegato 2, parte IV d.lgs. n. 152/2006 - Riferimento alla totalità del materiale secco - Riferimento al solo sottovaglio - Illegittimità.
Gli Allegati alla Parte IV del Titolo V del d.lgs. n. 1\52/06 e del d.m. 13 settembre 1999 impongono la rappresentazione dello stato di tutto il materiale secco del terreno e non solo di una sua frazione. In particolare, l’Allegato 2, Parte IV, Titolo V, d.lgs. cit. prevede che le la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi “alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro” e che determinate modalità di campionamento sono volte ad ottenere una “maggiore estensione delle informazioni sulla verticale”, soluzione non possibile se si considera rappresentativo il solo “sottovaglio”, notoriamente disperso omogeneamente sul terreno e non rappresentativo dello stato della verticale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - E. s.p.a. (avv. Grassi) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 22 dicembre 2010, n. 6798

INQUINAMENTO - Siti inquinati di interesse nazionale - Potere del Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione opere movimenti di terra che interessano l’area inquinata - Art. 252 T.U. Ambiente. Un potere del Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione le opere ed i movimenti terra che avvengono nel perimetro dell’area inquinata è previsto nella norma dell’art. 252 t.u. ambiente relativa ai siti inquinati di interesse nazionale. I co. 6, 7 e 8 della stessa norma delineano infatti un sistema in cui sono concentrati in capo al Ministero dell’ambiente i poteri autorizzatori per qualsiasi tipo di attività che modifichi gli impianti, le attrezzature e le aree oggetto di bonifica. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella,) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884

INQUINAMENTO - Bonifica - Messa in sicurezza d’emergenza - Rimozione della matrice inquinante - Compatibilità - Art. 240, lett. m) d.lgs. n. 152/2006.
La lettera m) dell’art. 240 del codice dell’ambiente, nel definire le attività in cui può consistere la messa in sicurezza d’emergenza, ha previsto espressamente anche l’ipotesi che essa si risolva in un intervento volto a contenere la diffusione dell’inquinamento, impedire il contatto delle matrici inquinanti, rimuoverle. La rimozione della matrice inquinante - onde evitare ulteriori propagazioni della contaminazione - è pertanto normativamente compatibile con la messa in sicurezza d’emergenza. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella,) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884

INQUINAMENTO - Messa in sicurezza d’emergenza - requisiti di cui alle lettere m) e t) - Effetti nocivi alla salute - Contaminazione repentina.
Le situazioni che ai sensi della lettera t) dell’art. 240 del codice giustificano la messa in sicurezza consistono nella possibilità che la contaminazione possa creare effetti nocivi acuti alla salute, mentre - quanto al requisito di cui alla lettera m), deve ritenersi che l’evento di contaminazione repentino consiste anche nell’accertamento del perpetuarsi e dell’aggravarsi dell’inquinamento per effetto della permanenza delle matrici inquinate nell’area oggetto d’indagine. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella,) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884

INQUINAMENTO - Misure di messa in sicurezza d’emergenza - Preventivo completamento della caratterizzazione - Necessità - Esclusione.
Le mere misure di messa in sicurezza d’emergenza non richiedono che sia prima completata la caratterizzazione. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - I. s.p.a. (avv.ti Mansueto, Negrini e Sella) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4884

INQUINAMENTO – Operazioni di bonifica e di messa in sicurezza – Acqua di falda emunte – Diverso regime – Rifiuto e scarico – Illegittimità – Art. 243 d.lgs. n. 152/2006, come novellato dall'articolo 8-quinquies della legge n. 13 del 2009.
Non può ritenersi normativamente corretta l’assimilabilità a rifiuto delle acque di falda emunte nelle operazioni di messa in sicurezza ( e di contro, l’assimilabilità a scarico per le acque estratte in occasione delle operazioni di bonifica), in forza della novella apportata dall'articolo 8-quinquies della legge n. 13 del 2009 all’art. 243 del d.lgs. n. 152/2006 (si vede in tema la sentenza T.a.r. Sicilia, Palermo, I, n. 540/09, secondo cui la norma in parola introduce un peculiare regime diversificato per le acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica di siti inquinati, di per sé non idoneo tuttavia a parificarne il regime giuridico - per quanto attiene alla gestione e autorizzazione dei relativi impianti di trattamento - a quello proprio delle acque reflue industriali). Pres. Petruzzelli, Est. Russo – E. s.p.a. (avv.ti Capria, Gorlani e Marocco) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I– 20 dicembre 2010, n. 4883

INQUINAMENTO - Sostanze cancerogene - Art. 301 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione - Limiti più restrittivi rispetto a quelli di cui ala tabella 5 - Legittimità.
In situazioni di inquinamento in atto da sostanze cancerogene l’art. 301 del d.lgs. n. 152/06 (disposizione che per espressa definizione di legge è attuazione del principio di precauzione previsto dall’art. 174 Trattato CE, secondo cui “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”) consente al Ministero di individuare valori limite più restrittivi di quelli individuati dalla tabella 5 allegata al codice dell’ambiente, cui l’autorità amministrativa non è vincolata. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882

INQUINAMENTO - Utilizzo della migliore tecnologia disponibile - Discrezionalità tecnica amministrativa.
La scelta amministrativa in ordine alla necessità di utilizzo della migliore tecnologia disponibile, in assenza di norme cogenti sul punto, incide su aspetti di discrezionalità tecnica non censurabili, se non sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 settembre 2007, n. 5773). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882

INQUINAMENTO - Siti inquinati di interesse nazionale - Potere del Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione opere movimenti di terra che interessano l’area inquinata - Art. 252 T.U. Ambiente.
Un potere del Ministero dell’Ambiente di sottoporre ad autorizzazione le opere ed i movimenti terra che avvengono nel perimetro dell’area inquinata è previsto nella norma dell’art. 252 t.u. ambiente relativa ai siti inquinati di interesse nazionale. I co. 6, 7 e 8 della stessa norma delineano infatti un sistema in cui sono concentrati in capo al Ministero dell’ambiente i poteri autorizzatori per qualsiasi tipo di attività che modifichi gli impianti, le attrezzature e le aree oggetto di bonifica. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882

INQUINAMENTO - Bonifica - Materiale di scavo proveniente da siti inquinati - Riutilizzo - Risultanze analitiche - Riferimento alla frazione granulometrica inferiore a 2 mm - Illegittimità - Allegato 2 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
Alla luce dell’allegato 2 alla parte IV del d.lgs. 152/06 , deve ritenersi illegittima la prescrizione ministeriale che - ai fini del riutilizzo del materiale di scavo proveniente da siti inquinati - riferisce le risultanze analitiche del terreno alla sola frazione granulometrica inferiore a 2 mm, in quanto la concentrazione deve essere determinata con riferimento alla totalità dei materiali secchi. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 20 dicembre 2010, n. 4882

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Responsabilità - Proprietario incolpevole dell’area inquinata - Principio “chi inquina paga” - Interventi di recupero ambientale - Privilegio speciale immobiliare. L’art. 17 del d.lgs. n. 22/97 impone l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento solamente a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, postulando, da un punto di vista soggettivo, il requisito del dolo o della colpa. E’ evidente, pertanto, che, conformemente al principio comunitario "chi inquina paga" (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE), secondo cui chi fa correre un rischio di inquinamento o chi provoca un inquinamento è tenuto a sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento. A carico del proprietario dell'area inquinata, non responsabile della contaminazione, spetta, invero, unicamente la facoltà di eseguire gli interventi ambientali in questione, al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - I. s.r.l. (avv.ti Buffa, Simonis e Buffa) c. Comune di Monticchio (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4593

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Tutela della salute pubblica - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Danni temuti.
Il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira alla tutela della salute pubblica, può essere adottato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare che tali danni si verifichino. Ciò anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e scarichi inquinanti. Pres. Salamone, Est. Lotti - M.G. e altri (avv. Frisani) c. Comune di Avigliana (avv. Manni) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4584

 

INQUINAMENTO ALIMENTI - Prodotti fitosanitari - Quantità massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande - Nozione di “informazione ambientale” - Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali - Accesso del pubblico all’informazione - Applicazione nel tempo - Direttiva 91/414/CEE - Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE. La nozione di «informazione ambientale» di cui all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande. Fatto salvo il caso in cui una situazione non rientri in quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4. Inoltre, l’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE) Pres./Rel. Bonichot - Stichting ed altri c. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 16/12/2010, Sentenza C-266/09

 

AMBIENTE - Informazione ambientale - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso in materia ambientale - Disciplina generale prevista dalla L. n. 241/1990 - Differenza. L'art. 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724

AMBIENTE - Informazione ambientale - Disciplina ex d.lgs. n. 195/2005 - Finalità - Direttiva 2003/4/CE. La disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva 2003/4/CE di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724

AMBIENTE - Informazione ambientale - Limitazione della legittimazione all’accesso - Preclusione - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272). Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724

 

INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - ZTL - Provvedimenti limitativi della circolazione veicolare - Interessi contrapposti - Contemperamento - Criteri di ragionevolezza - Fattispecie. In materia di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati, è consolidato nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento, secondo il quale tali atti sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza (tra le tante Consiglio di Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825 e 3 febbraio 2009, n. 596; TAR Puglia Bari, III, 13 maggio 2010, n. 1869; TAR Campania Napoli, I, 17 dicembre 2009, n. 8874). (nella specie è stato ritenuto illegittima la regolamentazione dell’accesso e sosta in ZTL per effetto della quale risultava precluso l’accesso al centro storico da parte dei possessori di garage e dei disabili. Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - G.M.A. e altro (avv. Piacentino) c. Comune di Trapani (avv. Santangelo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 15 dicembre 2010, n. 14299
 

INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione alla conferenza di servizi - Necessità. In virtù della finalità propria della conferenza di servizi, che è quella della composizione delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, nonché di contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di confluenza delle volontà delle singole amministrazioni, deve ritenersi necessaria la partecipazione per quei comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti di rigassificazione, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati (cfr., in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 6 ottobre 2009 , n. 1755). Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519

INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione della Provincia in via sostitutiva - Adeguata rappresentanza degli interessi delle popolazioni del territorio comunale - Esclusione.
Gli interessi della popolazione residente nel comune ove è prevista la localizzazionedi impianti di rigassificazione non possono essere adeguatamente tutelati dalla partecipazione alla conferenza di servizi procedimento della relativa Provincia di appartenenza (e della stessa Regione). Mentre la idoneità della rappresentanza provinciale può essere infatti affermata al fine di veder per suo tramite valutati e considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in maniera comunque mediata, ciò non può valere - in via sostitutiva - per le popolazione insediate su territorio direttamente coinvolto. La necessarietà della presenza del Comune, che rileva ai fini del pari necessario contemperamento degli interessi in gioco, non contraddice il vigente meccanismo procedurale che ha comunque potenziato il ruolo (e la responsabilità) dell'amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale, previa valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni « prevalenti » espresse in quella sede (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 11 luglio 2007 , n. 1376). Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519

INQUINAMENTO - SALUTE - Amianto- Obbligo cogente e generalizzato di rimozione - Sussistenza - Esclusione - Parere tecnico in ordine allo stato di manutenzione - Competenza - ASL. - Artt 3 e 12 L. n. 257/1992.
Dalla lettura degli artt. 3, c. 1 e 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257 non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786); la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Pres. Nicolosi, Est. Massari - P.A. e altri (avv. Naccarato) c. Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Sansoni) - TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6722

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Limite alla proposizione di censure - Atti e profili aventi valenza meramente urbanistica - Esclusione. La legittimazione ad agire di cui agli artt. 13 e 18 L. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano una valenza meramente urbanistica. (Cons. Stato, IV Sez. n. 8234 del 2003; Cons. Stato, IV, 9.11.2004, n. 7246; T.A.R. Veneto, I, 19.1.2006, n. 97; T.A.R. Lombardia-Milano, II, 8.10.2004, n. 5515). Pres. Balba, Est. Vitali - G.R. e altri (avv. Granara) c. Comune di Recco (avv.ti Acquarone, Marconi e Busoli), Regione Liguria (avv. ti Castagnoli e Michela Sommariva), Provincia di Genova (avv.ti Giovanetti, Scaglia e Manzone) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - TAR LIGURIA, Sez. I - 29 novembre 2010, n. 10667

 

AMBIENTE - Difesa del suolo - Salvaguardia dal dissesto idrogeologico - Materia della tutela dell’ambiente - Competenza esclusiva statale. Le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009). Pres. De Siervo, Est. Criscuolo - Regione Toscana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 341
 

DANNO AMBIENTALE - Condanna generica - C.d. giudizio di probabilità - Risarcimento in favore dell’ente locale - Elementi probatori - Onere della parte civile - Fattispecie: degrado dell’area, deterioramento dei luoghi e danneggiamento dell’immagine. La condanna generica al risarcimento del danno postula, per il suo accoglimento l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Rimane, conseguentemente, l'onere della parte civile di dare la prova in sede civile della sussistenza, in concreto, del danno e del suo ammontare. Fattispecie: degrado dell’area relativa al deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ottenuti da demolizioni di manufatti stradali (con evidente impatto ambientale), deterioramento complessivo dei luoghi, danneggiamento dell’immagine dell’ente locale. (conferma sentenza del 23.62009 del Tribunale di Milano) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Guadagnolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41016

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Procedura - Mappatura preliminare - Analisi dei campioni - Caratterizzazione del sito - Analisi del rischio - Bonifica - Art. 242 d.lgs. n. 152/2006. La disciplina attualmente in vigore in tema di bonifiche prevede la seguente procedura: in considerazione dell’ampiezza dell’area e del carattere eterogeneo dei rifiuti abbandonati (nonché del tempo trascorso dalle ultime analisi) è possibile richiedere una mappatura preliminare dei punti da investigare per concentrare l’attenzione sulle porzioni di terreno dove è maggiormente probabile la presenza di inquinanti. Tale mappatura deve essere validata dall’ARPA con il coinvolgimento della Provincia e della ASL, bilanciando i principi di proporzionalità e precauzione, a garanzia della significatività dei punti esplorati. Alla mappatura segue l’analisi dei campioni, diretta ad accertare l’eventuale superamento delle CSC ai sensi dell’art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006. Solo se risulti superato il livello delle CSC, anche per un solo parametro, è possibile passare alla caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 comma 3 del Dlgs. 152/2006, attività che può essere posta a carico del proprietario dell’area pur in mancanza di una precisa valutazione delle responsabilità (v. art. 2 commi 2 e 4 del Reg. reg. 1/2005). Una volta acquisiti i risultati della caratterizzazione è necessario effettuare un’analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Sulla base di quest’ultima analisi è infine possibile passare alla vera e propria bonifica ai sensi dell’art. 242 commi 4-7 del Dlgs. 152/2006. Per imporre la bonifica al proprietario è comunque necessario dare dimostrazione della sua responsabilità o almeno corresponsabilità nella causazione dell’inquinamento, ferma restando la facoltà di esproprio dell’area inquinata (v. art. 4 del Reg. reg. 1/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Azienda Agricola M. (avv.ti Calvi e Carattoni) c. Comune di Bolgari (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4636

 

AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Giurisprudenza costituzionale - Legislazione esclusiva statale - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. Alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, la tutela dell’ambiente (non espressamente prevista dallo statuto regionale siciliano) rientra nell’ambito della legislazione esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sicché la disciplina statale in materia costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare in altri ambiti di loro rispettiva competenza (sentenze n. 378 del 2007, n. 104 del 2008 e n. 67 del 2010). Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento autorizzativo - Impugnazione - Dimostrazione del danno - Necessità - Esclusione. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare che si è verificato un danno, in quanto tale questione attiene al merito, ed è invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze (cfr. Tar Toscana Sez. II, 6 ottobre 2009 , n. 1505; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2008 , n. 5910; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 1999 , n. 1445). Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - A.A. e altri (avv.ti Garancini e Padovan) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 5 novembre 2010, n. 5982

 

INQUINAMENTO - Responsabilità ambientale - Imputabilità dell’inquinamento - Condotte attive ed omissive - Prova diretta ed indiretta - Presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. - Principio dell’”id quod plerumque accidit”. In materia di individuazione di responsabilità ambientale, la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'”id quod plerumque accidit”, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885). Pres. Nicolosi, Est. Correale - F. s.r.l. (avv. Giampietro) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Lenzetti) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez.II - 27 ottobre 2010, n. 6538

 INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Concetto di “limite”.
Il concetto di “limite” va inteso non già (o non solo) come mero valore-soglia, ma più propriamente come valore-limite commisurato alla media giornaliera calcolata sperimentalmente in condizioni di funzionamento standard e di carico medio degli impianti, se del caso imponendo parametri più stringenti di quelli posti dalle linee-guida nazionali, recanti i criteri per l’individuazione delle migliori e più recenti tecnologie disponibili (MTD o, se si vuole, BAT) in tema di grandi impianti di combustione (LCP), per tener conto di eventuali fluttuazioni o anomalie dei parametri in determinate condizioni di funzionamento. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Documenti BREF - Natura - BAT - Livelli di emissione - Modelli di riferimento - Obiettivi da raggiungere nel tempo - Adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile.
I documenti BREF sono elaborati in sede UE al fine di suggerire agli Stati membri ed agli operatori del settore l’individuazione delle BAT (migliori tecniche disponibili: secondo l’acronimo italiano, le MTD) e le condizioni di applicabilità alle singole vicende. Le regole scaturenti dai BREF e, in particolare, i livelli d’emissione là posti non esprimono né valori massimi inderogabili, né tampoco valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, servendo piuttosto ad indicare seri modelli di riferimento, applicati sulla scorta delle linee-guida, per migliorare allo stato dell’arte le prestazioni ambientali. Dal canto loro, dette linee-guida vanno non eseguite tout court, ma applicate in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell’impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d’ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d’emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT raggiungibili non illic et immediate -a pena, cioè, di VIA negativa per il sol fatto dello sforamento anche d’un solo parametro-, bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d’esercizio dell’impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d’emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l’impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Valori BREF - Valore medio di riferimento - Valori limite - Differenza.
I valori riportati nel BREF rappresentano un valore medio di riferimento, ossia la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi d’esercizio, che indica l’idoneità pratica di date tecniche a costituire la base logica di massima dei valori limite di emissione, preordinati ad evitare o, se del caso e ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Tanto a differenza di quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, i quali non devono esser mai superati in nessuna condizione di funzionamento a regime dell’impianto. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

 

INQUINAMENTO - Attività di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati - Natura di servizio pubblico - Fondamento. Le coordinate qualificatorie del servizio pubblico ben si attagliano al caso delle attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, disciplinate dall’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Difatti le procedure di messa in sicurezza e di bonifica sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, sono disciplinate da fonti di rango primario, sono svolte (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti di una zona inquinata), mirano al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse violato dagli inquinamenti) e, infine, consistono in attività produttive e di rilievo economico. La circostanza che per tali attività non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione) non inficia i riferiti connotati dell’attività quale attività di servizio pubblico e ciò perché, in via generale, la previsione di un corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico; inoltre, dal punto di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è all’evidenza rappresentata dal vantaggio che costoro (o i loro danti causa) hanno conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi (id est l’inquinamento) relativi a oneri del processo produttivo (ossia quelli connessi al corretto smaltimento degli agenti inquinanti) che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza tali costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate (non essendo integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi). Pres. De Lipsis, Est. Carlotti - E. s.p.a. (avv.ti Giuliano e Grassi) c. Assessorato Regionale Energia e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (Conferma Tar Sicilia, Palermo, n. 540/2009) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 6 ottobre 2010, n. 1266

 

INQUINAMENTO - Impianti di smaltimento fumi e polveri - Sequestro preventivo - Esigenze cautelari riferibili ai rischi alla salute dei dipendenti e degli abitanti del territorio limitrofo - Salvaguardia dell'attuale livello occupazionale - Art. 104 bis disp. att. c.p.p. - Art. 2, c. 9, lett. b), L. n. 94/2009. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (...) l'autorità giudiziaria, nomina un amministratore giudiziario (...)" nulla osta al fatto che l'attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione. (conferma ordinanza del 22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Spandre ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801

INQUINAMENTO - Sequestro stabilimento inquinante - Prosecuzione dell’attività - Nomina di un amministratore - Poteri che competono al custode - Art. 104 bis disp. atto c.p.p.. Se di norma i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta - ed anzi ora l'art. 104 bis disp. Att. c.p.p. espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione. Ciò in realtà poteva già desumersi dall’art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo ma dopo l’introduzione dell’ari. 104 bis disp. att. c.p.p. deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali nell' esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato. Va quindi ribadito che è possibile la nomina di un amministratore dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare Io stato antecedente alla condotta illecita (Cass., sez. III, 9/06/2010, n. 22028). (conferma ordinanza del 22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento), Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Spandre ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 35801
 

INQUINAMENTO - Reato di omessa bonifica - Condotta commissiva (cagionare il superamento dei limiti CSR o l'evento potenzialmente inquinante) - Inottemperanza al piano di caratterizzazione - C.d. condizione di punibilità a contenuto negativo - Continuità normativa - Art. 257 D. L.vo n.152/2006 (art. 51 bis D. L.vo n.22/1997). Si configura il reato contenuto nell’art. 257 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, allorché il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione. Tali comportamenti sono punibili sia ai sensi del sopravvenuto art. 257 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 sia ai sensi ed in vigenza dell'art. 51 bis d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (conferma sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del tribunale di Udine), Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n. 35774

 

INQUINAMENTO - Inquinamento ambientale - Prescrizione - Decorrenza - Computo del tempo - Data dell’ultimo superamento dei limiti. In tema d’inquinamento ambientale, nei casi in cui lo stesso dovesse proseguire nel tempo la prescrizione deve iniziare a decorrere dalla data in cui si è avuto l'ultimo superamento dei limiti. (conferma sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del tribunale di Udine), Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n. 35774

INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Adempimenti delle comunicazioni - condizioni obiettive di punibilità. L'obbligo di bonifica e l'adempimento delle comunicazioni costituiscono condizioni obiettive di punibilità. (conferma sentenza emessa il 12/03/2009 dal giudice del tribunale di Udine), Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Morgante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010 (Ud. 2/07/2010), Sentenza n. 35774

 

ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento del danno - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Violazioni paesaggistiche - Natura di reato di pericolo - Principio di offensività - Qualificazione del reato da contravvenzione a delitto - Art. 181, D.Lgs. n.42/2004. Il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Sicché, i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale dell'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 (introdotta dalla legge 15.12.2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, 1° comma, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto al risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, costituendo l'ambiente naturale un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento anche del danno non patrimoniale derivatone (vedi Cass. civ., sez. III: 10.10.2008, nn. 25010 e 25011). Tale diritto deve ritenersi configurabile anche per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Inoltre, il danno non patrimoniale costituisce "danno-conseguenza" e non già "danno-evento" (Cass., Sez. Unite civ., 11.11.2008, n. 26972), sicché esso non si connette, come una specie di pena privata, al mero accertamento della compressione formale del bene ambiente. (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866

 

ASSOCIAZIONE E COMITATI - Legittimazione dell'associazione (Codacons) - Diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Art. 13 L. n. 349/1986 - Art. 408, c.2°, c.p.p. - Art. 91 c.p.p. - D. M. dell'Ambiente 17/10/1995. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato (ai sensi ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986), sono legittimati a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, c.p.p.. Inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato." Nella specie, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 1995 il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - è individuato tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986. Sussistendo la legittimazione dell’associazione ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, in tema di violazione della legge quadro sulle aree protette, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. (annulla senza rinvio decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Codacons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 24.6.2010), Sentenza n. 34220

 

INQUINAMENTO - Impianti termici civili - Combustibili con contenuto di zolfo non superiore all’1% - D.lgs. n. 152/2006 - Delibera regionale con disposizioni maggiormente restrittive - Potere regionale di adottare misure a tutela della qualità dell’ambiente - Delibera 96/62/CE del 4 agosto 1999, n. 351. Secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, negli impianti termici civili è consentito, tra l’altro, l’uso dell’olio combustibile e di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all’1%; tale riconoscimento non comporta tuttavia sic et simpliciter l’illegittimità della delibera (nella specie, di limitazione all’utilizzazione di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone definite “critiche”, “di risanamento” e “di mantenimento”) che si inquadra nell’ambito delle misure, la cui adozione spetta alle Regioni, per tutelare la qualità dell’ambiente aria al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e, in generale, sull’ambiente, in attuazione della delibera 96/62/CE del 4 agosto 1999, n. 351. Pres. Trovato, Est. Saltelli - Regione Lombardia (avv.ti Fidani, Stajano e Vivone) c. A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi, Sandulli e Rossi) - (Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5338/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2010, n. 6522

INQUINAMENTO - Regioni - Tutela dell’ambiente - Limitazione di un olio combustibile astrattamente utilizzabile secondo la normativa generale - Fondamento - Limiti - D.P.C.M. 8 marzo 2002 - Art. 281, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.
Le Regioni hanno l’obbligo di rilevare obiettivamente la situazione di inquinamento, individuandone anche le ragioni ed i singoli fattori responsabili, e di valutare altrettanto obiettivamente, attraverso la misurazione dei singoli fattori di inquinamento ed il loro monitoraggio anche con riferimento ai valori soglia prestabiliti, le misure più adeguate per il conseguimento della finalità di tutela dell’ambiente aria, secondo programmi, azioni ed obiettivi: è del tutto ragionevole pertanto ritenere che l’amministrazione regionale possa anche limitare l’uso di un olio combustibile, quand’anche astrattamente ritenuto assolutamente utilizzabile secondo la generale normativa in materia ambientale, se esso, con riferimento ad una particolare area geografica, previamente definitiva, ed in ragione della peculiare situazione di incremento di quest’ultimo, da solo o per effetto dell’azione combinata con altri fattori inquinanti possa determinare il superamento della soglia dei valori limiti di inquinamento. Tale potere regionale trova anche positivo fondamento nel D.P.C.M. 8 marzo 2002, espressamente rimasto in vigore, quanto al titolo II, per effetto della previsione di cui al terzo comma dell’articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti temici civili di cui all’articolo 281, comma 3, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 2. Infatti l’articolo 11 del citato D.P.C.M. 8 marzo 2002 (collocato proprio nel titolo II) espressamente prevede che le Regioni, nell’ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e p del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possano limitare l’uso tra l’altro degli oli combustibili, ove tale misura sia stata necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’aria. Pres. Trovato, Est. Saltelli - Regione Lombardia (avv.ti Fidani, Stajano e Vivone) c. A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi, Sandulli e Rossi) - (Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5338/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2010, n. 6522

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile - Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L. n. 349/1986 - Privati costituitisi parti civili - Riconoscimento del risarcimento danno - Limiti. In materia di risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, va evidenziato che l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la cui lesione fa sorgere il diritto al risarcimento del derivato danno anche non patrimoniale pure per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Mentre, ai privati costituitisi parti civili, invece, il diritto al risarcimento risulta riconosciuto per la situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla autorizzata edificazione e per la lesione dei valori urbanistici della stessa. (conferma, sentenza 27.4.2009 della Corte di appello di Milano) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Comune Milano in proc. Monetti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32941

 

INQUINAMENTO - Accertamenti ispezioni e controlli - Genuinità dell’accertamento - Comunicazione di avvio del procedimento - Momento in cui è dovuta - Individuazione. Mentre gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli cd. a sorpresa (aventi natura di mere attività preistruttorie, di accertamento preliminare all’avvio dei procedimenti volti ad ottenere il rispetto della normativa antinquinamento) non debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità, sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, in relazione al vero e proprio inizio di quest’ultimo (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - M. s.r.l. (avv. Pozzolini) c. Comune di Borgo San Lorenzo (avv. Cecchi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5148
 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Trattamento e smaltimento - Principio di precauzione - Incertezza circa l’esistenza o la portata di rischi per la salute - Armonizzazione con il principio di proporzionalità. Il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, sancito dall'art. 174 par. 2, del Trattato di Roma, trova applicazione in tutti quei settori in cui si manifesta la necessità di un elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23 gennaio 2003, n. 260). In tale senso le stesse istituzioni giudiziarie dell’Unione europea hanno avuto modo di affermare l’immediata applicabilità del principio di precauzione quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, e la conseguente possibilità di adottare misure protettive, senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (Tribunale I grado C.E., sez. II, 19 novembre 2009; C.G. C.E. sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; id. 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme). Il principio è pacificamente ritenuto applicabile alla materia del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti (Corte giustizia C.E., sez. IV, 4 marzo 2010, n. 297), dovendo, peraltro, armonizzarsi, nella concreta applicazione, con quello di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in gioco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale devono essere assistite - in relazione alla pluralità e alla rilevanza degli interessi in gioco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6758). Pres. Nicolosi, Est. Massari - I.C.M. s.r.l. (avv.ti Anselmi, Colzi e Sommovigo) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 31 agosto 2010, n. 5145

 

INQUINAMENTO - Fenomeni di inquinamento in atto - Avviso di avvio del procedimento - Omissione - Legittimità - Esigenze di celerità - Art. 7 L. n. 241/1990. In presenza di fenomeni di inquinamento della falda freatica con possibile inquinamento batteriologico può legittimamente omettersi la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto fondata ragione di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità (art. 7 l. 241/90). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - V.G. e altro (avv. Massari) c. Comune di Lonato (avv. Luzzari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I - 6 agosto 2010, n. 2656

INQUINAMENTO - Indagine preliminare sulla contaminazione - Superamento delle CSC - Obbligo di presentare il piano di caratterizzazione - Riesame o verifica supplementare - Diritto del responsabile dell’inquinamento - Esclusione. Se la legge (art. 242 d.lgs. n. 152/2006) prevede che l’indagine preliminare sulla contaminazione venga effettuata entro certi termini, e se i risultati (correttamente ottenuti, secondo quanto previsto dall’allegato II della Parte IV del Titolo V, del d.lgs. 152/2006) di detta indagine attestano l’esistenza dei presupposti per l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito inquinato, non è necessario procedere ad un riesame, concedendo al responsabile dell’evento inquinante una sorta di seconda chance, che si tradurrebbe in una disapplicazione del principio comunitario del “Chi inquina paga”, e della disciplina nazionale che ne ha stabilito tempi e modalità attuative, e comporterebbe un aggravamento del rischio di danno per l’ambiente. Anche nella prospettiva del giudizio di ragionevolezza di una disciplina legislativa che prevede termini e passaggi procedimentali cogenti (escludendo, quindi, un diritto del responsabile a riesami o verifiche supplementari), va considerato che l’effettuazione di un piano di caratterizzazione ha un costo (nel caso in esame, di qualche migliaio di euro) evidentemente sostenibile, a fronte del rischio e del possibile danno che deriverebbe da un ritardo nell’avanzamento del procedimento finalizzato alla (eventuale) bonifica del sito contaminato. Pres. Lignani, Est. Ungari - B. s.p.a. (avv.ti Manna e Orsenigo) c. Provincia di Perugia (avv.ti Minciaroni e Valentini) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 luglio 2010, n. 416
 

INQUINAMENTO - DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 27, c. 27 L. n. 99/2009 - Insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile - Disciplina di favore - Deroga alle disposizioni di legge regionali che prevedano limiti di localizzazione territoriale - Interpretazione costituzionalmente orientata. L’art. 27, c. 27 della L. n. 99/2009, al fine di contenere, per quanto possibile, l’emissione nell’ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all’insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Sul piano delle competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale, comunque correlato agli impianti da carbon fossile, si innesta su una previsione diretta ad incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della produzione di energia e del governo del territorio: si è, infatti, compiuta una scelta di promozione di una particolare fonte energetica, per mezzo di uno strumento, la deroga ai limiti legislativi di localizzazione, che chiaramente fa leva sull’assetto urbanistico del territorio. Il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato, necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma consente. Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa. Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

 

INQUINAMENTO - M.I.S.E. - Presupposti - D.lgs. n. 22/97 (oggi d.lgs. n. 152/2006) - Situazione improvvisa di inquinamento - Misure immediate di rimozione o di contenimento della diffusione degli inquinanti - Diffida - Omessa motivazione in ordine ai rischi da fronteggiare - Illegittimità. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, l’imposizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza si giustifica unicamente ove occorra porre riparo a situazioni improvvise di inquinamento, tali da richiedere misure immediate di rimozione e comunque contenimento della diffusione degli inquinanti, in attesa della bonifica o della messa in sicurezza permanente (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762, in tema di m.i.s.e. ordinata ai sensi delle analoghe disposizioni ora contenute D.Lgs. n. 152/06). La totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità di rischi da fronteggiare in via d’urgenza vizia dunque la diffida ad eseguire le opere di M.I.S.E. Pres. Massari, Est. Grauso - K. s.p.a. (avv.ti Gonnelli e Ragazzini) c. Comune di Carrara (avv.ti Buselli, Fantoni e Vannucci) - TAR TOSCANA, Sez. II - 21 luglio 2010, n. 3140
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Sedi regionali delle associazioni ambientaliste - Legittimazione attiva - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Convenzione di Aarhus. Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva delle sedi regionali di associazioni ambientaliste risultano infondate, alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale. Pres. Giallombardo, Est. Tulumello - Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS e altri (avv.ti Giuliano, Giudice e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I- 16 luglio 2010, ord. n. 638

 

INQUINAMENTO - AIA - Durata del’autorizzazione - 5 anni - Autorizzazioni rimaste inutilizzate per un tempo corrispondente - Decadenza - Formazione di diritti quesiti in capo ai soggetti precedentemente autorizzati - Esclusione. L’AIA ha (nella maggior parte dei casi) una durata limitata a 5 anni, che può essere ulteriormente ridotta qualora siano nel frattempo intervenute variazioni sostanziali nelle migliori tecniche disponibili (art. 9 del Dlgs. 59/2005). Se dunque una volta trascorsi 5 anni il valore dell’autorizzazione decade e il soggetto che ha realizzato l’impianto deve subire una verifica sulla base della nuova normativa tecnica, la stessa regola deve essere applicata nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata utilizzata per un corrispondente periodo di tempo. Considerata la natura degli interessi pubblici coinvolti (salute dei cittadini, integrità dell’ambiente) non vi sono ragioni per garantire un migliore trattamento alle autorizzazioni rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa all’origine dell’inattività. Dunque fa ormai parte dei principi dell’ordinamento la regola secondo cui le autorizzazioni di attività che hanno come esternalità la produzione di inquinanti devono avere durata limitata nel tempo e carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici in grado di limitare l’inquinamento. Sotto questi profili non possono formarsi diritti quesiti in capo ai privati precedentemente autorizzati. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Mantova (avv.ti Bergamaschi e Magotti) c. Regione Lombardia (avv. Cederle) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 2484

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazione non riconosciuta - Legittimazione a ricorrere - Elementi qualificanti. Ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349 (sistema di accreditamento confermato dall’art.17, comma 46, della legge 15 maggio 1997, n.127), non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita appositamente per la tutela dell’area” medesima, ma richiede l’esistenza di elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata consistenza nonché rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato (Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2008, n. 3234; altresì, T.A.R. Toscana, Firenze, II, 3 marzo 2010, n. 591). Pres. Lao, Est. De Vita - Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune di Milano (avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2995

INQUINAMENTO - Tariffa ecopass - Esenzione generalizzata per tutti i veicoli con filtro antiparticolato - Irragionevolezza - Ragioni.
Come emerge dalla normativa in materia di filtri antiparticolato - da ultimo il D.M. 10 agosto 2009 -non tutti i filtri garantiscono lo stesso livello di abbattimento dell’inquinamento da particolato ed anche la stessa tipologia di filtro garantisce riduzioni differenti a seconda della classe Euro del veicolo sulla quale è installata. Oltretutto i filtri garantiscono l’abbattimento solo dell’inquinamento da particolato, non essendo in grado di agire sugli altri inquinanti, come invece avviene con il sistema di classificazione dei veicoli (Euro 1, 2, ecc.). L’esenzione generalizzata dal pagamento della tariffa Ecopass per tutti i veicoli che hanno installato un qualsivoglia filtro antiparticolato determina, di conseguenza, una irragionevole equiparazione sia tra coloro che hanno montato una diversa tipologia di filtro antiparticolato - chiuso o aperto, con diversi livelli di abbattimento, ecc. - su differenti classi di veicoli - Euro 1, 2, ecc. - sia tra questi ultimi e i soggetti in possesso di una vettura Euro 5, parimenti esentati dal pagamento della tariffa. Pres. Lao, Est. De Vita - Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune di Milano (avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2995

INQUINAMENTO - Obblighi di bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Responsabilità dell’autore dell’inquinamento - Natura - Responsabilità oggettiva - Rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione e l’inquinamento - Responsabilità del proprietario - Natura - Responsabilità da posizione - Onere reale. La responsabilità dell'autore dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree. La natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile dalla circostanza che l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all'art. 17 citato, in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario "chi inquina paga”. Sensibilmente diversa si presenta invece la posizione del proprietario del sito, per la responsabilità del quale occorre fare riferimento ai cc. 10 e 11 dell’art. 17: chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale ivi previsto, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l'apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il proprietario del suolo - che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all'inquinamento - non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito. Pres. Barbagallo, Est. Giovagnoli - Comune di Vomodrone (avv.ti Abbamonte e Chiarolanza) c. Regione Lombardia e altri (n.c.) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 5681/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 luglio 2010, n. 4561

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Reato di uccellagione e risarcimento danni - Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna - Legittimità - Sussistenza - Art. 74 cpp - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, (in specie, WWF Italia) è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellagione. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Siti di interesse nazionale - Competenze - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Competenze del Ministro dell’Ambiente - Competenze dirigenziali - Individuazione dei siti di interesse nazionale - Decreto di recepimento della conferenza di servizi - Procedimenti di bonifica - Interventi di messa in sicurezza d’emergenza. L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero. Rientra ad es. tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale, attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia. Si deve invece reputare che il decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in esame. Del resto, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, qualora abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, “alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”. E se l’attribuzione delle relative competenze al “Ministero” (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) sussiste per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve sussistere anche per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, i quali investono una fase prodromica rispetto alla bonifica e non sono in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (v. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.) (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1738/2009, secondo cui, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi, in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento - Concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico - Necessità - Esclusione - Ragioni - Art. 252 c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Differenza con il procedimento di individuazione dei siti di interesse nazionale - Intesa con le Regioni - Art. 252, c. 1.
L’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, non richiede, nell’ambito della procedura di bonifica,il concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico . A tal proposito è significativa la differenza rispetto al precedente comma 1, che richiede invece l’intesa con le Regioni per il distinto procedimento di individuazione dei siti di interesse nazionale. D’altro canto, l’intesa ed il concerto sarebbero incompatibili con la natura di atto gestionale propria del decreto di recepimento delle conclusioni della conferenza di servizi, ed anzi, il fatto che non siano richiesti ne conferma la natura di atto di mera gestione e non di indirizzo politico-amministrativo. L’esercizio di poteri che sfociano in decreti emanati di concerto tra due ministri, infatti, non può essere ricondotto ad un’attività meramente gestionale, ma rientra nell’ambito dell’indirizzo politico-amministrativo, rappresentando espressione di valutazioni anche politiche proprie dei poteri governativi (cfr. T.A.R. Veneto, n. 350/2002). Sotto questo aspetto vi è dunque assoluta coerenza tra la necessità dell’intesa nel procedimento di cui al comma 1 dell’art. 252 e l’assenza di una tale intesa o concerto nella disciplina di cui al successivo comma 4 :nel primo caso si tratta di un procedimento che attiene all’indirizzo politico-amministrativo, mentre negli altri casi si tratta di procedimenti preordinati all’adozione di atti di gestione, che proprio per tale ragione non necessitano del preventivo concerto a livello di vertice politico dei rispettivi apparati. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Pareri, intese e concerti - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Acquisizione all’interno della conferenza.
Nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i pareri, le intese ed i concerti di cui all’art. 252 cit. ed all’art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999 possono ben essere acquisiti all’interno della Conferenza stessa, senza che poi, in sede di emanazione del provvedimento finale, si debba provvedere ad una nuova acquisizione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009, cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316


INQUINAMENTO - Bonifica - Destinatari delle prescrizioni - Partecipazione al procedimento.
Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento, articolato in una o più Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie. Ciò, quantomeno, con riferimento alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di una contaminazione dell’area interessata e che poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria (cfr T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 762; cfr. altresì T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2001, n. 488 per l’affermazione secondo cui l’attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Bonifica - Attività istruttoria - Contraddittorio procedimentale - Accertamenti analitici - Principi di trasparenza e pubblicità - Art. 223 disp. att. c.p.p.
Nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007.): ciò, atteso che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa. Va poi rilevato che, ad avviso di altra giurisprudenza, in materia sarebbe applicabile l’art. 223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve, anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso di presenziare a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R., Lombardia, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Bonifica - Imposizione della misura della barriera fisica -Accertamenti tecnici - Necessità, efficacia e realizzabilità.
L’imposizione della misura della cd. barriera fisica deve essere supportata da adeguati accertamenti tecnici che la indichino come l’unico od il miglior sistema per evitare la diffusione dell’inquinamento. A prescindere dalla valutazione di altre misure, di minore complessità ed onerosità, la P.A. è tenuta a valutare ed accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di contenimento fisico (T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247;T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009, n. 3973). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Bonifica - Barriera fisica - Sottoposizione a VIA - Obbligo.
L’opera di contenimento dell’inquinamento a mezzo di barriera fisica è soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del d.lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l), del d.p.c.m. n. 377/1988 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254) Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316


INQUINAMENTO - Obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare lo stato di inquinamento - Soggetto responsabile - Principio del “chi inquina paga” - Obbligo di bonifica o messa in sicurezza - Proprietario incolpevole dell’area inquinata - Svolgimento delle attività di risanamento - Imposizione - Possibilità - Esclusione - Misure d’emergenza - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006.
Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; id., 6 maggio 2009, n. 762; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254). L’Amministrazione non può, perciò, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. L’enunciato è conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Va precisato, in argomento, che il principio “chi inquina, paga” vale, altresì, per le misure di messa in sicurezza d’emergenza. Infatti, anche l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

INQUINAMENTO - Proprietario dell’are inquinata non responsabile - Esecuzione d’ufficio delle opere di recupero ambientale - Garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006
. A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi. Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Marconi e Colzi) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. II - 6 luglio 2010, n. 2316

 

DIRITTO AMBIENTALE - Rilevanza della nozione di ambiente - Paesaggio - Assetto del territorio - Aspetti scientifico-naturalistici. L’ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico - naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Artt. 13 e 18, c. 5, L. n. 349/86 - Legittimazione attiva - Limitazione alla sola tutela paesistica - Esclusione. Non essendo espressamente specificato nelle disposizioni di cui agli artt. 13 e 18, c. 5 della L. n. 349/86 quali siano gli atti illegittimi contro cui le associazioni di protezione ambientale possono ricorrere, essi devono essere ricavati interpretativamente dall’art. 1, co. 2, stessa legge, che individua come finalità ambientali del Ministero dell’Ambiente “la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento”. Le norme degli artt. 13 e 18 l. 349/86, infatti, attribuendo alle associazioni di protezione ambientale legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo per tutelare finalità (di protezione dell’ambiente) che sono proprie dell’amministrazione dello Stato, costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale poi recepito dall’art. 118, ultimo comma, Cost. Non può pertanto condividersi una lettura riduttiva della norma che limiti la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale soltanto alla tutela paesistica, la quale è soltanto una delle tante species della protezione ambientale. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati spontanei di cittadini - Legittimazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi comuni - Presupposti - Collegamento stabile con il territorio - Attività protratta nel tempo.
Un comitato spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo e se, quindi, il comitato non nasce in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti (CdS, IV, 1001/2010). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Gestione illecita dei rifiuti - Violazione della normativa ambientale - Danno sostanziale al territorio e all'ambiente - Enti locali - Costituzione di parte civile. In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per gli enti locali un danno sostanziale che li rende portatori dell'interesse a costituirsi parte civile potendo dalla violazione della normativa ambientale derivare danno al territorio e all'ambiente [Cassazione Sez. III n. 755/2009; Cass. n. 29214/2003]. (conferma sentenza del Tribunale di Urbino del 28.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Larghetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22757

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Impianti di combustione, con recupero energetico, di RSU - Progettazione, realizzazione e gestione - Prescrizione di utilizzo delle BAT - Riferimento a tecnologie già collaudate - Contraddittorietà - Esclusione - Ragioni. Non è contraddittoria, in seno agli atti di indizione di una gara per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di combustione, con recupero energetico , di rifiuti urbani, la prescrizione dell’impiego di BAT già collaudate in almeno tre impianti esistenti in Europa. La scelta rappresenta infatti un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in impianti esistenti. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - Comune di Mezzocorona e altro (avv. Dragogna) c. Comune di Trento (avv.ti Colpi e Leone) e Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Leone) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 11 giugno 2010, n. 158

 

INQUINAMENTO - Mancata individuazione del responsabile - Adozione delle misure necessarie alla decontaminazione del sito - Legittimità - Piano di caratterizzazione - Obiettivi. La circostanza che la pubblica amministrazione non sia riuscita a determinare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento non può valere ad impedire e rendere illegittima l’adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del sito, impregiudicata la questione relativa al definitivo accollo delle relative spese. Tra l’altro, tra gli obiettivi del piano di caratterizzazione vi è anche l’accurata definizione della situazione di inquinamento, da cui è possibile trarre dati che consentano di determinarne le cause precise e quindi di individuare il soggetto al quale va addossata la relativa responsabilità. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387

INQUINAMENTO - Piano di caratterizzazione - Valutazioni in ordine all’idoneità - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
Qualsiasi valutazione in ordine alla idoneità del piano di caratterizzazione approvato e del suo crono programma impinge nel merito di valutazioni tecnico-discrezionali rimesse ai competenti organi tecnici dell’amministrazione e sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità se non per macroscopica irragionevolezza. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387

INQUINAMENTO - Situazione di inquinamento storico - Art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Procedure - Comune territorialmente competente - Realizzazione d’ufficio - Art. 250 d.lgs. n. 152/2006.
Rilevata una situazione di inquinamento storico, come previsto dall’art. 242 c.1. del d.lgs 152/2006, devono necessariamente essere effettuati gli adempimenti che la stessa norma elenca per porre rimedio alla rilevata contaminazione del sito; pertanto, in caso in cui i responsabili della situazione di inquinamento non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 devono essere realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, come previsto dall’art. 250 dello stesso d.lgs. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387

INQUINAMENTO - Proprietario dell’area - Messa in sicurezza - Affermata disponibilità a realizzare gli interventi - Insufficienza - Iter procedimentale ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Attivazione d’ufficio.
L’affermata “disponibilità” del proprietario dell’area inquinata a mettere in sicurezza l’area, non risponde, neanche come sequenza procedimentale, agli adempimenti richiesti dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (che prevedono, nell’ordine: caratterizzazione del sito, analisi di rischio e infine la definizione definitiva del progetto operativo di intervento, salva, la necessità di adottare misure di messa in sicurezza del sito inquinato) e non può pertanto bastare ad evitare la necessità di un’attivazione d’ufficio del Comune. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387

INQUINAMENTO - Apporto collaborativo del privato - Confronto tecnico - Principio del giusto procedimento.
Il principio del giusto procedimento non esclude la facoltà dell’amministrazione di limitare l’apporto collaborativo del privato ad un confronto sul piano tecnico nel momento in cui deve avvenire l’acquisizione di tutti gli elementi, riservandosi, invece, il momento valutativo ai fini della decisione. Pres. f.f. ed Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Bianchini e Pacini) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 387
 

INQUINAMENTO - Depuratore delle acque - Cattivo funzionamento delle elettropompe - Sversamento di liquidi fognari su terreno - Idoneità lesiva della condotta ex art.674 c.p.. La fattispecie prevista dall'art.674 cp è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica. I nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità. L'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto (danni solo alle colture senza riflessi negativi sulle persone) non ha rilevanza penale. Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res. (annulla senza rinvio, sentenza n. 835/2007 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 24/03/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Chelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22032

 

DIRITTO AMBIENTALE - Agenti Corpo Forestale - Polizia Giudiziaria - Compiti - Fattispecie: corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia - L. n. 36/2004. La L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10, dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". In specie, pertanto, gli agenti del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto omologhi, sul territorio della Regione, del Corpo forestale dello Stato. (conferma, ordinanza resa dal Tribunale di Udine in data 28/12/09) Pres. Onorato, Est. Gazzara, Ric. Mardero. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 21660

 

INQUINAMENTO - Siti inquinati - Competenza provinciale - Esclusività - Nei soli procedimenti ordinari -Potere di ordinanza contingibile e urgente - Sussistenza - Applicabilità della disciplina generale ex art. 50, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 - Presupposti - Artt. 244 e 191 d.lgs. n. 152/2006. La competenza della Provincia in materia di superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito (art. 244 d.lgs. n. 152/2006) può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006). Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti: sussistenza di una situazione di effettivo pericolo grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; II, parere 24 ottobre 2007, n. 2210; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De Vita - C. s.p.a. (avv.ti Toppan e Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola, Dal Toso e Surano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758

INQUINAMENTO - Siti inquinati - Ordinanza contingibile e urgente - Previa individuazione del soggetto responsabile - Necessità - Esclusione - Destinatario dell’ordine - Proprietario dell’area inquinata.
In tema di siti inquinati, l’astratta configurabilità del potere di ordinanza contiingibile e urgente di cui all’art. 50, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 consente di prescindere dalla previa individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, rendendo possibile indirizzare l’ordine di intervento direttamente al proprietario dell’area inquinata (Consiglio di Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De Vita - C. s.p.a. (avv.ti Toppan e Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola, Dal Toso e Surano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Ordinanza - Competenza - Provincia - Art. 244 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 ha assegnato la competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica, finalizzata ad assicurare la tutela ambientale, alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31/05/2010, n. 959

INQUINAMENTO - Bonifica di un sito inquinato - Utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente - Illegittimità - Ragioni - Art. 244 d.lgs. n. 152/2006.
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Ne deriva che l’ordinanza continigibile e urgente non è legittimamente utilizzabile per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato, ipotesi per la quale l’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 appresta una specifica e articolata procedura. Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31.05.2010, n. 959

INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica dei siti inquinati - Responsabile dell’inquinamento - Disciplina - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inquina paga”.
Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253). Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita. Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31/5/2010, n. 959

INQUINAMENTO - Principio di effettività della protezione del’ambiente - Individuazione dei responsabili dei fatti di contaminazione - Condotte attive e omissive - Indizi gravi, precisi e concordanti.
Alla luce dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr. T.A.R Calabria - Catanzaro 1118/2009). Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Situazioni di inquinamento verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del d.m. n. 471/99 - Applicabilità. La normativa in materia di bonifiche di cui all'art. 17 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 è applicabile a qualunque situazione di inquinamento ancora in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'inquinamento e anche in situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento di cui al d.m. 471 del 1999 (Cons. St. , sez. VI, 09/10/2007 , n. 5283). Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697

INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Autore dell'inquinamento - Proprietario incolpevole.
L'art. 17, c. 2 del d.lgs. n. 22/97 individua dal punto di vista soggettivo nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, la fonte dell'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato, con conseguente mancanza di responsabilità, e quindi di obbligo a bonificare o di mettere in sicurezza, del proprietario incolpevole. (cfr. TAR Toscana, sez. II, 17/04/2009 n. 665; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20/10/2009 n. 1118). Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697

INQUINAMENTO - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 13 d.lgs. n. 22/97 - Preclusione in ragione dell'esistenza di apposita disciplina - Inconfigurabilità.
L'esistenza di un’apposita disciplina non preclude al Sindaco l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 13 d.lgs. n. 22/97 quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento. Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697

INQUINAMENTO - Imposizione dell'onere reale - Preventivo accertamento della responsabilità del proprietario - Necessità - Esclusione.
L’imposizione dell’onere reale, così come delineata dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, non è subordinata all’accertamento della responsabilità del proprietario che, anche se incolpevole, qualora il responsabile non si attivi o non sia identificabile, finisce “comunque per essere il soggetto definitivamente gravato” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 27/07/2001 n. 488). Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697

INQUINAMENTO - Proprietario estraneo all'inquinamento - Esecuzione degli interventi di bonifica - Onere - Evizione del bene.
Per il proprietario estraneo all'inquinamento, l'esecuzione degli interventi di bonifica prescritti dall'amministrazione è un vero e proprio onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso privilegio immobiliare gravante sul bene: l'evizione del bene che il proprietario può di fatto subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non costituisce, però, una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente pubblico nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno ambientale. Pres. Calvo, Est. Fratamico - I. s.a.s. (avv.ti Montanaro e Siniscalco) c. Comune di Moncucco Torinese e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 28 maggio 2010, n. 2697

 

DIRITTO AMBIENTALE - Prescrizioni normative in materia ambientale - Osservanza - Tutela del diritto alla salute - Diritto all’iniziativa economica e alla libertà d’impresa - Contemperamento. La puntuale osservanza delle precise disposizioni normative in materia ambientale mira ad assicurare la piena tutela del diritto alla salute, senza sacrificare il diritto alla iniziativa economica e la libertà di impresa, se non nei limiti imposti proprio dall’abuso di queste ultime: va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia. Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv.ti Rianna e Crovace) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 26 maggio 2010, n. 9181

 

INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Attività di competenza del Ministro dell’Ambiente - Atti facenti capo al Ministero - Individuazione dei siti di interesse nazionale - Decreto di recepimento della Conferenza di Servizi. L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero. Rientra ad es. tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, c. 2), dovendo la suddetta individuazione reputarsi atto attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. La rilevanza politica di un tale atto risulta, del resto, confermata dalla necessità dell’intesa con le Regioni interessate, prescritta, per l’appunto, dal comma 2 dell’art. 252. Si deve invece reputare che il decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in, avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione delle competenze - Intervento di messa in sicurezza di emergenza - Ministero.
L’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, qualora abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, “alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”. Se l’attribuzione delle relative competenze al “Ministero” (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto di recepimento della conferenza di servizi, avente ad oggetto un intervento di messa in sicurezza d’emergenza che investe una fase prodromica rispetto alla bonifica, e comunque non in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (v. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Atti del procedimento di bonifica - Competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi - Art. 4, c. 3 d.lgs. n. 165/2001- Generale principio di distinzione tra attività di governo e attività di gestione.
Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l’organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738; T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 ottobre 2008, n. 2287). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Art. 252, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Procedimento - Concerto con il Ministero dello Sviluppo economico - Necessità - Esclusione.
Il concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico non è richiesto dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006: vi è assoluta coerenza tra la necessità dell’intesa con le Regioni nel procedimento di cui al comma 1 dell’art. 252 e l’assenza di una tale intesa o concerto nella disciplina di cui al successivo comma 4 (il quale si limita a chiedere che sia sentito il Ministero dello Sviluppo Economico). Nel primo caso si tratta infatti di un procedimento (l’individuazione dei siti di bonifica di interesse nazionale) che attiene all’indirizzo politico-amministrativo, mentre negli altri casi si tratta di procedimenti preordinati all’adozione di atti di gestione, che proprio per detta ragione non necessitano del previo concerto a livello di vertice politico dei rispettivi apparati. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Intese e concerti ex art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Acquisizione all’interno della conferenza di servizi.
Nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i pareri, le intese ed i concerti di cui all’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 ed all’art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999 possono ben essere acquisiti all’interno della Conferenza stessa, senza che poi, in sede di emanazione del provvedimento finale, si debba provvedere ad una nuova acquisizione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009, cit.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Misure urgenti e definitive - Adozione - Responsabile dell’inquinamento - Proprietario incolpevole - Principio “chi inquina paga”.
Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; id., 6 maggio 2009; nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254). L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai soggetti che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320). L’enunciato è conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Principio “chi inquina paga” - Applicabilità alle misure di messa in sicurezza d’emergenza - Fondamento - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006
. Il principio “chi inquina, paga” vale, oltre che per le misure di bonifica, anche per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo la definizione che delle misure stesse è contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006 (ogni intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente). Infatti, anche l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Opere di recupero ambientale - Esecuzione d’ufficio - Rivalsa nei confronti del soggetto responsabile - Mancata individuazione - Esercizio delle garanzie gravanti sul terreno inquinato.
Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Bonifica - Imposizione del barrieramento fisico - Analisi comparativa tra le diverse alternative.
La P.A. è tenuta a valutare ed accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di contenimento fisico. Pertanto, l’opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente avere luogo soltanto all’esito di un’analisi comparativa tra le diverse alternative, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area (T.A.R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009, n. 3973). In sintesi, detta analisi deve implicare la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P.A., non solo dei vantaggi effettivi connessi alla realizzazione della barriera fisica, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

INQUINAMENTO - Barriera di contenimento fisico - Configurazione quale messa in sicurezza d’emergenza - Illegittimità - Natura di messa in sicurezza permanente.
La prescrizione di una misura avente natura di messa in sicurezza permanente, se non di vera e propria bonifica, è illegittimamente configurata quale messa in sicurezza d’emergenza. Il richiamo all’esigenza di intervenire in via d’urgenza risulta infatti logicamente incompatibile con la prescrizione di un intervento, quale - nella specie - la barriera di contenimento fisico, la cui realizzazione e messa in opera richiede tempi verosimilmente lunghi, i quali ne palesano l’inidoneità sotto i profili dell’adeguatezza e della proporzionalità al conseguimento dello scopo (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 2247/2007). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - Provincia di Massa Carrara (avv. Andreanis) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 19 maggio 2010, n. 1525

 

DIRITTO AMBIENTALE - Principio di precauzione - Applicazione - Produzione normativa, adozione di atti generali o di misure cautelari - Livello di rischio puntualmente definito dai poteri decisori centrali - Applicabilità - Esclusione. L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali. Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove (“test di cessione”) cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali. Pres. Bianchi, Est. Goso - O. s.n.c. (avv.ti Montanaro e Pedussia) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Rossi e Sciolla) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 3 maggio 2010, n. 2294

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di rimozione e bonifica - Responsabilità del proprietario del terreno - Individuazione - Fattispecie: comproprietari di aree inquinate per responsabilità di una società fallita. La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si ritrovano abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto quanto meno a titolo di colpa e di tale responsabilità se ne deve dare atto nel provvedimento che ordina la rimozione dei rifiuti (nella fattispecie, i destinatari dell’ordinanza di bonifica erano stati individuati non come soci o amministratori della società fallita responsabile del’inquinamento, ma come comproprietari delle aree da bonificare: in mancanza della prova di un ruolo attivo nelle scelte imprenditoriali della società fallita, viene meno il titolo per richiedere agli stessi una condotta di ripristino del sito inquinato dai rifiuti abbandonati). Pres. Leo, Est. De Carlo - T.G. e altri (avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla), Provincia di Milano e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di rimozione e bonifica - Competenza - Comune - Sussistenza - Art. 192, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.
A mente dell’art. 192 D.lgs. 152\06, terzo comma, Il Comune è senza dubbio pienamente competente ad emanare le ordinanza di rimozione dei rifiuti e di redazione di un piano di bonifica di un'area inquinata. Pres. Leo, Est. De Carlo - T.G. e altri (avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla), Provincia di Milano e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanze di bonifica emesse a carico del responsabile dell’inquinamento - Esecuzione in danno - Facoltà - Condizioni.
Il Comune non ha nessun obbligo di eseguire in danno le ordinanza emesse a carico del responsabile dell’inquinamento e ben può procedere a tale operazione solo quando ha verificato che nessun altro strumento a sua disposizione si è rivelato praticabile. L’esecuzione d’ufficio delle ordinanze emesse, nella specie, contro la società fallita responsabile dell’inquinamento, pertanto, non può essere ritenuta come presupposto di legittimità per poter procedere all’emissione dell’ordinanza di bonifica nei confronti dei proprietari dell’area. Pres. Leo, Est. De Carlo - T.G. e altri (avv.ti Grella e Pantò) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla), Provincia di Milano e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159
 

DANNO AMBIENTALE - Associazioni riconosciute e non - Legittimazione delle associazioni ecologiche a costituirsi parte civile nel processo penale - Lesione di un diritto soggettivo o di un interesse giuridicamente rilevante - Giurisprudenza - Risarcimento del danno ambientale - Condizioni e limiti. Le associazioni riconosciute o non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante secondo la Sentenza della Cass. Sezioni Unite civili n°500 del 1999) da una azione criminosa è stato riconosciuto, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, alle associazioni ecologiche in relazione ai reati che hanno come ricaduta un danno ambientale. Tale nocumento ha dimensioni diversificate: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno in esame presenta, oltre a quella pubblica, una dimensione personale e sociale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente salubre di ogni uomo e delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità: il danno ambientale in quanto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale, quanto meno indiretta, reca una offesa alla persona umana nella sua sfera individuale e sociale. In tale contesto, è riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è stata riconosciuta la loro possibilità di costituirsi parti civili nel processo. Le ricordate associazioni non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi dell'art.18 L.348/1986 ed ora D. L.vo n. 152/2006), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall'art.2043 cc - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale. Occorre, inoltre, rilevare che non possono costituirsi parte civili le associazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessità che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi (Cass. Sez. III, sentenza n.33887/2006). Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso all'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Perché una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, in cui si trova il bene oggetto di protezione, necessita che abbia come fine essenziale statutario la tutela dello ambiente, sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, ed abbia dato prova di continuità del suo contributo a difesa del territorio. A tali condizioni, le associazioni ecologistiche sono legittimate in via autonoma e principale alla azione di risarcimento per il danno ambientale con diritto al ristoro del nocumento commisurato alla lesione degli interesse collettivi rappresentati. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. De Flammineis ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/04/2010 (Ud. 11/02/2010), Sentenza n.14828

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Legittimazione a ricorrere ex art. 18 L. n. 349/1986 - Strutture territoriali dell’associazione - Autonoma legittimazione processuale - Insussistenza. La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n. 3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 6.7.2007, n. 1618; Consigliodi Satto , sez. IV, 14.4.2006, n. 2151, TAR Veneto, Sez. II, 26.2.2007, n. 513). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - Associazione I. (avv. Rigo e Zanotti Fragonara) c. Comune di Sandrigo (avv.ti Breganze e Zambelli) e Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Fracasso, Mistrorigo, Tranfaglia e Dalla Chiara) - TAR VENETO, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 1323

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Requisizione di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani - Derequisizione - Presupposto - Cessazione dello stato di necessità - Obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi - Esclusione - Obbligo di far precedere la derequisizione dalla bonifica - Esclusione - Responsabilità contrattuale dell’autorità beneficiaria della requisizione. In base alla normativa vigente la derequisizione trova il suo unico presupposto di legittimità nella cessazione dello stato necessitante valorizzato dalla precedente requisizione, non essendo condizionata dall’assolvimento dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi (nella specie, bonifica delle aree requisite inquinate dal percolato dei RSU ivi stoccati). Invero, tale obbligo discende direttamente dalla legge in virtù della posizione di custode assunta dall’autorità beneficiaria della requisizione e può dar luogo, in caso di inosservanza, a distinta responsabilità contrattuale, ma giammai può influire sulla legittimità del provvedimento di derequisizione, che deve essere emanato senza indugio al cessare degli eventi necessitanti, per consentire al privato inciso il riacquisto delle facoltà inerenti al diritto di proprietà. Ne consegue che, nella specie, la derequisizione non deve necessariamente essere preceduta dalla bonifica. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e Marzano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824

INQUINAMENTO - Bonifica - Obbligo - Disponibilità dell’area compromessa - Irrilevanza - Condotta determinativa dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento - Trasferimento dell’immobile - Irrilevanza.
L’obbligo di bonifica prescinde dalla disponibilità dell’area compromessa e si collega semplicemente alla condotta determinativa dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento: in altre parole, il responsabile del degrado è sempre tenuto a ripristinare la precedente situazione ambientale, indipendentemente dal rapporto giuridico sussistente in relazione al bene contaminato. Ne deriva che il soggetto individuato come responsabile di attività inquinanti, giammai può perdere tale qualità con il semplice trasferimento della detenzione dell’immobile in altre mani (nella specie, trasferimento - a seguito di derequisizione - dal Comune responsabile dell’inquinamento ai proprietari dell’area, che era stata requisita dal medesimo comune per far fronte agli interventi richiesti dall’emergenza ambientale in Campania). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e Marzano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824

INQUINAMENTO - Bonifica - Obbligo - Responsabile dell’inquinamento - Qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Interventi di bonifica - Onere reale.
L’obbligo di bonifica grava sull’effettivo responsabile dell’inquinamento, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica l’obbligo di effettuazione della bonifica, e le autorità amministrative hanno il dovere di ricercare ed individuare il responsabile dell’inquinamento, non potendo costringere il titolare dell’area a porre in essere gli interventi necessari (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525; TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008 n. 791; TAR Campania Napoli, Sez. I, 12 dicembre 2005 n. 20141). Tutt’al più il proprietario dell’area ha l’onere di eseguire gli interventi ambientali al fine di evitare l’espropriazione del terreno, gravato ex lege da onere reale e privilegio speciale (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 21 novembre 2008 n. 2928; TAR Toscana, Sez. II, 30 maggio 2008 n. 1541). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - P.C. e altri (avv.ti Mazziotti e Marzano) c. Comune di San Giorgio a Cremano (avv.ti Cicatiello e Carlino) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1824

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute - Azionabilità di ricorsi giurisdizionali - Esclusione - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Associazione nazionale - Apposizione del visto sul ricorso straordinario proposto dalla sezione locale - Ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso - Esclusione. I ricorsi giurisdizionali per l’annullamento di atti ritenuti illegittimi non possono essere azionati da parte delle associazioni ambientali di carattere locale, sia pur costituenti articolazioni periferiche di associazioni nazionali riconosciute. A tale conclusione si perviene dal combinato disposto degli artt. 18 e 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, da cui emerge con evidenza che la legge ha operato una selezione delle associazione che possono ambire al riconoscimento ministeriale (funzionale, tra l’altro, ad ottenere la legittimazione processuale), individuando a tal fine le sole associazioni nazionali e quelle presenti in almeno cinque ragioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto dalla sezione locale di un’associazione, anche ove sia stato apposto un “visto” da parte dell’organo rappresentativo dell’associazione nazionale. Il “visto” può valere infatti a dimostrare la conoscenza che l’associazione nazionale ha avuto della iniziativa intrapresa dalla Sezione locale e, al più, l’adesione sul piano morale della predetta associazione alla medesima iniziativa, ma non certo ad attribuire al ridetto ente a carattere nazionale ( il solo munito della speciale legittimazione processuale prevista dal citato art. 18 per far valere interessi legittimi afferenti la materia ambientale) il ruolo di parte nel procedimento conseguente alla proposizione del ricorso, in carenza di una procura ad litem ritualmente rilasciata dai suoi organi rappresentativi per l’incardinazione del ricorso amministrativo. Pres. Barbagallo, Est. Castriota Scanderbeg - Associazione L. (avv.Petrarota) c. O. s.r.l. (avv. Medina), Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e mare (avv. tamiozzo) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Puglia, Bari n. 4256/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 aprile 2010, n. 1960

 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Richiesta inerente lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento - Sussumibilità nel novero delle istanze di accesso - Esclusione - Disciplina in materia di accesso alle informazioni ambientali - D.lgs. n. 195/2005 - Art. 3 sexies d.lgs. n. 152/2006 - Oggetto della richiesta. Ove si chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento, la relativa richiesta non è qualificabile come istanza di accesso, in quanto volta a promuovere la conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento dello stesso (Tar Lazio, Roma, n. 292/2008). Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008. E’ vero che l’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto al filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 “potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione” (cfr., Tar Campania, Napoli, n. 68/2010). Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo n. 195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono o possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche amministrative che incidono o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato. Pres.f.f. Scafuri, Est. Monaciliuni - E.V. (avv. Carbone) c. Comune di Caserta (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 31 marzo 2010, n. 1752

 

INQUINAMENTO - MTBE - Assimilabilità ad un idrocarburo - Parere dell’ISS del 6.2.2001 - Successivo parere del 12.9.2006 - Etere - Valori limite - Soglia olfattiva - Concentrazione di riferimento nelle acque sotterranee. Il metil - ter - butil - etere (MTBE ) è un composto organico di sintesi derivante dal metanolo e dal 2 - metil - 2 - propanolo, che viene impiegato come additivo per la benzina per aumentarne il numero di ottani, in sostituzione del piombo tetraetile e del benzene. L’assimilabilità ad un idrocarburo di tale sostanza, fondata su un parere dell'ISS datato 6.2.2001, è stata successivamente smentita dallo stesso ISS con altro parere del 12.9.2006, in cui è stato affermato che “l'originaria assimilazione del MTBE agli idrocarburi totali non va tenuta ferma, in quanto l’MTBE non è definibile come idrocarburo, ma è appartenente alla famiglia degli eteri”; e ciò ancorché l’Istituto ritenga che i valori limite dell’MTBE debbano essere comunque determinati, seppure non sulla base di un’affinità di tipo tossicologico, ma del valore della soglia olfattiva. La concentrazione di riferimento per l’MTBE nelle acque sotterranee, pur non essendo prevista dalla normativa introdotta dal D.lgs. 152/2006, non dovrebbe comunque superare, secondo il parere dello stesso ISS, il valore di concentrazione della soglia olfattiva, che è compreso in un range tra 20 e 40 microgrammi/litro. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Attività normative ed amministrative - Adozione di provvedimenti idonei a prevenire rischi alla salute, alla sicurezza e all’ambiente - Accertamento dell’esistenza del danno.
Il principio di precauzione, di cui all’art. 174, c. 2 del Trattato CE è un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative (cfr. art. 1 L. n. 241/1990). Ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l’obbligo da parte delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d’azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657). L’esistenza del paventato danno deve essere accertata con serietà ed attendibilità ogni volta che, seppure a fronte di una persistente incertezza scientifica, sia ragionevolmente possibile dubitare dell'innocuità di una sostanza. (cfr.: Tribunale I grado CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Autorità competente - Esercizio del proprio potere discrezionale - Livello di protezione - Responsabilità istituzionale.
La scelta di ricorrere al principio di precauzione si correla strettamente al livello di protezione scelto dall’autorità competente nell’esercizio del suo potere discrezionale. La statuizione che sia in concreto adottata implica un’elevata responsabilità sul piano istituzionale, dovendosi stabilire, previo un serio approfondimento del danno occorso, quale sia sul piano nazionale il grado di rischio di volta in volta tollerabile, il che necessariamente rientra nell'ambito di un potere discrezionale rimesso alle autorità competenti, che ne assumono conseguentemente la responsabilità di fronte alla collettività interessata (cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304; id., sez. I, 9.10.2009, n. 1736). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

INQUINAMENTO - Principi di prevenzione e precauzione - Imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica - Giustificazione.
L’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico - scientifici (cfr.: Corte cost., sentenze 26.6.2002, n. 282 e 17.3.2006, n. 116). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93


INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Aspetti caratterizzanti.
Il principio di precauzione si caratterizza per tre aspetti fondamentali: a) il suo carattere di principio generale; b) l’impossibilità, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di consentire alle imprese di essere esonerate dall’adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela; c) la validità del principio di precauzione come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente considerato. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Mancata inclusione dell’MTBE nella tabella allegata al D.lgs. n. 152/2006 - Potabilità dell’acqua - Parametro “odore” - Riferimento al livello della soglia olfattiva di cui al parere dell’ISS del 12.9./2006 - Coerenza.
In applicazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria, la mancata inclusione dell’MTBE nella tabella allegata al D. lgs. N. 152 del 2006 non rappresenta ex se un elemento che precluda di affermarne la pericolosità. Invero, la potabilità dell’acqua esige che essa sia immune da sostanze odorigene: la tabella C allegata al D.lgs. 2.2.2001, n. 31 fissa il parametro “odore” (ed anche quello del “sapore”) come “Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale”; su tale fondamento, quindi, il livello della soglia olfattiva considerato come limite dal parere dell’ISS del 12.9.2006 è coerente, seppure privo di una puntuale previsione legislativa, col precetto che esclude che l’acqua possa essere considerata potabile in presenza di sostanze odorigene, che ne precludano il consumo. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

INQUINAMENTO - Principio di precauzione - Contemperamento con il principio di proporzionalità - Necessità ed idoneità rispetto al fine perseguito - Onere economico posto a carico del responsabile dell’inquinamento - Principio del “polluter pay”.
Il principio di precauzione, pur preminente nel quadro della tutela della salute sugli interessi economici, deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità (cfr. Corte giustizia CE 5.2.2004, n. 24; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23.1.2003, n. 260). Sotto questo profilo il mezzo prescelto dall’Amministrazione per prevenire il potenziale rischio di un pregiudizio e dare comunque corso alla necessaria bonifica deve conseguentemente superare la soglia della necessità e dell’idoneità rispetto al fine perseguito. Ne consegue che, sul versante della concreta applicazione, l’onere anche economico posto a carico di quanti abbiano inquinato sulla base del principio “polluter pays” trova il proprio necessario temperamento nel ridetto principio generale di diritto comunitario, che fa vincolante divieto di superare quella che, con linguaggio tratto dalla dottrina tedesca, si denomina “Unzumutbarkeit” e, cioè, il pur labile confine oltre il quale il necessario recupero divenga inesigibile. Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - T. s.p.a. (avv.ti Breida, Carlin e Vecchio) c. Comune di Pergine Valsugana (avv. Lorenzi), Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Fozzer), Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, Dipartimento Igiene Pubblica, U.O. Prevenzione Ambientale (avv.ti Pisoni e Aloisi), Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 25 marzo 2010, n. 93

 

INQUINAMENTO - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione degli incidenti e limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente - Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni - Termine - Inadempimento da parte di uno Stato (Spagna) - Artt. 9 e 11, n. 1, lett. c), Direttiva 96/82/CE. Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), di quest’ultima. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Regno di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 25/03/2010, Sentenza C-392/08

 

INQUINAMENTO - Siti inquinati - Obbligo di bonifica - Responsabile dell’inquinamento - Profilo causale- Regola del “più probabile che non” - Artt. 40 e 41 c.p. - responsabilità civile o amministrativa. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Sotto il profilo causale, anche in campo amministrativo-ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (nel leading case di cui alla pronuncia della Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del “più probabile che non”. Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile o amministrativa, dove muta la regola probatoria. Pertanto, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile, così come nel campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.I. (avv. Yeuillaz) c. Provincia di Torino (avv.ti Gallo e Massacesi), Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 24 marzo 2010, n. 1575

INQUINAMENTO - Siti contaminati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/97 - Natura di illecito permanente della contaminazione.
La disciplina contenuta nel d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D. M. 25 ottobre 1999, n. 471 è diretta a risanare anche i siti contaminati antecedentemente all'entrata in vigore di detta disciplina e che ancora necessitano di interventi (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 febbraio 2001, n. 987), attesa la natura di illecito permanente della contaminazione. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.I. (avv. Yeuillaz) c. Provincia di Torino (avv.ti Gallo e Massacesi), Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 24/03/2010, n. 1575

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento - Intervento diretto del comune - Facoltà di provvedere direttamente - Onere reale e privilegio speciale immobiliare. La normativa in materia di inquinamento se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’inquinamento, dall’altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia responsabile dell’inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l’esproprio. L’intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti, l’accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente. Pres.Calderoni, Est. Bertagnolli - L. s.r.l. (avv.ti Bini e Onofri) c. Comune di Asola (avv. Nicolini). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 1313

 

INQUINAMENTO - Sistema di assegnazione delle quote di CO2 - Sistema chiuso - Autorità nazionali - Adozione di decisioni concernenti le singole quote - Impossibilità - Superamento dei limiti del Piano nazionale di assegnazione. Per evitare la violazione degli obblighi internazionali e comunitari dell’Italia e l’alterazione delle regole di concorrenza fra gli operatori economici, il sistema di assegnazione nazionale delle quote di CO2 ai singoli operatori economici deve essere considerato un sistema “chiuso”, con la conseguente impossibilità per le Autorità nazionali (incluso questo Giudice) di adottare decisioni (cautelari o di merito) concernenti l’assegnazione di singole quote, che possano causare il superamento dei limiti del Piano Nazionale di Assegnazione validato dalla Commissione Europea per il periodo temporale di riferimento. Pres. Pugliese, Est. Sestini - E. s.p.a. (avv.ti Butti, Chilosi e Peres) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 16 marzo 2010, n. 4090

INQUINAMENTO -
Emission trading - Deliberazione n. 025/2007 del comitato di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE - Adempimento di obblighi comunitari - Disapplicazione di norme nazionali difformi - D.lgs. n. 216/2006 - Mancata previsione di determinate tipologie di impianti - Impianti di produzione di nerofumo. La Deliberazione n. 025/2007 del Comitato di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26.7.2007, relativa alla “specificazione del campo di applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 relativamente agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fini dell'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007” risulta adottata nel rispetto ed anzi in adempimento delle fonti e degli atti di diritto comunitario, con il conseguente obbligo per le competenti Autorità nazionali di disapplicare ogni eventuale norma nazionale difforme (segnatamente, il d.lgs. n. 216/2006, il quale non ha previsto, nell’ambito del sistema di emission trading, alcune tipologie di impianti, quali quelli per la produzione di nerofumo, a nulla rilevando - proprio in virtù dell’adempimento alle fonti comunitarie - che i contenuti del medesimo d.lgs. siano stati modificati con atto amministrativo). Pres. Pugliese, Est. Sestini - E. s.p.a. (avv.ti Butti, Chilosi e Peres) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 16/03/2010, n. 4090
 

INQUINAMENTO - Spese di bonifica - Proprietario del fondo - Limiti di valore del bene - Ipotesi in cui il proprietario del bene sia il Comune - Oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica. Se è pur vero che il proprietario è obbligato alle spese di bonifica del fondo entro i limiti di valore del bene, tale criterio non può predicarsi per il soggetto titolare di diritti reali che la normativa primaria individua come responsabile della gestione territoriale nel suo complesso, qual è il Comune ex articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Rispetto a quest’ultimo valgono evidentemente gli oneri complessivi riferibili alla realizzazione del piano di bonifica, tutte le volte che lo stesso non sia assistito da specifico finanziamento. Pres. Riccio, Est. D’Agostino - Comune di Firenze (avv.ti Lorizio e Peruzzi) c. Regione Toscana (avv.tii Bora e Ciari) - (Conferma T.A.R. TOSCANA n. 6/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 15 marzo 2010, n. 1503

 

INQUINAMENTO - Circolazione stradale - Regolamentazione - Competenza - Comandante della polizia locale - D.lgs. n. 285/1992. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale sono attribuiti alla competenza del Comandante della Polizia locale. Pres. Piacentini, Est. Quadri - T. s.r.l. (avv.ti Boccini e Cattorini) c. Comune di Samarate (avv. Seccia). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 12 marzo 2010, n. 605

 

INQUINAMENTO - Impianto destinato a macinazione ed insacchettamento del cemento - Assenza di processi termici di combustione - Qualifica di industria insalubre di prima classe ex art. 216 r.d. n. 265/1934 - Esclusione. Un impianto destinato a macinazione ed insacchettamento del cemento, in assenza di qualsiasi processo termico di combustione, non può qualificarsi come industria insalubre di 1^ classe. L’argomento contrario, basato sulla lettura formale dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. n. 265/1934), che contempla tra le industrie insalubri di 1^classe quelle destinate alla “produzione di cemento”, non tiene contro del fatto che nella specifica lavorazione è del tutto assente la parte più pericolosa, quella della combustione delle materie prime, donde si sprigionano particelle pericolose per la salute degli abitanti circonvicini. Pres. De Zotti, Est. Franco - I .s.r.l. e altro (avv.ti Bassi e Orsoni) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Varvara), Comune di Rovigo (avv. Lembo) e ASL 18 di Rovigo (avv.ti Bianchini e Busetto). TAR VENETO, Sez. II - 11 marzo 2010, n. 776

 

INQUINAMENTO - CAVE E MINIERE - AIA - Autorizzazioni relative all’esercizio di attività economiche o industriali - Recupero di cava - Iter autonomo rispetto al procedimento di AIA - Art. 5, c. 14, d.lgs. n. 59/05. A norma dell’art. 5, c. 14, del D.lgs. n. 59/05, l’AIA copre l’ambito delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all’esercizio delle relative operazioni, ma non quelle relative all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è contenuta - in ambito regionale - nella L. r. Friuli Venezia Giulia n. 35/86. A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono estranee al procedimento di AIA e seguono un proprio autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell’AIA. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - D. s.r.l. (avv. Sechi) c. Regione Friuli - Venezia Giula (avv. Di Danieli). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 170

 

INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Rigassificatori - Controversie - Attribuzione alla competenza funzionale del TAR Lazio - Esistenza di ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza - Interessi di portata generale e nazionale- Art. 41 L. n. 99/09. La materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione alla tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine), indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali. Conseguentemente, l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell’ art. 41 della L. 99/09, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa, esistendo ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa (cfr. sentenza Corte Cost. n. 237/07). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di San Dorligo della Valle (avv. Longo) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (avv. Stato). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 167

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Giudizi per danno ambientale - Legittimazione ad agire - Art. 18 L. n. 349/1986 - Associazione ambientalista nazionale - Strutture territoriali - Autonoma legittimazione - Esclusione. La legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. “ex plurimis” sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001). L’articolazione regionale costituisce infatti un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il “carattere nazionale” degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto. Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Art. 13 L. n. 349/1986 - Regime pubblicistico - Deroga per effetto delle disposizioni statutarie dell’associazione - Esclusione.
Lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, non può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico. Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ ente e possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale. Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Carenza di legittimazione all’impugnativa - Atto di ratifica - Sanatoria - Inconfigurabilità. La carenza di legittimazione all’ impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di ratifica.
Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità dell’ azione - nei limiti e per l’ oggetto individuato dall’ art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 - riservata alle sole associazioni selezionate ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima. Pres. Barbagallo, Est. Polito - Legambiente onlus e altro (avv.ti Bongiorni e Furlanetto) c. Ministero per i beni e le attivita' culturali e altro (Avv. Stato), Comune di Chiavari (avv.ti Rusca e Sivieri) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Liguria, n. 323/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403
 

DANNO AMBIENTALE - Prevenzione e riparazione del danno ambientale - Responsabilità ambientale - Principio “chi inquina paga” - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - C.d. procedimento in contraddittorio - Punto 1.3.1 All. II, Dir. 2004/35 - Artt. 6, 7 e 11 Direttiva 2004/35 - D. lgs. n. 22/1997 - D. lgs. n. 152/2006. Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione immediata da parte dell’autorità competente. L’ autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell’urgenza della situazione ambientale. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08

DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione ambientale - Principio di precauzione - Direttiva 2004/35 e normativa nazionale - Disciplina Applicabile.
La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all’autorità competente di subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di dette misure di riparazione. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08

DANNO AMBIENTALE - Misure di riparazione - Disciplina comunitaria - Artt. 6, 7 e 11 direttiva 2004/35. Nel sistema degli artt. 6 e 7 della direttiva 2004/35, spetta in linea di principio all’operatore che sia all’origine del danno ambientale di prendere l’iniziativa di proporre misure di riparazione che esso reputi adeguate alla situazione. In considerazione della conoscenza che si pensa che l’operatore abbia della natura del danno provocato all’ambiente dalla sua attività, un sistema del genere può consentire la definizione ed esecuzione rapide di misure di riparazione ambientale opportune. Così, dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2004/35 si ricava che, quando si sia prodotto un danno ambientale, l’operatore informa senz’indugio l’autorità competente e adotta, in particolare, le misure di riparazione necessarie, conformemente all’art. 7 di questa direttiva. Tuttavia, a norma del n. 2 del medesimo art. 6, questa autorità, in particolare, può obbligare, in qualsiasi momento, l’operatore ad adottare le misure di riparazione necessarie, dargli le istruzioni da seguire per realizzare le medesime o addirittura, in mancanza di altre alternative, adottare essa stessa queste misure. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 2004/35, l’autorità competente decide le misure di riparazione da attuare conformemente all’allegato II a questa direttiva e ciò, se necessario, in cooperazione con l’operatore interessato. Secondo l’art. 11 di detta direttiva, l’obbligo di determinare le misure di riparazione da adottare a norma dell’allegato II alla citata direttiva spetta, in ogni caso e in ultima istanza, all’autorità competente. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA (ed altri) c. Ministero dello Sviluppo economico ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08

 

INQUINAMENTO AMBIENTALE - RIFIUTI - Danno ambientale - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Disciplina applicabile - Attuazione dir. 91/156/CEE che mod. la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Art. 311, c. 2, d. lgs. n. 152/2006. Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

INQUINAMENTO AMBIENTALE - RIFIUTI - Inquinamento a carattere diffuso - Vicinanza degli impianti alla zona inquinata - Nesso di causalità - Principio “chi inquina paga” - Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese - D. lgs. n. 152/2006 - Direttiva 2004/35. La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

INQUINAMENTO AMBIENTALE - APPALTI pubblici di lavori - Danno ambientale - Requisito del comportamento doloso o colposo - Risarcimento del danno - Onere della prova - Requisito del nesso di causalità - Artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, direttiva 2004/35. Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi. Pres. Skouris - Rel. Toader - Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA ed altri c. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenza C-378/08

 

DANNO AMBIENTALE - Smaltimento di rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente - Potere discrezionale nella valutazione delle misure necessarie - Art. 4, n. 1, direttiva 2006/12. Sebbene l’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 non precisi il contenuto concreto delle misure che debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, ciò non toglie che la direttiva vincola gli Stati membri circa l’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02, Commissione/Grecia). Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia e 18/11/2004, Commissione/Grecia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Gestione errata dei rifiuti su una parte ridotta del territorio - Pericolo la salute e pregiudizio all’ambiente - Configurabilità dell’art. 4, n. 1, dir. 2006/12 - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania). Le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo derivante dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano, per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute dell’uomo e di recare pregiudizio all’ambiente anche in una parte ridotta del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia). Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti - Pericolo per l’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Italia - Reg. Campania) - Art. 4, n. 1, lett. a), Dir. 2006/12.
I rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l’ambiente (sentenza 9/07/1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio). Pertanto, un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ha dunque indubbiamente creato un rischio «per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12. Inoltre, tali quantitativi di rifiuti provocano inevitabilmente «inconvenienti da odori», ai sensi del n. 1, lett. b), di tale articolo, in particolare se i rifiuti rimangono per un lungo periodo abbandonati a cielo aperto nelle strade o nelle vie. D’altra parte, tenuto conto della mancanza di disponibilità di discariche sufficienti, la presenza di tali quantitativi di rifiuti fuori dai luoghi di stoccaggio adeguati ed autorizzati, può «danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/12. Pres. Bonichot - Toader Rel. - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08

 

DIRITTO AMBIENTALE - Tutela dell’ambiente - Comunità e Stati membri - Competenze separate - Funzione - Artt. 174, 176 e 43 Trattato CE - Direttiva 2003/87/CE - Fattispecie: Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Dagli artt. 174 CE - 176 CE risulta che, in materia di tutela dell’ambiente, le competenze della Comunità e degli Stati membri sono separate. Pertanto, la normativa comunitaria in questo settore non mira ad un’armonizzazione completa e l’art. 176 CE contempla la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di tutela rafforzate, subordinate alle sole condizioni che esse siano compatibili con il Trattato CE e siano notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14/04/2005, causa C-6/03, Deponiezweckverband Eiterköpfe). Nella specie, se le normative nazionali pertinenti, all’origine dell’impossibilità per la ricorrente di trasferire liberamente contingenti di quote tra i suoi impianti stabiliti in diversi Stati membri, siano conformi o meno alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE, si deve dichiarare che tale restrizione a detta libertà non può essere imputata alla direttiva 2003/87/CE per il solo fatto che questa non vieti in modo esplicito siffatto comportamento degli Stati membri. A maggior ragione il legislatore comunitario non può essere considerato responsabile di avere al riguardo violato in modo grave e manifesto i limiti del proprio potere discrezionale ai sensi dell’art. 174 CE, in combinato disposto con l’art. 43 CE. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

 

INQUINAMENTO - Procedura di bonifica - Presupposto - Superamento delle CSC e delle CSR - Rinvenimento di sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 non prevede le CSC - Procedure. Nell’ipotesi in cui non siano state superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non vi è il presupposto per attivare la procedura di bonifica (v. art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Tali concentrazioni operano infatti come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l’analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L’obbligo di bonifica sorge solo quando sia superata anche questa seconda serie di concentrazioni (v. art. 242 comma 7 del Dlgs. 152/2006). Ove nel sedimento campionato siano rilevate anche sostanze per le quali la tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs. 152/2006 non prevede le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo, le procedure possibili sono due: (a) adottare come valori di concentrazione accettabili quelli indicati per le sostanze tossicologicamente più affini (soluzione espressamente indicata nella nota 1 della tabella 1); (b) stabilire un livello accettabile di inquinamento mediante un’analisi sito-generica (da sviluppare eventualmente in analisi sito-specifica). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono incontrollato - Espressa esclusione della procedura di bonifica ex art. 239, c. 2, lett. a) - Procedura applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’abbandono incontrollato di rifiuti - non qualificabile come potenziale contaminazione del suolo -è ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del Dlgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell’abbandono. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato l’onere ricade sul Comune. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Competenza - Provincia - Disciplina transitoria ex art. 265, c. 3 - Applicabilità - Limiti. In tema di bonifica di siti contaminati, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la competenza ad emettere l’ordinanza con la quale il responsabile dell’inquinamento è diffidato a provvedere appartiene, dalla data di entrata in vigore del nuovo codice dell’ambiente, alla provincia e non al comune. Devono ritenersi fatti salvi, in forza della norma transitoria di cui all’art. 265, c. 3, solo i procedimenti che si sono conclusi con una espressa autorizzazione degli interventi di bonifica, sulla base del principio per cui "nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggette alla vigente normativa solo con i sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione" (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254). Pres. Nicolosi, Est. Massari - C.s.p.a. (avv.ti Alfarano, Lanero e Nocentini) c.Comune di Pomarance (avv. Grassi), Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato), regione Toscana (avv.ti Bora e Mancini) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436

INQUINAMENTO - Procedimenti in materia di bonifica ambientale - Partecipazione dei destinatari. Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento (articolato in una o più Conferenze di Servizi, istruttorie e decisorie). Ciò, quantomeno, con riguardo alle fasi procedimentali in cui emerge l’esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell’area in esame e che poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria. È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti Castaldi, Pillon e Morelli) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 19/02/2010, n. 436

INQUINAMENTO - Procedimenti di bonifica - Attività istruttoria - Contraddittorio procedimentale - Accertamenti analitici - Art. 223 disp. att. c.p.p.. Nell’attività istruttoria del procedimento di bonifica, il contraddittorio procedimentale si appalesa necessario in particolare per gli accertamenti analitici (v. T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1913/2007, cit.): ciò, atteso che l’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui la P.A. si deve uniformare in ogni momento della propria azione, oltre che all’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa. Va poi rilevato che in materia è applicabile l’art. 223 disp. att. c.p.p., secondo cui, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve, anche oralmente, dare avviso all’interessato dell’ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto dello stesso di presenziare a queste, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico (cfr. T.A.R., Lombardia, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982, che, in proposito, ricorda l’orientamento della Cassazione, per cui la disposizione è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L. s.p.a. e altro (avv.ti Castaldi, Pillon e Morelli) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 19 febbraio 2010, n. 436

 

DANNO AMBIENTALE - Art. 311 d.lgs. n. 152/2006 - Legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile per i fatti precedenti e successivi all’entrata in vigore della norma - Permanenza - Interpretazione della norma - Enti locali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale - Risarcimento del danno ambientale. L’entrata in vigore dell’art. 311 del T.U. Ambiente non ha escluso la legittimazione della Provincia a costituirsi parte civile né per i fatti precedenti né per i fatti successivi all’entrata in vigore dello stesso. La norma (cfr. Cass. n. 16575/07) deve infatti essere interpretata alla stregua dei consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali che attribuiscono anche agli enti territoriali sul cui territorio di è consumato il vulnus ambientale un pieno diritto al risarcimento oltre che ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. anche per il danno ambientale a fianco dello Stato - che peraltro, se al medesimo solo si dovesse ritenere attribuito, potrebbe rimanere inerte e vanificare così qualsiasi risarcimento del danno ambientale (Cass. Penale 775/2010). Giud. Mattioli - TRIBUNALE DI SIENA, Sezione distaccata di Poggibonsi - ordinanza 18 febbraio 2010

 

INQUINAMENTO - Piano di caratterizzazione - Ordinanza - Destinatario - Responsabile dell’inquinamento - Mancanza del responsabile - Realizzazione degli interventi necessari da parte del Comune - Costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. L’ordinanza con la quale si impone la presentazione del piano di caratterizzazione del sito (che è il primo passo per la realizzazione del progetto di bonifica e di ripristino ambientale, così come indicato dall’Allegato IV al d.m. n. 471 del 1999) deve essere diretta unicamente al responsabile del rilevato inquinamento: in mancanza del responsabile, non può essere coinvolto direttamente il proprietario dell’area, ma è semmai il Comune stesso a doversi attivare per la realizzazione degli interventi necessari, salva la costituzione dell’onere reale sul terreno interessato. Pres. Calvo, Est. Masaracchia - C. s.n.c. e altri (avv. Forno) c. Comune di Nole Canavese (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 973

 

INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Art. 242, cc. 1 e 11 d.lgs. n. 152/2006 - Distinzione in rapporto alla presenza, o meno, di rischio immediato per l’ambiente - Destinatario degli obblighi - Individuazione. Con riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza dell’area, la legge distingue, in merito alle contaminazioni storiche, tra quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs. 152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato. Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Impresa fallita - Obblighi di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione del destinatario - Curatore fallimentare - Esclusione - Principio “chi inquina paga”. Il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti; la curatela fallimentare non subentra infatti negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue l’illegittima individuazione del curatore quale destinatario degli obblighi di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006,poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento. (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16 giugno 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12/02/2010, n.408

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino - Titolare di funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza degli impianti - Cessazione medio tempore degli incarichi societari - Irrilevanza. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino ambientale ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192 d.lgs. n. 152/2006), è indifferente la circostanza che tali soggetti abbiano nel tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio inquinato; in particolare, risulta irrilevante che il titolare di funzioni qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) - Soggetto passivo dell’ordinanza di rimozione - Responsabilità - Canoni processuali di cui agli artt. 2043 c.c. e 41 e 42 c.p. - Responsabilità diversificata - Assoluzione in sede penale - Obbligo del soggetto di attivarsi per la rimozione degli effetti inquinanti - Permanenza.
Seppure il soggetto passivo di ordinanze di rimozione e smaltimento di rifiuti ex ar.t 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192. d.lgs. n. 152/2006) deve aver concorso con dolo o colpa al verificarsi dell’inquinamento, va puntualizzato che tale responsabilità (sufficiente per incardinare l’obbligo di attivarsi per la bonifica dei luoghi) non deve essere necessariamente comprovata secondo i canoni processuali ex artt. 2043 c.c. e 41-42 c.p., dovendosi invece richiedere che il destinatario dell’ordine risulti comunque inserito e coinvolto nel contesto giuridico e fattuale dell’evento inquinante, senza univoche esimenti dovute all’assoluta estraneità ai fatti, ovvero alla comprovata diligenza nell’aver apprestato ogni tentativo esigibile per scongiurare l’evento stesso. Il quadro delle responsabilità rilevanti per la legittimazione passiva nell’ordinanza di bonifica risulta quindi diversificata rispetto alle rigorose garanzie di difesa dell’imputato nel processo penale, così che un’assoluzione in tale sede non esclude l’obbligo del medesimo soggetto di attivarsi comunque per la rimozione degli effetti inquinanti. Pres. Perrelli, Est. Passoni - S.G. (avv.ti Di Mattia e Manzi) c. Comune di L’Aquila (avv.ti De Nardis, Giuliani e Torelli) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 70

 

INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Regolamentazione del traffico - Refluenze sull’attività commerciale - Esercenti attività commerciali nella zona interessata - Interesse qualificato - Sussistenza. Poiché la regolamentazione del traffico ha refluenze sulla attività commerciale, gli esercenti di attività commerciali nell’area coinvolta dal provvedimento di istituzione di una ZTA sono indubbiamente portatori di un interesse qualificato alla legittimità della regolamentazione. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5 febbraio 2010, n. 144

INQUINAMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Previa adozione del Piano Urbano del Traffico - Necessità - Limitatamente all’ipotesi di accesso alle ZTL a pagamento - Art. 7, c. 9, d.lgs. n. 285/1992. L’art. 7, c. 9 del d.lgs. n. 285/1992, nel richiedere, ai fini dell’istituzione di una zona a traffico limitato, la previa adozione del piano urbano del traffico, si riferisce alla sola ipotesi in cui i comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di somme. Pres. Virgilio, Est. D’Angelo - M.F. e altri (avv. Timineri) c. Comune di Acireale (avv. Seminara). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 5/02/2010, n. 144
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Legittimazione a ricorrere - Affermazione ex lege - Dimostrazione di un danno specifico - Necessità - Esclusione. La legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, l.n. 349/1986 (da ult:, per tutte, TAR Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292) è affermata “ex lege”, senza necessità di dimostrare ulteriormente alcun danno specifico da loro subito dal concreto intervento contestato. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195

 

DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Legittimazione e interesse ad agire in materia ambientale - Sussistenza - Titolarità dell’interesse collettivo. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Provincia di Mantova (avv.ti Salemi e Noschese) c. Comune di Asola (avv. Gianolio). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521

 

INQUINAMENTO - Tutela della salute - Potere di ordinanza del sindaco - Competenza all’adozione dei provvedimenti definitivi - Appartenenza ad altre amministrazioni -Funzione di “supplenza interinale” - Inerzia dell’amministrazione competente - Fattispecie. Il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è inibito in generale dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione di “supplenza interinale”, può giustificarsi solo quando l'autorità competente non si sia attivata (nella fattispecie, in tema di gestione di rifiuti ed emissioni in atmosfera, la provincia aveva adottato un provvedimento di diffida ex art. 278 del d.lgs. n. 152/2006, intimando la sospensione dall’utilizzo degli impianti interessati: perciò il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per un intervento d’urgenza da parte del Comune). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - I. s.r.l. (avv.ti Della Fontana e Marani) c. Comune di Modena (avv.ti Maini e Villani). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540

 

INQUINAMENTO - Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Comuni - Preclusione dell’attività insalubre - Condizioni. L’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie ha conferito ai Comuni la possibilità di precludere l’esercizio dell’attività insalubre, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli (in tal senso T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04 luglio 2008 , n. 882). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c. Comune di Sendrina (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420

INQUINAMENTO - Industrie insalubri - Art. 216 r.d. n. 1265/1934 - Insediamento nell’ambito di centri abitati o aree paesaggisticamente sensibili - Preclusione assoluta - Inconfigurabilità - Verifica di compatibilità. L'insediamento di una industria insalubre nell'ambito di centri abitati o di aree paesaggisticamente sensibili non è vietato in assoluto, essendo subordinato alla verifica di compatibilità dell'impianto con il contesto di riferimento: ai sensi dell'art. 216 comma 5, r.d. n. 1265 del 1934, è consentita la permanenza di un'industria insalubre di prima classe nell'abitato, allorché sia provato che il suo esercizio, per le speciali cautele introdotte, non rechi danno alla salute dei residenti (cosi T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 giugno 2008 , n. 671). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c. Comune di Sendrina (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420

 

INQUINAMENTO - AIA - Durata quinquennale - Nuove BAT - Rapporto tra diritti della collettività e iniziativa economica - Equilibrio dinamico. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di mitigazione. L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484

 

INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Amianto - Doverosità della funzione pubblica - Attribuzione dell’interesse ambientale diffuso in capo a singoli portatori - Esclusione - Vincolo di prossimità - Diritto soggettivo o interesse legittimo pretensivo idonei a fondare la legittimazione processuale - Esclusione. La doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati da amianto - Azione verso il silenzio inadempimento della P.A. - Pretesa di buon andamento della funzione pubblica - Pretesa fondata su posizione qualificata e differenziata - Interessi generali e diffusi - Singolo individuo - Azionabilità - Esclusione.
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a. non può valere a tutelare nella forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della funzione pubblica e alla cura efficace della qualità ambientale e della salute umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali, diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come parte della collettività, non come singolo individuo. L’interesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto è e resta pertanto un interesse generale, cui corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico sito da bonificare. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70

 

INQUINAMENTO - Impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente - Sito individuato per la realizzazione - Residenti in prossimità dell’area - Interesse individuale all’impugnazione - Sussistenza - Pregiudizio - Salute degli interessati - Valore economico dei beni situati nelle vicinanze. Non può essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo - primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” - di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell’impianto (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17

INQUINAMENTO - Attività potenzialmente inquinante - Provvedimento di autorizzazione - Impugnazione - Ricorrente - Dimostrazione dell’esistenza del danno concreto e attuale - Necessità - Esclusione- Prospettazione delle temute ripercussioni - Sufficienza. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12/01/2010, n. 17

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Art. 13 L. n. 349/86 - Legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali - Interessi ambientali in senso stretto - Interessi ambientali in senso lato - Individuazione. Un’associazione di protezione ambientale sussumibile nella previsione di cui all’art. 13 della legge n. 349/86, è, come tale, legittimata ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali sia in senso stretto (gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di un certo territorio), sia in senso lato, comprendenti questi ultimi la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere assicurata da un altro ambiente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17

 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Accesso - Limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi - Assoggettabilità - Esclusione - Principi generali di proporzionalità, economicità e ragionevolezza - Applicazione. L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv. Palma) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68I

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Convenzione di Aarhus - L- n. 108/2001 - Obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali - Cd. accesso passivo - Cd. Informazione attiva - Flussi informativi particolarmente voluminosi o massicci - Opportunità di privilegiare l’informazione attiva. Se è vero che il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241/90 (potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi relativi allo stato dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso “passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv. Palma) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12/01/2010, n. 68I

 

DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale - Rapporti tra D. L.vo n. 152/2006 e art. 2043 cc - Fattispecie: legittimazione della Provincia (di Pesaro ed Urbino) a costituirsi parte civile e al risarcimento del danno patrimoniale. La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755

 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Domanda di accesso alle informazioni ambientali - Dilatazione del concetto di interesse sotteso all’accesso - Mero sindacato ispettivo sull’attività amministrativa - Preclusione. Il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell' accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. Anche in materia di “accesso ambientale”, peraltro, (laddove maggiormente si è assistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso all’accesso), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività dell’amministrazione (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 668, e n. 555 del 10.2.2006). Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - S. Sezione di Genova (avv. Repetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - (Conferma Tar Liguria n. 585/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 24

 

ASSOCIAZIONI - CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. La pianificazione faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa l’inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione dell’ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757). Pres. Nicolosi, Est. Massari - LAV (avv. Stefutti) c. Provincia di Siena (avv. Bartali). TAR TOSCANA, Sez. II - 9 gennaio 2010, n. 12

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Art. 17, cc 3 e 9 d.lgs. n. 22/97 - Qualifica di “responsabile” - Indagine specifica Conduzione - Ente dotato del potere di diffida - Organo tecnico - Invito a provvedere - Provvedimento distinto. La qualifica di “responsabile” di cui all’art. 17, cc. 3 e 9 del d.lgs. n. 22/97, comportando ingenti oneri anche di natura economica, deve essere frutto di indagine specifica che comporta una completa e puntuale ricognizione di comportamenti, commissivi o anche solo omissivi, di tipo antigiuridico che hanno dato luogo alle conseguenze negative per l’ambiente (TAR Toscana, Sez. I, 1.8.01, n. 1318). Tale indagine deve essere svolta dall’ente dotato del potere di diffida, anche avvalendosi di organi terzi, e non può essere una mera conseguenza dell’invito a provvedere sollecitato dall’organo tecnico se questo non ha fornito elementi idonei a ricondurre in maniera inconfutabile la situazione riscontrata ad un determinato soggetto come individuato. Se è vero infatti che in materia ambientale l’ente locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista dalle normative vigenti a tutela del bene collettivo sulla base di indagini e sollecitazioni delle agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò non sta a significare che l’ente locale debba pedissequamente conformarsi ai suggerimenti dell’organo tecnico ma solo che debba avviare il relativo procedimento con tutte le garanzie previste dalla l.n. 241/1990 sempre che non sussistano ragioni di celerità e urgenza, da richiamare comunque nel relativo provvedimento. L’”atto dovuto” in questa materia non è quindi il provvedimento invocato dall’agenzia tecnica ma è quello conseguente all’avvio del procedimento rivolto, comunque, al necessario contraddittorio con il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in questione culminerebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni (TAR Toscana, Sez. II, 6.5.09, n. 766; nonché 30.7.87, n. 647). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Art. 17, c. 3 d.lgs. n. 22/97 - Accertamento della responsabilità - Presunzioni ex art. 2727 c.c. - Principio dell’”id quod plerumque accidit”.
L’accertamento della responsabilità dell’inquinamento di cui all’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 22/97 e all’art. 8, D.M. n. 471/99 deve essere rigorosa e, pur se non fondata su elementi di prova diretti e contestuali all’evento, molto spesso difficili da acquisire, può essere individuata a carico dell’effettivo soggetto autore dell’inquinamento in base anche a profili indiretti riscontrabili con presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. in relazione a indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo il principio dell’”id quod plerumque accidit” che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Impresa fallita - Ordine di bonifica impartito al curatore - Illegittimità - Ragioni - Principio del “chi inquina paga” - Operatività sotto la vigenza del d.lgs. n. 22/97.
In materia di inquinamento, in caso di impresa fallita, è illegittimo l’ordine di bonifica a carico del curatore, che costituirebbe un sovvertimento del principio comunitario del c.d. “chi inquina paga”, scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento, fermo restando il coinvolgimento della Curatela stessa in caso di prosecuzione dell’attività (Cons. Stato, Sez. V, n. 3885 cit. e 29.7.03, n. 4328; TAR Sardegna, Sez. II, 11.3.08, n. 395; TAR Lazio, Lt, 12.3.05, n. 304; TAR Abruzzo, Aq, 17.12.04, n. 1393; TAR Toscana, Sez. II, 1.8.01, n. 1318). Il principio del “chi inquina paga” era operante anche sotto la vigenza dell’art. 17 d.lgs n. 22/97 (ora sostanzialmente riproposto negli artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006) in quanto da interpretarsi in senso sostanzialistico di un principio immanente in materia di prevenzione e riparazione di danno ambientale (TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 7.9.07, n. 5782 e Sez. I, 8.11.04, n.5681). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Bonifica - Onere risarcitorio - L.r. Toscana n. 25/98, art. 20 - Interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata - Proprietario dell’area inquinata - Responsabile dell’inquinamento.
L’art. 20 della L.r. Toscana n. 25/98, per essere comunitariamente e costituzionalmente orientata, deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale, atteso che il principio del c.d. “chi inquina paga” era operante come indirizzo precettivo già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la responsabilità per inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal semplice rapporto dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti amministrativi in corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi (TAR Campania, Na, Sez. V, 3.7.09, n. 3727 e Cons. Stato, Sez. cons. atti normativi, 5.11.2007, n.3838). Di conseguenza, al proprietario del bene non può in alcun modo essere applicata la normativa relativa al responsabile dell’inquinamento, che adossa a quest’ultimo l’intero onere risarcitorio (derivante dalle spese sostenute) per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Bonifica - Conseguenze ricadenti sul proprietario dell’area - Onere economico equivalente al valore del bene - Principio di proporzionalità.
Sul “proprietario”, ai sensi dell’art. 17, cc 10 e 11 del d.lgs. n. 22/97, può ricadere - ove il medesimo non provveda direttamente ritenendo preferibile evitare le conseguenze sul “suo” bene nell’ipotesi che intenda metterlo in circolazione alienandolo con gli strumenti previsti dall’ordinamento - unicamente l’onere economico equivalente al valore del bene stesso, per renderlo effettivamente nuovamente utilizzabile, e non altro. Tale conclusione risponde anche all’applicazione del principio generale di proporzionalità, principio che, come è noto, si attaglia particolarmente alla materia delle limitazioni del diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale (Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2005, n. 1195) ed in base ad esso la Pubblica Amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare ( Cons. Stato, sez. VI, 6.3.2007, n. 1736). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Bonifica - Responsabile dell’inquinamento e proprietario dell’area - Differenze.
La differenza tra il responsabile dell’inquinamento e il proprietario dell’area inquinata, quanto alle conseguenze di cui ciascuno deve rispondere, consiste nel fatto che il primo deve rispondere dell’intero costo delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale anche se poste in essere, in seguito alla sua inerzia, dal Comune o dalla Regione, anche se superano il valore del bene, mentre il costo che deve sopportare il secondo non può che limitarsi al valore del bene stesso. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Decreto Ronchi e D.M. n. 471/99 - Nozione di inquinamento - Riferimento alla porzione di territorio comprensiva delle diverse matrici ambientali - Suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee - Art. 840 c.c. - Proprietà - Estensione al sottosuolo - Determinazione del valore del bene - Necessaria ricomprensione del sottosuolo.
Il c.d. “decreto Ronchi” ed il collegato D.M. n. 471/99 (in particolare l’art. 17, commi 1, 2, 4, 6 bis, d.lgs. cit. e l’art. 2 D.M. cit.), in relazione alla nozione di “inquinamento” facevano riferimento alla sua realizzazione sul relativo “sito” - e non solo sul terreno superficiale - inteso quale area o porzione di territorio intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva anche delle “eventuali” strutture edilizie ed impiantistiche presenti in cui si riscontrano livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del “suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o “sotterranee” tali da determinare un pericolo per la salute pubblica. Lo stesso D.M. n. 471/99, richiamando la nozione di bonifica, faceva riferimento all’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel “sottosuolo”, nelle acque superficiali o “sotterranee”, chiarendo ulteriormente che la stessa doveva interessare tutte le matrici ambientali coinvolte, dato che senza un’efficace depurazione della falda non sarebbe possibile certificare gli interventi di bonifica del soprasuolo. Così pure l’art. 17, comma 1, lett.a) e c-bis), d.lgs. faceva riferimento ai suoli ed alle “acque sotterranee” in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti, con ciò confermando che le operazioni di bonifica e quelle ad esse correlate riguardano il generale inquinamento del sito e non solo il terreno superficiale insito in esso. In più, la proprietà, come noto in base ai principi civilistici di cui all’art. 840, comma 1, c.c., si estende anche al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene, in applicazione del noto brocardo secondo cui la proprietà si estende “usque ad inferos et usque ad sidera”. Il limite del “valore del bene”, quindi, non può che considerare tali principi, ritenendo il sottosuolo parte integrante del bene stesso nel caso di specie. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Costituzione dell’onere reale sull’area da sottoporre a bonifica - Qualità di socio accomandatario - Titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata - Esclusione.
La qualità di socio accomandatario di una società non può far considerare il soggetto titolare del diritto di proprietà invece riconducibile alla compagine sociale, tenuto conto che, nella fattispecie considerata dall’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97, non si fa riferimento ad alcuna obbligazione personale del proprietario ma esclusivamente alla costituzione di un onere reale sull’area da sottoporre a bonifica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Curatela fallimento M. (avv. Uccelli) c. Comune di Montescudaio (avv. Chiti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 8

 

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562