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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 16 luglio 2010, ordinanza n. 638


ASSOCIAZIONI E COMITATI - Sedi regionali delle associazioni ambientaliste - Legittimazione attiva - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Convenzione di Aarhus. Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva delle sedi regionali di associazioni ambientaliste risultano infondate, alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale. Pres. Giallombardo, Est. Tulumello - Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS e altri (avv.ti Giuliano, Giudice e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I- 16 luglio 2010, ord. n. 638

CACCIA - Regione siciliana - Calendario venatorio 2010/2011 - Sospensione - Violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del Calendario venatorio 2010/2011 della Regione Siciliana, in ragione del mancato rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (avuto riguardo anche all’interpretazione datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15 luglio 2010, in causa C-573/08, e 4 marzo 2010, in causa C-241/08). Pres. Giallombardo, Est. Tulumello - Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS e altri (avv.ti Giuliano, Giudice e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I- 16 luglio 2010, ord. n. 638
 

 

 

 

N. 00638/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01180/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


Sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2010, proposto da Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association For Nature con Sede in Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Giuliano, Nicola Giudice, e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;


contro


Presidenza Regione Siciliana; Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Serv Protezione e Patrimonio Naturale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, preso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Partito Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6;
A.S.C.N., F.S.D.C., Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, Anuu, A.N.C.A., Federazione Italiana della Caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nunziello Anastasi, Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana Pergolizzi, Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Gazze' in Palermo, via Liberta' n. 171;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatorìa nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

a) il suddetto Calendario Venatario 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazone di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto compiutamente e di cui si chiede l'acquisizione nel presente giudizio);

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli arti 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;

e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura

2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto

vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari "Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della regione - Annata 2010 - 2011", pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso e per la parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - 6serv.6 Protezione e Patrimonio Naturale e di Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva sollevate dall’Avvocatura dello Stato, che le stesse risultano infondate, alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in punto di obbligo di rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (avuto riguardo anche all’interpretazione datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15 luglio 2010, in causa C-573/08, e 4 marzo 2010, in causa C-241/08) per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2010
IL SEGRETARIO



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