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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755



DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale - Rapporti tra d.L.vo n. 152/2006 e art. 2043 cc - Fattispecie: legittimazione della Provincia (di Pesaro ed Urbino) a costituirsi parte civile e al risarcimento del danno patrimoniale. La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755

RIFIUTI - Attività abusiva di gestione di rifiuti speciali - Sito produttivo non autorizzate - Violazione delle prescrizioni - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. L’effettuazione di un’attività abusiva di gestione di rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo aree non autorizzate per detta attività, in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98, comporta ai sensi delle normative vigente anche il risarcimento del danno ambientale. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sede di legittimità - Rilettura degli atti probatori - Esclusione - Art. 606 cpp.. La richiesta, al giudice di legittimità di una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole non è consentita, in quanto trattasi di censura in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006]. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755


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UDIENZA P. del 28.10.2009

SENTENZA N. 1818

REG. GENERALE N. 14313/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Pierluigi Onorato                 Presidente
I . Dott. Alfredo Teresi                 Consigliere
2. Dott. Mario Gentile                 Consigliere
3. Dott Maria Silvia Sensini         Consigliere
4. Dott Guicla I. Mulliri                Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Ciaroni A. R., nato il 23/08/1959

Avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino, emessa il 07/11/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, 1'Avv. //
Udito il difensore Avv. //


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa il 07/11/08, dichiarava Ciaroni A. R. colpevole del reato di cui all'art. 256 n. 1 lett. a) D.L.vo 152/06 [come contestato ai capi a) e b) della rubrica] e lo condannava alla pena di € 6.000,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Provincia di Pesaro ed Urbino, liquidati in via equitativa in complessivi E 5.000,00.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente esponeva:
1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati all' imputato;
2. che la Provincia di Pesaro ed Urbino non era legittimata a costituirsi parte civile.

 

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato.


Il Tribunale di Urbino ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che Ciaroni A. R., quale rappresentante legale della "Ecopfu srl" - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva effettuato una abusiva attività di gestione di rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo' aree non autorizzate per detta attività. Ancora, la predetta società "Ecopfu srl", aveva effettuato l'attività in esame in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98; il tutto come individuato analiticamente in atti.


Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato come contestato in atti.


Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate, perché in contrasto quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.


Dette doglianze, peraltro - quantunque siano state prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cpp - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].


Parimenti va disattesa la censura attinente alla costituzione della parte civile della Provincia di Pesaro ed Urbino.


Al riguardo va precisato che la disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente) Ciaroni A. R..


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Ciaroni A. R. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.


La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 28/10/09

DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010


 


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