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T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 1323


ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Legittimazione a ricorrere ex art. 18 L. n. 349/1986 - Strutture territoriali dell’associazione - Autonoma legittimazione processuale - Insussistenza. La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n. 3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 6.7.2007, n. 1618; Consigliodi Satto , sez. IV, 14.4.2006, n. 2151, TAR Veneto, Sez. II, 26.2.2007, n. 513). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - Associazione I. (avv. Rigo e Zanotti Fragonara) c. Comune di Sandrigo (avv.ti Breganze e Zambelli) e Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Fracasso, Mistrorigo, Tranfaglia e Dalla Chiara) - TAR VENETO, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 1323
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01323/2010 REG.SEN.
N. 04152/1994 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 4152 del 1994, proposto da Italia Nostra – sezione di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, Maria Teresa Rigo e Fausto Zanotti Fragonara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Teresa Rigo e Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro,1057;


contro


Comune di Sandrigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Breganze e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Provincia di Vicenza, in pesona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Giorgio Fracasso, Paola Mistrorigo, Maria Elena Tranfaglia e Fausta Dalla Chiara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

nei confronti di
Grigoletto Andrea e Grigoletto Rodolfo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Berto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento
della concessione edilizia prot. n. c9400075 del 9.5.1994, rilasciata dal Comune di Sandrigo ai sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto, per la costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare in zona E4;

delle autorizzazioni dell’Amministrazione provinciale di Vicenza prot. n. 2141/93/BA e prot. n. 2142/93/BA dell’8.10.1993, rilasciate rispettivamente a Michela Ester Grigoletto e Andrea e Rodolfo Grigoletto;

del P.R.G. del Comune di Sandrigo, adottato con delibera del C.C. n. 139 del 9.7.1987 ( e successive delibere C.C. di recepimento osservazioni n. 208 del 23.10.1987 e n. 209 del 24.10.1987), approvato dalla Giunta Regionale Veneta con delibera n. 4405 dell’1.8.1989, nella parte in cui, relativamente alle zone agricole E4, in località Lupiola, sembra avere introdotto deroghe alla L.R. n. 24/1985;

della variante n. 2 al P.R.G. del Comune di Sandrigo, adottata con delibera del C.C. n. 39 dell’8.6.1993, e approvata dalla Giunta Regionale Veneta con delibera n. 3837 del 9.8.1994, nella parte in cui, relativamente alle zone agricole E4 in località Lupiola, sembra avere introdotto deroghe alla legge regionale n. 24/1985.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sandrigo, della Provincia di Vicenza e dei sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori Moro, in sostituzione di Rigo, per la parte ricorrente, Maturi, sia in sostituzione di Zambelli per il Comune resistente che in sostituzione di Tassetto, per i controinteressati e Mistrorigo, per la Provincia resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


I ricorrenti premettono al loro ricorso che la località Lupiola è un’oasi naturale di rara bellezza, quasi integralmente assoggettata ai vincoli di cui alla legge n. 1497/1939 e alla legge n. 1089/1939, per l’amenità del suo paesaggio, per l’esistenza del rio Dindarello e del torrente Astico, per la presenza di due ville venete risalenti al 1400/1500, nonché di un mulino di origine medioevale.

Con lo strumento urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 139/1987 e approvato con la D.G.R.V. n. 4405/89, il Comune di Sandrigo ha classificato la località Lupiola come zona agricola E4. Nel predetto P.R.G. è, altresì, prevista la realizzazione di due gruppi di case a schiera (tre case per ciascun gruppo di 1200 mc ognuno a favore della ditta Iseppi e della ditta Andrea e Rodolfo Grigoletto), di due case a schiera di complessivi 900 mc (a favore della ditta Michela Ester Grigoletto), di una demolizione – ricostruzione (a favore della ditta Diego Bassani) e di due ampliamenti commerciali fino al 40% ognuno (la trattoria d’angolo e l’attuale residenza – negozio dei fratelli Grigoletto).

Con la prima censura i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché, nonostante la classificazione della detta zona come E4, la previsione di piano e di variante, prima, e le conseguenti autorizzazioni paesaggistiche e concessioni edilizie poi, appaiono in contrasto con il disposto della legge regionale n.24/1985.

E, infatti, l’art. 3 della citata legge regionale ammette nelle zone agricole solo interventi edilizi funzionalmente collegati all’azienda agricola e, cioè a favore della famiglia rurale e per iniziative a contenuto rurale. Al contrario il Comune, già con il P.R.G. e poi con la variante n. 2 al P.R.G., adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 39 dell’8.6.1993 e approvata con D.G.R.V. n. 3837 del 9.8.1994, sembra avere trasformato la zona agricola in area residenziale PEEP – commerciale, avendo previsto ben quattro gruppi di case a schiera (rispettivamente di 1200 mc, 1200 mc, 900 mc e 1200 mc), un parco giochi e l’ampliamento sino al 40% della cubatura dell’immobile destinato a trattoria e di quello ad uso residenziale di proprietà dei fratelli Grigoletto e adibito ad oreficeria, in palese violazione della legge regionale n. 24/1985 che prevede il possesso di determinati requisiti in capo ai richiedenti le concessioni e il rispetto di superfici e volumi predeterminati.

Sulla scorta delle richiamate circostanze i ricorrenti hanno evidenziato che il Comune resistente ha già rilasciato e sta per rilasciare alcune concessioni edilizie illegittime perché i destinatari non sono imprenditori agricoli e non vengono rispettate le prescrizioni di cui all’art. 3 della citata legge regionale n. 24/1985, ovverosia il vincolo di destinazione trascritto, la superficie minima del fondo rustico e gli indici di densità edilizia.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie impugnate sia per vizi derivati dal P.R.G. sia per vizi propri in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 11 della legge regionale n. 24/1985.

In particolare la concessione edilizia n. C9400075 del 9.5.1994, rilasciata ai fratelli Grigoletto, è illegittima perché gli stessi sono commercianti e non imprenditori agricoli, né risultano essere state rispettate le condizioni si superficie minima in relazione all’indice di densità edilizia ammesso, pari a 600 mc. Peraltro i fratelli Grigoletto risultano avere realizzato una villa bifamiliare con volume fuori terra pari a 1199,66 mc e volume interrato pari a mc 793,94, in palese violazione del volume complessivo di 1200 mc previsto per le tre case a schiera.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, infine, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ad Andrea e Rodolfo Grigoletto e a Michela Ester Grigoletto vanno annullate perché prive di motivazione.

Il Comune di Sandrigo, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e per carenza di interesse evidenziando che i ricorrenti Rigo e Zanotti sono comproprietari di un edificio che dista 179,92 mt. da quello dei controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto e che tra i detti edifici corre una strada comunale denominata via Lupiola. Il Comune, quindi, ha dedotto l’assenza del requisito della vicinitas, richiesto dalla consolidata giurisprudenza per il riconoscimento di una posizione qualificata e differenziata, tale da integrare uno stabile collegamento con l’area interessata dalla costruzione. Il Comune resistente ha poi eccepito la carenza di interesse di Italia Nostra in considerazione della natura squisitamente edilizio – urbanistica delle censure dedotte, nonché il difetto di legittimazione ad agire della stessa, essendo la facoltà di promuovere e resistere in giudizio attribuita solo al Presidente nazionale della detta associazione e non ad una sezione locale, quale è quella di Vicenza.

Il Comune ha, infine, dedotto l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnati il P.R.G. e la variante n. 2 poiché non è stata evocata in giudizio la Regione Veneto che ha approvato con proprie delibere entrambi gli strumenti urbanistici, nonché l’autorizzazione paesaggistica rilasciata a Michela Ester Grigoletto alla quale il ricorso non risulta notificato. Nel merito l’amministrazione comunale ha concluso per la reiezione del ricorso poiché gli interventi edilizi sono ubicati in area classificata dal P.R.G. come E4 per la quale l’art.11 della legge regionale n. 24/1985 prevedeva l’organizzazione di centri rurali, con la previsione di attività economiche e dei servizi connessi con la residenza.

La Provincia di Vicenza, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica n. 2141 dell’8.10.1993, a favore della sig.ra Michela Ester Grigoletto, è decaduta in assenza del successivo rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Sandrigo con conseguente carenza di interesse all’impugnazione del detto provvedimento. Con riguardo all’autorizzazione n. 2142/93/BA dell’8.10.1993, rilasciata in favore di Andrea e Rodolfo Grigoletto, la Provincia ha dedotto la legittimità del proprio operato in considerazione della conformità dei progetti assentiti all’art. 11 della legge regionale n. 24/1985, nonché della sufficienza della motivazione, contenente anche le prescrizioni per armonizzare le costruzioni con le forme tradizionali della locale edilizia.

I controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso in considerazione della chiara volontà del legislatore regionale di favorire l’organizzazione dei centri rurali nei comuni aventi aree agricole caratterizzate dalla presenza di preesistenti insediamenti, come è nel caso della località Lupiola.

Con l’ordinanza n. 86 del 18 gennaio 1985 è stata respinta la domanda di misure cautelari.

All’udienza del 15 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Il Collegio rileva che il ricorso avverso il P.R.G. del Comune di Sandrigo, approvato con D.R.G.V. n.44805 dell’1.8.1989, e la Variante n. 2 al P.R.G., approvata con D.G.R.V. n. 3837 del 9.8.1994, non è stato notificato anche alla Regione Veneto.

Secondo il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza, non è revocabile in dubbio che il ricorso avverso le disposizioni di P.R.G. deve essere notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (cfr. Cons. Stato, V, 4.2.2004, n. 367; TAR Lombardia, Milano, II, 27.7.2005, n. 3440; TAR Toscana, III, 11.4.2008, 1018). L’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione a una delle autorità emananti (cfr. Cons. St., sez. V, 19.5.1998, n.616).

Sulla scorta delle predette considerazioni deve, quindi, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso relativamente all’impugnativa del P.R.G. del Comune di Sandrigo e della variante n. 2 al detto P.R.G..

Va dichiarata anche l’inammissibilità del ricorso in relazione all’autorizzazione paesaggistica n.2141/93/BA dell’8.10.1993, rilasciata dalla Provincia di Vicenza alla sig.ra Michela Ester Grigoletto, atteso che quest’ultima non risulta essere stata evocata in giudizio dai ricorrenti. A tale proposito va, comunque, evidenziato che l’impugnazione del predetto atto è altresì divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della decadenza del titolo, evidenziata dalla Provincia di Vicenza, a causa del mancato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Sandrigo.

Occorre ora passare all’esame delle eccezioni di difetto di legittimazione ad agire sollevate dall’amministrazione comunale.

Il Comune resistente deduce il difetto di legittimazione ad agire della sezione provinciale di Vicenza dell’Associazione Italia Nostra.

L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 26.11.2007, n. 3365; Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 6.7.2007, n. 1618).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche Consiglio di Stato che ha affermato: "(...) il carattere nazionale o ultraregionale dell'Associazione (concretizzandosi negli elementi di filtro richiamati dall'art. 13 L. n. 349: finalità programmatiche, continuità e rilevanza esterna) costituisce al tempo stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha dunque carattere ontologicamente unitario. Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è dunque titolare ex lege, proprio in virtù delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto dall'impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti" (cfr. Cons. Stato, IV, 14.4. 2006 n. 2151). Infine, richiamandosi alle medesime considerazioni questo stesso Tribunale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da Legambiente Veneto (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 26.2. 2007 n. 513).

La situazione non è diversa nel caso in esame, in cui l'azione impugnatoria è stata pacificamente proposta dalla sezione di Vicenza di Italia Nostra, in persona del suo Presidente pro tempore, e dunque, in relazione a quanto precedentemente esposto, è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. L’accoglimento della predetta eccezione esonera il Collegio dall’affrontare quella ulteriore di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, venendo in considerazione interessi di natura squisitamente edilizia e non ambientale.

Occorre ora passare all’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti Rigo e Zanotti Fragonara in relazione all’autorizzazione paesaggistica e alla concessione edilizia rilasciate ai sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto.

Secondo il Comune di Sandrigo e la Provincia di Vicenza i ricorrenti non potrebbero qualificarsi frontisti rispetto alle costruzioni dei sigg.ri Grigoletto e non sarebbero titolari di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato in virtù dello stabile collegamento tra la loro proprietà e l’area interessata dall’intervento, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza.

Al riguardo va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7.5.2008, n. 2086; Cons. Stato, sez. IV, 12.9.2007, n. 4821; Cons. Stato, sez. V,5.2.2007,n.452).

Alla luce di ciò, la documentazione prodotta dal Comune di Sandrigo dalla quale si desume la distanza di 179,92 metri dalla costruzione dei controinteressati non riesce a conseguire l'intento di escludere la sussistenza in capo ai ricorrenti dell'interesse e della legittimazione a ricorrere individuabili in forza del criterio della vicinitas.

In particolare, non appare rilevante e dirimente il fatto che la proprietà dei ricorrenti non sia direttamente confinante con l'area interessata all'intervento, in quanto separata da un tratto di strada pubblica, essendo evidente che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità.

Tanto premesso devono essere disattese le censure con le quali i ricorrenti lamentano l’illegittimità essenzialmente derivata della concessione edilizia n. C9400075, rilasciata ai sigg.ri Andrea e Rodolfo Grigoletto, per violazione da parte del P.R.G. e della variante n. 2 della legge regionale n. 24/1984 in quanto l’intervento assentito ricade in zona agricola E4.

E, infatti, la concessione edilizia oggetto di gravame è conforme a quanto previsto nel P.R.G. del Comune di Sandrigo e nella variante n. 2 che classificano la zona come E4 e espressamente prevedono gli interventi residenziali assentiti.

Le prescrizioni di entrambi i predetti strumenti urbanistici sono valide ed efficaci, né possono essere incise dalle censure sollevate con il presente ricorso in considerazione della mancata notifica dello stesso alla Regione Veneto.

Del resto a fronte di una configurazione urbanistica adeguatamente esplicitata, anche nei criteri, negli elaborati di piano - come nella specie - e dell’ampia discrezionalità correlata alle scelte pianificatorie, non appaiono fondati i profili di doglianza sollevati dai ricorrenti, atteso che la concessione rilasciata ai controinteressati è conforme alle richiamate scelte pianificatorie, valide, efficaci e definitive.

Sulla scorta delle predette argomentazioni devono, pertanto, essere disattese le censure relative alla suddetta concessione edilizia.

Sono, altresì, infondate le censure afferenti all’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla Provincia di Vicenza ai controinteressati Grigoletto, poiché l’intervento risulta, per le già esposte ragioni, conforme agli strumenti urbanistici e l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ambientale ha valutato l’inesistenza di un vulnus per il bene protetto, prevedendo anche una serie di prescrizioni tendenti ad armonizzare le costruzioni con le forme tradizionali della locale edilizia.

Tali valutazioni hanno trovato riscontro anche da parte della Sopraintendenza di Verona che ha ritenuto legittima l’autorizzazione n. 2142/93/BA “in considerazione della collocazione degli interventi e delle condizioni date dalle suddette approvazioni per l’inserimento ambientale degli edifici”.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della sezione provinciale di Vicenza dell’Associazione Italia Nostra e per omessa notifica alla Regione Veneto e alla controinteressata Michela Ester Grigoletto e in parte deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara in parte inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire della sezione provinciale di Vicenza dell’Associazione Italia Nostra e per omessa notifica alla Regione Veneto e alla controinteressata Michela Ester Grigoletto, e quanto al resto lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Sandrigo, della Provincia di Vicenza e dei controinteressati Andrea e Rodolfo Grigoletto, che liquida in complessivi euro 9000,00 di cui euro 3.000,00 per ognuna delle amministrazioni resistenti e euro 3.000,00 per entrambi i controinteressati, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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