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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521



DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Legittimazione e interesse ad agire in materia ambientale - Sussistenza - Titolarità dell’interesse collettivo. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Provincia di Mantova (avv.ti Salemi e Noschese) c. Comune di Asola (avv. Gianolio). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00521/2010 REG.SEN.
N. 00958/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2007, proposto da:
PROVINCIA DI MANTOVA,
rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Salemi, Francesco Noschese,
con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7;

contro

COMUNE DI ASOLA,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gianolio,
con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37 (Fax=030/46565);

nei confronti di

RODELLA MARA, in proprio e per Azienda Agricola Rodella Mara,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Onofri, Giuseppe Onofri,
con domicilio eletto presso Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola, 14 (030/3755220) @;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- permesso di costruire rilasciato alla controinteressata in data 9.10.2006 n. 86 per la realizzazione di un bacino da destinare ad attivita' ittituristica in strada Sorbara Cerviere

- autorizzazione ad esercitare attivita' agrituristica rilasciata dalla Polizia locale del Comune di Asola in data 29.5.2006 n. 9130

- ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asola;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rodella Mara in proprio e Per Azienda Agricola Rodella Mara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La Provincia di Mantova impugna il provvedimento del 9. 10. 2006 con cui il Comune di Asola ha rilasciato alla controinteressata Roccella Mara permesso di costruire per realizzare su fondi di proprietà un invaso destinato ad accogliere fauna ittica al servizio di una attività ittituristica che questa intendeva (asseritamente) realizzare.

Nel corso della procedura per l’emissione di tale provvedimento la Provincia aveva espresso dei pareri contrari che erano stati disattesi dal Comune in sede di rilascio del provvedimento finale.


I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto in presenza di un parere negativo il Comune avrebbe dovuto quantomeno motivare sulle ragioni per cui superava tale parere;

2. il provvedimento sarebbe ulteriormente illegittimo per travisamento del fatto, in quanto la possibilità di realizzare l’invaso era stata concessa dal Comune per l’asserita necessità di dotare l’azienda agrituristica della possibilità del servizio di pesca sportiva, necessità che in realtà non sussisteva in quanto il fiume Chiese (senz’altro più idoneo all’esercizio di pesca sportiva) si trova a soli 400 m. di distanza da essa;

3. il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo per sviamento di potere in quanto lo scopo reale del rilascio del permesso di costruire sarebbe realizzare surrettiziamente un’attività di cava e consentire alla controinteressata di alierarne i proventi;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del regolamento regionale 8/01 in quanto il Comune avrebbe rilasciato il permesso sull’assunto del possesso di requisiti di esercizio di attività agrituristica che in realtà la controinteressata non ha;

5. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Asola, che prevede che, in difetto di parere della Commissione edilizia, il responsabile del procedimento provveda ad effettuare una relazione sulla qualificazione giuridica dell’intervento;

6. il provvedimento sarebbe, infine, illegittimo per un ulteriore profilo di travisamento dei fatti, in quanto il permesso di costruire richiama nelle motivazioni il parere dell’ufficio tecnico, che era sì favorevole, ma condizionato al parere del servizio cave della Provincia, che è stato disatteso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ed istanza di risarcimento del danno subito.


Si costituivano in giudizio il Comune di Asola e la controinteressata, che deducevano l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della Provincia, e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso.


Con ordinanza del 22. 11. 2007, n. 124 il Tribunale disponeva istruttoria; con ordinanza del 10. 1. 2008 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, motivando sulla improponibilità tecnica dell’opera che la ricorrente intendeva realizzare e sulla incongruità della stessa rispetto al fine di realizzazione di un impianto di pesca sportiva che si proponeva di raggiungere.


Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 13. 1. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. Si esamina anzitutto l’eccezione delle parti convenute relativa alla legittimazione della Provincia a presentare l’impugnazione in esame.

In realtà, si ritiene che non possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte della Provincia ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente per opere che vengono localizzate all’interno del territorio di competenza. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 (secondo cui “Il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell' ambiente”) ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296: ad un Comune va riconosciuta la legittimazione ad impugnare il provvedimento di approvazione di una discarica da localizzare nel suo territorio, sia per la qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla scelta compiuta dall’autorità competente nell’individuazione delle aree per l’attivazione dell’impianto di discarica, sia per la qualità di titolare del potere di pianificazione urbanistica, su cui certamente incide la collocazione dell’impianto medesimo).

Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il risarcimento del danno all’ambiente (come fa l’art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso danno.

Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.

L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione deve pertanto essere rigettata.



II. Nel merito è fondato il primo motivo di ricorso.

La Provincia ha sostenuto che in realtà dietro le spoglie di un permesso di costruire per realizzare un invaso per la pesca sportiva si nascondeva l’intenzione di realizzare una cava di materiale ghiaioso senza le autorizzazioni che sono previste per l’esercizio dell’attività di cava. Tale tesi era stata sostenuta dalla Provincia anche nel corso del procedimento nel parere emesso il 15. 3. 2007, che il Comune ha disatteso senza motivazione (di qui il primo motivo di ricorso).

La tesi della Provincia sulla necessità di superare il parere contrario che essa aveva espresso è fondata.

Si premette in fatto che il bacino che si intenderebbe realizzare ha un’estensione di 20.000 mq per una profondità media di 7 m..

Da esso verrebbero asportati 114.466 mc. di sabbia, ed, a giudizio della Provincia, gli introiti della vendita ammonterebbero all’incirca ad euro 343.398.

Nel corso del procedimento per la autorizzazione di tale opera era lo stesso Comune che rilevava alcune criticità nel progetto presentato dalla Rodella e chiedeva la collaborazione dei servizi tecnici della Provincia nella lettura di tali criticità.

E’, in particolare, importante evidenziare che lo stesso Comune chiedeva alla Provincia di valutare anche l’impatto che la realizzazione del nuovo bacino ittituristico potrebbe avere sulla falda.

L’invaso che vorrebbe realizzare la Rodella, infatti, avendo la profondità di 7 m., finisce con l’essere situato sottofalda (per giunta a soli 400 m. dal fiume Chiese) con tutti i problemi di tipo idrogeologico che una soluzione del genere può comportare.


Il Comune aveva chiesto la collaborazione della Provincia con nota del 16. 12. 2006, e la Provincia aveva risposto con il parere contrario del 15. 3. 2007 in cui a fronte dei dubbi del Comune evidenziava, per l’appunto, che non è possibile praticare l’escavazione sottofalda, non è consigliabile la creazione di ulteriori specchi d’acqua nell’area, e sottolineava le possibili implicazioni di tipo idrogeologico

La Provincia, in particolare, rilevava trattarsi di area estremamente sensibile agli usi antropici, di area di conservazione o riprstino dei valori di naturalità dei territori agricoli, di ambito caratterizzato da rilevante presenza di dossi fluviali, ed infine di ambito caratterizzato da rilevante presenza di orli di terrazzo fluviale.

A fronte di un parere contrario così dettagliato, ed in cui sono stati esposti analiticamente i rischi e le controindicazioni dell’autorizzare una generalizzata escavazione sottofalda, che, oltre i problemi idrogeologici, avrebbe l’effetto di distruggere i suoli e le economie connesse, il Comune avrebbe dovuto quantomeno motivare sulle ragioni per cui si discostava dal parere ottenuto.

La motivazione del permesso di costruire, infatti, può anche essere ricavata per relationem da atti istruttori acquisiti dall’amministrazione, ma quando tali atti abbiano dato esiti contrari al rilascio del titolo abilitativo, essa deve essere specificata.

Ne consegue che il provvedimento emesso è illegittimo per difetto di motivazione.


III. Restano assorbiti gli ulteriori motivi formulati in ricorso. Infatti, “nel giudizio amministrativo, l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venire meno l'interesse del ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizzando la dichiarazione di assorbimento" (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).


IV. Quanto all’istanza di risarcimento del danno asseritamente patito, essa deve essere respinta posto che le voci di danno (emergente) esposte nella domanda sono concentrate sulle spese che saranno necessarie per il ripristino dell’opera, ma - essendo stati impediti i lavori già dall’emanazione del provvedimento di sospensiva da parte di questo Tribunale - danni di tal tipo non si sono in radice realizzati.


V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 9. 10. 2006;

Respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Condanna il Comune di Asola e la controinteressata Rodella Mara, in solido tra loro, al pagamento in favore della Provincia di Mantova delle spese di lite, che determina in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Carmine Russo, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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