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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22757



RIFIUTI - Scarti dell'attività di panificazione - Qualificazione dei rifiuti provenienti dalla gestione di un forno - Smaltimento attraverso la nettezza urbana - Esclusione - Qualificazione come compost o sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie - Art. 256 c. 1 lett. a) D. lgs. n. 152/2006.
I materiali provenienti da scarti dell'attività industriale di panificazione destinati allo smaltimento e sparsi alla rinfusa, parzialmente ricoperti di vegetazione spontanea, su un'area attigua al laboratorio, trattandosi di residui di lavorazione, sono da considerarsi rifiuti. La natura degli stessi, nella specie, frammisti a residui d’incenerimento di bancali di legno e a parti di metallo, richiede il rispetto della normativa sui rifiuti di cui al d. lgs. n. 152/2006 e preclude lo smaltimento attraverso la nettezza urbana. Per concludere, tali materiali non possono essere qualificati neppure come compost o sottoprodotti trattandosi, in realtà, di rifiuti sparsi alla rinfusa e insuscettibili di riutilizzazione. (conferma sentenza del Tribunale di Urbino del 28.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Larghetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22757

RIFIUTI - TUTELA DELL’AMBIENTE - Gestione illecita dei rifiuti - Violazione della normativa ambientale - Danno sostanziale al territorio e all'ambiente - Enti locali - Costituzione di parte civile. In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per gli enti locali un danno sostanziale che li rende portatori dell'interesse a costituirsi parte civile potendo dalla violazione della normativa ambientale derivare danno al territorio e all'ambiente [Cassazione Sez. III n. 755/2009; Cass. n. 29214/2003]. (conferma sentenza del Tribunale di Urbino del 28.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Larghetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22757


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UDIENZA del 29.04.2010

SENTENZA N. 852

REG. GENERALE N. 42873/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Pierluigi Onorato                             Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                             Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Maria Lombardi                Consigliere
3. dott. Luigi Marini                                 Consigliere
4. dott. Santi Gazzara                             Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Larghetti Giovanni, nato a Piandimeleto il 00.00.0000, avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in data 28.05.2009 che lo ha condannato alla pena di €. 4.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso con la conferma delle statuizioni civili;
- Sentito il difensore della parte civile, avv. Maria Beatrice Riminucci, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile;


osserva


Con sentenza 28.05.2009 il Tribunale di Urbino condannava Larghetti Giovanni alla pena di €.4.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale titolare di un'impresa individuale esercente attività di panificazione, abbandonato in modo incontrollato circa tre metri cubi di rifiuti non pericolosi costituiti da ceneri, residui di panificazione e gusci d'uova, nonché al risarcimento del danno, liquidato in €. 1.500, in favore della Provincia di Pesaro e Urbino, costituitasi parte civile.

In particolare, era stato accertato che i rifiuti (scarti dell'attività industriale di panificazione) destinati allo smaltimento erano sparsi alla rinfusa, parzialmente ricoperti di vegetazione spontanea, su un'area attigua al laboratorio.


Provenendo da esercizio d'impresa, i rifiuti non potevano essere versati nei cassonetti dei RSU, come sostenuto in ricorso, trattandosi di materiali eterogenei nocivi alla salute.


Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge; travisamento della prova; mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato perché non era specificato quale fosse l'autorizzazione mancante e perché non era stata data rilevanza alle iscrizioni TARSU da lui attivate presso il Comune di Frontino.


Aggiungeva che i suddetti rifiuti potevano essere gestiti tramite versamento in cassonetto o utilizzati come compost; che i suddetti residui potevano essere considerati sottoprodotto; che il reato, di natura permanente, non poteva essere integrato dal deposito di modesti quantitativi di residui; che il fatto non aveva prodotto danni all'ambiente.


Osservava, infine, che la Provincia di Pesaro e Urbino non era legittimata a costituirsi come parte civile e che non competeva alla stessa alcun risarcimento per l'insussistenza del danno.


Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il ricorso è infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato [in ordine alla contravvenzione di cui all'art, 256 comma 2 d. lgs. n. 152/2006, così rettificata la norma violata indicata nell'imputazione, essendo l'imputato titolare d'impresa] e confutata ogni obiezione difensiva.


Corretta è la qualifica dei materiali rinvenuti come rifiuti, trattandosi di residui di lavorazione, provenienti dalla gestione di un forno, sparsi disordinatamente nel corso del tempo su un'area attigua al laboratorio.


La natura degli stessi, frammisti a residui d'incenerimento di bancali di legno e a parti di metallo, richiedeva, quindi, il rispetto della normativa sui rifiuti di cui al d. lgs. n. 152/2006 e precludeva lo smaltimento attraverso la nettezza urbana.


Alla stregua di quanto sopra è manifestamente infondato l'assunto che i materiali costituissero compost o sottoprodotti trattandosi rifiuti sparsi alla rinfusa e insuscettibili di riutilizzazione.


Infondata è la censura sulla costituzione di parte civile dell'Amministrazione Provinciale perché in tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per gli enti locali un danno sostanziale che li rende portatori dell'interesse a costituirsi parte civile potendo dalla violazione della normativa ambientale derivare danno al territorio e all'ambiente [Cassazione Sezione III n. 755/2009 RV.246015; n. 29214/2003, RV.226154].


Generico e articolate in fatto è l'ultimo motivo sull'insussistenza del danno, che il Tribunale ha riconosciuto con congrua motivazione liquidandolo in misura contenuta.

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e della rifusione delle spese di questo grado in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di questo grado a favore della parte civile, liquidate in €. 2.000, oltre accessori di legge.


Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.04.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  15 Giu. 2010



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