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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408


INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Art. 242, cc. 1 e 11 d.lgs. n. 152/2006 - Distinzione in rapporto alla presenza, o meno, di rischio immediato per l’ambiente - Destinatario degli obblighi - Individuazione. Con riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza dell’area, la legge distingue, in merito alle contaminazioni storiche, tra quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs. 152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato. Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Impresa fallita - Obblighi di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione del destinatario - Curatore fallimentare - Esclusione - Principio “chi inquina paga”. Il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti; la curatela fallimentare non subentra infatti negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue l’illegittima individuazione del curatore quale destinatario degli obblighi di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006,poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento. (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16 giugno 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408

 

 

 

N.  00408/2010 REG.SEN.
N. 02935/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2006, proposto da:
Fallimento Terruzzi Mario Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;

contro

Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Bragante, Paola Brambilla, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 8;
Provincia di Milano, non costituita;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa, non costituita;

nei confronti di

Immobiliare Mose' Srl, non costituita;
Terruzzi Maria Luisa, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006 notificata in data 14.11.2006, recante ordine di effettuare la messa in sicurezza dell’area detenuta dalla fallita società Terrazzi Mario s.r.l. e presentare l’indagine preliminare ex art. 242 D. Lgs. 152/2006;

- dell’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006 notificata in data 14.11.2006 recante ordine di rimuovere i rifiuti e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, sede di Milano, sez. II, 14 dicembre 2006 n. 2335;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il fallimento ricorrente è il destinatario di due provvedimenti aventi la stessa data e, stranamente, anche lo stesso numero di protocollo, con i quali il Comune di Monza ordina al curatore fallimentare di effettuare la messa in sicurezza dell’area ai sensi dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e di rimuovere i rifiuti posti sull’area dello stabilimento dell’impresa fallita.

Contro i suddetti provvedimenti il fallimento ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso in fatto ed in diritto.

I) Difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare in quanto il curatore del fallimento sarebbe estraneo al compimento dell’attività di contaminazione e di abbandono di rifiuti perchè egli avrebbe assunto le funzioni dopo la cessazione dell’attività d’impresa, non sarebbe subentrato nel contratto di comodato tra il proprietario dell’area (Immobiliare Mosì s.r.l.) e la società poi fallita e, da ultimo, non potrebbe considerarsi possessore dell’area.

II) Incompetenza in quanto l’art. 197 e l’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 attribuirebbero la competenza ad adottare i provvedimenti di bonifica e monitoraggio alla Provincia.

III) Difetto di motivazione in merito ai rischi di contaminazione che legittimano ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 l’emanazione dell’ordine di effettuare la messa in sicurezza, in quanto il Comune di Monza, diffidando dall’ormai lontano 1995 la proprietà ad effettuare le opere di messa in sicurezza senza mai provvedere all’esecuzione d’ufficio, dimostrerebbe implicitamente che non sussiste alcun rischio grave ed irreparabile che legittimi l’uso di questi poteri.

La difesa comunale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’ASL3 in qualità di controinteressata, con riferimento all’impugnazione dell’ordine di bonifica, e per mancata notifica ai proprietari dell’area in qualità di controinteressati, con riferimento all’ordine di rimozione dei rifiuti.

In ordine all’ordinanza di rimozione dei rifiuti il Comune sostiene che tale ordine rientrerebbe nella competenza comunale per effetto dell’art. 192 comma 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006 e la responsabilità del curatore si desumerebbe dalla stessa norma che prevederebbe una responsabilità in solido tra il responsabile ed il proprietario od altro titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area.

Con riferimento alla messa in sicurezza dell’area rientrerebbe nella competenza comunale, anche ai sensi dell’art. 245 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, la richiesta di effettuare un’indagine preliminare mentre sarebbero di competenza provinciale i successivi atti, come l’approvazione del progetto di bonifica.

In merito alla legittimazione passiva del curatore del fallimento la difesa comunale sostiene che egli avrebbe la disponibilità giuridica dei beni del fallimento e quindi anche di quelli nocivi con i conseguenti obblighi di messa in sicurezza.

All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


In primo luogo occorre respingere le eccezioni processuali sollevate dalla difesa comunale.

Infatti il ricorso introduttivo non andava notificato all’ASL3 in quanto essa non è né coautrice dell’atto impugnato né controinteressata al ricorso.

Non è coautrice perché, per avendo partecipato al procedimento con atti prodromici al provvedimento impugnato, non ha partecipato alla sua adozione, che rientra nella responsabilità esclusiva del Comune. Gli accertamenti tecnici svolti dall’ASL3, infatti, costituiscono esclusivamente il presupposto per l’esercizio dei poteri che il Comune ha ritenuto necessario attivare per l’eliminazione dei danni ambientali accertati, senza che l’atto finale del procedimento possa in alcun modo essere imputato, nella sua fase decisionale, anche all’ASL3.

Non è controinteressata all’accoglimento del ricorso perché, secondo la giurisprudenza, i presupposti essenziali che integrano la nozione di controinteressato in senso proprio sono l'elemento formale (ossia la menzione espressa della persona nell'atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità) e l'elemento sostanziale, cioè l'interesse immediato e differenziato, rispetto a quello del quivis de populo, a mantenere gli effetti del provvedimento impugnato. Nel caso in questione mancano, nei confronti dell’ASL3, entrambi i requisiti, in quanto tale ente non è destinatario formale dell’atto né ha un interesse differenziato e qualificato al suo mantenimento, trattandosi di atto esclusivamente riferibile ad altro ente e che, come tale, fuoriesce dalle sue competenze e dalla sua responsabilità (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 19 dicembre 2006 , n. 4131).

Neppure può ritenersi che siano controinteressati i proprietari dei mappali sui quali la Terruzzi Mario srl ha svolto la propria attività perché i provvedimenti impugnati riconoscono la loro responsabilità nell’inquinamento. L’ordinanza di rimozione dei rifiuti è addirittura diretta anche nei loro confronti, mentre quella di messa in sicurezza afferma la responsabilità dei precedenti gestori dell’impresa e proprietari, esponendoli quindi all’affermazione della loro responsabilità a vario titolo nella vicenda. Ne consegue che essi sono in realtà dei cointeressati a tutti gli effetti all’accoglimento del ricorso e quindi non debbono essere destinatari della notificazione dell’atto.

Venendo ora al merito, il ricorso è fondato.

Con riferimento all’ordinanza di messa in sicurezza e di effettuazione dell’indagine preliminare, adottata dal Comune ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 sussiste, a tacer d’altro, il vizio di difetto di legittimazione passiva del curatore fallimentare.

Infatti, con riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza dell’area, la legge distingue, con riferimento alle contaminazioni storiche, qual è quella in giudizio, tra quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs. 152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato.

Poiché il Comune, nelle premesse dell’atto ha chiarito che “sussiste ancora sull’area in questione un pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione” si applica l’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 secondo il quale “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.” La norma è quindi chiara nello stabilire che il destinatario degli atti di messa in sicurezza è il responsabile dell'inquinamento.

Con riferimento all’indagine preliminare l’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che “il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento”. La norma è chiara, quindi, nell’individuare, per tale attività, il responsabile dell'inquinamento.

Per quanto riguarda, poi, l’individuazione del responsabile, la giurisprudenza ha chiarito che tale non può essere il curatore fallimentare, almeno nel caso, come quello in questione, in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell’attività produttiva. La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16 giugno 2009) ha chiarito infatti che il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue che non può accettarsi che la legittimazione passiva sia del curatore (poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento).

Anche in riferimento all’ordine di smaltimento dei rifiuti il ricorso è fondato con riferimento all’individuazione del soggetto passivo.

La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che, in conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alla curatela fallimentare della Terrazzi Mario srl, ultima società operativa presso lo stabilimento in questione, non essendovi prova, a tacer d’altro, che la curatela sia stata autorizzata a proseguire l’attività d’impresa; con la conseguente illegittimità dell’ordine impartito al fallimento ricorrente dal Comune di Monza, il quale avrebbe semmai dovuto procedere all’esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito (TAR Toscana sez. II, 17 settembre 2009 n. 1447).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006, recante ordine di effettuare la messa in sicurezza dell’area detenuta dalla fallita società Terrazzi Mario s.r.l. e presentare l’indagine preliminare ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 ed annulla l’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006 notificata in data 14.11.2006 recante ordine di rimuovere i rifiuti e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. i provvedimenti impugnati nella parte in cui è diretta nei confronti del curatore fallimentare.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida nella misura di euro duemilacinquecento/00 (2.500,00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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