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Giurisprudenza

 

 

Inquinamento

Danno ambientale

Tutela dell'ambiente

Associazioni e comitati

Costituzione Parte Civile

 

Si veda altra: giurisprudenza massimata

2008

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88

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TUTELA AMBIENTALE - Responsabilità ambientale - Risarcimento dei danni ambientali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato (Filandia) - direttiva 2004/35/CE. Non adottando le disposizioni legislative, regolamentare ed amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione ed il risarcimento dei danni ambientali, la repubblica della Finlandia è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff. En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 22/12/2008 Causa C‑328/08

 

INQUINAMENTO - ARIA - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento. L'esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez., 16/12/2008, causa C‑127/07

 

INQUINAMENTO - A.I.A. - D.lgs. n. 59/2005 - Poteri del sindaco in relazione al TULS 1265/1934 in materia di industrie insalubri - Coordinamento e limiti. L'autorizzazione integrata ambientale è istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59; essa si propone, a fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante. Con l''A.I.A. risulta pertanto contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 T.U.L.S. in relazione al D.M. 5 settembre 1994: se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l'industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall'abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l'obiettivo della legge sarebbe frustrato. In proposito, quindi, il legislatore del d. lgs. 59/2005, al comma 11 dell'art. 5, ha previsto un coordinamento fra le due discipline, imponendo all'autorità che rilascia l'A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, di tenerne conto nel rilascio dell'autorizzazione; al Sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell'autorizzazione stessa. In sintesi, il potere di far allontanare un'industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia. Pres. Petruzzelli, Est. Gamabto Spisani - W. s.r.l. (avv. Bini) c. Comune di Quinzano D'Oglio (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 dicembre 2008, n.1767

 

TUTELA DELL'AMBIENTE - Elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente - Partecipazione del pubblico - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato - (Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) - Direttiva 2003/35/CE. Non recependo, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico in occasione dell'elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente, e che modifica, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo ufficiale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 4 dicembre 2008 Sentenza C-247/07

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Misura ablatoria personale - Rapporti con la disciplina di cui agli art. 91, R.D. 45/1901, art. 9 R.D. n. 1406/1931, artt. 216, 226 e 227 del T.U.L.S. n. 1265/1934, art. 17 D.P.R. n. 303/1956. La peculiarità dell'istituto disciplinato dall'art. 17 risiede nella sua natura di misura ablatoria personale, consentita in apicibus dall'art. 23 Cost., la cui adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinati. Le norme di cui all' art. 91 del R.D. n. 45/1901; l'art. 9 del R.D. n. 1406/1931; gli artt. 216, 226 e 227 del T.U.L.S. n. 1265/1934 e l'art. 17 del D.P.R. n. 303/1956 non avevano tale connotazione e, dunque, non rappresentavano un antecedente dell'art. 17. Pres. La Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre 2008, n. 6055

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Confronto con le disposizioni di cui agli artt. 2043,2050 e 2058 c.c. - Continuità normativa tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 17 d.lgs. n. 22/97- Inconfigurabilità - Applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 - Illegittimità.
Ponendo a confronto l'art. 17 del d.lgs. n. 22/97 con il plesso normativo composto dagli artt. 2043, 2050 (considerata,nella specie, l'obiettiva pericolosità dell'attività industriale di produzione di coloranti) e 2058 (sul risarcimento in forma specifica), le differenze tra gli istituti rispettivamente disciplinati sono talmente numerose e tanto profonde, da non consentire la formulazione di alcun giudizio di continuità tra le stesse. Non è pertanto ravvisabile continuità normativa tra l'art. 2043 c.c. e il menzionato art. 17 del decreto Ronchi : ne discende che la seconda previsione non si presenta come meramente procedimentale rispetto alla prima e che un'eventuale applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 trasmoderebbe in una non consentita applicazione retroattiva della legge. Pres. La Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre 2008, n. 6055

INQUINAMENTO - Siti contaminati - Società responsabile dell'inquinamento - Estinzione anteriore al 1997 - Applicabilità dell'art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Esclusione - Altri strumenti di intervento - Cd. successione economica.
Nei confronti dei successori di società responsabili degli inquinamenti che si siano estinte prima del 1997 non è possibile applicare l'art. 17 del decreto Ronchi (oggi artt. 239 e ss.) E' però possibile far valere, a regime, l'ordinaria responsabilità civilistica di tipo aquiliano; inoltre, sul versante amministrativo, rimangono comunque adottabili (come già avveniva in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto Ronchi) i provvedimenti contingibili contemplati dall'ordinamento per i casi di qualificate urgenze di intervenire. In particolare, nei provvedimenti contingibili e urgenti l'imputazione soggettiva degli obblighi di attivazione, discrezionalmente individuati dall'amministrazione procedente, può motivatamente seguire anche le diverse regole della successione c.d. “economica” (per un'applicazione della successione economica in materia di concorrenza, è utile il richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11.12.2007, in causa C-280/06, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato) che consentono, per la migliore e immediata tutela di fondamentali interessi superindividuali, di derogare al generale principio della personalità e, in ossequio al canone del “chi inquina paga”, di onerare chi abbia beneficiato delle valenze economiche, anche latenti, di un bene-impresa dei correlativi costi dell'internalizzazione delle diseconomie esterne prodotte. Pres. La Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre 2008, n. 6055

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Accertamenti tecnici - Art. 223 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Prelievo e analisi dei campioni - Procedura - Allegato 2 del D.M. n. 471/99.
In materia di accertamenti tecnici prodromici ai provvedimenti finalizzati alla bonifica dei siti contaminati, non è invocabile l'art. 223 disp. att. c.p.p., dal momento che questa disposizione certamente non esprime un principio generale: si tratta piuttosto una previsione speciale del diritto processuale penale, dettata all'unico fine di stabilire le condizioni alle quali è consentita la migrazione, nel fascicolo del dibattimento, dei verbali di analisi non ripetibili e di quelli di revisione e alla cui eventuale violazione corrisponde solo la sanzione endoprocessuale della nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. (Cass., sez. III pen., 28.6.2006, n. 37400). In sede amministrativa il contraddittorio procedimentale sugli accertamenti tecnici può svolgersi secondo altre modalità e la regola del preventivo avviso, pur configurandosi come una forte tutela, non è sempre imposta dall'ordinamento né deve essere necessariamente osservata, potendo ugualmente assicurarsi, seguendo altri schemi procedurali, una piena dialettica tra l'amministrazione e gli interessati. E' questo il caso del D.M. n. 471/1999 che, nell'Allegato 2, reca una completa e dettagliata disciplina delle “Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni”, prevedendo, tra l'altro, dei campioni supplementari “per eventuali contestazioni e controanalisi”. Pres. La Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre 2008, n. 6055

 

TUTELA DELL'AMBIENTE - Partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia - Elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente - Mancata trasposizione - Inadempimento di Stato (Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) - Direttiva 2003/35/CE. Non recependo, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico in occasione dell'elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente, e che modifica, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo ufficiale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 04/12/2008, causa C‑247/07

 

INQUINAMENTO - Siti contaminati - Proprietario estraneo all'inquinamento - Onere reale e privilegio immobiliare gravante sul bene - Evizione del bene - Conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'ente pubblico. Per il proprietario estraneo all'inquinamento, l'esecuzione degli interventi di bonifica prescritti dall'amministrazione è un vero e proprio onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso privilegio immobiliare gravante sul bene: l'evizione del bene che il proprietario può di fatto subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente pubblico nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008, n. 2928

INQUINAMENTO - Siti contaminati - Successione di soggetti distinti su una fonte attiva di inquinamento - Attività d'impresa - Pluralità di garanti.
Nei casi in cui via sia una successione di soggetti distinti su una fonte attiva di inquinamento, o su una fonte di pericolo attuale e concreto di inquinamento, che il titolare dell'attività di impresa abbia l'obbligo di controllare in base alla normativa vigente, i vari soggetti succedutisi, i quali abbiano effettivamente il potere di intervenire sulla fonte di rischio senza che sia necessario il ricorso a strumenti eccezionali, danno luogo ad una pluralità di garanti, nessuno dei quali può liberarsi dal proprio obbligo di intervento invocando l'analoga posizione di garanzia di altri soggetti, inclusi i propri predecessori nella gestione del sito. Secondo gli insegnamenti della Cassazione, infatti, se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793). Pres. Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008, n. 2928

INQUINAMENTO - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario incolpevole - Onere reale e privilegio immobiliare - Recupero delle somme spese dall'ente pubblico - Limiti di valore dell'area bonificata.
L'art. 17, d.lg. n. 22 del 1997, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss., d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale (c.d. Codice dell'ambiente), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata; a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma l'onere (reale) di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite, invece, da privilegio speciale immobiliare (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 30 maggio 2008 , n. 1541 e Consiglio Stato , sez. VI, 5 settembre 2005 , n. 4525). Pertanto, il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e questi non sia identificabile - finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio: ne deriva che il proprietario incolpevole ha l'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 16 marzo 2006, n. 291). Pres. Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008, n. 2928

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - NTA - Opere edilizie - Preordinamento all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino - Legittimità.
E' coerente con le finalità proprie della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati l'inserimento nelle NTA della disposizione in forza della quale ogni operazione di trasformazione edilizia ed urbanistica delle parti di territorio qualificabili come siti contaminati o potenzialmente contaminati, è preordinata alla esecuzione, da parte dei soggetti pubblici o privati di cui all'ari. 250 del d. lgs. 152/2006, degli interventi di messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008, n. 2928

 

INQUINAMENTO - ELETTROSMOG - Immissioni - Tutela del diritto alla salute - Azione inibitoria ex art. 844 c.c., azione di responsabilità aquiliana e azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - Cumulabilità. In tema di immissioni, ormai è da tempo consolidato il principio secondo il quale a tutela del diritto alla salute il soggetto danneggiato da immissioni può esercitare, anche cumulativamente, l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. - a tutela del diritto di proprietà e quindi di natura reale -, l'azione di responsabilità aquiliana e l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - vedasi Cass. sez. un. 15/10/1998 n. 10186, Cass. sez. un. 9/4/1973 n. 999 e Cass. 2/6/2000 n. 7420). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

 

INQUINAMENTO - MISE - Procedimento amministrativo - Ricorso all'istituto della conferenza di servizi ex art. 14 e ss. l. n. 241/1990 - Legittimità. Anche nell'ipotesi di realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nel caso di fenomeni di inquinamento che interessano i siti di interesse nazionale di cui all'art. 17, co. 14 del d.lgs. 22 del 1997, può farsi proficuo ricorso all'istituto della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della l. 241 del 1990: nella materia de qua, non sussistono infatti peculiarità procedimentali tali da ritenere che l'istituto in questione resti soggetto ad una declinazione di specie, parzialmente difforme dal modello generale di cui alla legge generale sul procedimento. Al contrario, è proprio il ricorso al modulo procedimentale di cui agli artt. 14 e segg. l. 241 del 1990 a consentire una particolare concentrazione decisionale (ed una conseguente accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento) nel caso degli interventi di interesse nazionale, in tal modo conferendo un'indubbia accelerazione al modello decisionale delineato dall'art. 17 del d.lgs 22 del 1997 e dall'art. 15 del D.M. 471 del 1999, i quali si limitano ad indicare i necessari atti di concerto ed intesa, senza prescrivere in via generale che essi vadano acquisiti nella forma contestuale tipica della Conferenza di servizi decisoria. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620
 

INQUINAMENTO - MISE - Artt. 7, 8 e 15 D.M. 471/99 - Adozione delle relative determinazioni - Competenza - Individuazione. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. 471/99, applicabili anche nel caso di interventi di M.I.S.E. relativi a siti di interesse nazionale, mercè l'espresso rinvio di cui all'art. 15, la competenza ad adottare le relative determinazioni spetta al Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora: dello Sviluppo Economico) e della sanità (ora: del lavoro, della salute e politiche sociali), d'intesa con la Regione territorialmente competente. Nessuna ragione normativa o sistematica impedisce che l'acquisizione dei richiamati atti di assenso avvenga attraverso il ricorso al particolare modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria di cui al comma 2 dell'art. 14, l. proc.. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620
 

INQUINAMENTO - MISE - Definizione - Art. 2, c. 1, lett. d) D.M. n. 471/99 - rapporti con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente - Collegamento funzionale - Autonomia - Valenza lesiva. A mente dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 471/99, è compreso nel concetto di interventi di messa in sicurezza d'emergenza “ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente”. Tale essendo la definizione normativa della figura, emerge per un verso il suo innegabile collegamento funzionale e la sua coerenza sistematica con gli interventi trasfusi nell'ambito del progetto definitivo per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, ma per altro verso la sua indubbia autonomia funzionale nell'ambito delle attività in questione, così come la - parimenti indubbia - idoneità a recare un'autonoma valenza lesiva per il soggetto destinatario delle relative misure, anche a prescindere dalla fase di approvazione del progetto. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620
 

INQUINAMENTO - MISE in aree di interesse nazionale - Complesso di misure da adottare per far fronte al degrado ambientale - determinazioni - Competenza - Individuazione - Avvio della procedura di sostituzione in danno in caso di inottemperanza - Competenza - Ministero dell'Ambiente. Nella materia degli interventi di MISE in aree di interesse nazionale, mentre il complesso delle misure che le Amministrazioni ritengono doversi adottare per far fronte alla situazione di degrado ambientale esistente in loco può costituire oggetto di determinazioni di competenza delle Amministrazioni di cui al comma 4 dell'art. 15, D.M. 471/99 (secondo uno schema di competenze che appare ben compatibile con il ricorso al modello decisionale di cui alla Conferenza di servizi), al contrario, l'adozione delle misure (di stampo parasanzionatorio) di avvio della procedura di sostituzione in danno in caso di inottemperanza non può che restare in capo al solo Ministero dell'ambiente, non potendo costituire oggetto di determinazioni adottate in sede di Conferenza di servizi. Sussiste, infatti, una netta distinzione fra la determinazione del contenuto delle misure di M.I.S.E. e del progetto definitivo e l'esercizio del potere di prescrizione ed ordinanza di cui agli artt. 7 ed 8, D.M. cit., il quale non può che restare in capo alla sola Amministrazione cui la norma di riferimento espressamente lo riconosce (il Ministero dell'ambiente), a prescindere dal fatto che l'esercizio del medesimo potere abbia costituito oggetto di discussione in sede di Conferenza di servizi. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620

 

INQUINAMENTO - D.lgs. n. 152/2006, artt. 240 e 242 - CSC e CSR - Differenza. Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, agli art. 240 e 242, distingue tra le concentrazioni di inquinanti utilizzate come soglia di contaminazione e quelle utilizzate come soglia di rischio. Le prime (CSC) operano come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l'analisi di rischio sito-specifica. Le seconde (CSR) identificano i livelli di contaminazione residua accettabili in un sito specifico, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali sono impostati gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica.Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l (avv.ti Stefana e Bezzi) c. Comune di Leno (avv. Gorlani) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 ottobre 2008, n. 1464

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire - Associazioni ambientaliste - Nozione di tutela ambientale - Atti con finalità urbanistica. In materia di legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, va accolta una nozione ampia della tutela ambientale, tale da includervi la possibilità di impugnativa degli atti aventi finalità urbanistica (nella specie il Piano Urbanistico del Comune di Carloforte), ove si riconnettano specifici interessi ambientali, da tutelare attraverso l'annullamento, totale o parziale, dell'atto (in termini Cons. stato, sez. IV, 30.9.2005 n. 5205). Pres. Panunzio, Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c. Comune di Carloforte (avv. Filippini) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008, n. 1816

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste Indirizzo giurisprudenziale tradizionale - Eccezionalità della tutela - Effetti sull'impugnazione di atti a valenza urbanistico-edilizia - Innovazioni normative ex art. 310 T.U. Ambiente.
Alla luce della nuova disposizione introdotta in materia dall'art. 310 del d.lgs. n. 152/2006, non può più essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato sez. IV, 9.11.2004 n. 7246) che considerava eccezionale la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ritenendo che conseguentemente un'associazione ambientalista potesse “proporre in giudizio soltanto motivi di gravame direttamente attinenti alla sfera dell'interesse tutelato e non motivi aventi una valenza urbanistico - edilizia e che solo in via strumentale ed indiretta possano determinare un effetto utile anche ai fini della tutela dei valori ambientali”. La nuova norma, infatti, così recita: “I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, [Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche] sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale”. La legittimazione ad agire, specie con riferimento alla problematica sulla proponibilità delle singole censure, va pertanto valutata secondo i principi generali, e vanno conseguentemente ritenute ammissibili tutte le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento di uno specifico interesse ambientale; non vanno, invece, ritenute ammissibili le censure il cui accoglimento comporti l'annullamento di una parte scindibile dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un interesse ambientale connesso all'eliminazione di detta parte della disciplina urbanistica. Pres. Panunzio, Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c. Comune di Carloforte (avv. Filippini) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008, n. 1816

 

INQUINAMENTO - Art. 434 c.p. - Disastro innominato - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 24, 25 e 27 Cost. - Vulnus al principio di determinatezza - Infondatezza - Disastro ambientale - Opportunità di specifica ed autonoma considerazione da parte del legislatore penale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, attesa l'insussistenza del vulnus al principio della determinatezza della norma penale, sia con riferimento al concetto di “disastro” che al di “pericolo all'incolumità pubblica”. E' tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose. Pres. Bile, Red. Flick - Giudizio promosso con ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - CORTE COSTITUZIONALE - 1 agosto 2008, n. 327

 

INQUINAMENTO - MARE - Mediterraneo - Santuario per i mammiferi marini - Utilizzo a fini produttivi del mare territoriale - Compatibilità. L'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre1999 e ratificato dall'Italia con legge n. 391/01, non contiene alcuna disposizione che sia direttamente contraria all'utilizzo a fini produttivi del mare territoriale ricadente nei confini del Santuario, salvo il rispetto degli obiettivi di tutela ivi previsti (fattispecie relativa alla progettazione di un rigassificatore off shore). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

INQUINAMENTO - SICUREZZA - Impianti in cui siano presenti sostanze pericolose - D.Lgs.n. 334/99 - Piano di emergenza esterno - Condizione per l'avvio dell'attività - Costruzione degli impianti - Nulla osta di fattibilità - Sufficienza.
Condizione per la costruzione degli impianti in cui siano presenti sostanze pericolose è, ai sensi del d.lgs. n. 334/99, il solo rilascio del nulla osta di fattibilità; la pianificazione di emergenza accede al rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce invece condizione per l'avvio dell'attività, come chiaramente si evince dal citato art. 9 co. 2, nonché dal successivo art. 21 co. 3 ult. parte, e dall'art. 20 co. 1 dello stesso decreto, che, in relazione alla predisposizione del piano di emergenza esterno, presuppone come già avvenuta quella del piano di emergenza interno, avendo ancora una volta come punto di riferimento l'inizio dell'attività, e non della costruzione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Progetto per la costruzione di un rigassificatore offshore - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Convenzione di Aarhus - Principio di efficacia dell'informazione - Pubblicazione su due quotidiani del deposito del progetto ai fini della VIA - Insufficienza.
La pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale dell'avviso di avvenuto deposito presso gli uffici regionali del progetto per la costruzione di un rigassificatore ai fini della valutazione di impatto ambientale rappresenta una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia di cui alla Convenzione internazionale sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata con l. n. 108/01. In ragione della specificità delle esigenze tutelate, l'art. 23 del d.lgs. n. 334/99 deve essere letto nel senso che le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della eventualità che gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati all'intervento, e formarsi in proposito un'opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta. Se, pertanto, la mancata predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il mezzo per calibrare la partecipazione sulle esigenze del caso concreto, a fronte del progetto di un'opera come quella di un rigassificatore “offshore”, connotata da forti implicazioni sul piano dell'impatto ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA dell'annuncio di avvenuta comunicazione - strumento di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto - ed il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito, stante anche la evidenziata diversità dell'oggetto, dagli adempimenti richiesti dall'art. 6 l. 349/86. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

 

ASSOCIAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio - Associazioni ambientaliste - Impugnazione - Legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 - Censure con valenza ambientali. Le associazioni ambientalistiche non sono legittimate sempre e comunque a ricorrere giurisdizionalmente contro atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio, ma solo qualora l'impugnazione si traduca in censure con valenza ambientale (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7246/2004). Non ogni provvedimento ed ogni intervento urbanistico reca, infatti, ipso facto, implicazioni e ricadute in materia ambientale: al contrario, ciò andrà dimostrato volta per volta, atto per atto. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11/07/2008, n. 1993
 

ASSOCIAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio - Autorità preposte alla tutela ambientale - Nulla osta favorevole - Esclusione della legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 delle associazioni ambientaliste - Inconfigurabilità. Non è sufficiente, ad escludere la legittimazione c.d. straordinaria delle associazioni ambientaliste ex L.n. 349/86, la circostanza che le autorità legislativamente preposte alla tutela del bene ambientale abbiano adottato provvedimenti di nulla osta favorevoli all'intervento, posto che la legittimazione non ha lo scopo di ampliare la platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell'atto amministrativo, quanto quello di consentire una più ampia tutela del bene ambientale anche laddove le autorità preposte alla sua protezione non siano capaci di garantirla. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11/07/2008, n. 1993

 

INQUINAMENTO - Atti incidenti sulla salvaguardia ambientale - Impugnazione - Soggetti residenti nell'aera interessata - Legittimazione. Sono legittimati ad insorgere avverso atti incidenti sulla salvaguardia ambientale I soggetti residenti o proprietari di immobili nell'area interessata, non potendo negarsi a chi abbia uno stabile collegamento con essa, e che è destinato a ricevere un potenziale danno da un'attività inquinante, la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata (cfr., ad es.: Cons. St., VI, 20.5.2005, n. 2534). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - P.G. e altri (avv. Zancanella) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Mastragostino, Pedrazzoli e Falferi) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 9 luglio 2008, n. 164

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordine di presentazione del progetto di bonifica - Destinatario - Proprietario del terreno. Il naturale destinatario dell'ordine di presentazione di un progetto di bonifica, non essendone revocabile in dubbio la natura ripristinatoria e non sanzionatoria, non può che essere il proprietario del terreno. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - U.Z. (avv. Zambet) c. Comune di Nervesa della Battaglia (avv.ti Steccanella e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione del traffico - ZTL - Subordinazione dell'ingresso di veicoli a motore al pagamento di una somma - Pass - Art. 7, c. 9 CdS - Preventiva adozione del PUT - Necessità.
E' illegittima la delibera che, in applicazione dell'art. 7, c. 9 del d.lgs. n. 285/1992, subordini l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma (cd. pass), se non sia stato previamente adottato il Piano Urbano del Traffico ai sensi dell'art. 36 del CdS, espressamente richiesto dalla direttiva dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale diramata con circolare 21 luglio 1997, n. 3816 (G.U. n. 213 del 12.09.1997). Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 843

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione della circolazione - Circolazione entro le ZTL - Pagamento di una somma - Non rientra tra le previsioni di cui all'art. 3 della L. n. 413/97.
Le misure di limitazione della circolazione per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico previste dall'art. 3 della L. n. 413/1997, non includono quelle di cui all'art. 7, c. 9 del Codice della Strada (subordinazione dell'ingresso o della circolazione dei veicoli a motore all'interno delle ZTL al pagamento di una somma) Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 843

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedimenti in corso - Rimodulazione degli interventi - Art. 256, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 5 L.R. Emilia-Romagna n. 5/2006 - Applicazione ai procedimenti in corso della disciplina previgente ex d.lgs. n. 22/97 - Illegittimità costituzionale. L'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13, in materia di bonifica di siti contaminati, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. La norma censurata ha quale oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, imponendo, in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale all'art. 265, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'applicazione ai procedimenti in corso della normativa statale previgente (d.lgs. n. 22/97) e dei valori-soglia da essa definiti, in luogo di quella nuova. In tal modo, la disposizione impedisce la rimodulazione degli interventi già autorizzati, facoltizzata dalla normativa statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pres. Bile, Red. Tesauro - Giudizio promosso con ordinanza del TAR Emilia Romagna nel proc. tra E. s.p.a. c. Comune di Migliarino - CORTE COSTITUZIONALE - 18 giugno 2008, n. 214

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Avvenuta bonifica - Restituzione del suolo agli usi legittimi - Presupposti - Accertamento del superamento dell'inquinamento - Restituzione condizionata al compimento della bonifica in altre aree del sito - Limiti. Il provvedimento con cui l'Amministrazione, accertata l'avvenuta bonifica di un suolo, ne autorizza la restituzione agli usi legittimi (ossia afferma che la bonifica ha avuto successo ed accerta che non sussistono più i fattori inquinanti prima rilevati, oppure che non si sono verificati fattori inquinanti) è ampliativo delle possibilità di utilizzo del bene, dapprima inibite dalla sussistenza di fenomeni di inquinamento (o dall'esigenza di accertarli). Esso è condizionato solamente all'accertamento del superamento dell'inquinamento o della sua insussistenza; in alternativa, può essere condizionato ad attività inerenti altre zone di competenza dello stesso proprietario solo laddove siano rigorosamente comprovate specifiche motivazioni tecniche oppure organizzative che conducano a ritenere l'opportunità o la necessità di attendere, per lo svincolo, la bonifica del sito più ampio. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - E. R.M. s.p.a. e altri (avv.ti Acquarone, Caldarera, Acquarone e De Luca) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1190

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Imposizione di obblighi di bonifica generalizzati - Mancato previo accertamento delle responsabilità di inquinamento - Illegittimità. E' illegittima l'imposizione di obblighi di bonifica generalizzati, senza previo accertamento di responsabilità di inquinamento e con metodi tecnici di intervento le cui modalità non siano state in nessuna parte confrontate nel procedimento con le imprese interessate, con violazione dei loro diritti di partecipazione ex lege 241/90. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri(Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188

INQUINAMENTO - Contaminazione pregressa - Sversamento accidentale - Pretesto per imporre la rimozione dell'inquinamento prodotto da terzi - Artt. 240 e 242 d.lgs.n. 152/2006.
In presenza di una situazione di contaminazione pregressa, storica, e diffusa, imporre ad una società - a seguito di uno sversamento accidentale - la bonifica dell'area “fino all'evidenza di terreno pulito” implica che quest'ultima dovrebbe non solo doverosamente eliminare gli effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione dell'inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui provenienza non è stata accertata, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 240 e 242 del d.lgs. n. 152/06. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188

INQUINAMENTO - MISE e bonifica - Differenti presupposti - Imposizione di bonifica sub specie di MISE - Illegittimità.
Nel quadro normativo attuale, i presupposti per procedere alla M.I.S.E. sono del tutto differenti da quelli per ordinare una bonifica e non è legittimo imporre quest'ultima sub specie di MISE, per l'evidente insufficienza di quest'ultima a porre rimedio ad un fenomeno di inquinamento risalente e radicato (cfr. la sent. nr. 1254/07 e la sentenza successiva nr. 200/08). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188

INQUINAMENTO - Bonifica - Acque di falda emunte - Natura - Acque reflue di provenienza industriale.
Le acque di falda emunte nel corso delle operazioni di bonifica vanno qualificate non come rifiuti, ma come acque reflue di provenienza industriale (cfr. sentenze n. 1257/07 e n. 207/08). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire in giudizio - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Artt. 309 e 318 d.lgs. n. 152/2006 - Associazioni locali - Potere del giudice di accertare la legittimazione - Ricorso introduttivo - Esposizione degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della legittimazione. Le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 1986 n. 349 sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale (cfr. T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 01.08.2007, n. 1426). Detta speciale legittimazione riguarda, secondo la prevalente giurisprudenza, le associazioni di protezione ambientale nazionali, formalmente riconosciute e non le loro strutture o articolazioni territoriali, che non rispondono ai requisiti posti dagli artt. 13 e 18, comma 5, della legge 1986 n. 349 (norme richiamate dagli att. 309, c. 2 e 318, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006), fermo restando tuttavia, ai sensi del citato art. 18, il potere del giudice di accertare, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente in capo ad associazioni locali. Va però ribadito che l'accertamento della legittimazione ad agire non implica alcun automatismo, gravando sull'associazione ricorrente l'onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che non può essere solo vantata (cfr. T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 01.08. 2007, n. 1426). Pres. Calvo, Est. Fornataro - Legambiente ONLUS e altri (avv. Dal Piaz) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 26 maggio 2008, n. 1217
 

INQUINAMENTO - Imposizione di piano di caratterizzazione - Formaldeide - Valore di fondo - Assenza di preventivo accertamento - Illegittimità - Art. 240 d.lgs. n. 152/2006.  E' illegittima l'imposizione di un nuovo piano di caratterizzazione (nella specie, per la bonifica di un sito dalla formaldeide) senza che sia stato disposto alcun accertamento preventivo in ordine al valore di fondo naturale della presenza in sito della formaldeide, valore al quale viceversa si deve fare riferimento, ove superiore a quello ottimale, in forza delle disposizioni contenute da un lato nell'art. 4, comma 2, del DM n. 471/99 e dall'altro nell'art. 240, comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 152/06 (essendo evidentemente incongruo pretendere una bonifica che il risultato ottimale non potrà mai raggiungere). Pres. ed Est. Borea - A. s.p.a. (avv.ti Barzazi e Borgna) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 maggio 2008, n. 301

INQUINAMENTO - Bonifica - Acque emunte dalle falde sotterranee - Scarico - Limiti di emissione applicabili - Acque reflue industriali - Art. 243 d.lgs. n. 152/2006.
Ai sensi dell'art. 243 del D.L.vo n. 152/06, le acque emunte dalle falde sotterranee nell'ambito di interventi di bonifica possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in un ciclo produttivo (come nel caso, a fini di raffreddamento) in acque superficiali, ovviamente nel rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali. Pres. ed Est. Borea - A. s.p.a. (avv.ti Barzazi e Borgna) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 maggio 2008, n. 301

 

INQUINAMENTO - Responsabilità - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 e artt. 244 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Sia l'art. 17 del D.L.vo n. 22/97, che gli artt. 244 e ss. del sopravvenuto D.L.vo n. 152/06 sono inequivoci nel limitare a carico del diretto responsabile dell'inquinamento l'onere di provvedere alle necessarie attività di risanamento, salva la facoltà del proprietario non responsabile di darsi carico di dette attività: ma, appunto, di facoltà si tratta, dato che la normativa prevede in via principale l'esecuzione in danno delle opere ed attività necessarie da parte della P.A., in caso di persistente rifiuto o impossibilità da parte del responsabile ovvero in caso questi non possa essere individuato, salva soltanto, con riguardo al proprietario non responsabile, ipotesi del tutto residuale, a garanzia comunque del pubblico interesse (e del pubblico denaro) la precisazione che gli interventi eseguiti d'ufficio costituiscono onere reale e che le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, con la ulteriore specificazione, da ultimo, che il proprietario non responsabile, salvo diritto di rivalsa in caso di esecuzione spontanea dei lavori di disinquinamento, può essere tenuto a rimborsare, peraltro previa adozione di apposito formale provvedimento motivato e rispettoso delle procedure di garanzia e di trasparenza di cui alla L. n. 241/90, le spese sostenute dalla P.A. soltanto nel limite del valore di mercato del sito a seguito degli interventi eseguiti d'ufficio (cfr. art. 253 DL .vo n. 152/06, e si veda anche il precedente art.. 244, il quale non a caso, ora, ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 17 dell'abrogato D.L. vo n. 22/97, pur prevedendo la notifica anche al proprietario dell'ordinanza di disinquinamento rivolta al responsabile, ha cura di precisare che tale notifica vale “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253”(cfr. in termini, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, II Sez., n. 5287/07). Pres. ed Est. Borea - E. s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 maggio 2008, n. 300

 

INQUINAMENTO - Trasporto marittimo - Inquinamento provocato dalle navi - Direttiva 2005/35/CE - Validità - Convenzione di Montego Bay - Convenzione Marpol 73/78 - Effetti giuridici - Invocabilità - Negligenza grave - Principio della certezza del diritto. La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, non può essere valutata né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978; né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982. Nella specie non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del diritto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Gr. Sez., 3 GIUGNO 2008, procedimento C‑308/06

 

INQUINAMENTO - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Trasposizione incompleta e sbagliata - Inadempimento di Stato (Belgio) - Direttiva 96/61/CE. Trasponendo parzialmente o impropriamente gli articoli 2, punti 2 a 7 e 9 ad 11,3,5,6, paragrafo 1,8,9, paragrafi 3 a 6,10,12, paragrafo 2,13, paragrafi 1 e 2, e 14 come pure gli allegati I ed IV della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff. En transposant partiellement ou incorrectement les articles 2, points 2 à 7 et 9 à 11, 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1 et 2, et 14 ainsi que les annexes I et IV de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 20/05/2008, Sentenza C ‑ 271/07

 

INQUINAMENTO - MOBILITA' - Fondo per la moobilità sostenibile - Mancato coinvolgimento regionale - Principio di leale collaborazione - Previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Necessità - Art. 1, cc. 1122-1123 L. finanziaria 2007 - Illegittimità costituzionale. L'art. 1, cc. 1121 - 1123, della Legge finanziaria 2007, nell'istituire il Fondo per la mobilità sostenibile, ha attribuito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire la destinazione delle risorse del Fondo e di prevedere la quota da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica, senza alcun coinvolgimento regionale; viene così aggirato il principio di leale collaborazione, che deve permeare di sè i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, atteso che il fondo in questione produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico, affinchè esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale. Peraltro, le necessarie forme di leale collaborazione possono dirsi adeguatamente attuate mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, competente in materia secondo la legislazione vigente, in sede di adozione del decreto ministeriale di destinazione delle risorse del Fondo. Ne deriva l'illegittimità costituzionale dei commi 1122 e 1123nella parte in cui non prevedono che il decreto ministeriale sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Pres. Bile, Red. Maddalena - Regione Lombardia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 16 maggio 2008, n. 142

 

ASSOCIAZIONI - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento ad adiuvandum - Soggetti legittimati all'impugnazione - Inammissibilità dell'intervento - Associazione Italia Nostra - Legittimazione straordinaria ex art. 146, c. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Estensione analogica - Esclusione. Nel processo amministrativo, al fine di non eludere il termine di decadenza per proporre gravame, l'intervento è precluso a quanti sono legittimati all'impugnazione. Con riferimento ad Italia Nostra, pertanto, deve ritenersi inammissibile l'intervento ad adiuvandum, posto che l'associazione è inclusa nell'elencazione di cui agli artt. 13 e 18 l. 18 luglio 1986 n. 349 fra le associazioni ambientaliste nominativamente legittimate a impugnare gli atti incidenti sulla tutela del paesaggio. Né, in contrario, rileva l'art. 146, comma 11, d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che in materia attribuisce a Italia Nostra “la legittimazione all'impugnativa delle sentenze o ordinanze del Tribunale amministrativo regionale anche se non abbia proposto ricorso in primo grado”. Trattasi di legittimazione straordinaria all'appello prevista ex lege non estensibile analogicamente al di fuori dell'ipotesi specificamente disciplinata tale da non giustificare affatto la deroga alla regola processuale sulla indifferibilità, e la conseguente non elusione, del temine d'impugnazione. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928

 

AMBIENTE - Informazione ambientale - Analisi di carattere economico e contabile - Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso - Presupposti - Nesso funzionale tra provvedimento amministrativo e fattori ambientali - Fattispecie: bilanci consuntivi. Ai fini dell'applicabilità dello speciale regime dell'accesso in materia ambientale e alla stregua dell'interpretazione teleologica del disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 195/2005, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411). Pres. Varrone, Est. Caringella - Onlus Associazione VAS (avv.ti Granara e Tedeschini) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi, Zanobini e Petronio) - (Conferma TAR Liguria n. 1759/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 14/12/2007), Sentenza n. 2131

 

ASSOCIAZIONI - AREE PROTETTE - Delibera di individuazione di SIC e ZPS - Associazioni agricole - Legittimazione processuale - Sussistenza. Le associazioni agricole, quali enti esponenziali degli interessi dei coltivatori, sono legittimate a ricorrere avverso le deliberazioni di individuazione di SIC e ZPS che posseggano connotato di lesività in rapporto all'introduzione di misure di salvaguardia e disposizioni vincolistiche. E' irrilevante la mancata previsione legislativa della attribuzione di una legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti in parola: secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, le associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562, VI Sez., 13 luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236). Pres. Borea, Est. Farina - Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost e altri (avv. Mocnik) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Di Danieli), riunito ad altro ricorso - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 aprile 2008, n. 223

 

INQUINAMENTO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pericolo per la salute - Ordinanza contingibile e urgente - Principio della immediata prevenzione - Necessità di attendere l'esito delle indagini chimiche - Esclusione. La sussistenza di un potenziale pericolo per la salute (nella specie, inquinamento da fuoriusicita di idrocarburi) è sufficiente a legittimare l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, in quanto i presupposti della pericolosità ed urgenza - di cui all'art. 18 della L.R. Trentino n. 3/91 citato art. 18 - vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell'evento di pericolo, senza dover attendere l'espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per la loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo. Infatti, la tutela di un bene pubblico primario, quale è quello della salute, impone all'Amministrazione di applicare il principio della immediata prevenzione, principio che mal si concilia con l'espletamento di una complessa istruttoria, con prelievo di campionature ed esami di laboratorio. Pres. Rossi Dordi, Est. Mosna - B.G. (avv. Miori) c. Comune di Castelrotto (avv. Frei). T.R.G.A. BOLZANO - 3 aprile 2008, n. 117

 

INQUINAMENTO - Sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze - Inadempimento di Stato - Reg. CEE N. ° 2037/2000. Omettendo di definire le esigenze di qualificazione minima richieste per alcuni membri del personale che lavorano nel recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze regolamentate conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CEE) N. ° 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo a sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, e non adottando, per quanto riguarda la " région wallone ", tutte le misure preventive realizzabili per eliminare e ridurre almeno le fughe di sostanze regolamentate come non facendo controlli annuali per stabilire la presenza o no di fughe, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. ° 2037/2000, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù desdites le disposizioni di questo regolamento. (Testo Uff.: Le Royaume de Belgique en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu'en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 3 Aprile 2008, C ‑ 522/06

 

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti inquinati - Proprietario o detentore del sito inquinato - Interventi di bonifica - Facoltà - Mancata individuazione del responsabile - Bonifica ad opere dell'amministrazione - Privilegio speciale sul fondo - Artt. 242-250 d.lgs. n. 152/2006. L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica. In tal senso disponeva la disciplina anteriore all'attuale Codice dell'Ambiente, vale a dire il D.Lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”) ed il DM 471/1999, ed allo stesso modo era orientata la giurisprudenza. Il suindicato assetto normativo sul dovere di bonifica è stato confermato dal vigente D.Lgs. 152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997): l'obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - F. s.p.a. (avv.ti Cipolletti, Moscardini e Greco) c. Comune di Milano (avv.ti Surano, Ammendola e Pezzullo) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 791

 

ASSOCIAZIONI - Legittimazione ad impugnare atti amministrativi generali - Associazioni di protezione ambientale - Specifico riconoscimento pubblico. La giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ammettere la legittimazione degli organismi associativi ad impugnare (ovvero a contestare in veste di interveniente) atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ritenuti illegittimi e lesivi degli interessi sostanziali degli associati, in attuazione delle specifiche finalità statutarie di tali organismi; in alcuni casi (come quelli delle associazioni di protezione ambientale) gli organismi in parola, peraltro, proprio ai detti fini di tutela, formano oggetto anche di specifico riconoscimento dell'autorità pubblica (v. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2003, n. 2782 ; Sez. IV, n. 14 aprile 2006, n. 2151). Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi - Regione Veneto (avv.ti Morra e Caprifoglio) c. P. s.n.c. (avv.ti Michelian e Di Morra) - (Conferma TAR Veneto n. 1735/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2008 (Ud. 26 febbraio 2008), sentenza n. 1159

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Ordine di bonifica sorto per effetto dell'attività posta in essere dal fallito - Curatore fallimentare - Subentro nella responsabilità del soggetto fallito - Inconfigurabilità. I curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito. (cfr. TAR Lazio Latina 12.3.2005 n. 304; TAR Abruzzo 17.12.2004 n. 1393; CS. V 29.7.2003 n. 4328;TAR Toscana II 1.8.2001 n. 1318). La peculiare posizione dei curatori non può essere infatti interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto fallito. Nè la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo ai fini in esame (CS. V 29.7.2003 n. 4328). Pres. Tosti, Est. Flaim - Fallimento F. s.p.a. (avv. Lauro) c. Comune di Elmas e Sindaco del Comune di Elmas (avv. Doglio) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 395

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - ACQUE - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p. - Fattispecie: accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità". Nella specie, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418

 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p.. Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n° 40330/2006). Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989). Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418

 

INQUINAMENTO LUMINOSO - Realizzazione/manutenzione di un'opera pubblica - Risarcimento del danno cagionato - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Art. 2043 c.c. - Principio del neminem laedere - Applicazione - Fattispecie: impianto d'illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Nella realizzazione o manutenzione di un'opera pubblica anche la P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve rispettare il generale principio del neminem laedere, ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare di recare pregiudizio a terzi. La violazione di tale principio comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera. Nella specie è stata confermata la condanna all'ente gestore delle strade per aver posto in essere lungo una strada consolare un sistema di illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Presidente R. Preden, Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 08/02/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 3130

 

INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Procedure di bonifica di cui agli artt. 242 e 252 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposti e competenze - Distinzione - Competenza del Ministero dell'Ambiente, nelle ordinanze ex art. 244, nel caso di siti di interesse nazionale - Esclusione. La più corretta interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244 e 252 del D.lgs. n. 152/2006 depone nel senso che una cosa è l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 244 (ipotesi che contempla presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze amministrative di specie), altra cosa è il complesso delle procedure operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e 252 (ipotesi che contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse competenze amministrative). Ne consegue che, attesa l'indubbia distinzione fra le discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai presupposti applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti che esse disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l'argomento volto ad affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la competenza all'adozione delle ordinanze ex art. 244 risulterebbe devoluta al Ministero dell'Ambiente. Al contrario, la disposizione di cui all'art. 252 (con previsione di valenza derogatoria la quale, in applicazione di generali principi, non può essere fatta oggetto di interpretazione estensiva) stabilisce che la competenza ministeriale all'adozione dei provvedimenti rientranti nel campo di operatività del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152 risulti limitata alle sole procedure di bonifica (di cui al comma 1, lettera p) dell'art. 240 del ‘Codice') e non anche all'adozione delle ordinanze di cui all'art. 244. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372

INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Apporto partecipativo del Comune - Natura - Parere - Esclusione - Valutazione tecnica ex art. 17. c- 3 L. 241/90 - Esclusione.
L'apporto partecipativo richiesto al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2 dell'art. 244, d.lgs. 152, cit. non è certamente da qualificarsi alla stregua di un parere (con la conseguenza che non possano trovare nella specie applicazione le previsioni di cui all'art. 16 della l. 241 del 1990 ed i termini ivi previsti), non essendo il Comune qualificabile in alcun modo come ‘organo consultivo delle pubbliche amministrazioni', né sembra neppure sussumibile alla categoria delle valutazioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 17 della l. 241, cit., per l'assorbente ragione che il Comune interviene nel procedimento di cui all'art. 244, cit. non già quale amministrazione ex se preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ma nella ben diversa veste di Ente esponenziale degli interessi localizzabili sul territorio (interessi la cui concreta tutela viene devoluta ex lege ad altri Enti ed organi). Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372

INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Nesso eziologico tra l'attività del responsabile e il superamento dei valori di Csc - Presenza di altre fonti di inquinamento - Irrilevanza.
In corretta applicazione del principio di precauzione, una volta accertato il nesso eziologico tra una specifica attività (nella specie, attività di movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente) e il superamento dei valori di Csc in relazione a taluni inquinanti, per ciò stesso l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244 ne risulta sistematicamente giustificata, non potendo deporre in senso opposto né la circostanza della possibilità che all'ulteriore peggioramento della situazione ambientale (in relazione ai medesimi inquinanti) avessero concorso anche altri soggetti operanti nell'area, né tanto meno la circostanza secondo cui nell'area interessata sarebbero altresì presenti ulteriori e diversi fenomeni di inquinamento, verosimilmente riconducibili all'attività di altre società. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372

INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto -Superamento dei valori di Csc - Specifica valutazione in ordine al rischio sulla salute umana - Necessità - Esclusione.
Il presupposto normativo per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 244, d.lgs. n. 152/2006, è rappresentato dall'avvenuto superamento dei valori di Csc (in tal senso, il comma 1 della norma, secondo cui tale presupposto consiste in ciò, che “le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (…)”), senza la necessità di procedere ad alcuna valutazione in ordine al rischio sulla salute umana di tale superamento. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 febbraio 2008, n. 372

 

INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Competenza del Sindaco - Sussistenza - Art. 7 D.Lgs. n. 285/92. L'articolo 7 del D.Lgs 285/92 attribuisce espressamente al sindaco il potere di procedere all'istituzione e all'individuazione delle zone che richiedono una limitazione del traffico veicolare. Tale norma, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione normativa di cui all'articolo 107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva rispetto all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta già con la legge 142/90; pertanto rispetto al predetto principio, la disposizione de qua assume natura di lex posterior e, come tale, ben può proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza. In favore della competenza degli organi politici in luogo della dirigenza milita anche l'ulteriore considerazione per cui i provvedimenti di limitazione del traffico costituiscono non già meri atti di esecuzione di precedenti provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti di pianificazione e ordinamento dell'uso del territorio, come tali in linea di principio necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell'ente locale, tra cui figura anche il sindaco, proprio in virtù del potere espressamente conferitogli dall'articolo 7, commi 6 e 7, D.Lgs 285/92, di modulare i limiti di circolazione nel territorio urbano (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 15 febbraio 2005, n. 1325). Pres. Guida, Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune di Sorrento (avv. De Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 febbraio 2008, n. 580

INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Presupposti - Specifico studio settoriale - Necessità - Esclusione.
La duplice sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per disciplinare le limitazioni del traffico veicolare (riduzione dell'inquinamento e conformazione della strada) esclude la necessità dello specifico studio settoriale di cui al d.m. 413/97, tenuto conto che il sindaco, ai sensi dell'art. 6. comma 4 lett. b) del codice della strada, può, in ogni caso, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. D'altra parte, ogni apprezzamento in merito alla capacità della rete stradale di assorbire il transito e la sosta di automezzi è rimessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, all'ente proprietario della strada e, quindi, nella specie, al Comune. Pres. Guida, Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune di Sorrento (avv. De Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 febbraio 2008, n. 580

 

INQUINAMENTO - V.I.A. - Tutela dell'ambiente - Piani e programmi in materia ambientale - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi - Accesso alla giustizia ambientale - Convenzione di Århus - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE. Non attuando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), la Repubblica italiana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C‑69/07


INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Acque di falda emunte dalle falde sotterranee - Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 - Assoggettamento alla disciplina sugli scarichi idrici - Normativa sui rifiuti - Inapplicabilità. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell'ambito delle operazioni di MISE/bonifica sono assoggettate dall'art. 243 del d.lgs n. 152 del 2006 ad una disciplina che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l'intenzione del legislatore di riferirsi alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti. Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 (che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997), il quale esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici”, ad eccezione dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Pres. Zingales, Est. Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (n.c.), Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008, n. 207

 

INQUINAMENTO - Siti contaminati interessati da procedure fallimentari - Accordo di programma di cui all'art. 1, cc. 434-437 della L. 266/2005 - Presupposti - Inadempimento degli obblighi di bonifica in capo alla curatela - Responsabilità per dolo o colpa. Per poter pervenire all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1, commi da 434 a 437 della l. 266/2005, devono concorrere più requisiti che dovranno essere oggetto di puntuale apprezzamento da parte della P.A.: primo tra tali requisiti è l'inadempimento degli obblighi di bonifica in capo alla curatela fallimentare, ascrivibile a colpa o dolo della stessa, che va accertato nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Peraltro, il richiamo alla disciplina vigente in tema di responsabilità per inquinamento è sufficiente a porre la “sanzione” dell'acquisizione dell'area dell'industria fallita al demanio pubblico ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 434, sotto l'egida delle regole generali in tema di sanzioni e di illecito amministrativo (l. 689/81), che, com'è noto, postula l'accertamento della responsabilità del soggetto agente ed in coerenza al quale è informato anche il sistema dell'illecito ambientale (cfr. TAR Catania, I, sent. nr. 1254/07). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Fallimento C. s.p.a. (avv. Galassi) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008 n. 206

INQUINAMENTO - Siti contaminati interessati da procedure fallimentari - Art. 1, c. 434 L. 266/2005 - Art. 304, c. 4 D.Lgs. n. 152/2006 - Rapporto di concorrenza - P.A. - Scelta dello strumento più idoneo.
La norma di cui al comma 434 dell'art. 1 della l. 266/2005 si pone in rapporto di concorrenza e non di specialità con l'art. 304, c.4 del d.lgs. n. 152/2006; essa, nel prevedere l'istituto dell'accordo di programma per il recupero dei siti contaminati interessati dalle procedure di fallimento, per ragioni di interpretazione sistematica con la disposizione del T.U.A. successivamente intervenuta, va letta in termini di facoltà e non di obbligo per la P.A.. Entrambe le norme in esame, quindi, costituiscono altrettanti “strumenti” di intervento da utilizzarsi per risolvere le situazioni di inquinamento ambientale nella direzione del pieno ripristino al contempo dell'equilibrio ambientale e produttivo, e come tali obbligano l'Amministrazione a preferire, volta per volta, lo strumento più idoneo in termini di efficacia e di efficienza dell'azione della P.A. con corrispondente riflesso nella motivazione dell'atto con cui tale scelta si compie. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Fallimento C. s.p.a. (avv. Galassi) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008 n. 206


INQUINAMENTO - Procedimenti di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria - Art. 265, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 - Mantenimento della disciplina previgente o adesione alla nuova disciplina - Facoltà di scelta rimessa al titolare del progetto - Presupposti. La norma transitoria di cui all'art. 265, comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006 oltre a confermare, insieme all'art. 264, comma 1, l'immediata applicazione del nuovo regime di cui al Titolo V a tutti i procedimenti in corso, consente l'applicazione dei nuovi principi normativi anche ai procedimenti di bonifica che siano già arrivati alla conclusione della fase progettuale, con l'approvazione dei progetti definitivi con decreto interministeriale rilasciato ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 471 del 1999. La norma in questione rimette, in via transitoria e dunque a pena di un termine di decadenza espresso, al titolare di un progetto di bonifica già approvato ai sensi del dm 471/99 la facoltà di scegliere tra il mantenimento della previgente disciplina, e dei relativi precedenti obiettivi di bonifica, o l'adesione, totale o parziale (a seconda cioè degli interventi già realizzati) alla nuova disciplina introdotta dal dlgs 152/06, procedendo, in ossequio a quest'ultima, alla corrispondente revisione degli obiettivi di bonifica. Condizioni dell'esercizio di tale facoltà sono solamente la previsione di un termine perentorio per il suo esercizio (la comunicazione doveva essere trasmessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato, cioè entro il 26 ottobre 2006) e la regolarità della documentazione tecnica allegata, che è finalizzata a fare emergere e comprovare la piena corrispondenza tra i nuovi obiettivi di bonifica proposti (ai fini della rimodulazione) le soluzioni prescelte e le previsioni di cui alla parte IV del decreto legislativo (e tale corrispondenza formerà l'oggetto principale dell'esame che l'Amministrazione procedente dovrà condurre). Appare evidente che l'esito finale di tale giudizio dell'Autorità (condotto sempre nel rispetto delle intense garanzie partecipative che la legge disciplina in favore sia della stessa P.A. procedente che dei privati interessati), potrà essere o l'accoglimento della istanza, o il suo rigetto con correlativa conferma dei precedenti interventi di bonifica; ma in quest'ultimo caso il rigetto potrà essere motivato solo dall'assenza dei sopra indicati presupposti di legge per la rimodulazione. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - P.E. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri (n.c.), Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) e Comune di Melilli (avv. Coppa) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008 n. 200

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Iter procedurale - Ruolo del Ministero dell'Ambiente - Art. 252, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 4 D.M. 471/1999 - Differenza.
Mentre l'articolo 15, comma 4 del D.M. n. 471 del 1999 (in attuazione dell'articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997) stabiliva che “il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e i dell'artigianato e della sanità d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi”, l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 ha attribuito la competenza relativa alla procedura di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale al Ministero dell'Ambiente, che vi procede, sentito il Ministero delle attività produttive, potendo avvalersi, dell'APAT, delle ARPA regionali, delle regioni interessate, dell'Istituto Superiore della Sanità, ovvero di altri soggetti qualificati pubblici o privati: si tratta di un cambiamento del ruolo regionale nell'ambito della complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, nel senso che, al posto dell'intesa tra enti paritari, (che costituiva uno strumento di codeterminazione tra soggetti costituzionalmente paritetici), la nuova disciplina ha introdotto lo schema dell'eventuale avvalimento delle Regioni da parte statale (il che - ovviamente - non impinge sulla possibilità per la Regione di continuare ad essere partecipe nei procedimenti di bonifica dei siti da bonificare di interesse nazionale). Inutile dire che il Ministero dell'ambiente - cui anche in precedenza era attribuito il coordinamento delle operazioni di bonifica - resta il soggetto principale del procedimento di bonifica dei siti inquinati; la partecipazione del Ministro per le attività produttive, invece, si sostanzia nella espressione di un parere obbligatorio (“sentito il Ministero delle attività produttive”), la cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale, a meno che non siano ravvisabili specifici vizi procedimentali. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti di interesse nazionale - Iter procedurale - D.Lgs. n. 152/2006 - Innovazioni normative - Analisi di rischio.
In materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, il D. Lgs. n. 152/2006 ha modificato la previgente disciplina non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche introducendo un meccanismo procedimentale più complesso e rigoroso, che si sostanzia in tutta una serie di momenti procedurali intermedi, legati tra loro da un nesso di stretta interdipendenza funzionale: oltre al procedimento di caratterizzazione, già previsto in precedenza (composto, da una fase istruttoria, da una di approvazione e da una di integrazione dell'efficacia ed esecutiva) e da quello relativo alla progettazione (anch'esso composto da istruttoria, approvazione, integrazione dell'efficacia e esecuzione), il decreto ha previsto una terza fase, cioè quella della analisi del rischio. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - D.Lgs. n. 152/2006 - D.M. 471/99 e 468/2001 - Permanenza in vigore.
L'art. 264, lettera i) del decreto n. 152 del 2006 ha disposto l'abrogazione del D. Lgs. n. 22/1997, ma non anche del D.M. n. 471/1999 ed ha previsto che “al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte IV del presente Decreto, i provvedimenti attuativi del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del presente Decreto”. Restano validi, anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152/2008 da due decreti correttivi, in quanto non formalmente abrogati e per effetto delle disposizioni transitorie sopra citate, il D.M. n. 471/1999, il D.M. n. 468/2001 ed il D.M. n. 24.02.2003. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - Art. 265, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 - Mancata richiesta della rimodulazione degli obiettivi di bonifica - Conseguenze.
L'art. 265, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che, ad eccezione degli interventi già conclusi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del T.U., “può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto”: di conseguenza, qualora il privato non chieda nei termini la riformulazione degli obiettivi, questi continuerà ad attuare la procedura di bonifica secondo la normativa precedente. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica dei siti inquinati - Approvazione del progetto definitivo - Termini - Art. 10, c. 3 del D.M. n. 471/99.
I procedimenti di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale sono peculiarmente caratterizzati da tutta una serie di sub procedimenti particolarmente complessi e delicati, attesi gli interessi in giuoco di assoluto rilievo in quanto impingenti su quel bene primario, costituzionalmente garantito, che è costituito dalla salute. In questo contesto occorre ricordare la previsione dell'art. 10, comma 3 del D.M. n. 471/1999, secondo cui: “Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241”: è evidente che la disposizione in parola - l'art. 10, comma 3 del D.M. n. 471/1999 - ha inteso superare i termini più ristretti, non superiori a 90 giorni, contemplati dalla L. n. 241/1990, sul verosimile assunto che questi termini siano inadeguati in relazione alla complessa procedura di bonifica dei siti inquinati. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Finalità - Partecipazione del privato - Estraneità.
La conferenza di servizi - caratterizzata da un momento istruttorio e da un momento conclusivo, costituito dal provvedimento successivo e monocratico adottato dall'Amministrazione procedente - è ontologicamente preordinata ad apprezzare quegli interessi che fanno capo alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di bonifica ambientale ed è, in definitiva, funzionalizzata alla concreta attuazione dei principi costituzionali che presiedono all'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione). In questa ottica, non può affermarsi che tra le finalità della conferenza di servizi deve essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al procedimento: questa partecipazione trova, infatti, la sua legittimazione normativa in altre disposizioni, e, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990.Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Interventi di risanamento - Coinvolgimento del privato - Strumenti - Accordo di programma - Art. 246 d.lgs. n. 152/2006.
Le esigenze di un più penetrante coinvolgimento del soggetto tenuto agli interventi di risanamento possono trovare un supporto normativo nello strumento dell'accordo di programma: esso, riducendo i rischi di un eventuale contenzioso, consente di definire, approvare ed attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e privati. Il D. Lgs. n. 152/2006, all'art. 246, in tema di bonifica dei siti inquinati, prevede, all'uopo, che: “I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo”. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Discrezionalità tecnica - Merito amministrativo - Differenza - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti.
La discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del giudice amministrativo, perché riguarda una ipotesi diversa dal merito amministrativo, ossia la ipotesi in cui, in relazione a particolari materie, l'operato dell' Amministrazione deve svolgersi secondo criteri, regole e parametri tecnici scientifici, direttamente o indirettamente richiamati dalla norma giuridica che disciplina il potere esercitato: la discrezionalità è, però, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità della motivazione, l'illogicità manifesta, l'errore di fatto, la evidente irragionevolezza, dovendo apparire le valutazioni delle Autorità adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili (Cfr., ex permultis, Cons. St., VI, 22 agosto 2003, n. 4762; IV, 30 luglio 2003, n. 4409; T.A.R. Toscana, 20 settembre 2002, n. 2055).Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento amministrativo - Discrezionalità tecnica - Accertamento tecnico - Differenza.
Non può parlarsi di discrezionalità tecnica (e degli eventuali connessi limiti del sindacato giurisdizionale) nei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico, e cioè l' accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze di strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi, per quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, il provvedimento è soggetto alla sindacabilità piena del giudice amministrativo, in particolare sotto il profilo del travisamento dell'accertamento stesso (Cfr. Cons. St., IV, 12 dicembre 1996, n. 1299 e IV, 25 luglio 2003, n. 4251). Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Tutela ambientale - Principio di proporzionalità - Art. 242 d. lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione.
Il principio generale di proporzionalità si attaglia particolarmente alla materia delle limitazione del diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e della tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1195): in base ad esso la pubblica amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare; in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2007, n. 1736). In questo contesto va ricordato che l'art. 242 ( Procedure operative ed amministrative) del D. Lgs. n. 152/06 rimarchi, sotto il versante delle tecniche di intervento, la importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi: principio che, in buona sostanza, è correlato a quello di proporzionalità. Va soggiunto che alla stregua di un altro principio, cioè del principio di precauzione, che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell'ambiente, è consentito all'amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il primo, cioè con il principio di proporzionalità; non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Decisioni assunte in materia ambientale - Apparato motivazionale rigoroso.
Tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale, e, segnatamente in materia di bonifica, devono essere assistite - in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimente ineccepibile. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedura di analisi di rischio - Art. 242, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 - CSC e CSR.
L'art. 242, comma 4 - procedura di analisi di rischio - prevede livelli differenziati di contaminazione che, solo in parte, rispecchiano quelli fissati dal D.M. n. 471/99: il primo denominato “CSC” (“concentrazione soglia di contaminazione”: art. 240 lett. b.) e il secondo “CSR” (“concentrazione soglia di rischio”: art. 240 lett. c.); il sito di riferimento è qualificato “contaminato” solo se sia superata la soglia “CSR” mentre se risulta superata quella “CSC” (coincidente con i valori limite prima previsti dall'allegato 1 del D.M. n. 471/99) l'area è definita “potenzialmente contaminata” e può quindi usufruire, ai sensi dell'art. 240 lett. f) del D.lgs n. 152/2006, del trattamento riservato ai terreni “non contaminati”. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Acque emunte dalla falda - Qualificazione - Acque reflue industriali - Limiti allo scarico.
Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica si un sito, sono riconducibili al paradigma delle acque reflue di provenienza industriale, a termini dell'art. 243, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto, i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della emissione in acque reflue industriali in acque superficiali, di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 , non quelli di cui all'Allegato I - Tabella “Acque sotterranee” del D.M. 471 del 1999. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

 

INQUINAMENTO - Bonifica di sito contaminato - Obbligo di bonifica - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario - Accertamento della responsabilità - Privilegio speciale immobiliare sul fondo. L'obbligo di bonifica è posto dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 (ma già dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/97) in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.). A carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato, per l'appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. Pertanto, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito. Pres. Borea, Est. Farina - E.s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 89

INQUINAMENTO - Interventi di messa in sicurezza - Finalità.
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell'area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l'attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell'esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito. Pres. Borea, Est. Farina - E.s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 89

 

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