AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


 

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

 Legislazione

   

A.I.B.

Antincendio Boschivo

Legislazione e commenti

 

 

 

 

< Indice        Pagina successiva >

 

 

 

Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

  Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 

 

 

NORMATIVA NAZIONALE SUGLI INCENDI BOSCHIVI

 

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva 2009. (GU n. 145 del 25-6-2009)

 

Decreto 14 aprile 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) predisposto dal Parco nazionale delle Cinque Terre con validita' 2008-2012. (GU n. 133 del 11-6-2009)

 

Decreto 1 aprile 2009: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento autorizzato per l'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (GU n. 87 del 15-4-2009)

 

Comunicato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Cessazione dell'impegno dei comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. (GU n. 288 del 10-12-2008)


Comunicato: Presidenza del Consiglio dei MInistri Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008. (GU n. 140 del 17-6-2008)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008: Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680). (GU n. 137 del 13-6-2008)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008: Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 86 del 11-4-2008)


Decreto 24 Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. (GU n. 278 del 29-11-2007)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Ottobre 2007:
Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 253 del 30-10-2007)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2007: Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612). (GU n. 235 del 9-10-2007)


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007: Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606). (GU n. 204 del 3-9-2007)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007: Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 181 del 6-8-2007)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007: Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (GU n. 179 del 3-8-2007)


Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007 (GU n. 133 del 11-6-2007)


Decreto 21 novembre 2006 (GU n. 283 del 5-12-2006)


Legge 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183) - INCENDI: Art. 18 bis: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartamento della protezione civile. Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi» (GU n. 144 del 23-6-2006)

 

Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. (GU n. 134 del 11-6-2005)

 

Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del 31-5-2005)

 

Decreto 9 settembre 2004 (GU n. 223 del 22-9-2004)

 

Decreto 9 settembre 2003 (GU n. 224 del 26-9-2003)

 

Decreto 6 giugno 2003 (GU n. 151 del 2-7-2003)

 

Ordinanza P.C.M. 19-6-2003 n. 3295 (GU n. 147 del 27-6-2003)

 

D.P.C.M. 6 giugno 2003  (GU n. 134 del 12-6-2003)

 

Comunicato 2003: (GU n. 124 del 30-5-2003)

 

Decreto 14 ottobre 2002 n. 40: (GU n. 286 del 6-12-2002)

 

O.P.C.M. 24 luglio 2002, n. 3231 (G.U. n. 177 del 30-7-2002)

 

D.P.C.M. 28 giugno 2002 (G.U. n. 161 del 11-7-2002)

 

Ordinanza 15 giugno 2002, n. 3221  (G.U. n. 146 del 24-6-2002)

 

Legge 18 Giugno 2002, n. 118 conv. D. 19.4. 2002, n. 68

 

D.Legge 19.4. 2002, n. 68 (G.U. n. 92 del 19-4-2002)

 

Decreto 20 dicembre 2001 (G.U. n.48/2002).

 

Decreto Legisaltivo 18 maggio 2001, n. 227  (Suppl. ord. Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137)

 

L. 21/11/ 2000, n. 353  Legge Quadro Incendi (Testo aggiornato e cordinato)

 

L. 06/10/2000 n. 275

 

Circ. M. A. n. 14281/2000

 

Ord. M. 5.8.1998, n. 2822

 

L. 15/12/1998 n. 441

 

D.P.C.M. 10 luglio 1998

 

D.M. 19/11/1997 

 

L. 16/07/1997, n. 228

 

D.L. 19/05/1997 n. 130

 

D.L. 10/07/1995, n. 275

 

L. 23/12/1994, n. 724

 

L. 08/08/1994, n. 497

 

L. 29/10/1993, n. 428

 

D.L. 17/09/1993, n. 367 

 

L. 24.02.1992, n. 225

 

L. 03.05.1991, n. 142 

 

L. 28.02.1990, n. 49

 

L. 08.08.1985, n. 431 

 

L 24 11.1981; n. 689 

 

D.P.R. 24.07.1977; n. 616

 

R.D. 18.06.1931; n.773

 

R.D. 16.05.1926; n.1126

 

R.D.L. 30.12.1923; n.3267

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA SICILIANA SUGLI INCENDI BOSCHIVI

 

Sommario della normativa: 

 

      L. 26 marzo 2002, n. 2
L.R. 3 maggio 2001, n. 6 D. P. 28 giugno 2000 L.R. 19.08.1999, n. 13 

 

L.R. 06.04.1996, n. 16

 

 

L.R. 31.08.1998, n. 14

 

Circ. prot. 5793/98 

Circ. prot. 5794/98

L.R. 05.06.1989, n. 11

 

 

 

 

 

Comunità Europea

 

Regolamento (CE) n.805/2002: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 aprile 2002 che modifica il regolamento (CEE)n.2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. (GUCE 17 maggio 2002)

 

Regolamento (CE) n. 1485/2001: del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. (G.U.C.E. del 20 luglio 2001 n. L 196).

 

Regolamento (CEE) n. 2158/92: del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE CIVILE : 

R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Legge Forestale). Si tratta della normativa fondamentale in materia forestale: ha creato un piano organico sulla politica forestale nazionale definendo i compiti della Guardia Forestale ed istituendo i vincoli idrogeologici. Nella legge vengono posti i primi vincoli sui terreni boschivi e vengono predisposte, negli artt. 8, 9,10, e 11, le "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" (P.M.P.F) che prevedono una serie di limitazioni e cautele per la tutela dei boschi. In particolare, riguardo la prevenzione e la repressione del pericolo degli incendi boschivi si fa riferimento ai seguenti articoli:

ART. 9 lettera a): nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani Piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno.

ART. 33: chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice Penale così come modificato dall'art. 652 del nuovo codice penale (Arresto sino a 3 mesi, e l'ammenda sino a L. 600.000).

R.D. 16 maggio 1926 n. 1126: Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30.12.1923 n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani. Con questa normativa vengono precisati i metodi di applicazione della Legge Forestale. In particolare:

ART. 19: sancisce, tra l'altro, che le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale sopra menzionate dovranno anche stabilire i provvedimenti da adottare per Prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostruire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di incendi prevede:

ART. 59: è vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori dal tempo o senza e condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è comunque vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri da: case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

 17-BIS 1 (4).: Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. . La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, esclusele attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (5) (9/cost).

IL DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICARE SUI SUOLI BOSCHIVI PERCORSI DAL FUOCO, costituisce una norma fondamentale per la lotta contro le speculazioni edilizie. L'art. 2, comma 51, della Legge n. 662/1996, dispone che non possono formare oggetto del condono edilizio previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994 << le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie>>.

La legge prevede, in caso di violazione del divieto, una sanzione penale (reato contravvenzionale), nella forma del pagamento di una ammenda.

Ferme restando le norme previste dagli artt; 423 e 449 del Codice Penale, le infrazioni alla Legge Forestale 30.12.23 n. 3267, prevedono il pagamento di un'ammenda (6).

Inoltre, nel caso in cui si violi il divieto di nuove costruzioni in terreni percorsi dal fuoco, l'Autorità Giudiziaria dispone, su proposta dell'Ispettore Forestale, il ripristino entro sei mesi dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'Autorità Forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa nei confronti del trasgressore.

Purtroppo, in mancanza di un regolamento di attuazione, la fondamentale funzione deterrente delle sanzioni previste per i trasgressori del divieto di costruire sui terreni percorsi dal fuoco ha perso efficacia, a causa dell'inerzia degli organi che dovrebbero vigilare (in particolare i comuni). Questo è stato favorito in particolare dalla mancata istituzione fino al 1992 (e ancora in fase di realizzazione) del catasto delle aree percorse dal fuoco. Addirittura, la legge n. 47 del 1985 sulla sanatoria degli abusi edilizi ha condonato anche le costruzioni realizzate sulle aree colpite da incendi dando un vero colpo di grazia alla legge 47 del 1975.

 

D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega cui all'art. l della L. 22 luglio 1975, n. 382, questo decreto, modificando la L., n. 47/75, all'art.69, comma 3, ha trasferito "alle regioni le funzioni di cui alla L. 1marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono disposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. LE REGIONI provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all’organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. LE REGIONI partecipano anche all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

 

LEGGE 4 agosto 1984, n. 424: Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia dei boschi degli incendi. Questa legge ha raddoppiato e addirittura quintuplicato le sanzioni previste dalla legge n. 47/75. Le leggi nn. 424/84 e 47/75 sono state abrogate dalla  L. n. 353/2000.

 

LEGGE 8 agosto 1985 n. 431: Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (c. d. Legge Galasso). Tale legge impone il vincolo paesaggistico indistintamente su tutti i territori coperti da foreste e boschi anche se percorsi o danneggiati dal fuoco.

 

LEGGE 28 febbraio 1990, n. 49: Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

ART. 30 BIS: Misure urgenti perla prevenzione degli incendi:

1.  Concede alle Regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990 -1992, dei sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2.  questi interventi devono essere definiti - entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - dalle regioni, sulla base dei piani regionali di conservazione e difesa del patrimonio boschivo di cui alla L. n. 47/75 e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3.  Disciplina le caratteriste tecniche dei sistemi di monitoraggio.

4.  Dispone le modalità di investimento dei finanziamenti.

5.   Autorizza le regioni a stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

LEGGE 24.2.1992, n. 225: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito al fine di "tutela" dell'integrità della vita i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", tra cui rientrano anche gli incendi. Le strutture operative nazionali del Servizio sono costituite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuati quale "componente fondamentale della protezione civile" nonché dagli organi di Polizia, quelli della Forestale e delle organizzazioni di volontariato. Per le regioni vengono confermate le competenze in materia di incendi e vengono attribuiti, anche a seguito della legge 142 del 1990 (riforma delle autonomie locali), poteri di programmazione e predisposizione degli interventi, delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.

 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi   (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000)

 

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

 

 Art. 1.

  (Finalità e princìpi)

 

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

  3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

 

Art. 2.

(Definizione)

 

  1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

 

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

 

  1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".(1).

  2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

  3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l‚indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l‚indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.

 

(1) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401

 

Art. 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

 

  1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità.Rientra nell'attività di previsione l‚approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

  2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l‚assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

  3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

  4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

  5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

 

Art. 5.

(Attività formative)

 

1. Ai fini della crescita e della promozione di un‚effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d‚intesa, l‚integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l‚organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l‚organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Art. 6.

(Attività informative)

 

  1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l‚informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l‚innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

 

  1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

  2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(1)

  3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

  a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

  b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

  c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l‚utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

  d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

  4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

  5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo . (2)

  6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

(1) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.

(2) N.d.R.: Comma così modificato dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 

Art. 8.

(Aree naturali protette)

 

  1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un‚apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

  2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato.Detto piano costituisce un‚apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

  3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

  4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

 

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

 

  1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.(1)

 

(1) N.d.R.: Articolo così modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401

 

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

 

Art. 10.

  (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

 

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.(1) Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E‚ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l‚articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

 

(1) N.d.R.: Articolo così modificato dall'art. 4, c. 173 della L. 350/2003. Di seguito il testo previgente, con riferimento alla sola parte interessata dalla modifica: "È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione"

 

Art. 11.

(Modifiche al codice penale)

 

  1. Dopo l‚articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

  "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). ˆ Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Se l‚incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

 

Capo III  

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

 

Art. 12.

  (Disposizioni finanziarie)

 

  1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

  2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l‚anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

  5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l‚anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l‚anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l‚attuazione della presente legge.

  7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti.Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 13.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

 

  1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

N. SCN/DG/2000/14281

Circolare ai Comuni in tema di incendi boschivi

Roma, 8 settembre 2000

 

Ai Commissari di Governo nelle Regioni e Province Autonome

Ai Prefetti della Repubblica

p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Regionali

Al Ministero dell’Interno

Direzione Generale dell’Amministrazione Civile

Alle Regioni e Province Autonome

All’ANCI

All’UNCEM

All’UPI

Ai Presidenti degli Enti Parco Nazionali

Alla Segreteria Conferenza Unificata

 

Oggetto: Sollecito alle segnalazioni di incendi in base all’art. 9 della Legge 1 marzo 1975 n. 47 “Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”.

 

L’art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 (come modificato dall’art. 1/bis della legge del 29 ottobre 1993, n. 428) ha previsto che "E’ fatto obbligo al Sindaco di compilare e trasmettere entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell’Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio per almeno dieci anni”.

Atteso che negli anni passati numerosi comuni non hanno ottemperato al disposto legislativo, anche per mera non conoscenza della citata legge, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare, nelle forme ritenute più idonee, i sindaci affinché inviino a questa amministrazione, entro il 31 ottobre p.v., i necessari dati e relative planimetrie delle aree percorse dal fuoco.

Al fine di rendere omogenei i dati, si allega alla presente una scheda di rilevamento che dovrà essere redatta dai comuni interessati e fatta pervenire all’indirizzo riportato in calce alla presente.

Atteso che la normativa di riferimento richiede che venga contemporaneamente inviata una cartografia del territorio percorso dal fuoco si specifica che a tal fine dovrà essere utilizzata cartografia I.G.M. al 25000 od altra cartografia tecnica regionale, laddove già disponibile.

Con l’occasione, si ritiene opportuno che venga anche rammentato che, a termini dello stesso articolo di legge sopra richiamato, in tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili ricadenti nei territori percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità dell’atto, il vincolo decennale che fa divieto di modifica della destinazione d’uso rispetto a quelle in atto prima dell’incendio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

       (Dr. Aldo Cosentino)

Ministero dell’Ambiente

Servizio Conservazione Natura

Via Capitan Bavastro n. 174 – 00147 ROMA

All’attenzione del funzionario Sig. Paolo Gonzales

(tel. 06/5722-8588 opp. 5722-8508/11/12/15 – Fax 06/57288328).

 

 

LEGISLAZIONE PENALE

Il codice penale divide gli incendi boschivi in tre categorie: Incendi dolosi, danneggiamenti da incendio e incendi colposi.

INCENDI DOLOSI:

Si ha il DOLO quando l'evento non solo è preveduto ma anche voluto dall'agente. Quindi, agisce dolosamente colui che appicca il fuoco in un'aria verde con il preciso scopo e finalità di bruciarla. Questo tipo di reato è previsto dai seguenti articoli del Codice Penale:

GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE SONO AGGIORNATI IN BASE ALLA CONVERSIONE IN LEGGE N. 275 del  6. 10. 2000 DEL D. L. -  del 4.08.2000, E ALLA LEGGE QUADRO N. 353/2000.

 

 

ART. 423 C.P.:    (INCENDIO).

 

   Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 

   La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica .

 

 

Art. 423-bis C.P.:    (INCENDIO BOSCHIVO). 

 

   Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

   Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 

   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente

 

 

ART. 425 C.P.:    (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI).

 

    Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 

    1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri  e loro dipendenze;

    2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 

    3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili ; 

    4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 

 

 

ART. 435 C.P. :    ("FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTI").

 

     Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni

 

DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO.

La differenza con la categoria precedente consiste nel fatto che l'azione non viene compiuta con l'intenzione di provocare un incendio, bensì con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui (es.: appiccare il fuoco a delle strutture segnaletiche o ricreative di un Parco nazionale, ad una pianta isolata, oppure, nel caso di una lite tra vicini di podere, quando il fuoco viene appiccato per dispetto nel campo del confinante ma le fiamme non raggiungono, neanche potenzialmente le caratteristiche di diffusione e pericolosità per l'incolumità pubblica. E' il caso anche del fuoco che viene appiccato ad un piccolo insieme di piante isolate e subito spento senza creare alcun pericolo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente articolo:

ART. 424 C.P.:    (DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO). 

 

   Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis,  al solo scopo di danneggiare  la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. 

   Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. 

   Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423 Bis.

 

INCENDI BOSCHIVI COLPOSI.

Un reato si definisce colposo quando il fatto viene compiuto per imprudenza, negligenza o imperizia.

Un reato è quindi colposo quando manca la volontà dell’evento che invece caratterizza il dolo. Tutti coloro quindi che, a causa di una condotta incivile e irresponsabile, pur recandosi in un bosco senza avere l’intenzione di bruciarlo, provocano ugualmente un incendio, compiono un reato colposo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente articolo:

ART. 449. C.P.:    (DELITTI COLPOSI DI DANNO). 

 

     Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa  un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

      La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario  o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

 

OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI:

ART. 451 C.P. : Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibile apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio è punito con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa da lire 200 mila a 1 milione.

 

LEGISLAZIONE SICILIANA

Legge Regione Sicilia del 5 giugno 1989, n. 11 (G.U.R.S. 7 giugno 1989, n. 28): Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.

Buona parte del contenuto della presente normativa è stato ridisciplinato dalla Legge Regionale 16/96. Restano tuttavia da sottolineare gli artt. 17 e 18, riguardanti in modo particolare il DIVIETO per almeno 5 ANNI di QUALSIASI ATTIVITÀ, compreso il pascolo sui terreni boscati pubblici percorsi dal fuoco (art. 17 1° comma). L'art. 18 disciplina la campagna di sensibilizzazione contro gli incendi (2° comma) e il coordinamento collaborativo tra i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali, tale comma è diretto specificamente all'attività antincendio (1°comma).

ART. 17. (Norme particolari per i boschi percorsi da incendi)

1. E' vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del pascolo e di qualsivoglia attività economica nei terreni boscati percorsi da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale e di altri enti pubblici.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda (7), previo parere del comitato tecnico amministrativo, delibera sull'opportunità di interventi di ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli incendi risultino più frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo alle eventuali decisioni di abbandono.

ART. 18. (Campagne antincendio)

1. Allo scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, l'Azienda (AFDRS) è autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali.

2.Per le stesse finalità l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.

Legge Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 16. (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17). Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.   (Legge Commentata)

E' la più importante legge della Regione Sicilia diretta a promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi (art.1 1 comma).

ART. 3, (applicabilità delle norme statali) per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione Sicilia, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale(art. 3).

L'ART. 5 prevede l'inventario forestale. Gli Ispettorati ripartimentali per le foreste, formano ed aggiornano l'inventario forestale regionale. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni. AI COMUNI È FATTO OBBLIGO di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale (5° comma).

L'ART. 9 si occupa del vincolo idrogeologico disponendo che il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

L'ART. 10 tratta dell'attività edilizia vietando nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi pur tuttavia sono ammesse particolari deroghe subordinate comunque al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica. Tali pareri, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali. Questo divieto non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. Il 5° comma prevede che all'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Il sesto e l'ottavo comma dispongono rispettivamente che all'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui sopra (6° c.); e che nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole (8° c.). Il 9° comma fa riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. Il comma 10 prevede che le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Vedi modifiche della Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

L'ART. 13 prevede i piani di assestamento forestale per la gestione del patrimonio boschivo. L'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale. I piani di assestamento forestale contengono:

a.       una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;

b.      indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;

c.       le norme di gestione e di cura colturale del bosco;

d.      un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;

e.       un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.

L'ART. 14 menziona le attività complementari dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

a.       gestione di riserve naturali;

b.      gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

c.       impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;

d.      restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

e.       interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

f.        interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

g.       realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

h.       formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

i.         coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

j.        coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

k.      miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

l.         organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

m.     organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

n.       pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

o.      assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.

Per molti di queste attività sono su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso, a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a totale carico dell'Amministrazione forestale. Per alcuni interventi è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, altri sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con gli enti parco.

L'ART. 16 prevede ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.

L'ART. 18 dispone incentivi alle pluriattività svolte nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Le disposizioni sopra richiamate sono estese alle aree naturali protette e alle isole minori.

L'ART. 28 stabilisce che nelle more della redazione dei piani di bacino, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per i lavori pubblici, promuove e realizza un programma poliennale di interventi idraulico-forestali, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

ART. 29 decreta che gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:

a.       opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b.      opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

c.       nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi, su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate da privati proprietari;

d.      interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;

e.       interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.

L'ART. 31 istituisce che al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

a.       boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

b.      boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

c.       terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d.      terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e.       seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio.

Il 2° comma, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

Il 4° comma dà priorità assoluta all'acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali. Tali beni comunque possono essere affidati in gestione anche agli enti parco (comma 6°). L'8° comma stabilisce che la gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.".

IMPORTANTE È L'ART. 32 riguardante il nulla-osta in materia di impatto ambientale, il quale stabilisce che dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: "5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1 del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati".

IL TITOLO II affronta il grave problema della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

L'ART. 33 prevede nel 1° c. che nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. Il 2 c. regola l'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone.

L'ART. 34 dispone che entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi. Il piano comprende:

a.       la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività

b.      le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

c.       la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;

d.      l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile;

e.       la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;

f.        gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

g.       la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili;

h.       le azioni relative alla formazione del personale specializzato;

i.         le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

j.        le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

k.      la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

l.   qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.

Il 4° comma afferma che il piano può prevedere modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4.

L'ART. 36. (Norme speciali per le aree naturali protette) al 1 comma stigmatizza che gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza. Al 2° comma, prevede i programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, che a loro volta sono approvati con decreto del Presidente dell'Ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

ART. 37. (Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi)

Il 1° comma dispone che nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni prima dell'incendio, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni.

Il 2° comma precisa che i divieti di cui al comma 1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, salvo le deroghe previste nel medesimo articolo.

Il 3° comma si preoccupa che nelle zone di cui al comma 1 sia vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni, salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.

Il 4° comma stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all'obbligo di risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato. Tratta i boschi demaniali e quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, disponendo che i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali. Tali interventi, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.

IMPORTANTISSIMO L'ART. 39 (Catasto degli incendi boschivi) che ordina al 1° comma che i terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio. L'elenco dei terreni, percorsi da incendi, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi deve essere trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

ART. 40. (Fuochi controllati in agricoltura) Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. Il 3° comma prevede che in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

L'ART. 41 (Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi) stabilisce che l'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi. I lavori devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo. Gli enti preposti possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

L'ART. 42 prevede anche che pure le Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. A tale riguardo il 2° comma sancisce che per le violazioni dell'art. 42 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

ART. 43, per i boschi che, a seguito di incendi, o per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Amministrazione forestale è facultata all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma poliennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari. Il 4° comma recita che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.

Si riporta l'ART. 44 riguardante le Competenze in ordine alle sanzioni amministrative inflitte ai trasgressori.

1.      Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.      Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, all'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L'ART. 45 tratta del servizio elicotteri. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione.

Si omette la trattazione del Titolo III e del Titolo IV avente per oggetto rispettivamente le prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi e le disposizioni organizzativeFattore importante per i combustibili è il contenuto di acqua, infatti quando essa è superiore al 25% l’accensione è possibile solo con un elevato apporto esterno di calorie.

Decreto Presidenziale 28 giugno 2000 G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38 Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Visto l'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, che modifica l'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, recante la definizione di bosco;

Visto il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, così come modificato dal citato art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, il quale prevede che vengano determinati con apposito provvedimento i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea;

Vista la nota n. 2361 del 9 dicembre 1999 della Direzione regionale delle foreste, con cui è stato dato incarico ad apposita commissione di elaborare una proposta in merito ai cennati criteri;

Vista la nota n. 14840 datata 25 maggio 2000, con cui la suddetta commissione ha trasmesso alla Direzione regionale delle foreste la proposta riguardante i criteri di che trattasi;

Considerato che la proposta formulata è coerente con le prescrizioni legislative sopra richiamate;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

 

Art. 1

Definizione di macchia mediterranea

Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Alaterno (Rhamnus Alàternus);

- Alloro (Laurus nobilis);

- Bupleuro fruticoso (Bupleurum fruticosum);

- Caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa);

- Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca);

- Carrubbazzo (Anagyris foetida);

- Carrubo (Ceratonia siliqua);

- Citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus);

- Corbezzolo (Arbutus unedo);

- Efedra distachia (Ephedra distachya);

- Efedra maggiore (Ephedra maior)

- Erica (Erica ss.pp.);

- Ginepro feniceo (Juniperus phoenicea, incl. J. turifera);

- Ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa);

- Ginestra delle Madonie (Genista madoniensis);

- Ginestra delle Eolie (Genista tyrrhena);

- Ginestra dell'Etna (Genista aetnensis);

- Ilatro comune (Phillyrea latifoglia, incl. P. media);

- Ilatro sottile (Phillyrea angustifolia);

- Lentisco (Pistacia lentiscus);

- Mirto (Mirtus communis);

- Olivastro (Olea europaea var. sylvestris);

- Palma nana (Chamaerops humilis);

- Periploca minore (Periploca laevigata subsp. angustifolia);

- Quercia di Solunto (Quercus x soluntina);

- Quercia spinosa (Quercus calliprinos);

- Ranno con foglie d'Olivo (Rhamnus oleoides);

- Salvione giallo (Phlomis fruticosa);

- Terebinto (Pistacia terebinthus);

- Viburno (Viburnum tinus).

Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.

La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.

 

Art. 2

Definizione di formazione rupestre

Per le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'abitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Adenocarpo (Adenocarpus complicatus);

- Atamanta siciliana (Athamanta sicula);

- Camomilla delle Madonie (Anthemis cupaniana);

- Cappero (Capparis spinosa);

- Cavolo biancastro (Brassica incana);

- Cavolo delle Egadi (Brassica macrocarpa);

- Cavolo rupestre (Brassica rupestris s.l.);

- Cavolo villoso (Brassica villosa s.l.);

- Centaurea (Centaurea tauromenitana);

- Centaruea eolica (Centaurea aeolica);

- Ciombolino siciliano (Cymbalaria pubescens);

- Coronilla (Coronilla emerus);

- Erba perla mediterannea (Lithodora rosmarinifolia);

- Euforbia di Bivona (Euphorbia bivonae);

- Finocchiella di Boccone (Seseli bocconi ssp. bocconi);

- Fiordaliso delle scogliere (Centaurea ucriae s.l.)

- Garofano rupicolo (Dianthus rupcola);

- Iberide florida (Iberis semper florens);

- Inula (Inula crithmoides);

- Kochia (Kochia saxicola);

- Ortica rupestre (Urtica rupestris);

- Pepetuini delle scogliere (Helicrysum rupestre s.l.);

- Perlina di Boccone (Odontites bocconei);

- Putoria delle rocce (Putoria calabrica);

- Ruta (Ruta chalepensis);

- Scabiosa (Scabiosa cretinica);

- Senecio (Senecio bicolor);

- Silene fruticosa (Silene fruticosa);

- Stellina di Sicilia (Asperula rupestris);

- Teucrio (Teucrium fruticosus);

- Trachelio siciliano (Trachelium lanceolatum);

- Valeriana rossa (Centranthus ruber);

- Vedovina delle scogliere (Lomelosia cretica);

- Vilucchio turco (Convolvulus cneorum);

- Violaciocca rossa (Matthiola incana s.l.).

 

Art. 3

Definizione di formazione ripariale

Per le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex.

Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una ascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.

 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 giugno 2000.

 

LEGGE 19 agosto 1999, n. 13. Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". (Sicilia)

Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 L'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

 

Art. 4. Definizione di bosco 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

6. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto".

Art. 2. Inventario forestale regionale 1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dopo le parole "dell'agricoltura e foreste" sono inserite le seguenti: "ai soli fini dell'Amministrazione forestale".

Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

Art. 10. Attività edilizie

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.

4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.

8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497".

 

Art. 4. Disposizioni per le isole minori 1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

 

Art. 5. Dotazione squadre di pronto intervento 1. Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è incrementata in via sperimentale di 700 unità. 2. All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla Commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità acquisite.

 

Art. 6. Immobili demaniali 1. Al comma 3, dell'articolo 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in fine le parole: "o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'Amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la presenza sul posto del suddetto personale apporta all'Amministrazione forestale.

 

Art. 7. Distintivi di grado 1. Al comma 2, dell'articolo 75, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la parola "dieci" è sostituita con la parola "sette".

 

Art. 8. Interventi di imboschimento 1. Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.

 

Art. 9. Lavori, provviste e servizi in economia 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione forestale della Regione siciliana.

 

Art. 10. Missioni del personale 1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione. 2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).

 

Art. 11. Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999 1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

 

Art. 12. Norma finanziaria 1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

2. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

 

Art. 13. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 19 agosto 1999. 

 

 

Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

 

Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Art. 89.

Norme urbanistiche

 

8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";

c)  dopo il comma 11 è inserito il seguente com-ma 12:

"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".

 

Vedi altri articoli della Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001. La normativa finanziaria investe modificandole anche diverse norme ambientali - urbanistiche in difesa del suolo ecc.

 

 

Decreto 20 dicembre 2001: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (G.U. N. 48 del 26 Febbraio 2002).

 

IL Ministro dell'Interno

Visto l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta legge n. 353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro  delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;
Considerato che il Consiglio dei Ministri si è pronunciato, in via preliminare, in data 16 luglio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;

Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo provvedimento è attualmente in corso di elaborazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;

Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n. 353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;

 

Emana

le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

1. Premessa.

La nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualità dalla vita) sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione,
anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi.

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e
delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.

L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale addetto, così come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla  riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere più efficaci le azioni di salvaguardia.

Il modello organizzativo che si delinea - anche tecnologicamente avanzato in virtù dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione del comportamento del fuoco - deve prevedere altresì un'azione di coordinamento tra le varie realtà interessate (amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunità montane, volontariato) affinché l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate.

Le regioni promuovono, nelle forme ritenute più opportune (Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonché di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere.

La programmazione e la pianificazione delle attività, in questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: ciò, tra l'altro, comporta la possibilità di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attività di emergenza verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio.

Un'accurata e costante attività di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi. Le medesime unità, invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attività di controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione delle fiamme.

I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale che opportunamente informato e formato potrà creare le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio.

Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realtà territoriali, affinché le finalità della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati.

Per "regioni" si intendono quelle a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi Corpi forestali.
Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i più ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli statuti di autonomia.

Le presenti linee guida esprimono altresì indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione nonché dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di protezione civile e di emergenza.

Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti nell'applicazione della legge n. 353/2000.

2. Schema del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facoltà di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente.

I. Parte generale:

1. descrizione del territorio;

2. banche dati;

3. cartografia di base;

4. supporti informatici;

5. analisi storica dei dati AIB;

6. obiettivi prioritari da difendere;

7. modello organizzativo.

 

II. Previsione:

8. Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;

9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate a mezzo di apposita cartografia tematica;

10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali;

12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.

 

III. Prevenzione:

14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000;

15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione;

18. Le attività informative.

 

 

IV. Lotta attiva:

 

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento;

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP);

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti;

 

V. Sezione aree naturali protette regionale.

 

VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.

 

VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

 

I. Parte generale:

 

1. Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito territoriale regionale con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da difendere.

 

2. Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare con cadenza annuale una base dati relativa a: gli incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunità montane ed enti gestori delle aree protette, VVF); per quanto attiene la procedura per l'archiviazione dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del Ministero delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverrà a titolo gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a trasmettere i propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile. Le regioni che abbiano già una propria procedura di archiviazione ed elaborazione dei fogli notizie incendi boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo comunque al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati compatibili con le finalità previste;

le reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione;

gli interventi infrastrutturali e selvicolturali già effettuati;

mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati; le informazioni relative alle squadre di personale addetto alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito territoriale di pertinenza;

individuazione responsabile;

nominativi, numeri telefonici, turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e settori di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.);

le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede, ovviamente, che dette banche dati siano opportunamente e adeguatamente georeferenziate.

 

3. Cartografia di base. Dovrà essere predisposta una serie di carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno:

a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri operativi, la dislocazione delle squadre (e relativi ambiti di pertinenza) e mappa degli obiettivi da difendere con l'indicazione delle priorità;

b) aree percorse dal fuoco;

c) vegetazione;

d) uso del suolo;

e) viabilità e punti di approvvigionamento idrici.

La scala dei vari elaborati sarà opportunamente scelta in base alle esigenze riscontrate da ogni regione e al livello di precisione dei dati; trattandosi comunque di un livello geografico alquanto vasto, potrebbe essere opportuno anche un livello comunale o subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse la possibilità,
sarebbe utile comunque scegliere scale di livello più dettagliato; in ogni caso è preferibile non scendere, per gli elaborati derivati, al di sotto della scala 1:50000.

 

4. Supporti informatici. È opportuno che vengano descritti i sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle banche dati e della cartografia.

 

5. Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e l'analisi dei dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi, in ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, è funzionale alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e alla definizione di strategie organizzative e operative finalizzate al conseguimento di migliori risultati.

 

6. Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di lotta contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei danni economici e alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale nonché alla conservazione del bene inteso come elemento indispensabile della qualità della vita.

La definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di priorità di supporto all'attività decisionale nella fase dell'attivazione dell'intervento di difesa e di contrasto agli incendi.

Per la determinazione degli obiettivi prioritari sono da considerare quali elementi di valutazione:

a) presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche);

b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette;

c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai punti a) e b);

d) rimboschimenti di giovane età e/o boschi di conifere;

e) difficile accessibilità da terra verso le aree di cui ai punti precedenti.

Le regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile l'elenco degli obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene conto per stabilire la priorità dell'invio dei mezzi aerei AIB.

7. Modello organizzativo. Nel piano dovrà essere sinteticamente descritto il modello organizzativo con le indicazioni delle strutture e delle forze utilizzate, nonché gli eventuali accordi che la regione promuove con le amministrazioni pubbliche e private ai fini dell'attuazione delle varie fasi del piano.

 

 

II. Previsione:

 

8. Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio.

Per fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco:

condizioni climatiche (alte temperature, siccità, ventosità, bassa umidità relativa, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabili e/o combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco, ecc.).

Per cause determinanti si intendono gli aspetti che in una situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo e alla propagazione del fuoco.

Le cause determinanti dovranno essere distinte in conformità al regolamento CEE n. 804/94 relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli incendi di foresta denominato "Base comune minima d'informazioni sugli incendi di foresta" che classifica l'origine presunta di ciascun incendio secondo le quattro categorie di seguito riportate:

incendio di origine ignota;

incendio di origine naturale;

incendio di origine colposa;

incendio di origine dolosa.

 

9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia.

Il piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove disponibili, i rilievi realizzati dai comuni per l'apposizione del regime vincolistico previsto per le aree percorse dal fuoco dall'art. l0 della legge n. 353/2000), preferibilmente riportata e archiviata in formato digitale.

Le procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere modificate alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche satellitari prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 353/2000, alla quale le regioni sono chiamate a concorrere per la validazione dei dati.

La relazione delle aree percorse dal fuoco con il data-base territoriale può utilizzare il Sistema informativo della montagna (SIM) del Corpo forestale dello Stato (CFS), già attivo come sportello unico per l'utenza della montagna presso tutte le regioni, le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunità montane, gli enti parco e alcuni comuni.

Il SIM - fornito a titolo gratuito dal CFS -- registrerebbe così i territori interessati  all'apposizione del regime vincolistico e consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da parte del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta.

10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti.

La valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni forestali, vale a dire la loro propensione a essere percorse più o meno facilmente dal fuoco, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle geomorfologiche e meteoclimatiche nonché del fattore antropico nelle accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilità e del livello socio-economico della zona.

Pertanto, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del rischio di incendio boschivo sarà data dalla sovrapposizione, opportunamente ponderata, delle informazioni relative: all'estensione delle aree boscate, alla tipologia vegetazionale, alle condizioni d'uso e allo stato di conservazione del bosco, alla presenza di zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densità della popolazione, ai flussi turistici, alla rete viaria, ai centri abitati, alle aree oggetto di contenzioso tra pubblico e privato, alle caratteristiche orografiche, all'esposizione e alle pendenze dei versanti, alle caratteristiche climatiche e meteorologiche. I dati potranno anche essere rilevati integrando le diverse metodologie esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra), che permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso grado di risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare tale analisi - previa elaborazione di un'adeguata cartografia tematica - a mezzo di supporto GIS.

 

11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali.

Le risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione forniscono gli elementi essenziali per individuare i periodi a rischio di incendi boschivi e i relativi divieti sulla base anche dei dati meteorologici e dell'aridità (o umidita) del suolo.

 

12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica.

Il piano contiene la descrizione degli indici di pericolosità giornaliera di incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe.

Detti indici esprimono numericamente la probabilità che una determinata formazione forestale possa essere interessata da un incendio in relazione ai fattori predisponenti precedentemente definiti: caratteristiche strutturali e fisiche (stato di manutenzione, infiammabilità e combustibilità, contenuto d'acqua, ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidità relativa, piogge) e aspetti geomorfologici della zona stessa (pendenze, esposizione, ecc.).

In particolare, qualora le regioni non dispongano già di metodologie di valutazione dell'indice giornaliero di pericolosità di incendio, dovranno essere preferibilmente adottati metodi meteorologici, cumulativi di inizio e diffusione, basati comunque su criteri fissati dalla Commissione europea per la previsione del pericolo di incendio (sistema EUDIC).

Gli indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi supporti cartacei e/o GIS o, anche, direttamente i servizi territotiali del sistema informativo della montagna (SIM) del CFS, visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi che consentono di avere una visione sinottica della pericolosità.

L'indice di pericolosità definito giornalmente da parte della regione sarà oggetto di apposita, tempestiva comunicazione (che metta debitamente in rilievo gli aspetti meteorologici avversi, e in particolare i forti venti) da parte della regione medesima alle proprie strutture operative AIB e agli enti locali secondo protocolli prestabiliti.

 

13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.

Le informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche dati, alla redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di simulatori di eventi e di modelli di propagazione del fuoco possono essere acquisite tramite rilevamento da piattaforma satellitare o da mezzo aereo o con rilievi diretti da terra; dette  metodologie possono essere altresì impiegate per attività di sorveglianza e controllo del territorio.

 

 

III. Prevenzione.

 

14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000.

Le regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le azioni che possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e da assoggettare a divieti. In ogni caso, oltre a definire la tipologia delle azioni, deve essere indicata anche la loro applicazione sia in termini temporali che territoriali.


15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico.

Gli interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, piste e sentieri antincendio, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento, basi per i mezzi terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere programmati dalla regione in base alla priorità degli obiettivi da difendere e a criteri di ottimizzazione operativa e gestionale delle attività.

La regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla realizzazione degli interventi in base alle proprie caratteristiche ambientali e territoriali nonchè le modalità per l'affrancazione dei terreni individuati per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti terreni fossero soggetti a uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

 

16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio.

Il piano contiene la programmazione di interventi di gestione, manutenzione e pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di incendio, volti:

alla riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla rimozione della necromassa;

all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati; dove possibile, alla conversione dei cedui in fustaia;

alla rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della rinnovazione naturale; al diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di conifere eccessivamente densi;

al decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo (da parte degli enti competenti, nel rispetto del codice della strada e delle altre norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, autostradali e ferroviari adiacenti formazioni boschive.

Gli interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria naturalistica (con particolare attenzione a quelli necessari per il ripristino dell'assetto idrogeologico dei versanti e per la valorizzazione ambientale dei siti) vanno fatti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 in ordine ai soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza di zone a combustibilità diversa e soluzioni di continuità sia in senso orizzontale che verticale.

Le regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della legge n. 353/2000, possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

È opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto alla stagione a rischio, interventi nel settore della prevenzione (per esempio, iniziative per la gestione e manutenzione dei boschi), prevedendo, laddove possibile, incentivi economici connessi ai migliori risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti.

 

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione.

Il piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in forma associata, delle attività formative e addestrative destinate a tutti i soggetti utilizzabili per l'attuazione delle attività di previsione e prevenzione (compreso l'utilizzo di software e di strumenti informatici quali l'EUDIC e il SIM o qualsivoglia supporto GIS).

Il personale da impegnare nelle attività di spegnimento sarà sottoposto all'accertamento dell'idoneità fisica e a uno specifico addestramento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per l'addestramento le regioni potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000.

 

18. Le attività informative.

Le regioni dovranno descrivere le modalità con le quali intendono divulgare le notizie relative alla propria organizzazione e attività AIB. I soggetti competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al proprio livello, utilizzano tutti i mezzi di comunicazione disponibili per effettuare campagne di sensibilizzazione e di educazione sul problema degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi nonchè per portare a conoscenza dei cittadini i divieti, le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzando, di concerto con le autorità competenti, incontri tra studenti e operatori del settore.

Il messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media, risulta indispensabile per divulgare le notizie riguardo a:

i periodi di massima pericolosità e le prescrizioni previste per la limitazione delle cause d'innesco d'incendio;

i vincoli e i divieti (con le relative sanzioni);

i danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal fenomeno degli incendi boschivi;

la conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da tenersi in caso di incendio boschivo;

i numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare situazioni a rischio o incendi avvistati.

Detto messaggio, in particolare, è rivolto agli operatori delle attività silvopastorali e turistiche, alle  associazioni di categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato.

 

 

IV. Lotta attiva.

 

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le procedure per la lotta attiva, con particolare riferimento all'organizzazione e alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per lo svolgimento delle attività di lotta attiva, appartenenti e attivate dalla regione e dagli enti locali.

Al fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni promuovono intese tra i corpi operativi nazionali e la propria organizzazione, considerando anche la possibilità che a tali strutture possa essere assegnata un'area di azione sulla quale sono chiamate prioritariamente a intervenire.

 

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.

Dall'efficienza con la quale è gestita la rete di ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme, fissa e mobile, terrestre ed aerea, dipende la rapidità e l'efficacia dell'intervento di spegnimento.

 

Ricognizione.
Sarà effettuata con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate.

 

Sorveglianza.
Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato, sarà predisposta attività di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con l'utilizzo di squadre addette al controllo del territorio e/o con sistemi fissi di monitoraggio e/o con una rete di osservazione da vedetta uniformemente distribuita sul territorio in questione.


Avvistamento.
Sarà effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio e/o di vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di avvistamento automatici fissi (sensori all'infrarosso, telecamere, ecc.).


Allarme.
La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati sia dagli addetti ai servizi di ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri soggetti pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione
(riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui riferimenti dovranno essere opportunamente pubblicizzati.


Spegnimento.
Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di intervento per lo spegnimento a terra formate da un numero congruo di addetti specializzati. Sono individuati su apposita mappa (preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi prioritari da difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna squadra includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei CNVVF e CFS.

Per ogni ambito territoriale viene altresì individuata la figura del coordinatore delle operazioni.

Di norma le squadre operano nell'ambito del territorio di competenza, ma è possibile anche l'impiego in altra zona del territorio regionale qualora particolari emergenze lo esigano, ferma restando l'attribuzione del coordinamento delle operazioni.

Le squadre sono impiegate con modalità di piena disponibilità nei periodi di massima pericolosità; con il criterio della reperibilità, nei periodi di allertamento e nelle ore fuori servizio.

Ogni squadra sarà di norma dotata di:

mezzo fuoristrada per attività di sorveglianza e di primointervento;

apparecchi radio fissi, veicolari e portatili per la connessione via etere, su frequenze prestabilite riportate all'interno del piano, compresi apparati per il collegamento radio TBT per guidare gli interventi aerei;

GPS;

attrezzature per l'avvistamento;

accorgimenti per il riconoscimento delle squadre;

attrezzature di autoprotezione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Le indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e attrezzature vanno riportate sullo stesso tematismo che individua le aree e la localizzazione delle squadre d'intervento.

Le squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico con le centrali operative, possono essere impiegate anche, ovviamente, nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in modo da ridurre il più possibile i tempi di intervento sul fuoco. Al di fuori dei periodi a rischio, il personale delle squadre può essere impiegato in attività di prevenzione del rischio incendi boschivi.

 

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP).

La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare il collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello locale; dovrà gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove esistenti nonché le fasi relative alla richiesta di concorso aereo dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Detta richiesta, opportunamente motivata, deve essere inoltrata secondo le procedure stabilite dal Dipartimento.
La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovrà assicurare un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento permanente con le strutture operative interessate agli interventi (CFS, CNVVF, volontariato).

La SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile ed è pertanto auspicabile che, a regime, essa rappresenti il centro operativo regionale per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale nonché l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile.

 

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti.

Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 prevede che in caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Dipartimento, del CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza unificata, predisponga anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi  boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

L'Ufficio territoriale di governo assicurerà il coordinamento (con operatività h24) delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio avvalendosi del CFS e del CNVVF, previa specifica pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel presente documento.

 


V. Sezione aree naturali protette regionali.

 

Questa sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i contenuti riportati in precedenza. Nel contempo, le particolari caratteristiche di pregio vegetazionale, ambientale, paesaggistico e socio-culturale impongono adeguate misure rafforzative per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi.

Le attività di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti gestori (e solo in caso di inadempienza di questi, da province, comunità montane e comuni secondo le attribuzioni decise dalle regioni).

 


VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.

 

Questa sezione contiene il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.

 


VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano.

La spesa relativa a tutte le attività previste nel piano e la ripartizione di questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle spese ordinarie, le spese di breve periodo, gli investimenti di medio e lungo periodo) è inserita in un'apposita sezione del piano stesso.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350

 



 


 

 NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2:

L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", a seguito della disposta modifica è il seguente:

 

Inventario forestale regionale 

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai soli fini dell'Amministrazione forestale, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi. 3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni. 4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale. 5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale". Nota all'art. 4: Gli articoli 53 e 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così dispongono:

 

Art. 53 Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali 

1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.

2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.

3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza.

5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno".

 

Art. 55. Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale 

1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995. 2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.

3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro.

4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno".


Nota all'art. 5, comma 1: La dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è stabilita complessivamente in 3.424 addetti, e ripartita per ciascuna provincia avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione.

Nota all'art. 5, comma 3: L'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, integrando l'articolo 57, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, fa salva "la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.)".

Nota all'art. 6: L'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

  

Utilizzazione dei fabbricati demaniali 

1. Il Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, anche in relazione alle esigenze rappresentate alla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinate: a) a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale; b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza; c) ad altri usi.

2. Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di amministrazione dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

3. Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati.

4. Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico ricevuto.

5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.".

 

Nota all'art. 7: L'articolo 75 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, così dispone:

 

Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali 

1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.

2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione". (Omissis)
Nota all'art. 8: Il Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante di rimboschimento".

 

CONSIDERAZIONI INTORNO ALLE CAUSE

DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN ITALIA. 

Di:  FULVIO CONTI GUGLIA

 

Coordinatore regionale del WWF Sicilia - Incendi Boschivi

Anno 1998

Da una parte: mafia, ‘ndrangheta, camorra, speculatore edilizi, allevatori, lavoratori forestali, piromani, noleggiatori di aerei antincendio ecc. ancora oggi si ricercano le cause dei devastanti incendi boschivi che, puntualmente e implacabilmente ogni anno, continuano a colpire l’Italia, e in particolare alcune Regioni, una vera e propria industria “illecita” che trae profitto dagli incendi. 

Dall’altra: emergenza incendi, tragedie in vite umane, dichiarazioni di stato di calamità naturale, imprevedibilità, indignazione, chiacchierificio, incuria dei boschi, ingenti esborsi finanziari per la prevenzione e lo spegnimento, omissione di atti, spesso molto gravi, da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo è il desolante quadro che ogni anno, inesorabilmente, si ripresenta senza alcun intervento politico serio, mirato a risolvere, almeno in parte, il problema incendi.

Si prevedono, anche quest’anno, circa 2000 miliardi di danno economico - boschivo oltre il danno ambientale. Il conto (come la stagione passata) è presto fatto: 

1.      Spese dirette all’avvistamento e spegnimento degli incendi, calcolando gli oneri di gestione dell’intera flotta aerea, delle spese sostenute dal Corpo Forestale, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile, dalle Regioni e in alcuni sporadici casi dai Comuni;

2.      Spese indirette derivanti dal danno ecologico e dal dissesto idrogeologico determinato dalla scomparsa di aree boschive, ad esempio, spese strettamente collegate a frane, smottamenti, alluvioni;

3.      Spese per ripristinare i boschi percorsi dal fuoco oltre l’immediato danno che si avrà per la instabilità del clima delle zone interessate;

4.      Perdita di alcuni servizi, economicamente rilevanti, quali: produzione silvo-colturale (legno, frutti di bosco, funghi ecc.), produzione ricreativa, produzione turistica;

5.      Perdite in beni economicamente apprezzabili, quali: fauna, flora, edifici o altri beni ad uso umano danneggiati o distrutti dalle fiamme;

6.      Spesso in questo elenco si deve, purtroppo, aggiungere l’inestimabile valore delle perdite in vite umane.

A tale proposito, molte associazioni di volontariato che si occupano, saggiamente, del problema hanno chiesto sempre più frequentemente e in assoluto rispetto delle competenze degli organi preposti:

Che venga predisposto con la massima urgenza un Testo Unico sugli incendi boschivi, che racchiuda la numerosa e disordinata normativa, (in considerazione che, le miriade di norme che trattano l’argomento iniziano sin dal 1923, R.D.L. n. 3267). Nel Testo Unico si è ritenuto strategicamente importante l’eventuale inserimento di incentivi ai privati finalizzati alla cura del bosco e del sottobosco;

      Che venga operata una riduzione drastica degli operatori forestali (braccianti), che comunque verranno riassunti dai privati, che grazie agli incentivi, potranno creare in questo settore migliaia di nuovi posti di lavoro, con enormi risparmi da parte dello Stato;

      Che venga effettuato l’acquisto di aerei antincendio affidando la gestione direttamente all’Aeronautica Militare, in questo modo si otterrebbe: un immediato risparmio sui mezzi, sul personale (piloti e meccanici), e una maggiore professionalità; 

      Che venga rivisitato tutto il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, introducendo, per chi subisce condanne per il reato d’incendio doloso, anche l’interdizione perpetua dagli (e con) Enti Pubblici;

      Che venga esplicitamente chiarito, in base a quanto disposto dalla Legge c.d. Bassanini, l’obbligo per le Regioni, Province e Comuni di organizzare le squadre antincendio (Protezione Civile), per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi;

      Che venga verificato il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) ove prevede che nelle zone boscate interessate da incendi è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci pertanto non possono autorizzare alcuna costruzione). Inoltre, la stessa norma prevede che, alle medesime zone, nella formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non potrà darsi destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio;

      Che venga verificato il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) il quale prevede L’OBBLIGO, per i Sindaci che, entro il mese di ottobre di ogni anno, di compilare e trasmettere alla Regione e al Ministero dell’Ambiente una planimetria, in scala adeguata, che evidenzi il territorio comunale percorso dal fuoco (e i vincoli che ne derivano). In tali territori per almeno 10 anni, non sono consentite destinazione d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio e detto vincolo deve essere indicato espressamente, a pena di nullità, in tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nel medesimo territorio;

      Che venga verificato il rispetto della L. n. 662/1996, art. 2 comma 51, il quale dispone che, NON POSSONO FORMARE OGGETTO DEL CONDONO EDILIZIO previsto dall’art. 39, L. n. 724/94 “le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie;”

      Che vengano verificati l’attuazione e il rispetto del R.D.L. n. 3267/1923 art.9 lett. a) e L.R.S. 16/96 art. 37 3° comma i quali prevedono che, nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi È’ VIETATO il pascolo per almeno 5 anni, salvo norme più restrittive

      Che venga verificata l’applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regione Sicilia, (L.R.S) n. 16/1996. nella parte in cui OBBLIGA i Comuni a trasmettere agli Ispettorati Forestali, l’elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale(inclusi i terreni  percorsi dal fuoco), e l'inventario dell’elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi;

      Che venga verificato l’attuazione e il rispetto della Legge Regione Sicilia, (L.R.S) n. 16/1996 art. 39 il quale ORDINA che, i terreni boscati percorsi da incendi devono essere individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio e copia dell’atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

Quasi in tutte le normative regionali si riscontrano le medesime imposizioni della Legge siciliana, che qui viene impostata e recepita come fievole traccia per l’inizio di uno studio, davvero efficace, diretto alla soluzione di questo fenomeno avvilente e tragico.

 


(4) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(5) Aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, riportato al n. A/CV. (9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

(5 Bis) Legge 1 marzo 1975, n. 47 (in Gazz. Uff., 14 marzo 1975, n. 72). -- Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1) (2) (3). (1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della protezione della natura, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato. (2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni. (3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(6) L'art. 32 della legge n. 689/81 depenalizza i reati per la cui violazione era prevista la sanzione della ammenda trasformandola in sanzione amministrativa. Ma l'articolo 34 della stessa legge ha escluso dalla depenalizzazione i reati previsti in materia urbanistica ed edilizia. Tale esclusione è stata confermata dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. VI n. 17330 del 16.12.89.

(7) Per "Azienda" s'intende l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.  


Indice       Pagina successiva