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Legge 26 marzo 2002, n. 2

 

(Legge Finanziaria 2002 Sicilia) Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

 

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA


la seguente legge:

Titolo I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE


Art. 1.

Risultati differenziali

(Omissis)



Art. 2.

Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

(Omissis)



Art. 3.

Cessione e cartolarizzazione dei crediti

(Omissis)

 

Art. 4.

Saldi liquidazione enti

(Omissis)


Art. 5.

Armonizzazione sistema previdenziale

(Omissis)

Art. 6.

Tributo ambientale


1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.

2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.

4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.

5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.

6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.

7. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.
8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.

9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.

10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.

11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l'anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.

12. I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.

13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.

14. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.

15. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.

16. L 'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.

17. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.

18. La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

19. Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

20. Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.

21. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

22. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.

23. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

25. In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia tributaria.

26. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.

27. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".

 

Art. 7.

IRAP


1. In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento.

2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.

3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.

4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento.

5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.

 

Art. 8.

Tassa per il diritto allo studio

(Omissis)



Art. 9.

Partecipazione al costo prestazioni sanitarie


1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente dell'eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.

3. L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

4. Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.

 

Art. 10.

Imposta sulle assicurazioni


1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.

2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.

3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 11.

Tassa sui rifiuti solidi urbani


1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunte le parole "e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni".

2. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".

 

Art. 12.

Recupero fondi di rotazione

(Omissis)


Art. 13.

Contratti fornitura beni e servizi


1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.

 

Art. 14.

Semplificazione procedure


1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

Art. 15.

Agenzia del demanio


1. Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro.

 

Art. 16.

Adesione circuito nazionale acquisti

(Omissis)

Art. 17.

Riduzione compensi agli organi

(Omissis)

 

Art. 18.

Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni

(Omissis)


Art. 19.

Servizi strumentali

(Omissis)

Art. 20.

Vigilanza enti


1. L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 32 - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.

2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'articolo 21 della presente legge.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

 

Art. 21.

Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti

(Omissis)

 

Art. 22.

Trasferimento funzioni enti locali

 

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione";

b) al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana";

c) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale";

d) al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";

e) al comma 4 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale".

 

Art. 23.

Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica


1. I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio, hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.

2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:

"Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.".
3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato della quota spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati negli stessi alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente gestore.

4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.

5. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

7. Al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "non superiore a due pensioni minime INPS" sono aggiunte le seguenti "con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni".

8. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:

"L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.".

9. All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".

 

Art. 24.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

Art. 25.

Edilizia residenziale

(Omissis)

Art. 26.

Fondi per la realizzazione di alloggi popolari

(Omissis)

Art. 27.

Ristrutturazione della rete ospedaliera


1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità reddituale e dell'impatto sociale.

2. I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.

 

Art. 28.

Equilibrio economico aziende sanitarie

(Omissis)

Art. 29.

Risultato economico bilanci aziende sanitarie

(Omissis)

 

Art. 30.

Insediamenti in verde agricolo


1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:

"3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.".

2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.

4. All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

"13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.".

 

Art. 31.

Pareri tecnici


1. In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte del dipartimento regionale delle foreste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 32.

Cumulo di aiuti e controlli

(Omissis)

Art. 33.

Trasformazione A.S.T.

(Omissis)

Art. 34.

Privatizzazione aziende termali


1. A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.

2. E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

 

Art. 35.

Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte


1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.

3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

5. Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Art. 36.

Accelerazione delle operazioni di privatizzazione

(Omissis)

Art. 37.

Trasformazione E.A.S.


1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole "anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività,".

3. All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:

"2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.

2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 38.

Assegnazioni obiettivi di gestione

(Omissis)


Titolo III


INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Art. 39.

Manifestazioni turistiche


1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l'U.P.B. 12.2.1.3.1 e comunque nel limite del 30 per cento.

3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.

 

Art. 40.

Collegamenti Isole minori


1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.

3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.

4. Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l'anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.

5. La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.
6. Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.

 

Art. 41.

Bed and breakfast


1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

 

Art. 42.

Imprese turistiche


1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

 

Art. 43.

Fondo di rotazione per la progettazione


1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.

2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 mi gliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.

3. In sede di prima applicazione il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.

5. A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.

6. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma undicesimo.

7. E' abrogato l'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 44.

Sistema qualificazione imprese


1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante

2. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio.

 

Art. 45.

Appalti di servizi


1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il limite di 200 migliaia di euro previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 46.

Impianti di marinocoltura


1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura.

 

Art. 47.

Fondo a gestione separata - CRIAS

(Omissis)


Art. 48.

Disposizioni in materia di lavoro


1. Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.

2. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro.

3. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30.988 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

5. L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 mag gio 1991, n. 27, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo 2, comma 3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole "e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi" sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure non ancora definite.

 

Art. 49.

Assegno integrativo

(Omissis)

 

Art. 50.

Servizi per l'impiego

(Omissis).

 

Art. 51.

Tirocini formativi e di orientamento


1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

2. Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.

3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

 

Art. 52.

Società "Stretto di Messina"


1. La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.

 

Art. 53.

Mutui Forze di Polizia

(Omissis)

 

Art. 54.

Programmi annuali opere


1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all'esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 55.

Istituto sperimentale zootecnico


1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicultura.

 

Art. 56.

Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia

(Omissis)


Art. 57.

Agricoltura biologica ed indennità compensative


1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:

a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;

b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

Art. 58.

Competitività nel settore agricolo


1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorchè già prorogati purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 59.

Rifinanziamento consorzi di bonifica


1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

 

Art. 60.

Agevolazioni fiscali


1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.

 

Art. 61.

Fondo nazionale per la montagna


1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

 

Art. 62.

Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione

(Omissis)

Art. 63.

Parco archeologico Valle dei Templi


1. Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

 

Art. 64.

Valorizzazione beni culturali


1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.

2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

 

Art. 65.

Polo universitario di Enna

(Omissis)

 

Art. 66.

Consorzi universitari

(Omissis)

Art. 67.

Gas naturale


1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.
2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.

3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.

4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:

a) dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;

b) dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;

c) dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;

d) dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.

 

Art. 68.

Impianti di distribuzione carburanti


1. A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

 

Art. 69.

Benzina verde


1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'Assessorato regionale dell'industria.

2. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione all'amministrazione concedente.

 

Art. 70.

Cofinanziamento programmi energia alternativa


1. A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a cofinanziare per l'anno 2002 il "Programma solare termico" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.

 

Art. 71.

Destinazione risorse

(Omissis)

 

Art. 72.

Obbligazioni pregresse

(Omissis)

Art. 73.

Garanzie creditizie

(Omissis)

Art. 74.

Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria


1. Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Art. 75.

Cartolarizzazione sanità


1. I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912 migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.

 

Art. 76.

Assegnazioni agli enti locali

(Omissis)


Art. 77.

Economie su mutui Cassa depositi e prestiti


1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.

2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 78.

Disposizioni in materia di residui attivi

(Omissis)

Art. 79.

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

(Omissis)

Art. 80.

Adempimenti funzionari delegati

(Omissis)

Art. 81.

Corresponsione somme

(Omissis)

Art. 82.

Programma attività promozionali - Impegni di spesa

(Omissis)

Art. 83.

Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari

(Omissis)

Art. 84.

Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione

(Omissis)

Art. 85.

Fondi comunitari

(Omissis)

 

Art. 86.

Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini


1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.

 

Art. 87.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8

(Omissis)

Art. 88.

Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali


1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.

2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.

3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:

a) partecipazione ad organismi ultraregionali comunque denominati o società;

b) stipula di convenzioni o accordi con soggetti ultraregionali;

c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

 

Titolo V


DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI


Art. 89.

Casa e premio Sicilia


1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").

2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.

3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.

4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.

7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio".

9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili.

10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.

11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.

 

Art. 90.

Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars

(Omissis)

 

Art. 91.

Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali

(Omissis)


Art. 92.

Ufficio di Bruxelles

(Omissis)

Art. 93.

Utilizzazione personale

(Omissis)

Art. 94.

Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans

(Omissis)


Art. 95.

Funzionamento uffici speciali

(Omissis)

Art. 96.

Incarichi dirigenziali

(Omissis)

Art. 97.

Contributo Fondazione banco alimentare


1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all'attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.

 

Art. 98.

Soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali


1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali.

 

Art. 99.

Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia


1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle risorse finanziarie.

2. Alle nomine degli organi dell'IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. Gli organi attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento degli organi nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 100.

Conferenza Regione-autonomie locali


1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai seguenti:
"2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.

7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.".

 

Art. 101.

Comitato regionale comunicazioni

(Omissis)

 

Art. 102.

Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria


1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.".

 

Art. 103.

Proroga programmi enti locali

(Omissis)

 

Art. 104.

Contributi alle associazioni antimafia


1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l'Amministrazione regionale effettua la compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.

4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.

 

Art. 105.

Revisione veicoli


1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione veicoli, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi compreso l'acquisto dei terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 20.000 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.

 

Art. 106.

Interventi via Pagano


1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.

 

Art. 107.

Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo

(Omissis)


Art. 108.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). (Omissis)

 

Art. 109.

Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici

(Omissis)

 

Art. 110.

Convenzioni master di alta specializzazione


1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base, a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.

 

Art. 111.

Debiti pregressi


1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di euro.

 

Art. 112.

Misure di salvaguardia piano regolatore


1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.

 

Art. 113.

Fondo emergenza Argentina

(Omissis)

Art. 114.
Ortigia


1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.

 

Art. 115.

Comodato d'uso immobili regionali


1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e assistenziale.

 

Art. 116.

Smaltimento reflui


1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui seconde le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.

 

Art. 117.

Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433


1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.

 

Art. 118.

Servizi di vigilanza venatoria


1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

 

Art. 119.

Contributo immobili di interesse storico-artistico


1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.

 

Art. 120.

Incarichi di collaudo


1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".

 

Art. 121.

Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria

(Omissis)


Art. 122.

Nomine aziende sanitarie


1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Art. 123.

Medicina riabilitativa


1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell'efficacia dello stesso.

 

Art. 124.

Associazione italiana sclerosi multipla


1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.

 

Art. 125.

Assistenza sanitaria in forma indiretta


1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.

 

Art. 126.

Donazione beni aziende sanitarie


1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.

2. Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.

 

Art. 127.

Informazione e comunicazione

(Omissis)

Art. 128.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). (Omissis)

 

Art. 129.

Abrogazione e modifiche di norme


1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:

"I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.".

2. L'articolo 13 delle legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.

3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato.

4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.

5. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.".

7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

8. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

9. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali" sono aggiunte le parole "nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario".

10. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole "anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo".

11. All'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole "dieci anni" con le parole "cinque anni";

b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso "La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma "6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata.".

12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; l'articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è soppresso il Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n. 19, i cui compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della sanità, che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità sanitarie locali.

13. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".

14. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti.".

15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le parole "di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,";

b) le parole "nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole "con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale,";

c) alla fine aggiungere "e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.".

16. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.

17. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole "all'esecuzione di opere" con le parole "agli investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni.".

18. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è soppresso.

19. L'articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è soppresso.

20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole "o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione".

21. Al comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per cento" con le parole "il 75 per cento".

22. L'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è soppresso.

23. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

24. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente" sono sostituite con la parola "direttivo" e le parole "con qualifica non inferiore ad assistente" sono soppresse.
25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:

"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;".

26. L'articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, è abrogato.

27. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole "degli impianti in esercizio" sono sostituite con le parole "delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente".

28. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.

 

Art. 130.

Fondi globali e tabelle

(Omissis)

Art. 131.

Effetti della manovra e copertura finanziaria


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Verona, 26 marzo 2002.

 

                                                                                                                 CUFFARO 

Assessore regionale per il bilancio e le finanze                                             PAGANO 

 

 

(Allegati omessi)