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A.I.B.

Competenze della polizia giudiziaria

(in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)

 

   

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Gli accertamenti in materia di tutela ambientale sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione.  

Sicché polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani devono procedere a prescindere se esistano altri corpi con esplicita specializzazione con riguardo a particolari settori ambientali. (Cassazione penale sez. III, 27 settembre 1991). 

A seguito della realizzazione di un reato ambientale nessun pubblico ufficiale è esonerato dall'intervento, anche quando leggi o regolamenti affidano esplicitamente tale intervento a qualche forza di polizia.

Quindi tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su segnalazione privata e su iniziativa, devono obbligatoriamente intervenire in ordine ad un reato ambientale.

L'eventuale rifiuto d'intervento, sostenendo che non è di propria competenza, integra gli estremi del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Quanto asserito viene ribadito nell'art. 55 c.p.p. il quale dispone che <<la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova>>.

 

 

 

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