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Legge 18 Giugno 2002, n. 118

 

Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".

 

(GU n. 141 del 18-6-2002)

 

 

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

 

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

 

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.

Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

 

 1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'Autorita' sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

 a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

 b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Un apposito statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale – regola l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

 3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, ((sono assicurati )) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. (( Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali )).

 4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

 5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

 6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positivita' ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, e' riconosciuta una indennita' nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; e' altresi' autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui e' stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: "indennizzo" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2001"; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

 8. E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, (( comma 2 )), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attivita' previste dal medesimo comma 1, nonche' per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalita' di cui al presente comma, nonche' l'aliquota e le modalita' di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

 9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attivita' di cui al comma 1 in relazione alle necessita' derivanti dalle esigenze territoriali.

 10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

 11. E' autorizzata la concessione di un'indennita', che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalita' di erogazione della suddetta indennita'.

 12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attivita' previste dal presente decreto.

 13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonche' per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1 gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonche' per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali e' dovuta, il Fondo di cui

all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e' incrementato di 56,805 milioni di euro.

 14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 e' operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 Riferimenti normativi:

 - Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante  "Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per  l'agricoltura", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002.

 - La decisione n. 2000/766/CE del Consiglio del  4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e le somministrazioni di proteine animali nell'alimentazione degli animali, e' pubblicata nella GUCE n. L306 del 7 dicembre 2000.

 - Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto  legislativo 30 aprile 1998, n 173, recante "Disposizioni in  materia di contenimento dei costi di produzione e per il  rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma  dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,  n 449", come modificato dall'art. 25 del decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e  modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7  della legge 5 marzo 2001, n. 57":

 "Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai  fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

 a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;

 b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

 c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia dei suoli e delle acque;

 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti;

 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche;

 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

 2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le

 delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

 2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.

 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:

 a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;

 b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

 c) la nomina degli amministratori;

 d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

 - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante:

 "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE":

 "3. Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati

 insieme ai materiali ad alto rischio."

 - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante:

 "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina":

 "Art. 1 (Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati). - 1. Il materiale specifico a rischi, cosi' come definito dal decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cosi' come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

 2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

 3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresi' obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle leggi vigenti.

 5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

 6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti

 indennita':

 a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

 b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

 7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

 8. Le regioni e le province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure.

 9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

 10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".

 "Art. 2 (Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio). - 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanita', con proprio decreto, fissa modalita' e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

 3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

 4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio,

 entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

 5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo e maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto e' inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

 6. Ferma restando la possibilita' di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

 7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".

 - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante

 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":

 "3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

 4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali

 interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.".

 - Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali":

 "Art. 25 (Fondo per lo sviluppo in agricoltura). - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli, 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento ;

 b) all'art. 29 e' aggiunto il seguente comma: "il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime .

 4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b)del comma 3 del presente articolo.

 5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.

 I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".

 - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f),della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di

 finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":

 "10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

 a) - e) (omissis);

 f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione

 all'utente finale."

 - Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 2. Lettera b),del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", come modificato dalla presente legge:

 "2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:

 a) (omissis);

 b) interventi per assicurare, in conformita' all'art 87, comma 2, lettera b),del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno

 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;"

 - Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":

 "2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.".

 - La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca. "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli".

 - Si trascrive il testo dell'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina":

 "2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri."

 

 Art. 2.

 Lotta agli incendi boschivi

 1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalita' di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attivita' di presidio estivo antincendio, nonche' alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalita', termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

 Riferimenti normativi:

 - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lettera  f),della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di

 alcune norme di contabilita' generale dello Stato in  materia di bilancio":

 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di  delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.  Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare  effetti finanziari con decorrenza dal primo anno  considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

 a) - e) (omissis)

 f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,  per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme  vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per  le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno  stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,  qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni  considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che  prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati  tra le spese in conto capitale;"

 - La legge 6 marzo 2001, n. 64, reca: "Istituzione del  servizio civile nazionale".

 - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del  decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la  legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante:

 "Interventi urgenti in materia di protezione civile":

 "1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco relativi all'attivita' antincendi boschivi  e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi  aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono,  rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

 - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza":

 "Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo.

 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.".

 - Si trascrive parte del testo della tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per

 la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)":

 

 

"Ministero dell'economia e delle finanze 2002 (migliaia di euro) legge n. 230 del 1998: Nuove norme in ma-

teria di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 2002 (migliaia di euro) 120.777"


 Art. 3.

 Copertura finanziaria

 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovra' essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 Riferimenti normativi:

 - Si trascrive il testo dell'art. 129, comma 1, lettera  b),della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":

 "1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel  settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e  della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del  Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

 a) - (omissis)

 b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

 - Il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.

 - Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante: "Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale":

"1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999."

 - La legge 27 ottobre 1966, n. 910, reca "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio

 1966-1970".

 

 Art. 4.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.