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T.A.R. VENETO, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 403


APPALTI - Comunicazioni ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, c. 5 - Forma.
Ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 163 del 2006,l comma 5-bis ( introdotto per effetto dell’art. 2 dello stesso D.L.vo 53 del 2010), le comunicazioni di cui al comma 5 - aggiudicazione definitiva, esclusione dalla gara, decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo-quadro, data dell’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario - sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente. Pres. Borea, Est. Rocco - P. s.r.l. (avv. Visconti) c. Comune di Cavallino Treporti (avv. Barioli) e I.N.P.S. (Guadagnino, Sgroi e Tagliente) - TAR VENETO, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 403
 

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N. 00403/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2010 REG.RIC.
N. 01614/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2010, proposto da:
Proscavi Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro,1057;


contro


Comune di Cavallino Treporti (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'’Avv. Mario Barioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1; I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino, dall’Avv. Antonino Sgroi e dall’Avv. Aldo Tagliente, tutti dell’Avvocatura dell’I.N.P.S., con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura medesima in Venezia, Dorsoduro, 3500/D;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Ecis Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Pellicani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bembo, 40;


sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2010, proposto da:
Proscavi Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro,1057;


contro
 

Comune di Cavallino Treporti (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'’Avv. Mario Barioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

nei confronti di

Ecis Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Pellicani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bembo, 40;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1143 del 2010:

del documento unitario di regolarità contributiva Prot. n. 12096 dd. 5 maggio 2010, con il quale l’I.N.P.S. ha dato conto al Comune di Cavallino Treporti di irregolarità contributive in cui sarebbe incorsa la ricorrente Proscavi S.r.l.; della nota Prot. n. 12248 dd. 6 maggio 2010,con la quale il Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti del Comune di Cavallino Treporti ha comunicato l’esclusione della ricorrente medesima dall’appalto per la manutenzione della viabilità comunale; nonchè – ove occorra – della nota Prot. 12263 dd. 10 maggio 2010 a firma del medesimo Responsabile a conferma dell’esclusione, e di ogni atto annesso, connesso o presupposto; nonché per il risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati;

quanto al ricorso n. 1614 del 2010:

del provvedimento n. 983 dd. 3 giugno 2010 con il quale il Comune di Cavallino Treporti ha disposto a favore della controinteressata Ecis S.r.l. l’aggiudicazione dell’appalto per lavori di manutenzione viabilità comunale-contratto aperto; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto; nonché per il risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti, dell’I.N.P.S. - e di Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale e della Eis S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori; sono presenti l’Avv. M. Visconti per la società ricorrente, l’Avv. M. Barioli per il Comune di Cavallino Treporti, l’Avv. A. Tagliente per l'INPS e l’Avv. L. Pellicani per la Ecis S.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.1. La ricorrente, Proscavi S.r.l., riferisce che con sentenza n. 1278 dd. 7 aprile 2010 questa stessa Sezione ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Cavallino Treporti aveva a sua volta disposto in via di pretesa autotutela la rinnovazione di una gara vinta dalla medesima Proscavi per la manutenzione della viabilità comunale.

Proscavi espone che in esecuzione della sentenza di questo giudice l’Amministrazione Comunale ha attivato il procedimento per aggiudicare il relativo appalto a proprio favore e che, tuttavia, con nota Prot. 12248 dd. 6 maggio 2010 il Responsabile del Servizio Gare, Approvigionamenti e Contratti del medesimo Comune le ha comunicato “che in data 5 maggio 2010 Prot. n. 12096 è pervenuto a questo ufficio il DURC con riscontro di irregolarità contributiva da parte di codesta spettabile Impresa. TRale Documento Unico di Regolarità Contributiva è stato richiesto nel corso di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche al fine di poter aggiudicare l’appalto e conseguentemente stipulare il contratto. Pertanto ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 163 del 2006 e successive modifiche ed in applicazione della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12 gennaio 2010, questa Stazione Appaltante, non potendo dar corso all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a codesta Impresa, ne determina l’esclusione. Sin informa inoltre che questa Stazione Appaltante è obbligata a comunicare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l’esclusione (d) alla gara come previsto dalle determinazioni della stessa Autorità n. 1 del 2005, n. 1 del 2008 e n. 1 del 2010. Distinti saluti” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente sub R.G. 1143 del 2010).

Con nota dd. 7 maggio 2010 indirizzata all’Amministrazione Comunale Proscavi ha innanzitutto evidenziato “che l’art. 38del D.L.vo 163 del 2006 riguarda le cause di esclusione dalle procedure di gara” e che, pertanto, “la verifica dei requisiti di ordine generale va effettuata con riferimento alla data di espletamento della gara. A tal proposito segnaliamo che in data 7 gennaio 2010 il DURC – Documento unico di regolarità contributiva – della scrivente era regolare, pertanto non può rinvenirsi nessuna causa di esclusione dalla gara e, conseguentemente non può effettuarsi alcuna segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Per tale ragione diffidiamo codesta spettabile amministrazione dal procedere alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza. Alla data odierna, inoltre, il nostro DURC, che si allega alla presente, risulta regolare, e pertanto non sussiste alcun ostacolo alla prossima stipulazione del contratto. In attesa di un Vs. riscontro in merito cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti” (cfr. ibidem, doc. 3).

Con nota Prot. 12463 dd. 10 maggio 2010 il predetto Responsabile del Servizio Gare, Approvigionamenti e Contratti del medesimo Comune ha replicato a Proscavi evidenziando, a sua volta, “che la verifica di regolarità contributiva effettuata alla data del 12 aprile 2010 è stata disposta non ai fini della partecipazione alla gara (e, quindi, alla data del 7 gennaio 2010), bensì al fine di poter aggiudicare l’appalto e, conseguentemente, stipulare il contratto (e, quindi, alla data del 12 aprile 2010). Infatti, qualora avessimo richiesto un DURC alla data del 7 gennaio 2010, avremmo comunque dovuto richiederlo alla data del 12 aprile 2010. Tra l’altro, il requisito della regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura di gara, fino all’aggiudicazione e alla stipulazione del contratto (come disposto da determinazione Autorità n. 1 del 2010), essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, in quanto il debito contributivo è sanabile solo in corso di esecuzione del contratto, sospendendo la liquidazione dei certificati di pagamento. La Stazione Appaltante, quando riceve un DURC irregolare, è tenuta a prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le conseguenze. Si ribadisce, inoltre, che questa Stazione Appaltante è obbligata a comunicare l’esclusione dalla gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale, con proprio procedimento, anche in contraddittorio con l’Impresa, determinerà o meno l’iscrizione nel casellario. Distinti saluti” (cfr. ibidem, doc. 4).

Con nota dd. 19 19 maggio 2010 inoltrata sia all’Amministrazione Comunale , sia all’I.N.P.S. di Venezia, il patrocinio di Proscavi ha evidenziato che “la disposta, mancata aggiudicazione dell’appalto … a Proscavi si appalesa illegittima sotto molteplici profili. In primo luogo, le (transitorie) omissioni contributive rilevate riguardavano non già Proscavi ma soggetti da essa diversi, quali i soci: di conseguenza, l’I.N.P.S. ha reso dichiarazione illegittima di irregolarità contributiva, e il Comune la ha illegittimamente (che l’omissione si riferisse a soggetti altri rispetto alla Società emergeva chiaramente dal D.U.R.C.) valorizzata. In secondo luogo, il D.U.R.C. negativo è stato rilasciato dall’I.N.P.S. in violazione delle disposizioni dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, il quale prescrive che, in caso di omissioni contributive, prima di rendere dichiarazione di irregolarità contributiva l’Istituto debba invitare il contribuente a regolarizzare la sua posizione e, solo ove ciò non avvenga entro quindici giorni, potrà rendere siffatta dichiarazione. Nel caso di specie, i soci di Proscavi hanno ricevuto siffatto invito il 20 aprile 2010, hanno sanato l’irregolarità il successivo 3 maggio (quindi, entro i quindici giorni) e, quindi, nessuna irregolarità avrebbe dovuto (a tacere di quanto comunque sopra rilevato in punto mancata riferibilità dell’omissione a Proscavi) essere certificata né tampoco posta dal Comune a fondamento del provvedimento contestato (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 12 marzo 2009 n. 1458).

Al solo scopo di evitare contenziosi superflui, invito Codesta Amministrazione a revocare, in via di autotutela, il provvedimento qui lamentato ed a provvedere all’aggiudicazione dell’appalto a Proscavi: in difetto di quanto sollecitato entro e non oltre il giorno 25 maggio 2010, la mandante mi ha già conferito incarico di agire in ogni creduta sede per la tutela dei suoi diritti e/o interessi legittimi, anche in via risarcitoria. Distinti saluti” (cfr. ibidem, doc. 5).

1.2. Ciò posto, con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 1143 del 2010) Proscavi chiede l’annullamento del predetto documento unitario di regolarità contributiva Prot. n. 12096 dd. 5 maggio 2010, della nota Prot. n. 12248 dd. 6 maggio 2010 con la quale il Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti del Comune di Cavallino Treporti ha comunicato l’esclusione della ricorrente medesima dall’appalto per la manutenzione della viabilità comunale, nonchè - ove occorra - della nota Prot. 12263 dd. 10 maggio 2010 a firma del medesimo Responsabile a conferma dell’esclusione di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Proscavi chiede pure il risarcimento dei danni assseritamente discendenti dagli atti impugnati.

La ricorrente Società deduce al riguardo, con un primo ordine di censure, eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti e del comportamento contraddittorio dell’Amministrazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 2462 c.c., dell’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002 n. 266 e del D.M. 24 ottobre 2007.

Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1176, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dell’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007.

1.3. . Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino Treporti, eccependo l’irricevibilità del ricorso in relazione al testo dell’art. 245, comma 2 – quinquies del D.L.vo 163 del 2006 come a quel tempo introdotto dall’art. 8 del D.Lvo 20 marzo 2010 n.53, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo per omessa notificazione dello stesso alla Ecis S.r.l., contro interessata in quanto posizionata nella graduatoria concorsuale in posizione immediatamente successiva alla ricorrente.

1.4. Si è parimenti costituito in giudizio l’I.N.P.S., replicando alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

1.5. Ha – altresì – dispiegato intervento ad opponendum l’anzidetta Ecis S.r.l., eccependo a sua volta in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso nei suoi confronti quale contro interessata e contradditrice necessaria, l’irricevibilità dello stesso in relazione al testo dell’art. 245, comma 2 – quinquies del D.L.vo 163 del 2006 come a quel tempo introdotto dall’art. 8 del D.Lvo 20 marzo 2010 n.53 e, da ultimo, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in dipendenza della mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione delal gara disposto in suo favore dalla Stazione Appaltante.

Ecis ha, comunque, replicato anche nel merito alle censure avversarie, concludendo per la loro reiezione.

1.6. Con ordinanza n. 448 dd. 7 luglio 2010 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, avanzata da Proscavi, rilevando che “la domanda cautelare in epigrafe … (poteva) trovare accoglimento, avuto riguardo – in via assorbente – alla circostanza che i soci di Proscavi S.r.l. hanno provveduto a corrispondere quanto da loro individualmente dovuto all’I.N.P.S. entro il termine di quindici giorni decorrente dalla ricezione della richiesta di tale Istituto, così come previsto dall’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007 (cfr. doc.ti da 7 usque 10 di parte ricorrente)”.

1.7. Tale statuizione è stata confermata in appello con ordinanza n. 4097 dd. 2 settembre 2010 resa dalla Sezione V^ del Consiglio di Stato, nella quale si legge che “… l’eccezione di tardiva proposizione del ricorso recede a fronte della mancata documentazione della data di ricezione da parte della società intimata dell’atto di esclusione dalla gara, da comunicarsi secondo le modalità previste dall’art. 79 del codice degli appalti” e che “quanto al fumus boni iuris, non emergono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui (è) pervenuto il T.A.R. con l’ordinanza che si impugna in ordine agli adempimenti dell’I.N.P.S. in sede di rilascio del D.U.R.C.”.

2.1. Con il secondo ricorso in epigrafe (R.G. 1614 del 2010) Proscavi chiede l’annullamento del provvedimento Prot. n. 983 dd. 13 giugno 2010 recante l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi alla contro interessata Ecis. S.r.l., deducendo al riguardo in via derivata le medesime censure svolte nel precedenti ricorso proposto sub R.G. 1143 del 2010.

Anche in questa ulteriore sede di giudizio Proscavi chiede la condanna del Comune al risarcimento dei danni asseritamente discendenti dagli atti impugnati.

2.2. Anche in questo procedimento si è costituito il Comune di Cavallino Treporti, eccependo in via preliminare anche per tale ulteriore ricorso l’irricevibilità dello stesso nonché la sua inammissibilità in dipendenza dell’asserita irricevibilità del ricorso già proposto dalla medesima Proscavi sub R.G. 1143 del 2010 e concludendo, comunque, in subordine per la sua reiezione.

2.3. Si è parimenti costituita in giudizio Ecis, rassegnando analoghe conclusioni.

3. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.

4. Il Collegio innanzitutto dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe, stante la ben evidente connessione funzionale che sussiste tra gli atti resi complessivamente oggetto di impugnativa.

5. Il Collegio deve quindi farsi carico di disaminare le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso proposto sub R.G. 1143 del 2010.

Esse risultano infondate.

Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va infatti evidenziato che l’eccezione è stata dedotta in base alla circostanza che gli atti impugnati (D.U.R.C., nota comunicante l’esclusione dalla gara; nota di conferma dell’esclusione dalla gara) sono stati rispettivamente emessi in data 5 maggio 2010, 6 maggio 2010 e 10 maggio 2010, ossia nella vigenza dell’art. 245, comma 2-quinquies del D.L.vo 163 del 2006 come all’epoca dei fatti di causa introdotto per effetto dell’art. 8 del D.L.vo 20 marzo 2010 n. 53; e, poiché l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato l’11 e il 12 giugno 2010, ne deriverebbe pertanto, secondo la prospettazione delle difese del Comune e dell’interveniente ad opponendum, la violazione del termine di 30 giorni contemplato dalla medesima novella legislativa al fine della proposizione dell’impugnativa in sede giurisdizionale.

Tale assunto dell’Amministrazione Comunale e dell’interveniente Ecis non può peraltro essere condiviso, in quanto il comma 2-quinquies anzidetto così disponeva, per quanto qui segnatamente interessa: “I termini processuali sono stabiliti in: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79”; e l’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, testè richiamato, dispone a sua volta, al suo comma 5-bis, introdotto per effetto dell’art. 2 dello stesso D.L.vo 53 del 2010, che “le comunicazioni di cui al comma 5 (cfr. ivi: si tratta dell’aggiudicazione definitiva, dell’esclusione dalla gara, della decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo-quadro, della data dell’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario) sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta”.

Orbene, nel caso di specie l’Amministrazione Comunale ha invero comprovato, mediante le sue produzioni documentali nn. 3 usque 5 sub R.G. 1143 del 2010 di aver dato comunicazione a Proscavi mediante telefax dd. 6 maggio 2010 e dd. 10 maggio 2010 dei propri provvedimenti di esclusione; ma la medesima Amministrazione e la controinteressata non hanno comprovato che l’utilizzo del telefax sia stato “espressamente autorizzato” da Proscavi ai fini voluti dall’art. 79, comma 5-bis, del D.L:vo 163 del 2006.

In conseguenza di ciò, quindi, il ricorso di Proscavi non può essere reputato tardivo, non avendo le controparti che hanno eccepito la tardività medesima soddisfatto al rigoroso onere di comprovarla (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , Sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4648).

Per quanto attiene invece alla dedotta inammissibilità del ricorso per l’omessa evocazione in giudizio della contro interessata Ecis S.r.l., dagli stessi atti di causa consta che quest’ultima ha assunto la formale qualificazione di controinteressata soltanto al momento della disposta aggiudicazione nei suoi confronti, comunicata a Proscavi mediante l’avviso di postinformazione dd. 15 giugno 2010 (cfr. doc. 9 di parte resistente sub R.G. 1143 del 2010), successivo alla data di notificazione dell’atto introduttivo del medesimo giudizio proposto sub R.G. 1143: e da ciò discende, pertanto, la reiezione anche di tale ulteriore eccezione preliminare dedotta dalle difese del Comune e dell’interveniente ad opponendum.

6. Venendo alla trattazione del merito di causa, il ricorso proposto sub R.G. 1143 del 2010 va accolto, avuto riguardo all’assorbente constatazione che l’emissione del DURC Prot. n. 12096 dd. 5 maggio 2010 è in effetti avvenuta traslando su di un soggetto diverso – ossia sulla qui ricorrente Proscavi S.r.l. – una posizione debitoria viceversa riguardante le posizioni imprenditoriali individuali dei propri soci, Signori Alessandro Enzo e Fabio Scarpa, con conseguente violazione dell’art. 2462 e ss. c.c. e dell’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002 n. 266.

L’Enzo e lo Scarpa affermano e documentano di aver, comunque, sanato entro i termini contemplati dall’art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007 tale posizione, segnatamente relativa alla “4^ rata 2009 lavoratori autonomi” (cfr. doc. 3 prodotto sub R.G. 1143 del 2020 dall’I.N.P.S.) mediante versamenti effettuati il 3 maggio 2020 (cfr. doc.ti 6 usque 8 di parte ricorrente sub R.G. 1143 del 2010).

Invero, la difesa dell’I.N.P.S. ha contestato al riguardo l’applicabilità dell’art. 7 del D.M. anzidetto in quanto residuava a carico di entrambi i soci un debito di € 723,37.- , ben superiore quindi alla soglia di € 100,00.- fissata, viceversa, dall’art. 8, comma 3, del medesimo D.M. al fine di determinare la “gravità” dello scostamento agli effetti della partecipazione alle gare di appalto: ma la contestazione stessa non rileva a fronte dell’assorbente considerazione per cui la posizione di debito contributivo individuale di due soci di Proscavi non doveva refluire, comunque, sulla regolarità contributiva di quest’ultima.

7.1. Per quanto attiene al susseguente ricorso proposto sub R.G. 1614 del 2010, vanno parimenti respinte le eccezioni di irricevibilità formulate al riguardo dalle difese del Comune e di Ecis per lo stesso motivo dianzi illustrato al § 5 della presente sentenza.

A fronte della mera comunicazione via telefax dd. 15 giugno 2010 della generica informativa “che con determinazione n. 983 del 3 giugno 2010 l’aggiudicataria è Impresa Ecis S.r.l. di Marghera (VE) con un ribasso d’asta del 6,000%. Con l’occasione, porgiamo i migliori saluti” (cfr. doc. 8 di parte resistente sub R.G. 1614 del 2010), comunque non accompagnata dalla trasmissione di copia della determinazione medesima, l’atto introduttivo di tale secondo giudizio è stato nella specie notificato il 14-15 settembre 2010, sempre nella vigenza dell’art. 245, comma 2 – quinquies del D.L.vo 163 del 2006 come a quel tempo introdotto dall’art. 8 del D.Lvo 20 marzo 2010 n.53: ma anche in questo caso va evidenziato che l’Amministrazione Comunale ha invero comprovato, mediante la sue produzione documentale n. 8 sub R.G. 1614 del 2010 di aver dato comunicazione a Proscavi mediante telefax dd. 15 giugno 2010 della circostanza dell’avvenuta aggiudicazione disposta a favore di Ecis; ma la medesima Amministrazione e la controinteressata non hanno comprovato che l’utilizzo del telefax sia stato “espressamente autorizzato” da Proscavi ai fini voluti dall’art. 79, comma 5-bis, del D.L:vo 163 del 2006 e, pertanto, non hanno anche in questo caso soddisfatto all’onere di provare la tardività del ricorso pur da loro eccepita.

7.2. Nel merito, anche tale ulteriore ricorso va accolto avuto riguardo alla circostanza, puntualmente dedotta dalla ricorrente, per cui l’illegittimità dell’esclusione dalla gara disposta nei suoi confronti refluisce, con effetto caducante, anche sull’aggiudicazione susseguentemente disposta a favore di Ecis.

8. Se - per tutto quanto sopra esposto - le impugnative proposte da Proscavi vanno dunque accolte, nondimeno vanno respinte le sue domande risarcitorie, posto che nessun pregiudizio economico è stato documentato dalla ricorrente, alla quale in ogni caso compete l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

9. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio, ponendo peraltro a carico per metà al Comune di Cavallino Preporti e per metà all’I.N.P.S. il pagamento dei contributi unificati di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie e – per l’effetto – annulla gli atti impugnati.

Respinge le domande di risarcimento del danno.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Pone a carico per metà al Comune di Cavallino Preporti e per metà a carico dell’I.N.P.S. il pagamento dei contributi unificati di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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