AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 359


RIFIUTI - Linee guida per l’attribuzione di codice CER a determinate categorie di rifiuti - Adozione - Trasportatori, smaltitori e recuperatori - Partecipazione al procedimento - Necessità - Esclusione.
Ai fini dell’adozione di un atto di indirizzo per la corretta attribuzione dei codici CER a rifiuti derivanti da specifiche attività produttive, non incombe sulla provincia l’onere di far partecipare al procedimento trasportatori, smaltitori e recuperatori o organizzazioni rappresentative di tali categorie, essendo solo i produttori e i detentori dei rifiuti , ai sensi del’art. 193, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006 i soggetti che sono tenuti per legge ad assegnare il codice CER.  Pres. Di Nunzio, Est. Antonelli - E.A. s.p.a. e altri (avv. Cerruto) c. Provincia di Vicenza (avv. ti Balzani, Fracasso, Mistrorigo, Piccin, Tranfaglia e Dalla Chiara) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez.III - 1 marzo 2011, n. 359
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00359/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2009, proposto da:
Elite Ambiente Spa, Execo Srl, Nuova Ecologica 2000 Srl, New Ecology Srl, Filippi Snc, Euro-Cart Srl, Eredi Santarosa Bruno Snc, Ditta Cazzanello Giuseppe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Salvo Renato Cerruto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;


contro


Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Balzani, Giorgio Fracasso, Paola Mistrorigo, Elisabetta Piccin, Maria Elena Tranfaglia e Fausta Dalla Chiara, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta della Provincia di Vicenza n. 164 del 21.04.2009 ( intitolata "Atto di indirizzo per la corretta attribuzione dei codici C.E.R. a rifiuti prodotti da specifiche attività produttive") pubblicata nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2009;

del Protocollo operativo relativo alle "Linee Guida per la corretta attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti da specifiche attività produttive" allegato alla predetta Deliberazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori Cerruto Salvo Renato per la parte ricorrente e Paola Mistrorigo per la Provincia di Vicenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Le ricorrenti società premettono in fatto di operare nel Vicentino nel settore della gestione dei rifiuti pericolosi (e non pericolosi) come trasportatori, recuperatori e smaltitori e che con la deliberazione impugnata la Provincia di Vicenza ha adottato un provvedimento volto ad individuare i codici CER relativi a particolari rifiuti derivanti da specifiche attività produttive.

Tale delibera viene ritenuta illegittima in forza dei seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 7 e 8 della legge n.241 del 1990, violazione del giusto procedimento.

Le ricorrenti sostengono che la deliberazione impugnata non è stata preceduta dal coinvolgimento dei soggetti interessati al provvedimento ovverosia i ricorrenti.

2) Violazione dell'articolo 134 del d. lgs n. 267/2000, violazione dell'articolo 3 della legge n.241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà

La delibera impugnata contiene indicazioni contraddittorie sul momento di acquisto dell'efficacia.

3) Violazione delle disposizioni di cui all'allegato D, parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Alcune classificazioni contenute nella delibera impugnata risultano inappropriate.

4) Violazione delle disposizioni di cui all'allegato D parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006.

La delibera impugnata viola anche le disposizioni normative sulla corretta attribuzione dei codici CER.

5) Violazione delle disposizioni di cui all'allegato D, parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 e in particolare errata classificazione del codice CER 15.01.06.

La delibera impugnata risulta eccessivamente limitativa con riferimento al codice CER 15.01.06.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Vicenza contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

All'odierna pubblica udienza alla causa è stata ritenuta per la decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorso è infondato.

Con riguardo al primo motivo il Collegio rileva che la delibera impugnata (delibera che peraltro si sostanzia in un mero atto di indirizzo per la corretta attribuzione dei codici CER relativi a rifiuti prodotti da specifiche attività produttive) è stata adottata previa concertazione delle associazioni imprenditoriali più rilevanti (associazione industriali, associazioni artigiani, apiindustria e C.N.A. ) nonché dell'A.R.P.A.V. e pertanto non incombeva sulla provincia di Vicenza l'onere di far partecipare al procedimento anche le società ricorrenti.

Ed infatti i soggetti che devono ritenersi particolarmente interessati alla classificazione in questione non sono certo i trasportatori, gli smaltitori e i recuperatori bensì i produttori e i detentori dei rifiuti essendo questi ultimi ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i soggetti che sono tenuti per legge ad assegnare ai rifiuti il codice CER; circostanza questa che fa dubitare anche nell'interesse della società ricorrenti ad impugnare la presente delibera.

In disparte poi il rilievo che dalla documentazione depositata in atti si evince che il risultato cui è pervenuto il tavolo di concertazione è stato espressamente approvato dalle associazioni imprenditoriali e da gran parte degli operatori del settore.

La doglianza di cui al secondo motivo non può costituire ragione di illegittimità ed in ogni caso la delibera impugnata è stata dichiarata immediatamente esecutiva e comunque l'opportunità di disporre l’immediata esecutività della stessa si evince dalle premesse e dal contenuto complessivo della delibera.

Per quanto concerne infine le doglianze che si appuntano avverso il procedimento di attribuzione dei codici CER il Collegio rileva che le linee guida in questione appaiono in completa sintonia con la normativa e comunque le varie tipologie produttive concretamente classificate (lavorazione edili, del legno, della pelle e della meccaniche su metalli) sono state analiticamente esaminate così come sono stati puntualmente analizzati i relativi processi produttivi.

Di conseguenza i codici CER concretamente attribuiti devono ritenersi corretti e di certo non affetti dalle lamentate contraddittorietà e illogicità.

In forza delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it