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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 43


PARCHI E RISERVE - Regione Siciliana - Piano territoriale per il parco - Art. 9 L.r. Sicilia n. 98/81 - Fase integrativa di efficacia del provvedimento - Esito positivo - Necessità - Esclusione - Decorso del termine di trenta giorni. L’art. 9 della L.r. Sicilia n. 98/81 (come modificato dalla l.r. n. 14/88) stabilisce, al comma 3, che “ sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:….(omissis)….. e) il piano territoriale del parco”. Le suddette deliberazioni “sono comunicate all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento”. La norma si colloca nel novero di quelle che prevedono l’espletamento di una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento, con la precisazione che la mancanza di tale incombente non determina l’inefficacia del provvedimento, potendo questo diventare esecutivo in seguito al decorso del termine di trenta giorni. Pertanto, non essendo necessario un esito positivo del controllo, trattandosi di fase del tutto eventuale, ne discende che i provvedimenti in questione divengono esecutivi al decoro del termine di trenta giorni. Pres. Monteleone, Est. Cavallo - Ente "Parco delle Madonie” (avv. Lupo) c. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2011, n. 43


 

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N. 00043/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02613/1998 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2613 del 1998, proposto dall’Ente "Parco delle Madonie", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lupo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Raimondo in Palermo, piazza G. Amendola 43,
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ivi elettivamente domiciliata nei propri uffici in via A. De Gasperi n. 81,
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Comune di Isnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza G. Amendola n. 43,
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale, secondo la comunicazione pervenuta all’Ente parco il 23.6.1998 mediante fonogramma datato 22.6.1998 prot. 12182, l’Assessorato regionale territorio e ambiente ha annullato la delibera del Consiglio del medesimo ente n. 13 del 16.3.1998, avente ad oggetto “ Piano territoriale: adozione direttive e criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale nelle zone classificate “D” del Parco delle Madonie”;
- della nota n. 13462 datata 14.7.1998 e pervenuta all’ente Parco il 22.7.1998, con la quale l’Assessorato ha comunicato le motivazioni del disposto annullamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto dell’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
vista l’ordinanza cautelare del 23.9.1998,cha ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso notificato il 18.8.1998 l’Ente Parco delle Madonie impugnava i provvedimenti in epigrafe, ed in particolare l’annullamento delle direttive e dei criteri adottati dall’Ente Parco per la pianificazione urbanistica comunale nelle zone del Parco classificate come “D”.
Per comprendere la presente vicenda si deve partire dalla previsione dell’art. 24, comma 1, della l.r. 14/88, che dichiarava inefficaci le previsioni dei piani regolatori comunali riguardanti le zone territoriali omogenee; pertanto, l’art. 17 della medesima legge aveva stabilito che fosse esclusivamente il piano territoriale del parco a definire le direttive e i criteri metodologici da osservarsi (da parte dei comuni) nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone “D” del medesimo parco.
In attuazione di tale disposizione, una prima delibera dell’Ente Parco (n. 19 del 27.5.1994) fu vistata favorevolmente dall’Assessorato regionale l’11.7.1994.
Tuttavia, a distanza di quasi tre anni, il medesimo Assessorato non approvava nel merito i divieti, le direttive e i criteri adottati con la delibera n. 19 del maggio 1994. Pertanto l’Ente Parco, con delibera n. 13 del 16.3.1998, al fine di dotare i Comuni del parco dei necessari criteri per provvedere alla pianificazione, provvedeva ad adottare i nuovi criteri e direttive.

A fronte di tale decisione, l’Assessorato, con fonogramma datato 22.6.1998 n. 12182, annullava la delibera, comunicando con provvedimento successivo le motivazioni.


1.1. Avverso tali ultime deliberazioni l’Ente Parco proponeva il presente ricorso, articolando le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. 98/81, in relazione alla intervenuta esecutività della delibera del consiglio del Parco n. 1371998, per decorrenza dei termini.
La disposizione in questione stabilisce che le deliberazioni concernenti il piano territoriale del Parco sono sottoposte al controllo di legittimità da parte dell’Assessorato regionale al Territorio, ma diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.
Nel caso concreto, secondo l’Ente ricorrente, il termine di trenta giorni sarebbe decorso, essendo stata presentata la delibera il 27.3.1998, e l’annullamento datato 22.6.1998. Un fonogramma datato 23.4.1998, contenente il generico riferimento a una presunta “erronea motivazione”, non varrebbe a individuare una interruzione dei termini, non trattandosi di richiesta di chiarimenti o integrazioni. Quand’anche dovesse essere interpretato in tal senso, il comma 5 dell’art. 9 sopra citato stabilisce che l’annullamento deve intervenire entro quindici giorni dalla risposta, nel caso di specie rappresentata dalla nota dell’Ente parco n. 3214 del 28.5.1998, laddove l’annullamento è datato 22.6.1998.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90; difetto di motivazione.
L’art. 9 comma 4 della l.r. 98/81 prevede che entro i termini di legge vadano trasmesse le motivazioni dell’annullamento, la qual cosa, nel caso di specie, sarebbe avvenuta solo in data 22.7.1998 (un mese dopo la comunicazione di annullamento, già di per sé tardiva).
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l. 98/81.
Il controllo dell’organo regionale consiste in un mero controllo di legittimità, non nel controllo di merito esercitato, nel caso di specie, dall’Assessorato.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.r. 14/88.
In ogni caso, la delibera di annullamento avrebbe violato l’art. 18 comma 9 della l.r. 14/88 laddove prevede, prima del pronunciamento dell’organo regionale, il parere obbligatorio del Consiglio Regionale dell’urbanistica e del consiglio per la protezione del patrimonio naturale.
V) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 9 della l.r. 98/81, dell’art. 29 comma 2 del D.A. 263711 del 18.4.1996; eccesso di potere per travisamento, apparenza, erroneità, insufficienza di motivazione.
Sarebbero infondate le motivazioni poste alla base dell’annullamento e riguardanti l’inutilità dell’adozione, da parte dell’Ente Parco, della delibera in questione, avendo sul punto già provveduto lo stesso Assessorato con il comma 2 dell’art. 29 del d.a. 263/11 del 18.4.1996, che autorizzava i Comuni a disciplinare le zone “d” senza attendere le direttive del Parco.
A parere del ricorrente, tale disposizione sarebbe contraria all’art. 18 della l.r. 98/81, non potendo impedire all’Ente Parco di adottare il piano territoriale e quindi delle direttive facenti parte integrante di esso.


2. Costituitasi l’Avvocatura dello Stato per conto dell’Assessorato regionale, e il Comune di Isnello in qualità di interventore ad adiuvandum, questa sezione, con ordinanza cautelare n. 1680 del 23.9.1998, accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.


3. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie, rispettivamente la ricorrente in data 10.6.2010 e l’Avvocatura dello Stato in data 11.6.2010.


4. Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2010 il collegio tratteneva la causa per la decisione.


5. Il ricorso merita accoglimento.


In particolare risulta fondato il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 9 della l.r. 98/81 (come modificato dalla l.r. 14/88).
La suddetta disposizione stabilisce infatti, al comma 3, che “ sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:….(omissis)….. e) il piano territoriale del parco”.
Le suddette deliberazioni “sono comunicate all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento”.
La norma si colloca nel novero di quelle che prevedono l’espletamento di una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento, con la precisazione che la mancanza di tale incombente non avrebbe determinato l’inefficacia del provvedimento, potendo questo diventare esecutivo in seguito al decorso del termine di trenta giorni.
Pertanto, non essendo necessario un esito positivo del controllo, trattandosi di fase del tutto eventuale, ne discende che i provvedimenti in questione divengono esecutivi al decoro del termine di trenta giorni.
Orbene, nel caso di specie risulta agli atti (cfr. produzione ricorrente) che la delibera annullata era stata presentata all’Assessorato, per il controllo di legittimità, in data 27.3.1998, sicchè deve considerarsi decorso il termine di legge alla data del 26.4.1998.
Il provvedimento di annullamento risulta invece comunicato, tramite fonogramma, solo il 22.6.1998, quindi con un ritardo di circa due mesi rispetto alla data di scadenza del termine per il controllo.
Ne consegue che, essendosi esaurito il potere di annullamento da parte dell’organo regionale, il provvedimento impugnato risulta illegittimamente emesso.


5.1. Parimenti sussiste la suddetta illegittimità volendo applicare il comma 5 dell’art. 9 della legge reg. citata, in base al quale “nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi”.
Infatti, l’unico atto pervenuto nelle more dall’Assessorato è il fonogramma n. 8352 del 23.4.1998, che si limita a contestare una presunta “erronea motivazione contenuta nelle premesse” relativamente all’assenza delle direttive e dei criteri guida alla pianificazione.
Il contenuto del provvedimento in questione, a parere del Collegio, non può considerarsi in alcun modo come una richiesta di chiarimenti o integrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 5, poiché privo di contenuto in tal senso.
In ogni caso, anche a volerla considerare tale, l’esecutività decorrerebbe dalla nota dell’Ente Parco in risposta, pervenuta nei giorni successivi, laddove l’annullamento è datato 22.6.1998: quindi, salvo dimostrare, da parte dell’ente regionale, che tale comunicazione è pervenuta oltre il 5.6.1998, deve ritenersi che l’annullamento è comunque tardivo in quanto successivo ai quindici giorni stabiliti dalla legge.


6. L’accoglimento del suddetto motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori censure prospettate nel ricorso.


Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti costituite.


P.Q.M.


accoglie il ricorso in epigrafe proposto e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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