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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99


DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica - Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali.
La costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost., 26.3.2010 n. 119).. Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162). Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.  Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto - Valutazione comparativa in concreto.
E’ vero che la riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela - Principio di precauzione - Portata generale - Aree non disciplinate dal piano paesaggistico - Sottoposizione a vincolo - Operatività della tutela.
La disciplina dei piani paesistici non assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare, volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; T.A.R. Campania VII 3.11.2009 n. 6825; T.A.R. Lombardia Brescia 12.1.2001 n. 2). Anche un’area non disciplinata da piano paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, dal che consegue che l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve evitare il pregiudizio dei beni protetti. Il principio di precauzione, in virtù del quale la legge individua gli strumenti per il perseguimento della tutela del paesaggio e dei beni culturali, ha infatti portata generale (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia III, 8.3.2006 n. 565). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità tutoria - Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione.
Se è vero che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico, possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale (cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282).  Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
 

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N. 00099/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 23 del 2010, proposto da Eneco s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bassi e Antonio Guida, con elezione di domicilio presso lo studio Guida, in Campobasso, via Matteotti n. 7,


contro


- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., nonché Regione Molise - Direzione Generale IV - Servizio Opere Idrauliche e Marittime, Ministero della Difesa – Ufficio infrastrutture e demanio, Marina Militare -Comando del Dipartimento Marittimo dell'Adriatico, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici del Molise, Ministero delle comunicazioni, Comando Militare Regionale del Molise, Areonautica Militare - III Regione Aerea, A.n.a.s. ed E.n.a.c., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p. t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;
- A.S.Re.M., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
- E.n.a.v., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi;
- Comuni di Montelongo, Larino, Bonefro, Montorio dei Frentani, in persona dei rispettivi sindaci p. t., non costituitisi,

nei confronti di

Sorgenia s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Cosimo Cuppone e Ambrogio Papa, con domicilio eletto in Campobasso, presso lo studio Biello, via Nazario Sauro n. 6,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la determina 5.11.2009 n. 76 pubblicata sul B.U.R.M. del 1.12.2009, della Direzione Generale attività produttive, energia, turismo – Sezione energia della Regione Molise; 2)la determina 14.5.2008 n. 87 del Servizio conservazione natura della Regione Molise; 3)ogni atto presupposto, consequenziale e connesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della società ricorrente;
Vista la memoria di costituzione e le note di deposito delle Amministrazioni intimate, nonché l’atto di costituzione e la memoria difensiva della società controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti, i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO


I – La ricorrente società, avendo chiesto alla Regione Molise lo “screening” (cioè la verifica di assoggettabilità a v.i.a.) per la realizzazione di un parco eolico di 27 Mw di potenza, in territorio di Bonefro, chiedeva poi il rilascio dell’autorizzazione unica regionale. Il Comitato tecnico di v.i.a. della Regione, in data 21.10.2008, sospendeva l’iter istruttorio in attesa delle verifiche e nella successiva data 4.6.2009 rendeva il proprio parere. La Regione – in conseguenza di ciò – con determinazione n. 115 del 25.6.2009 – assoggettava il progetto alla procedura di v.i.a., ma non faceva la stessa cosa con il progetto della concorrente Sorgenia s.p.a. (previsto nello stesso Comune di Bonefro), talché con determina n. 87 del 14.5.2008 escludeva la Sorgenia s.p.a. dalla procedura di v.i.a., limitatamente a quattro degli otto aero-generatori del progetto Sorgenia, per una potenza di 8 Mw. Seguiva l’approvazione della L.R. 7 agosto 2009 n. 22 con la quale la Regione Molise varava la nuova disciplina degli insediamenti di energia da fonti rinnovabili in Molise e la Sorgenia s.p.a. veniva autorizzata a realizzare il parco eolico di quattro aero-generatori da otto Mw. Insorge la ricorrente, per impugnare i seguenti atti: 1)la determina 5.11.2009 n. 76 pubblicata sul B.U.R.M. del 1.12.2009, della Direzione Generale attività produttive, energia, turismo – Sezione energia della Regione Molise; 2)la determina 14.5.2008 n. 87 del Servizio conservazione natura della Regione Molise; 3)ogni atto presupposto, consequenziale e connesso. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)eccesso di potere per disparità di trattamento; 2)violazione di legge per assoluta mancanza di valutazione della normativa regionale vigente, eccesso di potere per difetto di istruttoria e totale carenza di potere; 3)eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria o motivazione, contraddittorietà con altri atti amministrativi; 4)eccesso di potere per omesso esame di pareri negativi in ordine al rilascio del provvedimento autorizzativi; 5)illegittimità dell’autorizzazione per invalidità derivata.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Molise, deducendo, anche con successive memorie e note di deposito, la tardiva impugnazione della determina n. 87/2008, l’omessa impugnazione dei verbali del comitato v.i.a. del 4.3.2008 e del 21.10.2008, la carenza di interesse della ricorrente, nonché l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società controinteressata, deducendo – anche con successiva memoria – la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All’udienza del 1° dicembre 2010, la causa viene introitata per la decisione.

II – La difesa erariale opportunamente eccepisce il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali intimate. Invero, il Collegio ritiene che esse, benché abbiano diverse competenze tecnico-amministrative nella complessa materia della realizzazione di parchi eolici, tuttavia non rivestono - rispetto all’impugnativa degli atti regionali - una posizione litisconsortile necessaria, né hanno una legittimazione passiva nei confronti della parte ricorrente, né un interesse concreto a resistere. Pertanto, devono essere estromesse dal giudizio.

III - Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.

IV – Il progetto di parco eolico proposto dalla società ricorrente Eneco viene sottoposto – con determina dirigenziale n. 115 del 23.6.2009 – alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, prevista dall’art. 7 della L.R. n. 21/2000. La società ricorrente evidenzia le analogie del suo progetto con quello della società controinteressata Sorgenia (non sottoposto a v.i.a.) e lamenta la disparità di trattamento, la contraddittorietà, l’elusione di elementi decisionali determinanti, atteso che la Regione avrebbe riservato alla sua istanza un trattamento differenziato e peggiorativo, tradottosi nell’aggravamento procedurale dell’assoggettamento a v.i.a., anziché alla mera valutazione di incidenza di cui all’art. 9 della L.R. n. 21/2000. Le censure del ricorso si incentrano su cinque argomenti: 1)la similitudine tra i due progetti avrebbe dovuto comportare un eguale trattamento; 2)il progetto concorrente non avrebbe subito una verifica di compatibilità; 3)l’effetto di cumulo dei due progetti è stato considerato pregiudizievole solo nella verifica di compatibilità del progetto della ricorrente, non di quello della controinteressata; 4)per il progetto della controinteressata vi erano pareri negativi della Provincia di Campobasso, del Comune di Bonefro, dell’I.s.p.r.a., ma la Regione non ne avrebbe tenuto conto; 5)il mancato assoggettamento alla procedura di v.i.a. del progetto della concorrente inficerebbe la legittimità dell’autorizzazione unica regionale alla società Sorgenia.

V – La società ricorrente ha un interesse concreto e attuale a impugnare l’autorizzazione unica regionale rilasciata alla società controinteressata, in quanto l’assenso a quel progetto riduce sensibilmente, per effetto del cumulo, la possibilità che in aree contigue o vicine siano realizzati analoghi progetti eolici.

Nondimeno, l’impugnazione della determina dirigenziale n. 87 del 2008 è da ritenersi tardiva e inammissibile, stante la legale conoscibilità di essa sin dalla pubblicazione sul B.U.R.M. n. 20 del 16.8.2008. Invero, tale pubblicità realizzerebbe la forma legale tipica di conoscenza, cui va ricollegata la decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti dei quali non sia richiesta la notificazione individuale (T.A.R. Venezia III, 16.12.2005 n. 4300). Ad ogni buon conto, si considera che la società ricorrente aveva chiesto e ottenuto dalla Regione – come è precisato nel corpo della determina dirigenziale n. 115 del 2009 – l’accesso agli atti del procedimento di autorizzazione del progetto della controinteressata, acquisendone la conoscenza diretta, già nel febbraio 2009. Ne consegue l’irrimediabile tardività dell’impugnativa della determina n. 87/2008.

VI – Il ricorso è parzialmente inammissibile anche per quel che concerne i contenuti degli atti impugnati, rivenienti dalle precedenti determinazioni contenute nei verbali del Comitato di v.i.a. datati 4.3.2008 e 21.10.2008. Deve ritenersi che l’omessa impugnazione di tali verbali, recanti contenuti essenziali e prescrizioni destinate alla società ricorrente, abbia fatto maturare un’insuperabile acquiescenza.

VII – Per quanto residua, i motivi del ricorso sono da ritenersi comunque infondati.

VIII – Il progetto Eneco e il progetto Sorgenia sono sostanzialmente diversi ed hanno seguito diversificati percorsi procedimentali.

Il progetto Sorgenia è stato proposto il 27.4.2006, con l’intento di conseguire l’autorizzazione unica regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Viceversa, il progetto Eneco è stato proposto il 9.3.2007, ma solo per essere sottoposto a verifica ambientale, nella prospettiva di una successiva richiesta dell’autorizzazione regionale.

Il progetto Sorgenia – proprio in ragione dell’epoca di formale presentazione – si è sottratto all’applicazione del D.M. 17.10.2007, recante <<criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a z.s.c. e a z.p.s.>>. Tale decreto, espressamente recepito con delibera di Giunta Regionale n. 1509 del 2007, è un atto amministrativo generale, recante specificazioni di dettaglio in ordine al divieto degli impianti eolici in aree protette (zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale). Esso – a dire della resistente Regione - non si sarebbe applicato neppure al progetto Eneco, se - alla data del 9.3.2007 - fosse stato presentato per il procedimento di autorizzazione, anziché solo per la verifica ambientale.

Va comunque rilevato un dato di assoluta evidenza: il progetto Sorgenia prevede soltanto quattro aerogeneratori, per una potenza dimezzata rispetto alla capacità produttiva inizialmente prevista; il progetto Eneco, invece, consiste in nove aerogeneratori. Le diverse dimensioni degli impianti costituiscono ragione sufficiente a spiegare la scelta amministrativa di sottrarre il primo progetto alla procedura di v.i.a. e di assoggettarvi il secondo.

Con la determina dirigenziale n. 87 del 2008 – tardivamente impugnata – la Regione ha escluso il progetto Sorgenia dalla procedura di v.i.a., ma ha anche valutato la compatibilità ambientale dell’impianto, in rapporto ai profili localizzativi e strutturali, concludendo così la fase istruttoria del procedimento autorizzativo. Invero, per l’autorizzazione del progetto Sorgenia è stata applicata la normativa di cui alla L.R. n. 15/2008, ancorché tale normativa sia stata successivamente abrogata dall’art. 5 della L.R. n. 22/2009. E’ vero che una delibera di G.R. del 1°.12.2009 ha sospeso i procedimenti in corso fino all’adozione delle <<Linee Guida>> regionali in materia, ma la sospensione è durata un semestre, decorso il quale la società Sorgenia ha diffidato la Regione a completare il procedimento. L’autorizzazione unica alla società Sorgenia è stata rilasciata ai sensi della sopravvenuta normativa di cui alla L.R. n. 22/2009, ma solo per i profili ambientali non ancora esauriti, mentre la valutazione istruttoria di verifica dell’incidenza era già avvenuta nel regime della L.R. n. 15/2008, conservando validità per il principio del <<tempus regit actum>>, che trova applicazione ogni qual volta una vicenda amministrativa configuri fasi sub-procedimentali in sé definite (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II, 24.10.2007 n. 10478; T.A.R. Lombardia Milano III, 3.3.1998 n. 455). Ciò spiega e giustifica la diversa procedura seguita nella verifica di compatibilità del progetto Sorgenia. Viceversa, il progetto Eneco tuttora non perviene alla fase finale dell’autorizzazione unica, in quanto il Comitato tecnico di v.i.a., in fase istruttoria, ha valutato l’interferenza del “layout” dell’impianto progettato da Eneco, con il parco eolico di Sorgenia.

E’ vero che la Regione non ha considerato, per Sorgenia, l’effetto di cumulo dei due progetti, ma ciò in ragione del fatto che i due procedimenti hanno seguito percorsi amministrativi diversi: quando è stato deciso l’assenso definitivo al primo progetto, il secondo era ancora nella fase preparatoria di verifica. Peraltro, quando il Comitato tecnico di v.i.a. ha concluso l’istruttoria sul progetto Sorgenia, il progetto Eneco era già stato giudicato negativamente, a causa della prevista realizzazione di un elettrodotto aereo da 150 kv, di lunghezza superore a 10 chilometri, da assoggettare a procedura di v.i.a., in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 21/2000.

Ad ogni modo, la precedenza temporale del primo progetto sul secondo – unitamente al minor impatto ambientale del primo – costituisce indubbio motivo di preferenza.

Non risponde al vero che la Regione non abbia considerato i pareri di altre Amministrazioni ed enti. Tali pareri, che sono stati acquisiti al procedimento, contengono indicazioni, sollecitazioni, premure, preoccupazioni, ma nella sostanza non si esprimono in termini negativi rispetto al progetto Sorgenia, sulla cui compatibilità è, comunque, intervenuto un complesso di valutazioni tecniche assorbenti, che hanno tenuto conto - persino in anticipo - delle obiezioni e delle perplessità espresse da dette Amministrazioni.

IX – In conclusione, i motivi del ricorso sono parte inammissibili, parte infondati, talché il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in complessive euro 2000,00 (duemila) al lordo, precisamente 1000,00 (mille) alla difesa regionale e 1000,00 (mille) alla controinteressata.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché inammissibile e infondato.

Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che sono forfetariamente liquidate in euro 2000,00 (duemila) al lordo, precisamente 1000,00 (mille) alla difesa regionale e 1000,00 (mille) alla controinteressata.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2010, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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