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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 9 aprile 2011, n. 933
 

SICUREZZA - Opere e impianti di trasporto di gas naturale - D.M. n. 31749/2008 - Azotodotti - Applicabilità - Esclusione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, all’art. 1, comma 1, nel definire il campo di applicazione, espressamente ribadisce quanto già enunciato nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica alla progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto “del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi…”. Da tale enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla progettazione e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le nozioni di comune esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di idrocarburi gassosi, prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale organico di cui l’azoto, elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo), può essere una componente minima. Pres. Mariuzzo, Est. Marzano - S. s.p.a. (avv.ti Greco, Muscardini, Roveda e Tricamo) c. Comune di Origgio (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 9 aprile 2011, n. 933
 

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N. 00933/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2010 REG.RIC.
N. 02406/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 250 del 2010, proposto da:
Sico S.p.A. - Società Italiana Carburo Ossigeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco, Manuela Muscardini, Aldo Roveda e Gabriele Tricamo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Milano, Piazza Lavater, 5


contro


Comune di Origgio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Leopardi, 22


sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2010, proposto da:
Sico S.p.A. - Società Italiana Carburo Ossigeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco, Manuela Muscardini, Aldo Roveda e Gabriele Tricamo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Milano, Piazza Lavater, 5


contro


Comune di Origgio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Leopardi, 22

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 250 del 2010:

- del provvedimento del Responsabile del 3° settore - Ufficio Tecnico prot. n.020208 del 20 novembre 2009, ricevuto in data 23 novembre 2009, con cui è stata negata "per motivi espressi in narrativa alla società Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. l'autorizzazione di cui alla domanda pervenuta al n. 98000 di prot. in data 26 maggio 2009", con la quale era stata richiesta un'autorizzazione alla posa di una condotta interrata convogliante gas azoto in pressione;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o collegato, ivi compresi il provvedimento prot. n.018628, in data 27 ottobre 2009, con cui, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.241/90, sono stati comunicati alla Sico i motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione;

- nonché del verbale della seduta del 14 luglio 2009 della Giunta comunale di Origgio, che ha ritenuto "non meritevole di accoglimento la domanda della Sico presentata in data 26 maggio 2009 ... poiché la condotta interrata convogliante gas azoto non si configura quale opera di interesse generale";

con contestuale istanza di accesso

ai documenti della procedura de qua, di cui si chiede l'esibizione in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente e, in particolare, del verbale della seduta del 14 luglio 2009 della Giunta del Comune di Origgio e della nota del Responsabile tecnico del 3° settore del 30 giugno 2009;

e per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi e istanza istruttoria, anche relativamente alla quantificazione del quantum della pretesa risarcitoria;

quanto al ricorso n. 2406 del 2010:

- del provvedimento del Responsabile del 3° settore - Ufficio Tecnico prot. n.012972 del 9 luglio 2010, ricevuto in pari data, con cui è stata negata "per motivi espressi in narrativa alla società Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. l'autorizzazione di cui alla domanda pervenuta al n. 8542 di prot. in data 5 maggio 2010", con la quale era stata richiesta un'autorizzazione alla posa di una condotta interrata convogliante gas azoto in pressione;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o collegato, ivi compresi il provvedimento prot. n.011440, in data 15 giugno 2010, con cui, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.241/90, sono stati comunicati alla Sico i motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Origgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il provvedimento di riunione dei ricorsi di cui all’ordinanza n. 258 del 9 dicembre 2010;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. In data 5 febbraio 2009 la ricorrente ha presentato al Comune di Origgio una richiesta di parere preventivo finalizzata ad ottenere l’autorizzazione (formalmente domandata il 26 maggio 2009) per la posa di una condotta interrata convogliante azoto in pressione nel sottosuolo di una parte del territorio comunale.

Espletata l’istruttoria, che si è svolta in contraddittorio con la parte richiedente, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego del 20 novembre 2009, impugnato con il ricorso iscritto al n. 2406/2010 R.G. con il quale è stato chiesto, altresì, il risarcimento del danno.

Con decreto presidenziale n. 7 del 18 febbraio 2010 è stato ordinato al Comune di Origgio il deposito di parte della documentazione inerente al procedimento.

Nelle more della decisione la ricorrente, avendo urgenza di realizzare l’opera, in data 5 maggio 2010 ha formulato al Comune di Origgio nuova istanza per la posa interrata della condotta per cui è causa, sulla base di un progetto modificato rispetto al precedente in coerenza con i rilievi svolti dall’Amministrazione nel corso del primo procedimento.

Anche tale procedimento si è concluso con provvedimento di diniego adottato il 9 luglio 2010 ed impugnato con il ricorso iscritto al n. 2406/2010 R.G..

Con ordinanza n. 258 del 9 dicembre 2010 è stata disposta la riunione dei due ricorsi e all’udienza pubblica del 23 marzo 2011, su richiesta delle parti, le cause riunite sono state trattenute per la decisione.

2. Vanno riepilogati brevemente i fatti di causa.

Sico S.p.A., società che opera nel settore della produzione e distribuzione di gas tecnici liquefatti e compressi destinati ad uso industriale, medicale e alimentare, ha chiesto al Comune di Origgio di poter interrare, nel sottosuolo comunale, una condotta per l’azoto compresso al servizio di alcune aziende locali, evidenziando che l’interramento della condotta, oltre a realizzare l’interesse privato della richiedente, avrebbe soddisfatto anche quelli pubblici, in quanto avrebbe ridotto il traffico cittadino, non dovendo più circolare le autocisterne, con evidenti vantaggi per l’ambiente e risparmio energetico.

La richiesta è stata corredata dagli elaborati grafici progettuali, nonché da una relazione tecnica in cui, è stato precisato che l’azoto non ha una pericolosità di tipo esplodente o infiammabile, essendo gas inerte ed inertizzante e che, in mancanza di normativa ad hoc, erano state rispettate le prescrizioni (sebbene non cogenti nel caso di specie) dettate per i metanodotti ad eccezione di quelle relative alle distanze dai fabbricati che, nel caso di azotodotti, possono dimezzarsi, non trattandosi di materiali infiammabili o esplodenti.

Il Comune ha avviato l’istruttoria ed ha chiesto chiarimenti in riscontro ai quali la società ricorrente ha prodotto in più riprese ulteriore documentazione tra cui: l’autorizzazione, in data 3 agosto 2009, rilasciata dalla Provincia di Milano per il passaggio della condotta in altra parte del territorio; la dichiarazione del 2 maggio 1093 dei Vigili del Fuoco, in cui si attesta che l’interramento della condotta per azoto è attività non soggetta alle prescrizioni di cui al D.M. 16 febbraio 1982, ossia non necessita di certificato di prevenzione incendi; l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese, in data 7 agosto 2009, per l’interramento della condotta nel sottosuolo di sua competenza, ma anche in un tratto sito nel Comune di Origgio.

Nel corso dell’istruttoria il tecnico responsabile del 3° settore dell’Ufficio tecnico comunale ha riferito che la condotta per la quale era stata richiesta l’autorizzazione non necessita di nulla osta dei Vigili del Fuoco e non è soggetta a particolari prescrizioni circa le distanze di sicurezza (doc. 2 del fascicolo del Comune).

Con nota del 27 ottobre 2009 il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, invitando l’istante a presentare le proprie osservazioni: i motivi riguardano il tracciato che interesserebbe aree dell’abitato cittadino, che non sarebbero di proprietà esclusiva del Comune bensì di soggetti privati e il mancato rispetto della normativa di cui al D.M. 17 aprile 2008 quanto alle distanze di sicurezza. Nella stessa nota è stato, altresì, rilevato che, secondo il parere reso dalla Giunta comunale nella seduta del 14 luglio 2009, l’opera non sarebbe di interesse generale.

Nel controdedurre a tali rilievi l’istante ha sottolineato di aver modificato in progetto il tracciato della condotta, evitando di interessare le aree elencate dal Comune, ed ha precisato ulteriormente che l’interesse generale risiederebbe nei sicuri benefici per il traffico, per l’ambiente e per i consumi energetici rappresentando, altresì, la non obbligatorietà del rispetto della normativa dettata per i gasdotti, cui si era fatto ricorso solo per comodità progettuale, atteso che l’azoto non è gas infiammabile o esplodente. Si è infine dichiarata disponibile a concordare soluzioni logistiche finalizzate a ridurre al minimo il disagio per la collettività durante i lavori (doc. 5 id.).

Ha fatto seguito il diniego del 20 novembre 2009, il cui testo ricalca quello del preavviso di rigetto del 27 ottobre e in cui si da atto dell’inadeguatezza delle osservazioni della società istante a superare i motivi ostativi all’accoglimento.

Dopo aver impugnato tale provvedimento la ricorrente ha inoltrato al Comune una nuova domanda, in data 5 maggio 2010, corredata dalla stessa documentazione tecnico - descrittiva già prodotta, nonché da elaborati progettuali recanti un percorso della condotta diverso da quello originario, modificato e concepito proprio per venire incontro alle esigenze rappresentate dal Comune ed evitare il più possibile il centro abitato.

In questo secondo caso l’istruttoria è stata più celere e si è conclusa con un nuovo diniego, in data 9 luglio 2010, che reitera il precedente aggiungendo che non sarebbero intervenuti fatti o modifiche normative o regolamentari utili per una diversa decisione.

Tale provvedimento è oggetto della seconda impugnativa.

3. Nel ricorso n. 250/2010 R.G. sono stati formulati due motivi con i quali l’impugnato diniego è stato censurato: I) per difetto di motivazione e per carenza istruttoria, in quanto il Comune non avrebbe né adeguatamente motivato le ragioni del diniego né dato conto dei motivi per i quali le osservazioni svolte in sede procedimentale non sarebbero state sufficienti a superare i profili ostativi al rilascio dell’assenso; II) per eccesso di potere per sviamento e illogicità, in quanto la pretesa del Comune di applicare al caso di specie la disciplina prevista per i gasdotti di cui al D.M. 17 aprile 2008 sarebbe illogica e frutto di falsa rappresentazione dal momento che detta disciplina non sarebbe applicabile alle condotte di azoto né il Comune si sarebbe curato di accertarsene o, quanto meno, di chiarire le ragioni sottese a siffatta estensione normativa.

Anche il secondo ricorso è affidato a due motivi.

Il primo è di violazione del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche che, diversamente da quanto affermato dal Comune, consentirebbe l’occupazione di suolo pubblico per qualsiasi scopo e non solo per opere di interesse generale; il secondo è, ancora, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione per le ragioni già illustrate nel primo motivo, con l’osservazione che, in ogni caso, dal testo del provvedimento sembrerebbe essere stato superato almeno il motivo di diniego fondato sull’asserito mancato rispetto delle distanze dai fabbricati.

La difesa comunale si incentra, in entrambi i giudizi, sulla non rispondenza dell’opera da assentire all’interesse generale a fronte della trascurabile rilevanza dei benefici per la collettività rappresentati dalla ricorrente.

In rito il Comune ha eccepito l’improcedibilità del primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse che sarebbe determinata dal secondo diniego.

4. Entrambi i ricorsi sono fondati.

4.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del primo ricorso, essendo palese dal tenore degli atti che, presentando la seconda istanza, la ricorrente non ha inteso rinunciare, neanche implicitamente, alla prima avendo, al contrario, come unico scopo quello di accelerare la procedura; in altri termini l’intento della ricorrente, peraltro dichiarato, era quello di ottenere l’assenso, non già all’esito di una pronuncia giurisdizionale che accertasse l’illegittimità del diniego, bensì grazie ad un rimeditato e positivo provvedimento amministrativo, la cui adozione sarebbe potuta essere più rapida rispetto alla durata di un processo, che pure si fosse concluso con l’accoglimento della proposta impugnazione.

Al riguardo è sufficiente osservare che la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere si determina quando si verifica una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800).

Nel caso di specie manca tale sopravvenienza e, d’altra parte, la ricorrente, che ha comunque impugnato il successivo diniego, ha espressamente dichiarato di avere interesse alla decisione del primo ricorso anche ai fini risarcitori.

4.2. Passando all’esame del merito deve innanzitutto rilevarsi come le censure dedotte, per quanto indirizzate verso vari profili degli atti impugnati, si risolvano complessivamente nella denuncia del difetto di motivazione e di istruttoria.

Rileva il Collegio che il vizio denunciato è ravvisabile in entrambi i provvedimenti di diniego.

Il provvedimento del 20 novembre 2009, nella parte in “considerato” che dovrebbe recare la motivazione del diniego, riporta soltanto la narrazione di fatti citando il preavviso di rigetto del 27 ottobre e limitandosi a prendere atto che le osservazioni prodotte da Sico S.p.A. “non risultano utili e pertinenti al superamento di tutti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di autorizzazione” (cfr. doc. 1, pag. 2, del fascicolo di parte ricorrente).

In ciò è ravvisabile un primo profilo di illegittimità: invero, secondo consolidata opinione, l'assolvimento dell'obbligo, imposto dall’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 giugno 2010, n. 1245; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 giugno 2008, n. 1939; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 maggio 2008, n. 5113).

4.3. D’altra parte, pur allargando le maglie della rilevata illegittimità ed estendendo l’indagine all’atto endoprocedimentale con cui sono stati comunicati i motivi ostativi, si rileva come la nota del 27 ottobre 2009 non risulti più illuminante.

In tale comunicazione, infatti, sono (peraltro solo) accennati tre punti: il primo è che la condotta progettata correrebbe in parte sotto strade di proprietà privata; il secondo è che il tracciato non sarebbe “coerente” con le distanze di sicurezza si cui al D.M. del 17 aprile 2008; il terzo è che la Giunta comunale non avrebbe ritenuto la condotta rispondente all’interesse generale.

Orbene, in proposito osserva il Collegio che l’insistenza di parte della condotta in sottosuolo privato non esime l’Amministrazione dall’autorizzare, in presenza delle condizioni di legge, l’esecuzione dell’opera, dovendo poi essere cura di chi vi abbia interesse richiedere il necessario consenso ai proprietari privati per la costituzione della relativa servitù.

Quanto alla non coerenza del progetto con le distanze di sicurezza di cui al D.M. del 17 aprile 2008 innanzitutto, sotto il profilo formale, deve rilevarsi che il motivo è espresso in modo estremamente generico, oltre che atecnico tanto da non consentire, in astratto, di controdedurre in modo puntuale; dal punto di vista sostanziale il Collegio evidenzia che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, all’art. 1, comma 1, nel definire il campo di applicazione, espressamente ribadisce quanto già enunciato nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica alla progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto “del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi…”.

Da tale enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla progettazione e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le nozioni di comune esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di idrocarburi gassosi, prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale organico di cui l’azoto, elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo), può essere una componente minima.

Infine, in merito all’assunta non rispondenza all’interesse generale della condotta da assentire, espressa dalla Giunta comunale nella seduta del 14 luglio 2009, su cui il Comune non solo ha fondato la propria decisione di reiezione ma anche la propria tesi difensiva in giudizio, va rilevato che la difesa comunale non è stata in grado di ottemperare al provvedimento presidenziale del 17 febbraio 2010, che imponeva il deposito della relativa delibera della Giunta, avendo ammesso che “nella seduta del 14 luglio 2009 la Giunta comunale non ha assunto alcuna deliberazione formale in relazione all’istanza di autorizzazione presentata dalla Sico” e che la stessa si è limitata ad esprimere il suo parere negativo che sarebbe stato “verbalizzato dal Segretario comunale con un’annotazione apposta sulla nota del responsabile del III settore del seguente tenore letterale: ‘Giunta del 14/7/09. Si respinga’” (così testualmente nella nota di deposito del 22 febbraio 2010; il riferimento è al doc. 8 del fascicolo del Comune).

In definitiva l’argomento si rivela privo di pregio (mancando - in disparte i profili di incompetenza - un atto presupposto cui attribuire valore provvedimentale) e di certo non è idoneo a sostenere l’impugnato diniego.

Deve essere, infatti, dichiarato illegittimo il provvedimento di reiezione di un’istanza che rechi una motivazione generica, tale da non consentire di risalire ai criteri che hanno guidato l’amministrazione nella propria scelta discrezionale, né di comprendere come sia stata operata la valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti nell’adozione del provvedimento (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2010, n. 1365; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 144; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 12624).

Il diniego del 20 novembre 2009, per quanto precede, va annullato con conseguente obbligo per il Comune di provvedere ex novo sulla relativa domanda inoltrata il 26 maggio 2009, tenendo conto delle considerazioni svolte dal Collegio.

5. A conclusioni identiche deve pervenirsi in ordine al diniego del 9 luglio 2010 impugnato con il secondo ricorso.

Detto provvedimento, infatti, riporta nella sostanza la stessa motivazione del precedente diniego, precisando anzi che, rispetto ad esso, non sono intervenuti fatti nuovi o modifiche normative o regolamentari tali da giustificare una diversa decisione.

L’unico aspetto di novità che si rileva in tale secondo diniego è l’indicazione delle ragioni per le quali l’opera progettata non sarebbe rispondente all’interesse generale. Sul punto il responsabile del 3° settore afferma che i chiarimenti resi da Sico S.p.A. in ordine ai vantaggi per la salute pubblica, per il rispetto dell’ambiente e per la qualità della vita “sono, nella fattispecie, privi di apprezzamento poiché le 5 o 6 cisterne al giorno per i Vs. clienti di Origgio sarebbero del tutto ininfluenti sull’ambiente visto che il traffico sulle strade pubbliche interessate dal transito dei Vs. mezzi, secondo un recentissimo studio sul traffico commissionato dal Comune di Origgio, va dai 12.500 agli 8.000 veicoli al giorno”.

Anche in questo caso la motivazione appare del tutto generica ed atecnica, in ogni caso inidonea a supportare il diniego.

D’altra parte, anche riconducendo le ragioni della decisione ad un possibile riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 42 del 5 agosto 2009 – operazione compiuta in forma pressoché esplorativa dalla ricorrente in assenza di qualsivoglia richiamo a tale disciplina nel corpo del provvedimento impugnato – deve osservarsi che l’art. 3 del Regolamento (doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente), usando la locuzione “per qualsiasi scopo” non esclude che la concessione sia richiesta anche per il soddisfacimento di un interesse privato, sembrando, piuttosto, postulare che tale interesse non collida con quello pubblico tant’è che il successivo art. 9 ne contempla, in generale, la revocabilità per “sopravvenute ragioni di pubblico interesse” e, con specifico riferimento alle concessioni del sottosuolo, ne circoscrive la revocabilità alla “necessità dei pubblici servizi”.

Se ne deve dedurre che, sebbene la concessione dell'uso del suolo pubblico comporti una valutazione sulla conformità di questa con il pubblico interesse (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 giugno 2006, n. 1491), tuttavia, alla stregua del Regolamento comunale, la concessione onerosa a privati del sottosuolo resta recessiva soltanto rispetto alla “necessità dei pubblici servizi”: il che significa che, nel motivarne il diniego di rilascio, l’Amministrazione deve fare riferimento essenzialmente a tale aspetto, trattandosi di parametro al cui rispetto il Comune, avendovi dato rilevanza esclusiva in sede regolamentare, si è autovincolato.

Tale conclusione è rafforzata dall’affermazione, ribadita nell’impugnato provvedimento, per cui “dal 20 novembre 2009 (data del citato diniego) ad oggi non sono intervenuti fatti e/o modificazioni del quadro normativo e regolamentare che risultino utili e pertinenti per l’accoglimento della domanda di autorizzazione”.

Per quanto precede anche il diniego del 9 luglio 2009 deve essere annullato, statuendosi il conseguente obbligo per il Comune di provvedere ex novo sulla relativa domanda inoltrata il 5 maggio 2010 tenendo conto delle suddette, ulteriori indicazioni da parte del Collegio.

Deve, peraltro, osservarsi che permane allo stato l’interesse della parte ad ottenere risposta ad entrambe le domande, essendo esse relative ad opere progettate con percorsi e accorgimenti parzialmente diversi; l’interesse, infatti, potrebbe in ipotesi venir meno esclusivamente qualora la parte istante ottenesse almeno uno dei due provvedimenti che risultasse per essa pienamente satisfattivo.

6. Va infine dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata nel ricorso iscritto al n. 250/2010 R.G. in quanto soltanto enunciata e, pertanto, genericamente formulata (cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9102; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2691; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3525).

7. Le spese di entrambi i giudizi, liquidate complessivamente in € 7.000,00 (settemila) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i ricorsi, vanno poste a carico del Comune di Origgio in ossequio al principio della soccombenza.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Origgio alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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