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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 526
 

DIRITTO URBANISTICO - Gazebo - Natura di costruzione - Volume edilizio - Esclusione. Un gazebo, costituito da quattro colonne con sovrastante copertura, non configura un volume edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia (TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158): esso può senza dubbio essere qualificato come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004). Pres. ed Est. Calderoni - B.G. e altro (avv.ti Ballerini e Faliselli) c. Comune di Costa Volpino (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 526
 

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N. 00526/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01059/1997 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1059 del 1997, proposto da:
Bettoni Giuseppe e Baricelli Maria, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Ballerini e Attilio Faliselli, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, v.le Stazione, 37;


contro


Comune di Costa Volpino, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento 29.5.97, n. 7561 di diniego sanatoria edilizia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. I ricorrenti espongono che - nelle pertinenze della casa di civile abitazione di loro proprietà in Costa Volpino - esisteva da tempo un gazebo sovrastante un’area di circa 40 mq., occupata da ghiaietto e destinata a parcheggio; successivamente, essi hanno sostituito il gazebo, utilizzando peraltro profilati di alluminio simili ai precedenti, hanno posato mattonelle sul ghiaietto e un piccolo barbecue sul pavimento.

Con Ordinanza 2.4.1997, il Sindaco di Costa Volpino ingiungeva la demolizione delle suddette opere, qualificandole come soggette al regime concessorio: tale provvedimento veniva impugnato dai ricorrenti con ricorso n. 807/1997, poi accolto dalla Sez. I di questo TAR per l’assorbente profilo di incompetenza dell’Organo emanante (sentenza 4.6.2009, n. 1164).

I ricorrenti presentavano, altresì, istanza di sanatoria, denegata con provvedimento del Responsabile comunale Edilizia privata 29.5.1997, n. 7561, avverso il quale vengono dedotte, mediante il presente ricorso, le censure di violazione degli artt. 13 legge n. 47/1985 e 3.4.43 Regolamento locale igiene tipo, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, nel duplice assunto che:

A) il barbecue costituisce opera irrilevante sotto il profilo edilizio e la norma igienico/sanitaria invocata dal Comune non è applicabile alla fattispecie, in quanto disciplina altezze e ubicazioni di comignoli e canne fumarie;

B) per quanto concerne gazebo e posa di pavimentazione sul ghiaietto preesistente, il tecnico dei ricorrenti ha prodotto, a corredo dell’istanza di sanatoria, documentazione fotografica che ne dimostra la preesistenza; in ogni caso, le opere de quibus sarebbero ugualmente sanabili anche se realizzate ex novo e ciò sia alla stregua della normativa (art. 9 legge 122/1989) che impone, nelle nuove costruzioni, di garantire spazi destinati al ricovero di autovetture nella misura di almeno 1 mq/10 mc.; sia per la considerazione che esse sarebbero ascrivibili al genus dell’autorizzazione edilizia.

2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

3. Già inserita nel ruolo di smistamento dell’Udienza pubblica del 14 luglio 2009, la causa è stata definitivamente chiamata per la decisione di merito all’odierna udienza pubblica, in vista della quale i ricorrenti hanno dimesso memoria conclusiva, in cui ribadiscono le argomentazioni già svolte.

4.1. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare la fondatezza delle censure dispiegate in ricorso.

4.2. Invero:

a) per quanto concerne il barbecue, è esatto il rilievo che la sua installazione e utilizzo rientrino nell’ambito di applicazione della regolamentazione locale sanitaria e non già della normativa edilizia (che esso "possa essere soggetto alla sola regolamentazione locale d'igiene" è - ad esempio - affermato nella relazione ASL 21 Piemonte, adesivamente richiamata nella recente sentenza TAR Torino, sez. II, 7 luglio 2010, n. 3000);

b) per quanto riguarda il gazebo, altra recente pronuncia del medesimo TAR Piemonte (sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158) ha ulteriormente chiarito come una struttura simile a quella di cui qui si controverte (gazebo costituito da quattro colonne con sovrastante copertura) non configura un volume edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia.

Allo stesso modo, anche il giudice civile (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004) ha ritenuto che un pergolato/gazebo possa senza dubbio essere definito come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia;

c) inoltre, dalla documentazione versata in causa la preesistenza della struttura risulta sufficientemente comprovata;

d) conclusivamente, risulta illegittimo il diniego di autorizzazione in sanatoria per gazebo e barbecue, opposto con il provvedimento qui impugnato.

4.3. Il quale va – conseguentemente e in accoglimento del ricorso – annullato.

Le spese seguono la soccombenza e - avuto riguardo tanto all’oggetto del contendere, quanto all’epoca di proposizione della controversia - possono essere equitativamente liquidate in € 2.000, oltre agli accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfetario).


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.

Condanna il Comune di Costa Volpino a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in netti € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre agli accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfetario spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Primo Referendario
Stefano Tenca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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