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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 13 luglio 2011, n. 256


CAVE E MINIERE - Art. 17 l.r. Emilia Romagna n. 17/1991 - P.A.E. e P.I.A.E. - Rapporto.
L’art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 17/1991 individua le modalità di formazione del P.A.E., sancendo che esso è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Pertanto è il P.I.A.E. a dover individuare i poli estrattivi mentre il P.A.E. dovrà definire le aree estrattive ricadenti entro i poli del citato P.I.A.E. oltre a dover definire le modalità di coltivazione delle cave e la sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione, le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili. Pres. f.f. Caso, Est. Loria -G.A. (avv.ti Coffrini e Coffrini) c. Comune di Corniglio (avv.ti Gabella e Grisenti) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 13 luglio 2011, n. 256
 

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N. 00256/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 210 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giacomo Araldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora 7;
 

contro


La Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
il Comune di Corniglio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Gabella e Patrizia Grisenti, con domicilio eletto presso lo studio della prima, Parma, via Farini, 9;

nei confronti di

Costa Giuseppe S.n.c. di Costa Cristina e C., non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione,

- dell’atto in data 13.07.2010 prot. 52786, a firma dell'assessore della Provincia di Parma, con il quale è stato risposto negativamente all'istanza di assegnazione al Comune di Corniglio del termine di cui all’art. 9 della L. R. E.-R. 18 luglio 1991 n. 17;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Corniglio n. 58 del 09.08.2010, esecutiva in data 21.09.2010;

nonché, con ulteriore proposizione di motivi aggiunti,

- dell’ordinanza del Consiglio comunale di Corniglio n. 77 del 29.11.2010, esecutiva in data 29.11.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corniglio;
Vista l’ordinanza n. 185/2010 di questa Sezione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso principale, notificato in data 06.09.2010 e depositato in data 10.09.2010, il signor Araldi, proprietario di aree ricomprese all’interno del perimetro del PAE adottato dal Comune di Corniglio, espone di avere chiesto al Comune con atto in data 17.05.2010, di completare l’iter di approvazione del PAE in quanto la deliberazione di adozione in data 13.03.2007 n. 13 non aveva ancora avuto alcun seguito. La richiesta veniva reiterata in data 11.06.2010 alla Provincia di Parma, significando che il Comune non aveva dato alcun riscontro alla precedente richiesta e chiedendo alla Provincia di assegnare all’ente comunale un termine non superiore a 180 giorni per completare il procedimento.

La Provincia di Parma riscontrava la richiesta con nota in data 13.07.2010, affermando che il termine di 180 giorni previsto dall’art. 9 della legge regionale 17/1991 per adeguare il Piano della attività estrattive (PAE) alle previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), della Provincia di Parma inizia a decorrere dalla di approvazione del vigente PIAE, ossia dal 22 dicembre 2008.

La Provincia chiedeva inoltre al Comune di verificare l’avvenuto adeguamento del proprio PAE al vigente Piano provinciale (PIAE), ai sensi del comma 1 del citato art. 9 della legge regionale 17/91.

IL ricorrente ha impugnato con il ricorso la nota citata lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 9 della legge regionale 17)91in quanto tale disposizione prevede che i Comune sprovvisti del PAE debbano adottarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore del PIAE.

Il primo comma dell’art. 9 prevede che i Comuni dotati di PAE debbano adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall’entrata in vigore del PIAE.

Il Comune di Corniglio, con deliberazione n. 13 del 13.03.2007, ha espressamente dichiarato di voler approvare il PAE con riferimento al PIAE adottato nell’anno 1996 dalla Giunta Provinciale; tuttavia nell’anno 2007 non aveva ancora adempiuto a tale obbligo di legge; sostanzialmente la Provincia sostiene che il termine per il Comune andrebbe fatto decorrere dal 22 dicembre 2008 in quanto in tale data è stata adottata una variante al PIAE. Dunque, a giudizio del ricorrente, il termine per l’approvazione del PAE si era già consumato nel maggio 2010 sicchè si erano concretizzati i presupposti per applicare il terzo comma dell’art. 9 L.R. 17/1991, con il risultato che il Presidente della Provincia avrebbe dovuto assegnare al Comune, come richiesto dal ricorrente, il termine per approvare il PAE.

Con motivi aggiunti depositati in data 30.09.2010, il ricorrente ha ampliato i motivi di ricorso avverso la deliberazione di revoca del P.A.E. adducendo la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 7 L. 241/1990 nonché la violazione e erronea interpretazione dell’art. 9 L.R. 17/91 e la dell’art. 21 quinquies l. 241/1990.

Con ordinanza cautelare in data 12.10.2010, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti e ha ordinato all’amministrazione comunale di adeguare entro quarantacinque giorni il P.A.E., nominando in caso di ulteriore inadempimento del Comune, il Commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio provinciale di Parma dell’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 11.02.2011, il ricorrente ha impugnato la deliberazione conciliare n. 77 del 29.11.2010, ad oggetto “Adozione P.A.E. (Piano delle attività estrattive) comunale”.

Con tale deliberazione il comune ha sostanzialmente confermato la scelta già effettuata con la deliberazione consiliare n. 58/2010, previa istruttoria effettuata attraverso la redazione di un progetto redatto da un geologo.

Il ricorrente ritiene che tale deliberazione sia inficiata dai vizi di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 7 l.r. 17/1991, da contraddittorietà, illogicità, travisamento, da invalidità derivata dai vizi che riguardano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti da violazione e/o erronea applicazione delle norme e delle procedure in tema di VALSAT (valutazione strategica territoriale).

In vista dell’udienza pubblica, originariamente fissata per il 23.03.2011 e, su istanza del ricorrente, rinviata al 06.04.2011, si è costituito in giudizio il Comune di Corniglio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 06.04.2011 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

1. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, a mezzo di esso, veniva chiesto l’annullamento dell’atto a firma dell’assessore provinciale con il quale veniva risposto negativamente al’istanza del ricorrente di assegnare al comune di Corniglio il termine di cui all’art. 9 della l.r. 18 luglio 1991 n. 17, al fine di portare a conclusione l’iter di approvazione del P.A.E. Poiché l’amministrazione ha successivamente concluso l’iter approvativo, sia pure in modo non satisfattivo per il ricorrente, deve ritenersi che non via sia più l’interesse alla definizione del ricorso principale, ma residui rispetto alla decisione dei due atti di motivi aggiunti con i quali sono state impugnate le deliberazioni successivamente emanate dal Comune, n. 58/2010 e n. 77/2010.

2. Con i motivi aggiunti depositati in data 30.09.2010 viene impugnata la deliberazione n. 58 del 09 agosto 2010, con la quale è stato revocato il precedente P.A.E., già adottato nell’anno 2007, in cui era prevista la realizzazione dell’ambito estrattivo di Vestola; il Comune ha rivalutato gli interessi in gioco ritenendo che l’interesse pubblico del Comune a dotarsi del P.A.E. sia meglio soddisfatto individuando un ambito estrattivo più idoneo.

Il ricorrente ritiene tale provvedimento illegittimo in quanto la revoca, attesa la sua incidenza sugli interessi del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 s.m.i.

In secondo luogo, sarebbe stato violato l’art. 21 quinqiues della legge citata in quanto, trattandosi di un atto di revoca, avrebbero dovuto essere meglio comparati gli interessi contrapposti, anche in considerazione dei pareri favorevoli della Provincia e dell’ARPA in ordine al precedente P.A.E.

E’ stato, inoltre, violato l’art. 7 l.r. E.-R. 17/1991 in quanto è stato previsto un nuovo sito, quello di “Rividulano”, non previsto nell’ambito della programmazione provinciale.

I motivi aggiunti sono fondati atteso il combinato disposto delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 49, i quali prevedono tre strumenti di programmazione delle attività estrattive “a cascata”, che dal livello regionale si estendono al livello comunale, ove quest’ultimo livello deve rispettare le localizzazioni previste al livello più elevato.

3. Anche i secondo motivi aggiunti depositati in data 11.02.2011, aventi ad oggetto l’annullamento della deliberazione del 29.11.2010 n. 77, sono fondati.

In primo luogo, giova rilevare il mancato richiamo nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento della deliberazione n. 58 del 09.08.2010, per cui non risulta chiaro se quest’ultima adozione del nuovo P.A.E. abbia superato la precedente impugnata con i primi motivi aggiunti.

In disparte tale incertezza derivante dalla lettura del provvedimento, i motivi aggiunti sono fondati.

Infatti, la deliberazione del 29.11.2010 n. 77 ribadisce la scelta di non adeguare il P.I.A.E. relativamente all’area di attività estrattiva di “Vestola”, al cui interno sono ubicate le aree di proprietà del ricorrente, proponendo invece alla Provincia di individuare il nuovo ambito di attività estrattiva in località “Rividulano” così come già deliberato nell’atto del Consiglio comunale n. 58 del 09.08.2010, considerato nuovo ambito estrattivo “che potrà essere attuato successivamente alla predisposizione di opportuna variante al P.I.A.E. provinciale”.

Il Comune stesso propone alla Provincia di Parma di variare il P.I.A.E. inserendo le previsioni deliberate dal P.A.E. comunale e adottate nel contesto della medesima deliberazione, che non fanno altro che ribadire le scelte già adottate in precedenza e impugnate con il ricorso e i primi motivi aggiunti.

Il ricorrente sottolinea l’illegittimità di tale scelta del Comune, che non fa altro che violare la gerarchia tra il P.I.A.E. provinciale e il P.A.E. comunale, eludendo l’ordinanza di sospensiva del Tribunale e la stessa nomina del commissario ad acta.

Il ricorso è fondato.

L’art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 17/1991 individua le modalità di formazione del P.A.E., sancendo che esso è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Pertanto è il P.I.A.E. a dover individuare i poli estrattivi mentre il P.A.E. dovrà definire le aree estrattive ricadenti entro i poli del citato P.I.A.E. oltre a dover definire le modalità di coltivazione delle cave e la sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione, le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

Il Comune di Corniglio ha seguito un procedura contraria rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale, atteso che ha previsto un nuovo polo di attività estrattive, quello di Rividulano, che non trovava in alcun modo previsione nel Piano provinciale. A tale scopo, non è sufficiente e appare, al contrario, un’impropria inversione delle competenze, che il Comune proponga alla Provincia di inserire il sito nella programmazione provinciale, in quanto è la programmazione provinciale, a sua volta da svolgersi nelle linee direttrici di quella regionale (PTR), a dovere verificare l’idoneità dei siti e a doverli indicare agli enti comunali e non viceversa (art. 4 l.r. E.-R. 17/1991).

In considerazione di tale assorbente violazione di legge i motivi aggiunti devono essere accolti con annullamento della deliberazione impugnata.

4. Conclusivamente il Collegio dichiara il ricorso principale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; accoglie sia i primi che i secondi motivi aggiunti.

5. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe:

1. dichiara il ricorso introduttivo della lite improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

2. accoglie sia i primi che i secondi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Corniglio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva e C.p.a. come per legge, oltre che a rifondere al ricorrente il contributo unificato nella misura versata.

Compensa le spese relativamente alle altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente FF
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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