AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 217


ACQUA - RIFIUTI - Liquami zootecnici - Spandimento - Materiale detenzione dei terreni - Necessità - Formale disponibilità giuridica - Insufficienza.
In tema di attività di spandimento dei liquami zootecnici, allorché sorga un contrasto tra privati in ordine all’uso di date aree, l’Amministrazione deputata al rilascio del titolo abilitativo deve necessariamente tenere conto dello stato di materiale detenzione del bene e non già della formale disponibilità giuridica dello stesso, giacché è dal suo effettivo impiego che deriva il presupposto perché sia riconosciuta, in quella fase storica, all’uno anziché all’altro soggetto la capacità di operarvi. (Nella specie, , la ditta affittuaria delle aree interessate si era opposta allo spandimento dei liquami della ricorrente: la mera pretesa di quest’ultima a che la ditta che aveva la materiale detenzione dei terreni si attenesse all’impegno assunto in sede contrattuale risultava carente del requisito dell’«effettività», acquisibile solo con una pronuncia del giudice civile che desse concreta attuazione al diritto asseritamente disatteso, così rendendolo effettivo). Pres. Arosio, Est. Caso -B.G. (avv.ti Bongiorno e Marchesi) c. Provincia di Piacenza (avv. Manfredi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 217
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00217/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 543 del 2004 proposto dall’impresa agricola individuale Brambati Giorgio, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bongiorni e dall’avv. Giacinto Marchesi, e domiciliata presso la Segreteria della Sezione;


contro


la Provincia di Piacenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Manfredi ed elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;

nei confronti di

Batros Società semplice, Rossi Luigi, Battecca Cesare, Del Re Attilio Amerigo Maria e Del Re Paola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1898 in data 30 luglio 2004 del Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza, limitatamente alla parte in cui, nel modificare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spandimento dei liquami zootecnici in precedenza rilasciata all’azienda ricorrente, ha escluso dal titolo abilitativo i terreni censiti nel Comune di Alseno al foglio n. 23 mapp. 3 - 58 - 59 - 70 - 72 - 83 - 114 - 115 - 206 e al foglio n. 30 mapp. 1 - 89.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Piacenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito, per l’Amministrazione provinciale, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con determinazione dirigenziale n. 1847 del 16 novembre 2001, successivamente integrata, il Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza rinnovava alla ditta ricorrente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spandimento dei liquami zootecnici provenienti dall’allevamento di suini ubicato nel Comune di Alseno alla via Agola n. 32. Essendo, poi, emersa l’opposizione della ditta Batros – affittuaria di alcuni terreni (censiti al foglio n. 23 mapp. 3 - 58 - 59 - 70 - 72 - 83 - 114 - 115 - 206 e al foglio n. 30 mapp. 1 - 89) – all’utilizzazione degli stessi per l’attività oggetto di autorizzazione, il Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza sospendeva in un primo tempo l’efficacia della determinazione dirigenziale n. 1847/2001 per la parte attinente a quei terreni, onde consentire alla ricorrente di regolarizzare la propria posizione (v. determ. dirig. n. 1340 in data 26 maggio 2004), e disponeva in un secondo tempo la modificazione della determinazione dirigenziale n. 1847/2001, escludendo dall’autorizzazione i medesimi terreni, per essere ancora carente la prova della loro effettiva disponibilità ai fini della fertirrigazione (v. determ. dirig. n. 1898 in data 30 luglio 2004).

Avverso quest’ultimo atto ha proposto impugnativa la ditta ricorrente. Imputa all’Amministrazione provinciale di non avere tenuto conto del suo diritto a spandere i liquami sui terreni interessati dalla controversia, nonostante fosse stata data prova del titolo giuridico fondato su di un contratto risalente al 1968 (stipulato con i proprietari delle aree) e poi recepito nel contratto di affitto di fondo rustico del 2003 (sottoscritto dalla ditta Batros); lamenta l’indebito rilievo assegnato al silenzio dei proprietari dei terreni, per essere a tale fine decisiva la circostanza che gli accordi negoziali esibiti avessero fornito adeguata dimostrazione della effettiva disponibilità delle aree di cui si discute; deduce la contraddittorietà di una decisione che dai medesimi fatti fa derivare effetti diversi da quelli degli anni precedenti. Di qui la richiesta di annullamento in parte qua dell’atto impugnato.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Piacenza, resistendo al gravame.

All’udienza del 15 giugno 2011, ascoltato il rappresentante dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto, innanzi tutto, alla questione della disponibilità dei terreni interessati dall’attività di spandimento dei liquami zootecnici, osserva il Collegio che, allorché sorga un contrasto tra privati in ordine all’uso di date aree, l’Amministrazione deputata al rilascio del titolo abilitativo per lo svolgimento di specifiche attività in quell’ambito territoriale deve necessariamente tenere conto dello stato di materiale detenzione del bene e non già della formale disponibilità giuridica dello stesso, giacché è dal suo effettivo impiego che deriva il presupposto perché sia riconosciuta, in quella fase storica, all’uno anziché all’altro soggetto la capacità di operarvi. Poiché, dunque, la ditta affittuaria delle aree interessate dalla presente controversia si era opposta allo spandimento dei liquami della ricorrente (ciò ancora con la nota dei loro legali in data 19 febbraio 2004), la mera pretesa di quest’ultima a che la ditta che aveva la materiale detenzione dei terreni si attenesse all’impegno assunto in sede contrattuale risultava carente del requisito dell’«effettività», acquisibile solo con una pronuncia del giudice civile che desse concreta attuazione al diritto asseritamente disatteso, così rendendolo effettivo; in mancanza di ciò, come è evidente, si sarebbe assentita un’attività allo stato insuscettibile di esecuzione.

Quanto, poi, all’addotta irrilevanza del silenzio dei proprietari delle dagli atti negoziali esibiti all’Amministrazione, il Collegio è dell’avviso che detto passaggio motivazionale sia ininfluente sull’esito del procedimento, nel senso che un eventuale intervento dei proprietari avrebbe sì potuto chiarire i profili civilistici dei rapporti tra i privati ma non avrebbe comunque fatto acquisire effettività ad un diritto che risultava in ogni caso ignorato dalla condotta degli affittuari.

Quanto, infine, alla presunta contraddittorietà rispetto alle autorizzazioni precedenti, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non è configurabile rispetto ad un atto di natura vincolata (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2011 n. 1623).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it