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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 14 gennaio 2011, n. 181



DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi interrati - L.r. Campania n. 19/2001, art. 6 - Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile - Compatibiilità con le zone bianche.
Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area. Pres. Veneziano, Est. Storto - F.S. (avv. Villani) c. Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 14 gennaio 2011, n. 181

 

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N. 00181/2011 REG.SEN.

N. 03127/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2008, proposto da:
Filippo SCHIANO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'Avv.to Leopoldo Villani, col quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci, 16
contro
COMUNE di GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia del ricorso notificata ed in virtù di delibera della G.C. n. 154 del 22.5.2008, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, alla piazza G. Bovio, 33
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Capo Settore Edilizia Privata del Comune di Gragnano, n. 5380 dell’11 marzo 2008, col quale è stata rigettata l'istanza promossa dal ricorrente e diretta all'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale alla Via V. Lombardi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con provvedimento prot. 5380 dell’11.3.2008, il Comune di Gragnano ha respinto l’istanza formulata da Filippo Schiano e Maria Rosaria Tariffa per ottenere il permesso di costruire un parcheggio interrato pertinenziale alla via V. Lombardi, in quanto: a) l’intervento ricade in area “per attrezzature pubbliche” del vigente P.R.G. non adeguato al P.U.T. e, specificatamente, in area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica successivamente edificata; b) l’area, essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per decorso del termine quinquennale di validità, è da considerarsi “zona bianca” e, dunque, è soggetta ai vincoli edilizi indicati dalla l.r. n. 16/2004 non derogabili, ai sensi della l.r. n. 19/2001, a differenza di quelli posti dagli strumenti urbanistici, neppure per la realizzazione di parcheggi interrati.


Questo provvedimento è oggi gravato da Filippo Schiano per violazione e falsa applicazione degli artt. 44, commi 3 e 4, l.r. 22.12.2004, n. 16, nonché dell’art. 6 l.r. 28.11.2001, n. 19 in relazione agli artt. 9 e 11 l. 24.3.1989, n. 122, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90, violazione dei principi generali in materia, inesistenza dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, omessa valutazione, violazione del principio di proporzionalità, in quanto i parcheggi pertinenziali sarebbero comunque realizzabili, quali opere di urbanizzazione, anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti e, inoltre, in quanto non sarebbe stata scelta la soluzione meno affittiva per gli interessi compresenti ancorché e, comunque, trattandosi di parcheggi completamente interrati non è invocabile dell’art. 44 cit. che riguarda l’edificazione di volumi urbanisticamente rilevanti nei comuni sprovvisti di P.R.G..


Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza del ricorso.


All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Con riguardo al quadro normativo applicabile al territorio del Comune di Gragnano, secondo quanto già statuito più volte da questa Sezione (cfr., ex multis, sent. 7 maggio 2010, n. 3082), premesso che il mancato adeguamento al locale P.U.T. del P.R.G. comunale non comporta alcuna decadenza di quest’ultimo strumento urbanistico, va invece condivisa l’affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo cui, in conseguenza della decadenza per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio previsto dal P.R.G. per l’area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica (comunque già realizzata su altra parte della stessa area), la stessa va qualificata quale zona bianca, soggetta alle rigide prescrizioni edilizie di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 - poi confluito nell’art. 9 del d.P.R. n.380/2001 - e, in Campania, all’art. 4 della l.r. n.17/1982.


Detta disciplina appare giustificata per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio. Ciò nella considerazione che, in assenza di norme urbanistiche, in tali zone si riespanderebbe illimitatamente lo "ius aedificandi" insito nel diritto di proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell'interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II, 13.2.2001, n.1090; T.A.R. Campania, Sezione II, 18.1.2006, n.700).


La finalità conservativa così perseguita dalla normativa sulle cc.dd. zone bianche trova dunque la sua realizzazione attraverso una serie di rigide prescrizioni edilizie, sotto il profilo volumetrico e qualitativo, relative alle opere realizzabili dentro o fuori i centri abitati.


Tuttavia, quanto ai parcheggi interrati, sia la disciplina dettata a livello nazionale dall’art. 9 della legge n. 122/1989 che quella vigente sul territorio campano per effetto della legge regionale n. 19/2001 (v., in particolare, l’art. 6) sono improntate ad un particolare favore in funzione del decongestionamento delle aree urbane e, comunque, della razionalizzazione della viabilità e della sosta.


Ciò comporta che, alla stregua della prima delle norme evocate, «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti»; analogamente, la seconda prevede che «la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».


Sulla scorta di tali previsioni proprio questo Tar (Sez. II, sent. n. 2060 del 2005) ha ritenuto, con valutazione senz’altro condivisibile, che «non può non rilevarsi che nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che nel caso di specie il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando appunto nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile (…)».


Nella sostanza, dunque, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area.


Facendo applicazione di tali principi, non può non rilevarsi come, nella specie, il parcheggio pertinenziale in questione, proprio per le sue caratteristiche edilizie, deve essere valutato in termini di compatibilità con l’area in questione anche nella prospettiva della riapposizione, per l’aera residua, di un nuovo vincolo preordinato all’esproprio in termini coincidenti con quello decaduto.


Il provvedimento di diniego, dunque, è illegittimo laddove nega che l’opera pertinenziale in parola sia compatibile con lo stato di zona bianca della porzione di area in esame e va, pertanto, annullato.


La complessità della questione esaminata costituisce presupposto idoneo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per compensare tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, flo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso gravato.


Compensa le spese.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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