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GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - 17.12.2010 (dep. 27.05.2011), n. 3029



RIFIUTI - Trasporto rifiuti - Titoli abilitativi - Art 46, comma 1 L. n. 298/74 - Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali - Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 - Fattispecie - Prevalenza dell’iscrizione sul titolo abilitativo generale. In materia di trasporto dei rifiuti, disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è richiesta l’apposita iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, la distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi non rileva giacché l'iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del D. L.vo n. 152\06 supera ed assorbe le autorizzazioni di cui alla legge n. 298/74. GdP Battista - R. S.r.l. (avv. Sechi) c. Ministero dell’Interno (contumace) - - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - 17.12.2010 (dep. 27/05/2011), n. 3029/2010 (segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Giampaolo Sechi e Rosa Ficarella)

 

 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 2039/2010
 


GIUDICE DI PACE DI AVELLINO


IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Dott.ssa Vincenzina Batista


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 4909 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2010, decisa come da dispositivo letto all’udienza del 17/12/2010 e promossa da:
- RI.PLASTIC S.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Giampaolo Sechi del Foro di Bari ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Antonio Trulio in Avellino, alla via Vasto n. 26,


- ricorrente


contro


- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,


- resistente


Oggetto: ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/1980


MOTIVI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE,


I FATTI:
Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 21/07/10 la società RL PLASTIC s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 700002635624 elevato dalla Sezione di polizia Stradale di Avellino per la violazione dell’art. 46, comma 1, L. 298/1974 e connesso verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia dell’automezzo ATVT, targato DV 799 ER e rimorchio tg. AE 89732, notificati in data 01/07/2010 e ne chiedeva l’annullamento previa immediata sospensione del fermo amministrativo.


Esponeva il legale rapp.te della società di essere titolare dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia di Potenza al n. PZ/7354146/M, senza limitazione della tipologia veicolare, nonché dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con n. PZ00812 per le categorie e classi 1-D, 4-E, 5-F.


In data 30/06/2010 al km. 50,00 dell’Autostrada A/16 l’automezzo DV 799 ER, guidato dal signor D’Andraia Giorgio, dipendente della ditta, veniva fermato dalla Polizia Stradale per controllo, al termine del quale veniva elevato il verbale opposto in quanto il signor D’Andraia “disponeva l’esecuzione di un trasporto di rifiuti, ordinari e speciali come da formulari acquisiti in copia in conto proprio senza essere in possesso della relativa licenza”


Premesso che, al momento del controllo, il conducente effettuava il trasporto di rifiuti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui all’impianto di recupero della RIPLASTIC, e che gli stessi erano accompagnati da tre formulari di identificazione emessi dall’opponente in data 29.06.2010, esponeva il ricorrente che gli agenti avevano ritenuto che il trasporto fosse eseguito in conto proprio pur non avendo la ditta la relativa licenza ed essendo nello specifico insufficiente la licenza in conto terzi.


Notificati alle parti il ricorso ed il decreto di comparizione con il rispetto del termine a comparire innanzi al G.di P., l’Autorità convenuta, nello specifico la Prefettura per delega del Ministero, trasmetteva la produzione processuale e il rapporto del Comando verbalizzante.


MOTIVI DELLA DECISIONE:
Gli agenti non hanno tenuto conto che il trasporto in oggetto è soggetto all’applicazione di una speciale disciplina di settore, quello dei trasporto dei rifiuti, per la quale la specifica normativa di settore, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, ha costituito presso il Ministero dell’Ambiente l’Albo Nazionale gestori Ambientali che è titolo autorizzativo per l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. A nulla rileva l’accertamento della sussistenza delle licenze di trasporto, se in conto proprio o in conto terzi, dunque, considerato che la società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, della quale possiede il titolo autorizzativo.


Lo svolgimento dell’attività della società conferma quanto assunto in quanto la RI.PLASTIC svolge, mediante contratto di appalto, in favore del Consorzio REMEDIA e del Consorzio ECODOM, costituiti per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con riferimento a determinate tipologie di rifiuti e a determinati punti di prelievo, attività di ritiro, trasporto e consegna (come da contratto depositato, insieme con certificati di iscrizione ); rapporto, quindi, che vede i consorziati quali soggetti terzi rispetto all’attività di gestione, esercitata dai Consorzi, e perciò necessitati alla sola autorizzazione al “conto terzi”.


E’ evidente che “la merce” trasportata attribuita in “proprietà “ alla società non poteva essere trasportata come “in conto proprio” in quanto i rifiuti non sono di proprietà di alcuno bensì sono prodotti, detenuti o gestiti, laddove una delle caratteristiche del trasporto di cose in conto proprio è che le merci appartengano a chi effettua il trasporto o dallo stesso siano prodotte.


Dai documenti in atti risulta che i rifiuti sono stati prodotti nell’ambito del Comune di San Nicola Manfredi e vengono trasportati dalla società ricorrente per conto del Centro di Coordinamento RAEE in virtù di un accordo intervenuto tra l’ANCI (Ass.ne Naz.le Comuni Italiani) ed lo stesso Centro altra caratteristica che non fa ipotizzare di essere in presenza di un trasporto in conto proprio.


Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento anche del verbale di fermo amministrativo, anche in considerazione della mancanza di specifica motivazione della violazione consistente nell’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto terzi invece che in conto proprio; spese compensate.


P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale opposto; spese compensate.


Avellino, 17/12/2010
 

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Dott.ssa Vincenzina Battista

Depositato in Cancelleria
il 27 MAG 2011


Funzionario Giudiziario
Piero Spisa
 



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