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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 30 aprile 2010, n. 1207


CAVE E MINIERE - Regione Lombardia - Art. 6 L.r. n. 14/98 - Nuovi ambiti territoriali estrattivi - Individuazione in prossimità delle aree già interessate da attività estrattive - Presupposto dell’esaurimento dei preesistenti giacimenti - Necessaria ricorrenza - Esclusione - Ragioni. Il secondo comma dell’art. 6 della L.r. Lombardia n. 14/98, per il quale gli ambiti territoriali estrattivi da identificare “devono accorpare aree contigue a quelle oggetto di attività, con priorità rispetto all’apertura di altre aree”, ha unicamente fissato il principio per il quale i nuovi ambiti vanno posti in prossimità delle aree già interessate da attività estrattive, sul presupposto - riferibile alla discrezionalità del legislatore regionale - che le cave debbano essere il più possibile accorpate, per consentirne una più efficace vigilanza e per salvaguardare le aree ambientali non incise dalla loro coltivazione. (cfr. Consiglio di Stato, sent. n.6233/2005). Dal medesimo principio non può invece trarsi, in via interpretativa, la conclusione per cui l’individuazione di nuovi ambiti potrebbe avere luogo solo a seguito dell’esaurimento dei preesistenti giacimenti. Tale conclusione, oltre a non essere consentita dal dato letterale della norma, urterebbe con i principi riguardanti la pianificazione, poiché - in sede di approvazione del nuovo piano - la Regione - per esigenze di salvaguardia dell’ambiente - può valutare se le aree individuate nel piano precedente siano ancora suscettibili di ulteriori coltivazioni ovvero risultino tanto compromesse da far ridurre o eliminare la precedente capacità estrattiva, con l’individuazione di altre aree idonee. Pres. Leo, Est. Plantamura - S. s.r.l. (avv. Invernizzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 30 aprile 2010, n. 1207
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01207/2010 REG.SEN.
N. 00324/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 324 del 2009, proposto da:
S.I.C. - Societa' Italiana Conglomerati Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monti n. 41;


contro


Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi n. 22;
Provincia di Varese, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, non costituita;

nei confronti di

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, non costituito;
Comune di Samarate, non costituito;
F.lli Valle Srl - Estrazione Sabbia e Ghiaia - non costituita;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

nelle parti de quibus, della deliberazione del Consiglio regionale 30.09.2008 n.VIII/698 che approva il “Nuovo Piano Cave della Provincia di Varese”, degli allegati 1 (Piano adottato dalla Provincia con d.C.P. 2.12.2004 n.76) e 2 (Proposte di Piano comprensive delle modificazioni della Giunta regionale e con le ulteriori modifiche proposte dalla VI^ Commissione del Consiglio regionale); nonché, delle deliberazioni della G.P. di Varese 15.09.2004 n.322, 7.11.2004 n. 403 e 13.12.2006 n.VIII/3799; della deliberazione del C.P. Varese 12.11.2003 n.72; 2.12.2004n.76; tutte con i pareri ivi richiamati, il P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nelle parti afferenti l’area SIC, ove interpretabile come legittimante il Piano Cave impugnato, il cd. Piano Direttore, approvato con d.G.P. 12.12.2000 n.526.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La ricorrente (da ora anche solo “S.I.C.” o “la società”) dispone di un ambito estrattivo ricadente nel Comune di Samarate, qualificato come “cava di recupero” dal Piano cave degli anni 1990-2000, riconfermato come tale nella revisione del 2000.

Asserisce – tuttavia – l’esponente che, superando la qualificazione dell’area de qua come cava di recupero, è possibile corroborare la vocazione estrattiva dell’area medesima, attraverso l’assegnazione di adeguati volumi di materiali estraibili e la conseguente possibilità di ottenere, attraverso la loro commercializzazione, le risorse finanziarie sufficienti a sostenere il definitivo recupero del territorio, attualmente versante in condizioni critiche.

Sennonché, nell’adozione del nuovo Piano Cave, la Provincia di Varese avrebbe confermato per la cava SIC la vocazione di cava di recupero, con potenzialità di soli 100.000 mc estraibili, disattendendo così le richieste dell’esponente di riconducibilità della cava de qua ad un ambito di sfruttamento organico, con inserimento in un ambito territoriale estrattivo (a.t.e.) ex art. 6, co. II°, lett. a), L.R. n. 14/1998, per un quantitativo estraibile di 1.000.000 mc.

Ebbene, riferisce la società che soltanto la VI^ Commissione Consiliare regionale, nel licenziare la proposta di Piano Cave, prima della sua approvazione in sede consiliare, avrebbe accolto le richieste di SIC, precisando che, per l’ambito: “Rg5 di Samarate viene accolta la proposta dell’operatore”.

Tuttavia, nella votazione finale del Piano, sarebbe stata ripristinata l’originaria destinazione di recupero della cava in questione, con la sola modifica del quantitativo scavabile, aumentato da 100.000 mc a 300.000 mc.

Da ciò l’odierno gravame, affidato dall’esponente ai motivi come di seguito, in sintesi, illustrati:

1) violazione di legge ed accesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 14/1998, delle dd.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714 e 31.03.2000 n.VI/49320, degli artt. da 21 a 41 bis del Regolamento del Consiglio regionale, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990. In sostanza, la società lamenta qui l’immotivato cambiamento, nella votazione consiliare, dell’indirizzo espresso dalla VI^ Commissione consiliare regionale a proposito dell’accoglimento della proposta dell’operatore.

2) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 6, 11 e 15 della L.R. 14/1998, delle dd.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714 e 31.03.2000 n.VI/49320, degli artt. da 21 a 41 bis del regolamento del C.R., degli artt. 1, 3 e 6 della legge n.241/1990; sviamento. Ciò, in quanto - a detta della ricorrente - con gli atti gravati sarebbe stato impedito un razionale intervento sulla cava in esame, proprio a cagione della qualificazione dell’area stessa come cava di recupero, sin dal piano cave del 1992, con una potenzialità di soli 100.000 mc. Anche il quantitativo attualmente assegnato di 300.000 mc sarebbe, prosegue la difesa di SIC: “assolutamente modesto e tale da non incoraggiare nessuna iniziativa al riguardo”, poiché gli oneri di estrazione e quelli per attuare il previsto recupero non troverebbero una sufficiente rispondenza economica nel valore commerciabile del materiale estraibile.

3) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli art. 27 N.T.A. del P.R.G., artt. 9 e 23 delle N.T.A. del P.T.C.P., delle LL.RR. 86/1983 e 2/1974; della L.n. 394/1991; degli artt. 1, 3 e 6 della legge n.241/90; sviamento. In sostanza, si afferma qui che, anche secondo le N.T.A. del Parco, vi sarebbe una correlazione fra l’attività estrattiva ed il recupero finale dell’area, nella prospettiva di fare dell’attività estrattiva anche il mezzo per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della situazione ambientale dell’ambito.

4) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 3 e 6 L.R. 14/1998, delle dd.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714 e 31.03.2000 n.VI/49320, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n.241/1990. Sviamento. Ciò, in quanto - dagli atti impugnati - non emergerebbe alcuna valutazione da parte delle Autorità procedenti in ordine alle condizioni pianificatorie dell’area circostante a quella di SIC. La tutela dei giacimenti, inoltre, potrebbe avvenire, a norma di legge, soltanto consentendo un razionale utilizzo dei giacimenti già intaccati, piuttosto che attraverso lo sfruttamento di giacimenti intatti.

5) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 3 L.R. n.14/1998, delle dd.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714 e 31.03.2000 n.VI/49320; degli artt. 1, 3 e 6 della legge n.241/1990; sviamento. Si afferma, qui, in sostanza, che il pianificatore avrebbe disatteso i vincoli posti nelle delibere regionali richiamate, specie a proposito della individuazione degli a.t.e. escavatori in continuità e nei pressi degli ambiti escavatori a vocazione consolidata e della considerazione delle capacità di assorbimento di materiali da parte del mercato locale immediatamente attiguo alla cava considerata.

6) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione della L.R.n.14/1998; delle dd.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714 e 31.03.2000 n.VI/49320/00, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990; contraddittorietà intrinseca e con atti precedenti, sviamento.

7) mancante.

8) come il motivo 6). Qui, in sostanza, la ricorrente deduce l’esistenza di contraddittorietà che, a suo dire, vi sarebbe fra la soluzione adottata per la cava de qua e quanto emergente dalla “Relazione tecnica al piano adottato”; ciò, con particolare riguardo, in primis al criterio per cui gli ambiti estrattivi sarebbero individuati in via prioritaria entro le aree di giacimento contigue a quelle interessate dall’attività estrattiva; indi, con riferimento al criterio per cui, una volta riconfermato l’inserimento della cava SIC nel Piano Cave con la qualifica di Cava di Recupero, non si sarebbe tenuto conto della previsione per cui il recupero ambientale delle predette cave potrebbe avvenire, in assenza di investimenti pubblici, soltanto attraverso la commercializzazione di un considerevole volume di materiale.

9) come il motivo 6). La ricorrente lamenta, qui, ancora, l’insufficienza del quantitativo scavabile assegnato ai fini del recupero del territorio di cava, questa volta avendo specifico riguardo alla ulteriore previsione, contenuta nella cit. “Relazione”, per cui: ”Qualora, entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Cave, non siano state ancora inoltrate istanze di recupero ambientale si provvederà, in sede di revisione, a stralciare tali cave, ridistribuendo i relativi volumi di inerti sugli ambiti estrattivi del medesimo comparto produttivo”.

10) come per il 6). Ciò, in quanto la destinazione impressa alla cava de qua rivelerebbe anche l’illegittimità della stima delle necessità di materiali inerti posta a base dell’intero piano, con particolare riguardo al dato individuato come fabbisogno pro-capite (oltre che per la mancata considerazione dell’importazione dal Piemonte, nonché dei fabbisogni derivanti dalle opere di EXPO 2015, ecc.).

11) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione della L.R.n.14/1998; della d.G.R. 26.02.1999 n.VI/41714, della legge n. 241/1990; irragionevolezza; difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia; sviamento.

Ciò, in considerazione del ritardo con cui si sarebbe addivenuti all’approvazione del Piano de quo.

Si è costituita Regione Lombardia controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010 la causa, in conformità della richiesta delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Sul primo motivo.

Replica, sul punto, la difesa regionale, nel senso che la determinazione della Commissione consiliare non avrebbe una valenza procedimentale autonoma e distinta rispetto all’approvazione consiliare, rientrando la stessa fra quegli “interna corporis” non rilevanti esternamente e, quindi, non implicanti alcun onere di specifica motivazione, in caso di modifiche successivamente apportate a quanto in essi espresso, all’esito della votazione in sede consiliare. Gli unici atti endoprocedimentali tipizzati, previsti dalla L.R. 14 cit. sarebbero, in tal senso, rappresentati dalla proposta provinciale, di cui all’art. 7, co.I° L.cit.; dalla proposta della Giunta regionale, di cui all’art. 8, co.I° L.cit. e dalla deliberazione conclusiva di approvazione del Consiglio regionale, di cui al co.II° della norma da ultimo citata; ebbene, conclude la Regione, in nessuno dei predetti atti risulterebbe essere mai stata accolta la proposta di ampliamento auspicata dall’istante.

Il motivo è infondato.

Il Collegio ritiene di potere condividere le considerazioni della difesa regionale, rilevando, altresì, come – sulla base della documentazione agli atti di causa - la stessa decisione assunta in sede di Commissione consiliare si palesa del tutto immotivata, pur rappresentando una rottura rispetto a quanto per decenni riconosciuto dalle competenti Autorità a proposito della natura della cava di che trattasi. In assenza di tale motivazione, viene meno anche la necessità di trovare un riscontro alla decisione, poi prevalsa in sede consiliare, che, non solo, si adegua a quella già in precedenza assunta nelle determinazioni degli altri organi regionali e provinciali intervenuti nel procedimento di che trattasi, ma, oltretutto, si uniforma alle valutazioni che, in ordine alla predetta cava, erano contenute nel precedente Piano cave.

Il motivo è, dunque, infondato.

Sul secondo motivo di ricorso.

Stando alle contro-deduzioni di parte resistente, sarebbe contraddittorio ritenere che, per il recupero di un’area degradata, la migliore soluzione sarebbe quella di aumentarne lo sfruttamento mediante la realizzazione di una vera e propria cava. Nessuna violazione dell’art. 6 cit. sarebbe, poi, prospettabile, trattandosi di norma le cui previsioni presuppongono già effettuata, a monte, la scelta – qui per contro non intervenuta - di attivare una nuova cava, ai sensi dell’art. 5 L.R. cit. e 5 delib. G.R. n.VI/41714 cit.

Anche qui, il Collegio non può che convenire con la difesa regionale, nel senso di ritenere non ravvisabili le dedotte censure, stante l’effetto vincolante che lo scopo di “recupero” assume, rispetto alla gestione della cava de qua, che non può non conformare anche l’attività estrattiva riferibile alla medesima cava. In altri termini, la cava della ricorrente, pur risultando ascrivibile alla fattispecie della “cava cessata”, risulta inserita nel Piano qui gravato poiché, in conformità della previsione di cui all’art. 6, co.II°, lett. d) L.R. cit., nonché, alla definizione di cui all’art. 3 della cit. delib.G.R., il recupero ambientale dell’area in questione non è possibile senza procedere all’escavazione dell’area medesima. Si tratta, però, a ben vedere, di escavazione funzionalizzata al recupero della cava, non viceversa. L’obiettivo imprescindibile resta pur sempre quello del recupero ambientale dell’area, da attuare mediante l’escavazione ma senza che quest’ultima faccia perdere di vista l’obiettivo iniziale (per cui: “è consentita la temporanea ripresa dell’attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale”, stando all’art. 3 da ultimo cit.).

Il motivo si palesa, quindi, infondato.

Sul terzo motivo di ricorso.

Ribatte, sul punto, la Regione, nel senso che le norme invocate da parte ricorrente avrebbero soltanto un valore permissivo e sarebbero contenute in atti di pianificazione aventi un valore recessivo rispetto a quello del Piano cave, ai sensi dell’art. 10, co. 1 e 2, L.R. n. 14/1998.

Il motivo è infondato.

È sufficiente, sul punto, riportare la previsione di cui all’art. 10 cit. (secondo cui: “Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico». Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla L.R. n. 51 del 1975, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso.

2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque. …”) per evidenziare la insussistenza delle dedotte censure.

Sul quarto motivo.

Sul punto, la Regione sottolinea come l’attività estrattiva non sarebbe attività “libera” ma soggetta ad autorizzazione, adottata dall’Amministrazione sulla base di scelte di carattere discrezionale e con profili che impingono nel merito dell’agere pubblico. Conseguirebbe da ciò, sempre secondo lo stesso patrocinio, che la circostanza dell’assenza di elementi di contrasto dell’apertura della cava con le previsioni del PRG o del PTCP, non sarebbe, di per sé, circostanza sufficiente ad imporne all’Amministrazione la positiva introduzione.

Il motivo è infondato.

Gli elementi elencati dalla ricorrente sono soltanto alcuni dei parametri che debbono guidare l’Amministrazione nelle scelte da effettuare in subjecta materia, previo bilanciamento dei vari interessi coinvolti fra cui, evidentemente, si colloca anche quello al recupero dei valori di naturalità dell'area e, quindi, del riassetto ambientale necessario a realizzare la destinazione finale prevista dal piano.

Né, d’altra parte, va trascurata la circostanza che qui si tratta, non già, di revisione del Piano Cave, ma di un Nuovo Piano Cave, adottato alla scadenza del piano previgente.

Non è, pertanto, rilevante il principio formulato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sent. n. 6483 del 1999), secondo cui: “in sede di revisione di un piano ancora vigente, l’Amministrazione deve prendere in specifica considerazione le posizioni dei soggetti abilitati a coltivare le cave ancora sfruttabili”.

Infatti, come rilevato anche con la decisione n.6233/2005 dello stesso Consesso: “col decorso del termine di durata del piano e col venire meno della legittima facoltà della coltivazione, i poteri di pianificazione non incontrano particolari limiti nella salvaguardia delle posizioni dei soggetti in precedenza abilitati, salvi i casi in cui la normativa di settore disponga altrimenti”.

D’altro canto, contrariamente a quanto rilevato nell’odierno ricorso, la salvaguardia delle posizioni dei soggetti abilitati dal previgente Piano Cave non può farsi derivare dal secondo comma dell’art. 6 cit., (per il quale gli ambiti territoriali estrattivi da identificare “devono accorpare aree contigue a quelle oggetto di attività, con priorità rispetto all’apertura di altre aree”).

Come riconosciuto, infatti, dallo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza da ultimo citata, detta norma: “ha unicamente fissato il principio per il quale i nuovi ambiti vanno posti in prossimità delle aree già interessate da attività estrattive, sul presupposto – riferibile alla discrezionalità del legislatore regionale – che le cave debbano essere il più possibile accorpate, per consentirne una più efficace vigilanza e per salvaguardare le aree ambientali non incise dalla loro coltivazione.

Dal medesimo principio non può invece trarsi, in via interpretativa, la conclusione per cui l’individuazione di nuovi ambiti potrebbe avere luogo solo a seguito dell’esaurimento dei preesistenti giacimenti. Tale conclusione, oltre a non essere consentita dal dato letterale della norma, urterebbe con i principi riguardanti la pianificazione, poiché – in sede di approvazione del nuovo piano – la Regione ben può valutare gli interessi in conflitto e tenere conto delle esigenze di ordine naturalistico e ambientale, precludendo l’ulteriore modifica dello stato dei luoghi (ovvero consentire la loro bonifica). In altri termini, la Regione – per esigenze di salvaguardia dell’ambiente - può valutare se le aree individuate nel piano precedente siano ancora suscettibili di ulteriori coltivazioni ovvero risultino tanto compromesse da far ridurre o eliminare la precedente capacità estrattiva, con l’individuazione di altre aree idonee. Del resto, per il caso di scadenza del piano previgente, risulterebbe di per sé irragionevole una norma che intendesse condizionare all’avvenuto esaurimento dei giacimenti l’esercizio dei poteri di pianificazione e l’individuazione degli ambiti, anche in connessione ai poteri attribuiti alla Regione dall’art. 117 della Costituzione, per la pianificazione e la salvaguardia del territorio”.

Sul quinto motivo.

Secondo la Regione si tratterebbe, qui, di questioni afferenti al merito della scelta amministrativa e, comunque, di assunti indimostrati.

Il motivo è infondato.

Il Collegio – oltre a richiamare quanto già esposto nell’esaminare il predente motivo – non può che evidenziare, in relazione alle censure qui dedotte da parte ricorrente, l’esistenza di profili afferenti il merito delle scelte amministrative, come tali, incensurabili in questa sede.

Sul sesto motivo.

Secondo la difesa regionale nessuna disparità di trattamento sarebbe stata realizzata dalla P.A., atteso che la ricorrente avrebbe errato nel paragonare la situazione della propria cava con quella delle cave “attive” mentre, come già detto, la cava dell’esponente sarebbe una cava di recupero già alla stregua del previgente piano.

Il motivo è infondato.

Il Collegio, anche qui, oltre che richiamare quanto già esposto esaminando il secondo e il quarto motivo di ricorso, evidenzia come non sia possibile confrontare situazioni fra loro diverse, adducendo una presunta disparità di trattamento quando, appunto, come nel caso che qui occupa, si tratti di cave, quelle “attive” e quelle “di recupero”, aventi diversa connotazione e, quindi, diverso trattamento ai fini del quantitativo assegnabile per l’attività estrattiva.

Sul settimo motivo.

Non riportato per errore materiale nel ricorso introduttivo .

Sull’ottavo motivo.

Replica la Regione come la cava SIC sarebbe qualificata, sia nell’attuale Piano che in quello previgente, come cava di recupero, con la conseguenza che, da un lato, per essa non potrebbero valere i criteri e/o i principi che giustificano la previsione delle cave ordinarie e, dall’altro, che la cava in questione sarebbe stata inserita nel piano soltanto perché la messa in sicurezza non poteva essere fatta senza asportazione di materiale (com’è stato invece previsto per le altre cave cessate).

Il motivo è infondato.

Anche qui, il Collegio non può che richiamare quanto già esposto esaminando i precedenti motivi di ricorso, vertenti su analoghe questioni.

Sul nono motivo.

Stando alla difesa regionale, tale censura sarebbe inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di previsione che si proietta nel futuro, non attuale ma di carattere programmatico che, quand’anche fosse annullata, non per questo comporterebbe la privazione di Regione e Provincia dei poteri che la legge ad esse conferisce in sede di revisione del Piano cave.

Il Collegio non può che fare propria l’osservazione espressa da parte resistente, concludendo per la inammissibilità della suesposta censura.

Sul decimo motivo.

Secondo la Regione, qui si impingerebbe nel merito delle scelte amministrative, tenuto conto che le soluzioni adottate si inserirebbero in una logica di “continuità ragionata”, di cui si legge nella cit. “Relazione”, nel pieno rispetto di quanto statuito dal Consiglio di Stato (con la già cit. decisione n. 6233/2005). Dopo avere verificato la disponibilità (e, cioè, i volumi astrattamente estraibili per ciascun ambito estrattivo), la Relazione correttamente, stando al ridetto patrocinio, affronterebbe la stima del fabbisogno, utilizzando i dati I.S.T.A.T. pregressi sul consumo pro-capite di materiale lapideo, mediante una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica, adeguatamente motivata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Ciò, tenuto conto, altresì, che il fabbisogno medio annuo regionale delle sabbie e ghiaie, indicato nelle direttive regionali in 4 mc/abitante, non rivestirebbe carattere vincolante, potendo essere disatteso sulla base di una congrua motivazione. Sarebbe, poi, inammissibile per difetto di interesse la censura che fa leva sulla mancata considerazione del materiale importato dal Piemonte, poiché detta produzione si sostituirebbe a quella a cui partecipa la ricorrente, nell’ambito della Provincia di Varese. Analogamente a dirsi quanto alla considerazione del fabbisogno legato all’EXPO, al momento non pianificabile e che, comunque, sarà valutato in occasione della revisione del Piano Cave della provincia di Milano.

Il motivo si palesa in parte infondato e per il resto inammissibile.

È infondato, laddove pretende di privare o, comunque, di comprimere l’ampia discrezionalità di cui godono le Autorità coinvolte nell’adozione e successiva approvazione dell’atto di pianificazione in questione, come evidenziato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato poc’anzi tratteggiata. In tal senso, giova ribadire come si tratti di un atto di pianificazione rispetto al quale, le scelte riguardanti le singole aree, non abbisognano di una specifica motivazione, stante la natura di atto generale del Piano de quo, coinvolgente un notevole numero di destinatari (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 1998, n. 1393; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 376).

È inammissibile, laddove con esso ci si duole di scelte che: o non sono state ancora compiute oppure, comunque, presentano risvolti, al momento, non ancora suscettibili di alcun serio apprezzamento.

Sull’undicesimo motivo di ricorso.

Il motivo si palesa del tutto infondato, stante l’assenza - nella normativa applicabile in subjecta materia - di termini perentori di durata dei procedimenti de quibus.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Le spese seguono, come di consueto, la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente e a favore della Regione Lombardia nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti. Nulla per le restanti parti evocate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, respinge il ricorso in epigrafe specificato.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite a favore della resistente Amministrazione nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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