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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010 n. 3772


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Acque di dilavamento dei parcheggi Assimilabilità a scarichi industriali - Esclusione.
Le acque di dilavamento dei parcheggi non sono assimilabili a scarichi industriali. Pres. Onorato, Est. Pannone -C.P. (avv.ti Esposito) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Pontecorvo) e Regione Campania (avv. De Gennaro) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010, n. 3772
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 03772/2010 REG.SEN.
N. 00509/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 509 del 2009, proposto da:
Claudio Pollio, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Esposito e Andreina Esposito, con domicilio eletto in Napoli, via G. Melisurgo, n. 4;


contro


Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Romina Pontecorvo, con domicilio ex a. 35 RD 26.06.1924, n. 1054 presso la Segreteria della Sezione;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

- della ordinanza n. 10/09 del 23 gennaio 2009, con la quale si ingiungeva al ricorrente di sospendere ad horas l’attività di parcheggio, con consequenziale rimozione di tutti i veicoli parcheggiati e di precedere alla bonifica del terreno ed al ripristino dello stato dei luoghi del fondo agricolo ubicato in Piano di Sorrento al viale dei Pini, n. 7, destinato all’attività autorizzata di parcheggio all’aperto;

- della deliberazione della Giunta della Regione Campania del 6.08.2008, n. 1350, pubblicata sul BURC n. 35 del I settembre 2008 con la quale vengono elencate varie categorie di attività produttive associate per assimilazione a quelle previste dalla legge (domestiche o industriali) quanto a normativa applicabile in materia di scarichi di acque, ed in particolare nella pare in cui non prevede un tempo differito prima che la detta assimilazione produca gli effetti stabiliti e ciò al fine di consentire l’adeguamento delle strutture delle attività produttive alla legge.

- nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ancorché mai comunicati alla ricorrente, compresi quelli acquisti all’istruttoria dell’ordinanza impugnata nonché la nota n. 148 del 21.01.2008 inoltrata dalla ASL NA5, Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.C. distretto 87/88, assunta al protocollo del Comune al n. 1289 del 21.01.1989.


Visto il ricorso, notificato in data 26 e 27 gennaio 2009 e depositato in data 28 gennaio 2009, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento e di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe.

All’udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO


La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione 6 agosto 2008, n. 1350, ha adottato il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive assimilabili. Gli scarichi, per singole categorie produttive, vengono cosi di seguito assimilati: (…) Acque di dilavamento piazzali adibiti a parcheggio. Industriali.

La predetta deliberazione è stata annullata con sentenza, che allo stato non risulta appellata, della Prima Sezione del TAR Campania del 17 novembre 2008, n. 19675.

Il ricorso quindi, nella parte in cui è finalizzato all’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Campania del 6 agosto 2008, n. 1350, è inammissibile in quanto il giudice adito non può annullare un atto già annullato.

Il provvedimento impugnato (ordinanza 10/2009) richiama esplicitamente la deliberazione (annullata) della Giunta Regionale per la Campania del 6.08.2008, n. 1350: tanto è sufficiente per disporne l’annullamento in quanto è venuto a mancare l’indefettibile presupposto per la sua emanazione.

L’annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta della Regione Campania riporta la situazione al momento precedente la sua adozione: ossia all’impossibilità di equiparare le acque di dilavamento dei parcheggi a scarichi industriali.

A tale conclusione il giudice adito non può non pervenire perché l’amministrazione resistente non fornisce alcun altra ricostruzione della natura di scarico industriale delle acque di dilavamento dei parcheggi.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al provvedimento indicato sotto la lettera a) dell’epigrafe.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 10 del 23.01.2009 del vicesindaco del Comune di Piano di Sorrento.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 


 



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