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TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 220


ACQUA - Scarico diretto in corpo irriguo - Controversie - Regime delle acque pubbliche - Giurisdizione del TAR - Esclusione. La controversia in materia di scarico non riversantesi in una rete fognaria o in un depuratore, ma direttamente in un corpo irriguo, con tutte le conseguenze relative alla sua utilizzazione, incidendo direttamente sul regime delle acque pubbliche, esula dalla giurisdizione del TAR (Trib. sup.re acque, 13 marzo 2009, n. 39, e 7 novembre 2008, n. 172). Pres. Zuballi, Est. Eliantonio - Comune di Ortona (avv. Polidori) c. Provincia di Chieti (avv. Manso) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 220
 

 

 

 

N. 00220/2010 REG.SEN.
N. 00386/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 386 del 2008, proposto da:
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Polidori, con domicilio eletto presso Peppino Polidori in Pescara, via Pesaro 21;


contro


Provincia di Chieti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Manso, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 16 luglio 2008, n. DT-3180, con la quale il Dirigente del Settore F (Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile) della Provincia di Chieti ha revocato la propria determinazione 25 ottobre 2006, n. 447, di autorizzazione del Comune di Ortona allo scarico nel Fosso Molino- Fiume Moro delle acque reflue urbane provenienti da un impianto di depurazione sito il località Abruzzini; nonché degli atti presupposti e connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

 

Con determinazione 25 ottobre 2006, n. 447 (successivamente integrata con determinazione 14 dicembre 2006, n. 504) la Provincia di Chieti ha autorizzato il Comune di Ortona allo scarico nel Fosso Molino-Fiume Moro delle acque reflue urbane provenienti da un impianto di depurazione sito il località Abruzzini.

Avendo accertato che gli scarichi non rientravano nei limiti di emissione fissati dalla legge, l’Amministrazione provinciale dapprima ha più volte diffidato il Comune a ripristinare le condizioni dello scarico (con diffide del 13 aprile 2007, del 19 dicembre 2007, dell’11 marzo 2008), e da ultimo con la determinazione dirigenziale 16 luglio 2008, n. DT-3180, ha revocato la predetta autorizzazione.

Con il ricorso in esame il Comune di Ortona è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 130 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 10 del regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue.

2) Violazione degli artt. 148 e 130 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. eccesso di potere per travisamento dei fatti.,

3) Eccesso di potere per difetto di motivazione ed irrazionalità.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Incompetenza.

La Provincia di Chieti si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 3 settembre 2008 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Con istanza depositata il 5 marzo 2010 il difensore della Amministrazione ricorrente ha dichiarato che la propria assistita non aveva più alcun interesse alla trattazione del gravame e, conseguentemente, ha chiesto che il ricorso in esame venga dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Tale richiesta può essere accolta, in quanto, avendo la parte ricorrente espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame proposto, appare evidente che allo stato alcuna utilità potrebbe derivare alla stessa dall’eventuale accoglimento del gravame in parola.

Il ricorso in esame può, di conseguenza, essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, atteso che la controversia proposta esula dalla giurisdizione di questo Tribunale, poiché incide in maniera diretta sul regime delle acque pubbliche, trattandosi di scarico non riversantesi in una rete fognaria o in un depuratore, ma direttamente in un corpo irriguo, con tutte le conseguenze relative alla sua utilizzazione (Trib. sup.re acque, 13 marzo 2009, n. 39, e 7 novembre 2008, n. 172).


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ri¬corso specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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