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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez.III - 14 luglio 2009, n. 1292



DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Delimitazione del demanio marittimo - Art. 32, c. 1 Cod. Nav. - Circostanze che ne comportano la necessità - Situazione di incertezza. L’individuazione della delimitazione del demanio marittimo - di regola discrezionale - diviene obbligatoria allorché ciò “sia necessario” (cfr. art. 32, c. 1, Cod. nav.): la situazione di incertezza è una delle ipotesi in cui, al fine di preservare il patrimonio pubblico, tale adempimento va effettuato. Pres. Adamo, Est. La Greca - P.A. (avv.ti Ferrari, Genna e Bonafede) c. Comune di Campobello di Mazara (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14/07/2009, sentenza n. 1292

 

 

 

N. 01292/2009 REG.SEN.
N. 00156/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 156 del 1995, proposto da Palermo Antonio nella qualità di coerede di Palermo Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Ferrari, Roberto Genna e Chiara Bonafede, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Genna in Palermo, via Siracusa n. 30;

contro

-il Comune di Campobello di Mazara (Tp), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-dell’ordinanza n. 144 del 14.9.1994, con cui la Commissione straordinaria del Comune di Campobello di Mazara ha ingiunto la demolizione di opere edili in Località Tre Fontane.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la documentazione prodotta dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 maggio 2009 il referendario Giuseppe La Greca e udita, per il ricorrente, l’Avv. A. D’Asaro su delega dell’Avv. C. Bonafede come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso notificato il 16 dicembre 1994 e depositato l’11 gennaio 1995, il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento vinte le spese, l’ordinanza in epigrafe, emanata dalla Commissione straordinaria del Comune di Campobello di Mazara, esponendo che la stessa era conseguente alla denuncia all’Autorità giudiziaria, operata da personale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo in data 03.09.1982, avente ad oggetto la realizzazione di opere - in località Tre Fontane - in asserita violazione dell’art. 54 del Codice della navigazione.

Affermava altresì di essere stato sottoposto a procedimento penale per violazione dell’art. 54 e dell’art. 55 del Codice della navigazione, instaurato sulla base della medesima denuncia, e che lo stesso si era concluso con sentenza di assoluzione del Pretore di Castelvetrano (sia perché il fatto non costituiva reato in ordine alla contestata violazione del predetto art. 54 sia perché, in ordine alla contestata violazione dell’art. 55 del Codice della navigazione, il fatto non sussisteva).

Con un unico motivo di censura il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato poiché la realizzazione dell’immobile in questione, oggetto dell’intimata demolizione, sarebbe stata, da una parte, oggetto di una licenza edilizia rilasciata in data 21.4.1966 dal Sindaco di Campobello di Mazara, e dall’altra in ragione del fatto che la sussistenza dell’abuso sarebbe stata esclusa dalla predetta sentenza di assoluzione (depositata in data 11 aprile 1986).

Il Comune di Campobello di Mazara non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza di discussione del 26 maggio 2009, su conforme richiesta del difensore di parte ricorrente, che si riportava alle già esposte domande e conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorrente deduce sostanzialmente il vizio di eccesso di potere poiché l’ordinanza di demolizione, emanata in data 14 febbraio 1994 dalla Commissione straordinaria del Comune di Campobello di Mazara, non ha tenuto conto di due aspetti fattuali:

a) l’avvenuto rilascio di regolare licenza edilizia da parte dell’Amministrazione comunale;

b) la sentenza di assoluzione del ricorrente nel processo instaurato a seguito del rapporto della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo datato 3 settembre 1982 e dal quale la medesima ordinanza muove.

Il ricorso è fondato.

Viene in rilievo come con la denuncia all’Autorità giudiziaria posta in essere dalla Capitaneria di Porto per la ritenuta violazione degli art. 54 e 55 del Codice della navigazione, sia stata contestata al ricorrente, la realizzazione, nell’anno 1984 “di un fabbricato a due elevazioni ed in adiacenza un cortile, un giardino ed una veranda, occupato un’area del demanio marittimo pari a mq. 198 circa […] a distanza inferiore a 30 mt. dell’area demaniale marittima un giardino e parte del cortile […] senza la prescritta autorizzazione del capo compartimento marittimo”.

Orbene, l’impugnato provvedimento non ha tenuto conto, né dal punto di vista della formale motivazione, né dal punto di vista del contenuto sostanziale, della sentenza penale in argomento, la quale, per ciò che riguarda il presente giudizio, ha escluso che le opere in argomento fossero poste in essere a meno di 30 metri dall’area demaniale marittima.

La sentenza in argomento assume rilevanza non già per la dichiarata assenza di responsabilità penale ex se -circostanza che nessuna predeterminata refluenza potrebbe comunque avere sull’odierno giudizio-, quanto per l’incertezza, dichiarata in quella sede, dei confini delimitanti il demanio marittimo.

Il Giudice penale ha osservato, infatti, che le operazioni di delimitazione del demanio marittimo non erano mai state espletate e che l’asserzione circa l’avvenuta “occupazione del demanio”, contestata dai verbalizzanti, si è fondata sull’esame delle mappe catastali - previste per altri fini - le quali mostravano notevoli discontinuità, rendendo quindi difficile l’accertamento con esattezza della linea di demanialità, soprattutto con riferimento a scostamenti ridotti, con possibili profili di inattendibilità.

Con riferimento al dato normativo, i primi tre commi dell’art. 32 del Codice della navigazione stabiliscono che:

“1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo intervenuto”.

L’assenza della prescritta delimitazione del demanio marittimo, alla quale l’Amministrazione demaniale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 32 Cod. nav., non consente di addivenire a conclusioni diverse, in considerazione peraltro dell’oggettiva incertezza, nel caso di specie, di tale limite (del quale nessun cenno è contenuto nell’atto gravato).

Tale incertezza vincola, peraltro, l’Amministrazione circa la scelta di effettuare o meno detta delimitazione, in considerazione che l’individuazione della linea demaniale diviene obbligatoria allorché ciò “sia necessario” (cfr. art. 32, c. 1, Cod. nav.): la situazione di incertezza, quale è quella che viene in rilievo nell’odierno giudizio, è una delle ipotesi in cui, al fine di preservare il patrimonio pubblico, tale adempimento va effettuato.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto annullata l’impugnata ordinanza, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione conseguenti al procedimento di delimitazione ex art. 32 c. 1 Cod. nav. a cura delle Amministrazioni competenti in materia di demanio marittimo.

In mancanza di costituzione della parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Maria Cappellano, Referendario

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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