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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06



DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2006/76/CE - Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento. Il principio di certezza del diritto esige che una disciplina comunitaria vigente nei confronti dei singoli sia chiara e precisa affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e possano agire di conseguenza (v. sentenza della Corte 9/07/1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini). Inoltre, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza della Corte 25/01/1979, causa 98/78, Racke; v. altresì, per quanto riguarda l’efficacia retroattiva di una direttiva, sentenza della Corte 13/11/1990, causa C-331/88, Fedesa e a.). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Controllo di legittimità - Giudice comunitario - Potere di ingiunzioni alle istituzioni - Art. 230 CE. Nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’art. 230 CE, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza del Tribunale 12/12/2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Annullamento parziale di un atto - Elementi separabili. L’annullamento parziale di un atto è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto impugnato (v. sentenza della Corte 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punti 27 e 28, e giurisprudenza ivi citata). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Violazione del principio di parità di trattamento - Elementi. Il principio di parità di trattamento è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 28/06/1990, causa C-174/89, Hoche). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Motivazione ex art. 253 CE - Requisiti. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del Tribunale 12/09/2002, causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland) - Consiglio). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06


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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

delle Comunità Europee,


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

7 ottobre 2009 (*)

«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2006/76/CE - Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento»



Nella causa T-380/06,

Vischim Srl, con sede in Cesano Maderno, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e B. Doherty, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma, della direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9),


IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, F. Dehousse e V. Vadapalas (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


Contesto normativo

La direttiva 91/414/CEE


1 A termini dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se:

(...) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite».

2 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, «[i]n base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino le (...) condizioni» specificate dappresso e relative al loro carattere innocuo per la salute umana ed animale nonché per l’ambiente.

3 In forza dell’art. 5, n. 4, primo e secondo trattino, della stessa direttiva, l’iscrizione può essere subordinata a condizioni concernenti «il livello di purezza minima della sostanza attiva» e «la natura e il tenore massimo di talune impurità».

4 L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 dispone quanto segue:

«L’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I è decisa secondo la procedura prevista all’art. 19.

Secondo questa procedura si decidono parimenti:

- le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione;

- le modifiche da apportare se necessario all’allegato I;

(…)».

5 A norma dell’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva 91/414, «[i]n deroga all’art. 4 (...) uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima».

6 Ai sensi dell’art. 8, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva, la Commissione delle Comunità europee avvia un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo di dodici anni.

7 A termini dell’art. 8, n. 2, quarto comma, della direttiva 91/414, «nel corso di [tale periodo] previo esame da parte del Comitato di cui all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni [una] sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all’art. 5 non sono soddisfatti o le informazioni e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato». La medesima disposizione precisa altresì che «[g]li Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro il termine prescritto».

8 L’art. 19 della direttiva 91/414, nel testo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione sia assistita da un comitato di regolamentazione, vale a dire il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato»).

9 Per quanto attiene alla sostanza attiva clorotalonil, il periodo di cui all’art 8, n. 2, della direttiva 91/414, che sarebbe dovuto scadere il 26 luglio 2003, in un primo momento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076 (GU L 319, pag. 3), ed in seguito fino al 31 dicembre 2006 dal regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335 (GU L 211, pag. 6), salvo il caso in cui fosse stata assunta una decisione in merito alla sua iscrizione nell’allegato I della direttiva prima di tale data.

Regolamento (CEE) n. 3600/92

10 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), organizza la procedura di valutazione di varie sostanze attive, tra le quali figura il clorotalonil, al fine della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva.

11 A termini dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92, «il produttore che desideri garantire l’iscrizione di una delle sostanze attive (...) nell’allegato I del[la direttiva 91/414] ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento».

12 L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3600/92, nel testo di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170, pag. 19), disciplina le modalità dell’esame delle pratiche presentate dai notificanti.

13 L’art. 8, n. 3, quarto comma, del regolamento n. 3600/92, come modificato, ha il seguente tenore:

«Dopo l’esame (...) la Commissione presenta al comitato (...),

a) un progetto di direttiva recante iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva [91/414], precisandone le relative condizioni, ivi incluso il termine di validità di tale iscrizione;

(…)».

Fatti

Iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414

14 L’8 luglio 1993 la ricorrente, Vischim Srl, una società italiana produttrice del clorotalonil, ha comunicato alla Commissione il proprio interesse ad ottenere l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414.

15 Soltanto due notificanti del clorotalonil hanno depositato il proprio fascicolo entro i termini, e cioè la società ISK Biotech Europe (alla quale si è sostituita la società Zeneca Agrochemicals nel corso della procedura di valutazione, a sua volta divenuta la società Syngenta) e la ricorrente.

16 Il 16 settembre 2005, in seguito all’esame di tali fascicoli, la Commissione ha adottato la direttiva 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414, per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51).

17 In forza dell’art. 1 della direttiva 2005/53 e del suo allegato, il clorotalonil viene iscritto al n. 102 della tabella di cui all’allegato I della direttiva 91/414. La quarta colonna di tale tabella, intitolata «Purezza», indica: «Esaclorobenzene: non più di 0,01 g/kg».

18 Dalla relazione sul riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def., del 14 febbraio 2005; in prosieguo: la «relazione sul riesame») risulta che il summenzionato requisito relativo al tenore di esaclorobenzene (ECB) è stato introdotto tenendo conto della specifica del clorotalonil adottata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) nel febbraio 2005.

19 A norma dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53, gli Stati membri, ove necessario, erano tenuti a modificare o ritirare le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti clorotalonil entro il 31 agosto 2006, verificando, da un lato, il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 91/414 e, dall’altro, se il titolare dell’autorizzazione possedesse o potesse accedere ad un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414, conformemente alle condizioni dell’art. 13 della direttiva stessa.

20 La direttiva 2005/53 è entrata in vigore il 1° marzo 2006. Ai sensi del suo art. 2, primo e secondo comma, gli Stati membri avevano l’obbligo di adottare e di pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa ed applicarle a decorrere dal 1° settembre 2006.

21 Il 25 novembre 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto segnatamente all’annullamento della direttiva 2005/53 (causa T-420/05).

22 Nell’ambito del suddetto ricorso la ricorrente ha presentato due domande consecutive di provvedimenti provvisori, respinte con ordinanze del presidente del Tribunale 4 aprile 2006, causa T-420/05 R, Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e 13 ottobre 2006, causa T-420/05 R II, Vischim/Commissione (Racc. pag. II-4085), quest’ultima confermata con ordinanza del presidente della Corte 3 aprile 2007, causa C-459/06 P(R), Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414

23 Nel dicembre 2005 la FAO, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente, ha pubblicato una nuova specifica del clorotalonil che porta a 0,04 g/kg il tenore massimo di ECB.

24 La ricorrente ha comunicato alla Commissione tale nuova specifica con lettera del 16 dicembre 2005.

25 Nel marzo 2006 la Commissione ha chiesto allo Stato membro relatore di valutare distinte versioni del clorotalonil conformi alla nuova specifica della FAO, tra cui il prodotto della ricorrente.

26 Contemporaneamente, i servizi della Commissione hanno trasmesso agli Stati membri un messaggio di posta elettronica così formulato:

«[Lo Stato membro relatore] ha avviato la valutazione dell’equivalenza dei prodotti di origini diverse (ivi compreso quello della Vischim). Qualora si giunga alla conclusione che essi sono sicuri tanto quanto il prodotto di riferimento, la Commissione progetterà la modifica della direttiva [91/414] per quanto attiene ai livelli autorizzati dell’ECB. In tal caso potrebbe risultare disagevole una modifica formale del testo prima del 1º settembre 2006 e potrebbe essere pertanto necessaria una certa flessibilità da parte dell’amministrazione intorno a tale data. Sarebbe deprecabile che taluni prodotti venissero ritirati dal mercato nazionale per essere di nuovo autorizzati poco appresso. È evidente che la revoca di autorizzazioni rimane in ogni caso obbligatoria qualora venga stabilito che l’esito dell’esame del fascicolo non è chiaramente positivo o qualora le prescrizioni amministrative non siano soddisfatte».

27 Nell’aprile 2006, al termine della propria valutazione, lo Stato membro relatore ha constatato che il clorotalonil contenente lo 0,04 g/kg di ECB non comportava rischi ulteriori rispetto a quelli di cui si era già tenuto conto in occasione dell’adozione della direttiva 2005/53. Pertanto ha proposto una modifica della specifica del clorotalonil di cui alla direttiva 2005/53.

28 Il 13 e il 14 luglio 2006 tale modifica è stata approvata dal comitato. Per quanto concerne il termine connesso all’introduzione della specifica modificata, il processo verbale della riunione del comitato precisa in particolare quanto segue:

«[L]a modifica della specifica di cui trattasi ha ricevuto un consenso generale e la Commissione si è impegnata ad adoperarsi affinché venga adottato rapidamente un progetto (...). Per quanto riguarda l’opportunità di estendere il termine di sei mesi impartito per presentare gli studi scientifici mancanti, esso non appare adeguato. Potrebbe creare un precedente ed esporrebbe la Commissione a censure di disparità di trattamento nei confronti dei notificanti (...). Per tali motivi non è opportuno scostarsi dal termine normalmente prescritto dalla direttiva d’iscrizione (...). Il Regno Unito chiede di prorogare il termine per conformarsi in relazione a tale fascicolo, onde consentire alla Vischim di fare ricorso ad un arbitrato previsto dal diritto nazionale al fine di poter accedere agli studi sui vertebrati una volta approvata l’iscrizione della sostanza».

29 Con lettera del 27 luglio 2006 la ricorrente ha comunicato alla Commissione che, «per poter assicurare la propria efficacia nei confronti [delle sue] autorizzazioni, la modifica [doveva], da un lato, entrare in vigore prima del 31 agosto 2006 e, dall’altro, impartire agli Stati membri un nuovo termine per la verifica del rispetto dei requisiti relativi all’iscrizione nell’allegato I». La Commissione non ha replicato a tale lettera.

30 Tra il luglio e il settembre 2006 la ricorrente ha ricevuto talune lettere delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno del Belgio e dell’Irlanda, con cui tali Stati le notificavano l’intenzione di ritirare il suo prodotto dal mercato.

31 In particolare la lettera inviata alla ricorrente dalle autorità del Regno Unito, datata 28 luglio 2006, ha il seguente tenore:

«[Il vostro prodotto è] conforme alle nuove specifiche [di purezza] così come modificate dal [comitato] il 13 e il 14 luglio 2006 [ma] non avete ancora dimostrato di aver avuto la possibilità di accedere adeguatamente ai dati dell’allegato II (…) per i vostri prodotti autorizzati esistenti che contengono clorotalonil. Si allega pertanto alla presente lettera la notifica dell’intento di ritirare i vostri prodotti esistenti che contengono il clorotalonil».

32 Il 22 settembre 2006 la Commissione ha adottato la direttiva 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva impugnata»).

33 In forza dell’art. 1 della direttiva impugnata, la specifica del clorotalonil prevista nell’ambito dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 viene sostituita dalla tabella contenuta in allegato. La quarta colonna di tale tabella, intitolata «Purezza», dispone quanto segue: «Esaclorobenzene: non più di 0,04 g/kg».

34 La direttiva impugnata è entrata in vigore il 23 settembre 2006. In forza del suo art. 2, gli Stati membri avevano l’obbligo di adottare e di pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa e dovevano applicarle a decorrere dal 1° settembre 2006.

Procedimento e conclusioni delle parti

35 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

36 Con atto separato depositato il medesimo giorno, la ricorrente ha formulato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Tale domanda è stata respinta con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 24 gennaio 2007.

37 Il 27 febbraio 2007, con atto separato, la Commissione ha depositato un’eccezione di irricevibilità. Dopo che la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, l’eccezione di irricevibilità è stato unita al merito con ordinanza del Tribunale 27 giugno 2007.

38 In seguito al deposito del controricorso il Tribunale ha deciso, in conformità dell’art. 47, n. 1, del regolamento di procedura, che non fosse necessario un secondo scambio di memorie.

39 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

40 A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura.

41 La presente causa, sentite le parti, è stata riunita alla causa T-420/05 ai fini della fase orale.

42 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti, cui esse hanno risposto con lettere del 16 giugno, 7 e 14 luglio 2008.

43 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 25 settembre 2008.

44 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la direttiva impugnata, segnatamente il suo art. 2, secondo comma;

- ingiungere alla Commissione di prevedere termini futuri, precisi, ragionevoli e legittimi per quanto riguarda la direttiva impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

45 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

46 Anzitutto, quanto alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di stabilire termini futuri, precisi, ragionevoli e legittimi in ordine alla direttiva impugnata, occorre rammentare che, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’art. 230 CE, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, Racc. pag. II-4797, punto 28).

47 Pertanto la suddetta domanda, esposta nel secondo capo di conclusioni della ricorrente, è irricevibile.

48 Per quanto riguarda poi la domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma, della direttiva impugnata, la Commissione eccepisce l’irricevibilità di tale domanda adducendo, in primo luogo, l’impossibilità dell’annullamento parziale auspicato dalla ricorrente e, in secondo luogo, la natura normativa della direttiva impugnata.

49 La ricorrente afferma che la propria domanda è ricevibile.

50 Quanto alla prima eccezione di irricevibilità invocata dalla Commissione si deve osservare che, in ossequio ad una costante giurisprudenza, l’annullamento parziale di un atto è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto impugnato (v. sentenza della Corte 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punti 27 e 28, e giurisprudenza ivi citata).

51 In forza dell’art. 2, secondo comma, della direttiva impugnata, gli Stati membri applicano le disposizioni adottate per conformarsi ad essa a decorrere dal 1º settembre 2006 e, quindi, in maniera retroattiva.

52 La ricorrente asserisce che il proprio ricorso non è diretto all’annullamento totale della direttiva impugnata, la quale le è sostanzialmente favorevole, ma concerne unicamente la sua efficacia nel tempo, disciplinata specificamente nella disposizione controversa.

53 La Commissione sostiene che la disposizione di cui trattasi, definendo l’ambito di applicazione temporale della direttiva impugnata, non è da questa separabile, poiché in caso di annullamento di tale disposizione la direttiva impugnata diventerebbe inapplicabile.

54 In proposito va rilevato che niente impedisce che la legittimità di un atto comunitario sia messa in discussione soltanto in ordine alla sua efficacia nel tempo e, in particolare, alla sua retroattività (v., in tal senso, sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, e 1° aprile 1993, cause riunite C-260/91 e C-261/91, Diversinte e Iberlacta, Racc. pag. I-1885).

55 Inoltre, nell’ambito di un ricorso che miri non alla soppressione di una disposizione sostanziale, favorevole alla ricorrente, ma solo all’annullamento della disposizione che disciplina la sua efficacia nel tempo, il giudice comunitario può decidere, ai sensi dell’art. 231, secondo comma, CE, di mantenere l’atto impugnato inalterato sino a quando le istituzioni competenti abbiano adottato i provvedimenti richiesti dall’esecuzione della sentenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio, Racc. pag. II-2671, punti 93 e 94, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, sebbene l’art. 231, secondo comma, CE concerna unicamente i regolamenti, l’ambito di applicazione di questa disposizione deve estendersi agli atti delle istituzioni, i quali, benché non abbiano la forma di un regolamento, nondimeno producono effetti analoghi (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4193, punto 26).

56 Si deve pertanto respingere l’eccezione di irricevibilità invocata dalla Commissione relativamente all’impossibilità dell’annullamento parziale della direttiva impugnata circoscritto al disposto dell’art. 2, secondo comma, che definisce l’efficacia nel tempo di questa.

57 Per quanto attiene alla seconda eccezione di irricevibilità invocata dalla Commissione in merito alla natura normativa della direttiva impugnata, occorre rammentare che il fatto che l’art. 230, quarto comma, CE, non riguardi espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica nei confronti di una direttiva non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-3259, punto 28).

58 Si deve inoltre rilevare che la ricorrente, in quanto notificante e titolare di autorizzazioni esistenti di prodotti fitofarmaceutici contenenti clorotalonil, è interessata individualmente e direttamente dall’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 di cui alla direttiva 2005/53 e, pertanto, dalla direttiva impugnata che modifica le condizioni ai fini di tale iscrizione. Occorre altresì osservare che la direttiva impugnata è stata adottata al termine di una valutazione sollecitata dalla ricorrente e avente in particolare ad oggetto il suo prodotto.

59 Da quanto precede risulta che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’annullamento della direttiva impugnata in relazione all’efficacia nel tempo stabilita dal suo art. 2, secondo comma, è ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

60 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un primo motivo, relativo ad un difetto di motivazione. La direttiva impugnata non conterrebbe una motivazione atta a giustificare la sua efficacia retroattiva. La Commissione non avrebbe chiarito come tale retroattività dovesse operare, de jure e de facto, per consentire l’attuazione utile della specifica modificata.

61 Il secondo motivo della ricorrente è relativo alla violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e dell’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92. A suo avviso tali disposizioni impongono alla Commissione di prevedere, nell’ambito di una direttiva relativa all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, un periodo transitorio per il riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti. La sussistenza di tale obbligo sarebbe confermata dalla prassi della Commissione. Per avere senso ed essere efficace, il predetto periodo transitorio dovrebbe necessariamente collocarsi nel futuro, e cioè a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della direttiva impugnata. Omettendo di prevedere siffatto periodo nel caso di specie, dunque, la Commissione sarebbe venuta meno ad un obbligo procedurale essenziale impostole dalla direttiva 91/414 e dal regolamento n. 3600/92.

62 Mantenendo il fulcro della propria argomentazione sull’assenza di un periodo transitorio futuro nella direttiva impugnata, la ricorrente adduce quindi la violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

63 A tale riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza secondo la quale un provvedimento comunitario può applicarsi retroattivamente solo in casi eccezionali, qualora lo richieda il suo obiettivo e il legittimo affidamento degli interessati sia rispettato. Orbene, nel caso di specie nessuna di queste condizioni sarebbe soddisfatta.

64 L’efficacia retroattiva della direttiva impugnata non potrebbe essere giustificata dalla necessità di evitare l’applicazione della specifica più restrittiva di cui alla direttiva 2005/53. Infatti, quest’ultima sarebbe già stata produttiva di effetti giuridici, vale a dire la revoca delle autorizzazioni possedute dalla ricorrente. In tale contesto, la modifica retroattiva avrebbe efficacia solo se fosse associata ad un periodo transitorio futuro, nel corso del quale possa dimostrarsi la conformità con la nuova specifica.

65 Inoltre, la mancata previsione di un nuovo periodo transitorio violerebbe le aspettative legittime degli operatori sorte in virtù della normativa applicabile e della prassi della Commissione. In particolare, difettando un nuovo periodo transitorio, l’efficacia retroattiva della direttiva impugnata metterebbe a repentaglio il legittimo affidamento della ricorrente, dal momento che quest’ultima non sarebbe stata in grado di giovarsi dei diritti derivanti dalla modifica della specifica del clorotalonil.

66 In mancanza di un periodo transitorio, la ricorrente adduce di non aver potuto «risalire nel tempo» per sottoporre il proprio fascicolo alle autorità nazionali, affinché queste verificassero la conformità del suo prodotto alla luce della specifica modificata introdotta dalla direttiva impugnata. Gli Stati membri, dal loro canto, non avrebbero potuto assolvere i propri obblighi relativi alle nuove disposizioni applicabili, in particolare esaminare o riesaminare le autorizzazioni nazionali della ricorrente alla luce della nuova specifica. Pertanto, la direttiva impugnata sarebbe priva di effetto utile e infrangerebbe il principio di certezza del diritto.

67 In aggiunta, la Commissione non avrebbe riservato alla ricorrente lo stesso trattamento applicato ai produttori interessati dagli altri provvedimenti adottati nello stesso ambito, che hanno stabilito un periodo transitorio in seguito all’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414, e, in particolare, lo stesso trattamento riservato all’altro notificante il clorotalonil, la Syngenta, che ha usufruito di un siffatto periodo previsto dalla direttiva 2005/53.

68 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

69 Ad avviso del Tribunale, occorre esaminare innanzi tutto l’asserita violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e dell’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 nonché della prassi anteriore della Commissione, poi la violazione dei vari principi generali del diritto invocati dalla ricorrente e, da ultimo, la violazione dell’obbligo di motivazione.

- Sull’asserita violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e dell’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 nonché della prassi anteriore della Commissione

70 In primo luogo, per quanto attiene alle disposizioni che si asseriscono violate, si deve rilevare che nessuna di esse impone alla Commissione l’obbligo di prevedere un periodo transitorio per il riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti.

71 Da un lato, l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 stabilisce un programma di lavoro con differenti periodi per l’esame delle sostanze attive già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva, in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, dunque, non menziona affatto la previsione di un periodo transitorio da parte della Commissione dopo l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I.

72 Dall’altro lato, l’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 prevede che, nell’ambito di una proposta di direttiva diretta ad iscrivere una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, la Commissione fissi eventualmente le condizioni per l’iscrizione, ivi compreso il termine. Questa disposizione contempla pertanto talune modalità concernenti la fase dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414. Non ne discende l’obbligo per la Commissione di prevedere un periodo transitorio per il riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti dopo la predetta iscrizione.

73 Questo vale a maggior ragione nel caso di specie dal momento che la direttiva impugnata non abroga la direttiva 2005/53, bensì si limita a modificare l’allegato I della direttiva 91/414 per quanto concerne la specifica della sostanza di cui trattasi. Essa non mette in alcun modo in discussione l’intera procedura di iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414. È nell’ambito di tale procedura d’iscrizione che la ricorrente ha dovuto depositare una sintesi del fascicolo ed un fascicolo completo, in conformità dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 21 settembre 1995, n. 2230 (GU L 225, pag. 1), e dell’art. 6 del regolamento n. 3600/92, così come completato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2266 (GU L 259, pag. 27). Al termine di tale procedura è stata adottata la direttiva 2005/53 che iscrive la sostanza in questione nell’allegato I della direttiva 91/414 e che prevede un periodo transitorio anteriore all’entrata in vigore di tale iscrizione. Nel caso di specie, pertanto, l’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414 è stata debitamente seguita da un periodo transitorio atto a consentire l’esame da parte delle autorità nazionali delle autorizzazioni nazionali esistenti.

74 Pertanto, il fatto che la direttiva impugnata non preveda un simile periodo transitorio non configura una violazione delle disposizioni fatte valere dalla ricorrente.

75 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla prassi della Commissione, si deve rilevare che una semplice prassi amministrativa, che non sia contraria alla normativa vigente e che non implichi l’esercizio di un potere di valutazione, può suscitare l’affidamento legittimo degli interessati (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T-310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II-3253, punto 112, e giurisprudenza ivi citata).

76 Nel caso di specie la Commissione fa valere che la propria prassi costante consiste nel richiedere che gli Stati membri adottino determinati provvedimenti entro un termine di sei mesi a decorrere dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414.

77 La prassi della Commissione consistente nella previsione di un siffatto termine tale da consentire alle parti interessate di prepararsi alle nuove prescrizioni e agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti risulta anche dal nono e decimo ‘considerando’ della direttiva 2005/53.

78 Tuttavia va osservato che tale prassi, da un lato, riguarda anzitutto gli Stati membri, ai quali essa conferisce taluni obblighi, in particolare relativamente al termine di cui dispongono per il riesame, e, dall’altro, concerne l’iscrizione iniziale di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414.

79 È giocoforza constatare, quindi, che altrettanto erroneamente la ricorrente richiama la prassi della Commissione per far valere nel caso di specie un obbligo a carico di quest’ultima di prevedere un periodo transitorio in vista del riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti. La prassi alla quale la ricorrente fa riferimento non concerne la fattispecie in esame.

80 Di conseguenza la Commissione, omettendo di prevedere nella direttiva impugnata un periodo transitorio ai fini del riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti, non ha violato né l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, né l’art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3600/92 e neppure si è discostata dalla sua prassi anteriore.

- Sull’asserita violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento

81 Occorre rammentare che il principio di certezza del diritto esige che una disciplina comunitaria vigente nei confronti dei singoli sia chiara e precisa affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e possano agire di conseguenza (v. sentenza della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17).

82 Inoltre, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 20; v. altresì, per quanto riguarda l’efficacia retroattiva di una direttiva, sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 45).

83 Nel caso di specie occorre dunque verificare, da un lato, se l’obiettivo da conseguire giustifichi il carattere retroattivo della direttiva impugnata e, dall’altro, se il legittimo affidamento della ricorrente sia stato debitamente rispettato e se quest’ultima abbia potuto conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi potendo agire di conseguenza.

84 Quanto alla prima condizione, dal primo e secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata risulta che la Commissione ha modificato la specifica del clorotalonil per tener conto della nuova specifica della FAO, pubblicata in seguito all’adozione della direttiva 2005/53. Detta specifica della FAO, abrogando la specifica che era stata in vigore al momento dell’adozione della direttiva 2005/53, ha modificato il requisito relativo al tenore di ECB, portando il suo limite da 0,01 a 0,04 g/kg.

85 A tale proposito, al quarto ‘considerando’ della direttiva impugnata la Commissione ha specificato che, «[p]oiché la direttiva 2005/53 (...) impone[va] agli Stati membri di applicare le disposizioni del suo articolo 2 a decorrere dal 1º settembre 2006, anche la specifica modificata per il clorotalonil [doveva] essere applicabile a decorrere da questa data».

86 Dalle suddette indicazioni risulta che, prevedendo un’efficacia retroattiva della specifica modificata, la Commissione ha inteso evitare che gli Stati membri fossero obbligati ad applicare, anche se per un brevissimo periodo di tempo, la specifica più restrittiva prevista dalla direttiva 2005/53. Alla luce di tale obiettivo doveva disporsi che la specifica modificata del clorotalonil fosse applicabile a partire dalla data prevista per l’applicazione della specifica iniziale.

87 Nel caso di specie si deve necessariamente rilevare che la prima condizione enunciata dalla giurisprudenza citata al punto 82 supra è soddisfatta, e cioè che lo scopo perseguito richiedeva che la direttiva impugnata prevedesse l’applicazione retroattiva della nuova specifica meno severa. La ricorrente, del resto, non contesta il carattere retroattivo della direttiva impugnata in quanto essa fissa una nuova specifica meno severa.

88 Quanto alla seconda condizione, vale a dire il rispetto del legittimo affidamento degli interessati, occorre anzitutto rilevare che, dal momento che la specifica modificata prevista dalla direttiva impugnata ha il solo effetto di rendere i requisiti di iscrizione meno rigorosi, la sua retroattività non era in quanto tale atta a pregiudicare il legittimo affidamento degli operatori interessati.

89 La ricorrente fa tuttavia valere che la direttiva impugnata viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, poiché non fissa un periodo transitorio tale da consentirle di adeguarsi alle nuove prescrizioni e comportante l’obbligo per gli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni nazionali esistenti.

90 In proposito si deve rammentare (v. punti 70-80 supra) che nel caso di specie né le disposizioni applicabili né la prassi della Commissione impongono a quest’ultima di prevedere tale periodo transitorio.

91 La ricorrente oltretutto non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la Commissione avesse suscitato in essa legittime aspettative che la modifica della specifica venisse seguita dalla previsione di un nuovo periodo transitorio. Atteso che la stessa ricorrente è all’origine di tale modifica (v. punti 23 e 24 supra) che riduce le prescrizioni relative all’autorizzazione dei suoi prodotti, non può essere in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento la mancata previsione di un periodo transitorio per consentire alla ricorrente di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

92 Nel caso di specie, qualsiasi prodotto che rispetti la specifica della direttiva 2005/53 soddisfa a fortiori quella della direttiva impugnata, di modo che l’adeguamento, tanto da parte degli Stati membri che da parte della ricorrente, alle nuove prescrizioni non sembra richiedere provvedimenti o impegni particolari tali da giustificare un legittimo affidamento nella previsione di un periodo transitorio a tale fine.

93 Più precisamente, dal punto di vista del rispetto del principio di certezza del diritto, la direttiva 2005/53 e le chiare e puntuali disposizioni all’epoca applicabili, le quali non sono state abrogate dalla direttiva impugnata, consentivano alla ricorrente di conoscere senza ambiguità la portata degli obblighi da esse attribuitile. Essa poteva agire di conseguenza e, in particolare, qualora avesse voluto mantenere le proprie autorizzazioni esistenti, avrebbe potuto presentare un fascicolo completo, costituito in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414. Nel corso del periodo transitorio seguito all’adozione della direttiva 2005/53 era chiaramente interesse della ricorrente presentare un siffatto fascicolo ovvero dimostrare di poter accedere ad esso onde poter mantenere le proprie autorizzazioni esistenti.

94 Difatti, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53, la ricorrente era stata avvertita che, ove non avesse ottemperato a tale obbligo, indipendente da quello relativo alla conformità di un prodotto alla specifica comunitaria, le sue autorizzazioni sarebbero state revocate.

95 In via subordinata e più contestuale, dalle circostanze del caso di specie risulta altresì che la ricorrente era stata informata del fatto che la Commissione intendeva modificare la specifica del clorotalonil al fine di tener conto di quella adottata dalla FAO nel dicembre 2005 e che tale modifica si sarebbe inserita nel contesto del riesame condotto in conformità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53.

96 Infatti, la procedura antecedente l’adozione della direttiva impugnata era stata avviata sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente il 16 dicembre 2005 e questa era stata informata tanto delle conclusioni della relazione compiuta dallo Stato membro relatore nell’aprile 2006, in cui si proponeva di modificare la specifica definita dalla direttiva 2005/53, quanto dell’adozione della proposta in questo senso da parte del comitato, il 13 ed il 14 luglio 2006.

97 Orbene, dalla lettera delle autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 28 luglio 2006 (v. punto 31 supra), prodotta dalla ricorrente, nonché dalle lettere delle autorità dell’Irlanda del 30 agosto 2006 e del Regno del Belgio del 7 settembre 2006, prodotte dalla Commissione, risulta che la ricorrente ha subito la revoca di talune autorizzazioni non già per difetto di conformità con la specifica del clorotalonil di cui alla direttiva 2005/53, bensì perché non era stato presentato un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 o non era stata dimostrata la possibilità di accedere a tale fascicolo.

98 La ricorrente non può dunque reclamare il diritto di colmare le lacune del proprio fascicolo nell’ambito di un nuovo esame delle sue autorizzazioni durante un nuovo periodo transitorio, posto altresì che essa poteva apprezzare appieno l’interesse a depositare un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 nel corso del periodo transitorio successivo l’adozione della direttiva 2005/53. Occorre in proposito sottolineare che le prescrizioni connesse alla presentazione di tale fascicolo sono rimaste immutate. Ogni fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 era tale nel vigore della direttiva 2005/53 e permaneva tale sotto quello della direttiva impugnata. Sia sul piano della specifica che su quello del possesso di un fascicolo conforme, dunque, al momento dell’adozione della direttiva impugnata la Commissione non aveva alcun motivo di obbligare gli Stati membri a procedere ad un nuovo esame delle autorizzazioni esistenti né di prevedere a tal fine un periodo transitorio.

99 Ne consegue che l’applicazione retroattiva della nuova specifica introdotta dalla direttiva impugnata non viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la direttiva impugnata non è neppure priva di effetto utile. Infatti, essa consente di mantenere le autorizzazioni esistenti per i prodotti conformi alla nuova specifica da essa introdotta, a condizione che il titolare dell’autorizzazione abbia soddisfatto le altre condizioni di cui alla direttiva 2005/53.

100 Quanto al principio di parità di trattamento, tale principio è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25).

101 Orbene, nel caso di specie l’argomentazione della ricorrente sostanzialmente equipara situazioni diseguali. Infatti, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 non è paragonabile alla sola modifica della specifica di tale sostanza, già iscritta, e pertanto la direttiva impugnata non doveva obbligatoriamente prevedere le stesse modalità transitorie della direttiva 2005/53, del resto non abrogata.

102 Oltre tutto, dal momento che la ricorrente, al pari degli altri produttori, ha potuto beneficiare del periodo transitorio seguito all’adozione della direttiva 2005/53 e quindi all’iscrizione del clorotalonil nell’allegato I della direttiva 91/414, e in particolare presentare, in tale ambito, alle autorità nazionali un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414, essa non può invocare una disparità di trattamento rispetto agli altri produttori di tale sostanza o di qualsiasi altra sostanza all’atto della sua iscrizione nell’allegato I di detta direttiva. La ricorrente inoltre non ha dimostrato che la Commissione abbia previsto periodi transitori in favore di altri produttori in occasione della modifica della specifica di una sostanza già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414.

103 Di conseguenza la Commissione, omettendo di prevedere nella direttiva impugnata un periodo transitorio in vista del riesame delle autorizzazioni esistenti di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53, non ha infranto il principio di parità di trattamento.

104 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dei principi generali del diritto invocati dalla ricorrente non può essere accolto.

- Sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione

105 Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo [v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2002, causa T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. II-3651, punto 65, e giurisprudenza ivi citata].

106 In proposito, per quanto attiene ad un asserito difetto di motivazione relativo alla disposizione della direttiva impugnata disciplinante la sua applicazione nel tempo, da un lato, va rilevato che il primo, secondo e quarto ‘considerando’ della direttiva impugnata, citati ai punti 84 e 85 supra, fanno emergere chiaramente le ragioni per le quali la Commissione ha dotato la specifica modificata di efficacia retroattiva.

107 Dall’altro lato, la Commissione non è tenuta ad indicare le ragioni per cui essa non ha previsto un periodo transitorio per il riesame delle autorizzazioni nazionali. Infatti, come emerge dalle considerazioni che precedono, né le disposizioni applicabili, né la sua prassi anteriore, né alcuno dei principi generali del diritto invocati dalla ricorrente imponevano alla Commissione di prevedere un tale periodo transitorio.

108 Pertanto, la ricorrente sostiene a torto che la direttiva impugnata è viziata di un difetto di motivazione.

109 Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

110 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)


dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Vischim Srl è condannata alle spese.

Meij


Dehousse


Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2009.

Firme



 


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