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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09



DIRITTO SANITARIO - Prescrizioni tecniche per la donazione - Approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine impartito - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 2006/17/CE.
Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17. Pres. Lindh - Rel. Lõhmus - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva - Ordinamento giuridico interno - Giustificazione - Esclusione. Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v. sentenza 28/06/2007, causa C-235/04). Pres. Lindh - Rel. Lõhmus - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 12/11/2009, Sentenza C-12/09


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CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

12 novembre 2009



«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/17/CE - Prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine impartito»



Nella causa C-12/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2009,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. Cattabriga e S. Mortoni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,


LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra P. Lindh, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza


1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (GU L 38, pag. 40), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.

2 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo comma, di tale direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° novembre 2006 ed informarne immediatamente la Commissione.

3 In assenza di qualsiasi informazione relativa ai provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana per assicurare il recepimento della detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE intimando a tale Stato membro, con lettera del 20 aprile 2007, di presentare le proprie osservazioni.

4 Non avendo ottenuto risposta, la Commissione, in data 6 maggio 2008, ha emesso un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva 2006/17 entro due mesi a decorrere dal ricevimento di tale parere motivato.

5 Con lettera 9 luglio 2008, la Repubblica italiana ha risposto al detto parere motivato comunicando alla Commissione che, ai fini di tale recepimento, il Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 aveva adottato uno schema di decreto legislativo, il quale doveva essere sottoposto per i prescritti pareri alla Conferenza «Stato-Regioni» e alla competente commissione parlamentare, per cui l’approvazione definitiva delle disposizioni necessarie al detto recepimento era prevista per il 1° agosto 2008.

6 In assenza di altre informazioni che consentissero di ritenere che tutti i provvedimenti necessari al recepimento della direttiva 2006/17 nell’ordinamento giuridico italiano fossero stati definitivamente adottati, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.

7 Nel controricorso, la Repubblica italiana non contesta l’inadempimento fatto valere. Essa precisa che l’iter legislativo diretto ad assicurare tale recepimento non è ancora concluso, ma potrà essere rapidamente portato a termine, poiché gli schemi di decreti legislativi necessari sono già stati preparati. Pertanto, la Repubblica italiana ritiene di poter dar conto dell’avvenuta entrata in vigore dei detti decreti legislativi entro il termine di conclusione della fase scritta del procedimento relativa alla presente causa.

8 Occorre a tal riguardo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 2008, causa C-152/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-39, punto 15 e la giurisprudenza ivi menzionata).

9 Peraltro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 28 giugno 2007, causa C-235/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5415, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

10 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva 2006/17 nel suo ordinamento giuridico interno.

11 In tale contesto il ricorso presentato dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

12 Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.

Sulle spese

13 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.


Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:


1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.


 


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