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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897


CONSUMATORI - SALUTE - Alimenti - Mero trasportatore - Obbligo di conservazione  L. n. 283/1962.
L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge n. 283/1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte le fasi di distribuzione degli alimenti. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897

CONSUMATORI - SALUTE - Alimenti  Trasportatore  Obblighi - Condizioni di conservazione degli alimenti  Destinatari - Prescrizioni igienico - sanitarie. L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge n. 283/1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare la condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi di distribuzione degli stessi. Pertanto, destinatari delle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 283/1962, sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897

CONSUMATORI - SALUTE - Alimenti - Concetto di "destinazione per la vendita" - L. n. 283/1962. Il concetto di "destinazione per la vendita", enunciato dall'art. 5 della legge 30.4.1962, n. 283, in tema di frodi di alimentari, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzato semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori [ vedi Cass. : sez. III, 1.4.2003, n. 15185; Sez. III, 22.6.1996, n. 6266; Sez. VI, 4.6.1993, n. 5661; Sez VI, 14.12.1993, n. 11395]. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897

CONSUMATORI - SALUTE - Alimenti - Cattivo stato di conservazione  Configurabilità del reato - Prescrizioni normative - Danno per la salute del consumatore. Nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Cass. Sez. Un. 19.12.2001, sentenza n. 40, ric. Butti). Sicché, una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico - sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ( vedi pure Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Merlo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 gennaio 2007 (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 2897



Udienza Pubblica del 19.10.2006
SENTENZA N. 1650
REG. GENERALE n. 2980/05


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

1. Dott. Amedeo                       POSTIGLIONE                               Presidente
2. Dott. Vincenzo                     TARDINO                                       Consigliere
3. Dott. Mario                           GENTILE                                       Consigliere
4. Dott. Aldo                             FIALE                                           Consigliere
5. Dott. Maria  Silvia                  SENSINI                                        Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da MERLO Carlo, n. ad Alessandria il 21-10-1960

avverso la sentenza 6-10-2004 del Tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra

Visti gli atti,la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio MELONI

che ha concluso per il rigetto del ricorso

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il Tribunale di Alba - sezione distaccata di Bra con sentenza del 6-10 2004, affermava la responsabilità penale di Merlo Carlo in ordine al reato di cui:

 

- all'art. 5, lett. b), legge 30.4.1962, n. 283 [per avere, nella qualità di autista dipendente della "Cooperativa Alimentaristi Associati Artigiani 3°", eseguito il trasporto di prodotti alimentari deperibili destinati alla vendita (pasta brisé, mozzarelle e crema di yogurt) in cattivo stato di conservazione poiché trasportati con autocarro non refrigerato a temperature ben più elevate di quelle in cui detti prodotti dovevano conservarsi - acc., in Carmpagnola, l'11.6.2003]

 

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non-menzione.

 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Merlo, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione - ha eccepito:

 

- la non riferibilità del fatto all'imputato, in quanto quegli svolgeva mere mansioni di autista, chiamato a svolgere la sola attività di trasporto, sicché non era tenuto al "controllo sull'esecuzione del carico", spettando questo, secondo un preciso organigramma aziendale, al "responsabile della logistica", al "responsabile del settore fresco", al "responsabile spedizione merci" e ad alcuni "addetti al controllo al controllo uscita merci";

 

- la impossibilità di configurare come "negligente" il comportamento dell'imputato, consistito nell'avere omesso di controllare il carico affidatogli per la distribuzione all'acquirente, proprio perché detto controllo non rientrava tra le mansioni affidategli (in quanto attributo ad altri) e quindi non costituiva "azione doverosa",

 

- vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, atteso che la valutazione legale di pericolosità del prodotto deve essere fatta in riferimento allo stato effettivo di esso e non alle modalità di conservazione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

 

1. L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge n. 283/1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare la condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi di distribuzione degli stessi.

 

Destinatari delle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 283/1962, pertanto, sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico - sanitarie.

 

In proposito, deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema secondo il quale il concetto di "destinazione per la vendita", enunciato dall'art. 5 della legge 30.4.1962, n. 283, in tema di frodi di alimentari, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzato semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori [ vedi Cass. : sez. III, 1.4.2003, n. 15185; Sez. III, 22.6.1996, n. 6266; Sez. VI, 4.6.1993, n. 5661; Sez VI, 14.12.1993, n. 11395]

 

Nella fattispecie in esame - caratterizzata dall'esistenza di una temperatura ambientale esterna di 36°C, nel mese di giugno - anche l'autista dell'automezzo non refrigerato aveva dunque il dovere di accertarsi della tipologia dei prodotti alimentari affidati al suo trasporto, si da impedire evidenti pericoli di oggettivo deterioramento di essi. E ciò indipendentemente dall'effettuazione di ulteriori e preliminari controlli demandanti ad altri soggetti secondo l'organizzazione dell'azienda distributrice.

 

3. Le Sezione Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 19.12.2001, n. 40, ric. Butti - hanno affermato che, nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.

 

Una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico - sanitari riferiti alle modalità di conservazione ( alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), pertanto, la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ( vedi pure Cass., Sez. III, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli)

 

4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spesse del procedimento.

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione,

 

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

ROMA, 19.10.2006


L' estensore              Il presidente
            Aldo Fiale                    Amedeo Postiglione


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