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Criticità applicative del DM 65/2010 sul ritiro dei RAEE da parte dei distributori

 

LUCA PRATI*
 

 



Il decreto n. 65 dell’8 marzo 2010, come si è già scritto in altra sede, non è esente da criticità applicative che ne limitano l’efficacia, senza che dette limitazioni abbiano al contempo una adeguata contropartita in termini di vantaggi ambientali.

Pare perciò auspicabile un qualche intervento normativo e/o interpretativo diretto a risolvere alcune delle predette criticità.

Una prima considerazione relativa ai limiti di efficacia del sistema è costituito dagli ostacoli costituiti all’ingresso nelle piazzole comunali dei RAEE professionali, ostacoli che rischiano di incidere pesantemente sulle quote di RAEE effettivamente recuperate.

Allo stato attuale infatti i RAEE professionali, in quanto rifiuti speciali ai sensi dell’ art. 184, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 152/2006, non possono accedere ai centri di raccolta comunali ed intercomunali di cui al DM 8 aprile 2008. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal suddetto decreto sono infatti destinati soltanto ai rifiuti urbani e assimilati, elencati all’allegato I del suddetto DM, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche

Per il caso dei RAEE tuttavia tale divieto non pare, in realtà, assoluto, poiché all’interno dei RAEE domestici vi sono anche, i RAEE che, pur essendo di provenienza “professionale”, rientrano nella definizione di cui art. 3, comma 1 lett. o) del D. Lgs. 151/2005. Secondo tale ultima norma i "RAEE provenienti dai nuclei domestici" sono definiti come “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”. La definizione è identica a quella contenuta nella la Direttiva 2002/96, e quindi pienamente in linea con l’ordinamento comunitario.
Poiché tanto il D. lgs. 151/2005 - art. 1, lett. o) - quanto la Direttiva 2002/96 dispongono la piena l’equiparazione tra RAEE “originati da nuclei domestici” e RAEE ad essi “analoghi per natura e quantità”, sembra doversi ritenere che tale equiparazione non possa venire meno nella fase del conferimento del RAEE al centro di raccolta comunale.
Del resto poiché il distributore è obbligato al ritiro dei RAEE conferiti dall’utente finale anche qualora essi siano “di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”, ad essi non può essere negata la possibilità di accedere ai centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, posto che altrimenti i distributori non sarebbero in grado di avviare a recupero e/o smaltimento i RAEE “equiparati ai domestici” (e spesso da questi indistinguibili) avvalendosi delle modalità semplificate di cui al DM 65/2010.
Pertanto pare debba ritenersi che i RAEE di origine industriale, commerciale o istituzionale equiparati ai domestici, rientrando a tutti gli effetti nella definizione legale di RAEE provenienti da nuclei domestici, possano essere conferiti, unitamente agli altri RAEE raccolti, ai centri di raccolta comunale.
In talune ipotesi potrebbe peraltro non essere agevole stabilire quando i RAEE provenienti, ad esempio, da un entità commerciale, siano diversi per natura e quantità dai RAEE originati da un nucleo domestico. Quando non possa soccorrere il criterio relativo alla natura del RAEE ma ci si debba basare sul solo criterio quantitativo l’assimilazione delle due tipologie di rifiuto dovrebbe essere operata con un criterio di ragionevolezza, il quale a sua volta dovrà basarsi sulla effettiva possibilità del centro di raccolta comunale di ricevere i RAEE conferiti dai distributori ed installatori secondo le modalità semplificate del DM 65/2010.
Sarebbe tuttavia auspicabile un intervento normativo, anche di fonte secondaria, che fornisca idonee linee guida per l’equiparazione quantitativa dei RAEE di origine industriale, commerciale o istituzionale ai domestici, quantomeno ai fini dell’accesso ai centri di raccolta comunali, al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio dei suddetti parametri ed evitare difficoltà gestionali agli operatori.
Un'altro tipo di problemi riguarda poi le rigide condizioni che consentono agli operatori di avvalersi delle procedure agevolate del DM 65/2010.

Ricordiamo che la prima delle condizioni richieste dal decreto perché possa operare il regime agevolato è che il “raggruppamento” riguardi esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005, provenienti dai nuclei domestici; Il secondo requisito è che i RAEE siano trasportati direttamente presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1), del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i centri di raccolta comunali di cui al DM 8 aprile 2008) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. La terza ed ultima condizione impone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.

Resta però aperto il problema relativo alla possibilità per un soggetto abilitato alla raccolta ed al trasporto nelle forme ordinarie, e quindi iscritto all’albo gestori ai sensi dell’art. 212 commi 5 e 6 del D. lgs. 152/20061, di prelevare i RAEE presso il centro di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010 e trasportarli direttamente ad un centro autorizzato al loro deposito (D15) o messa in riserva (R13) in procedura ordinaria, oppure ad un centro di trattamento autorizzato al loro smaltimento o recupero.

Tale circostanza si potrebbe verificare, in particolare, in tutti quei casi in cui si volesse affidare ad un operatore professionale la raccolta di RAEE presso una pluralità di centri di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010, del medesimo o di diversi distributori di AEE, al fine di conferire direttamente i RAEE ad un centro di trattamento autorizzato, evitando il passaggio nelle piazzole comunali ed ottimizzando al contempo i costi di raccolta e trasporto per gli operatori.

Allo stato attuale ciò non appare possibile senza che al contempo sorgano situazioni di rischio sotto il profilo legale. Ai sensi dell’art. 1 del DM infatti lo stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non siano destinati ai centri di raccolta comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione non consente infatti all’esenzione di operare, e rende il “raggruppamento” dei RAEE effettuato presso il distributore un deposito incontrollato di rifiuti penalmente sanzionato.

Pertanto, per quanto possa apparire irrazionale da un punto di vista pratico ed operativo, il mancato transito dei RAEE dal centro di raccolta comunale finirebbe per rendere illecito il “raggruppamento” effettuato a monte dal distributore. Ciò ovviamente a meno che il distributore non optasse (cosa estremamente improbabile) per operare anch’esso in regime ordinario, munendosi di autorizzazione al deposito, registro di carico e scarico, etc…

Una problematica distinta è invece quella costituita dalla possibilità per i soggetti che effettuato il trasporto di RAEE domestici, iscritti all’albo gestori in regime ordinario, di procedere alla raccolta dei RAEE presso i centri di raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010, al fine di conferirli ai centri di raccolta comunali. Anche tale circostanza si potrebbe verificare in tutti quei casi in cui si volesse affidare ad un unico operatore professionale la raccolta di RAEE presso una pluralità di centri di raggruppamento del medesimo o di diversi distributori di AEE, con evidenti sinergie e riduzioni di costi. In tal caso peraltro il raccoglitore / trasportatore non si avverrebbe della procedura semplificata, in quanto opererebbe una pluralità di raccolte, con ogni probabilità avvalendosi di mezzi più capienti di quelli previsti dal DM.

Occorre premettere che in quest’ultima ipotesi non si ravvisano ragioni giuridiche o di opportunità tali da impedire in radice una simile operazione, posto che entrambe le fasi della gestione dei RAEE (e cioè tanto quella del raggruppamento in modalità semplificata preliminare alla raccolta, disciplinata dall’art. 1 del DM, quanto quella successiva, che va dal loro prelievo presso il centro di raggruppamento fino al conferimento al centro di raccolta comunale) avverrebbero nel rispetto delle rispettive normative di riferimento, e con un sostanziale beneficio gestionale.

Tuttavia, l’operatore iscritto all’albo gestori in regime ordinario potrebbe trovarsi in difficoltà nel momento in cui riceva i RAEE dal centro di raggruppamento, in quanto il raccoglitore/trasportatore dovrebbe compilare il formulario di carico e scarico dei rifiuti (oltre che conformarsi alla regole del SISTRI), mentre il soggetto conferente che abbia proceduto al “raggruppamento” avvalendosi del regime semplificato per i distributori sarebbe tenuto solo agli obblighi di cui al DM 65/2010.

Sarebbe pertanto opportuno un intervento che precisasse come procedere ad operare un raccordo le due modalità di gestione dei RAEE, semplificata ed ordinaria, dei RAEE, raccordo che potrebbe ad esempio avvenire nel caso in cui i soggetti autorizzati alla raccolta e trasporto in regime ordinario, dopo aver compilato il formulario di carico e scarico di cui all’art. 193 comma 1 del D. lgs. 152/2006, ne rilascino una copia al distributore che gestisce il centro di raggruppamento, perché la conservi insieme allo schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del DM. Analoghe soluzioni dovrebbero essere individuate nell’ambito dei SISTRI.
 


* luca.prati@cgplegal.com


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1 Come noto l'iscrizione costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti..

 

 

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it l'1/9/2010

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