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Danni all’auto nel parcheggio a pagamento? Paga il gestore dell’area custodita.
 

GIANLUIGI DIODATO*

 

 


Nell’interessante pronuncia di seguito menzionata, il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, ha condannato la società, che aveva in gestione un parcheggio di automobili, al risarcimento dei danni subiti da un’autovettura lasciata in custodia.
Nel caso in esame, un automobilista aveva parcheggiato la propria autovettura all’interno dell’area di sosta, quando, al ritiro della stessa, rinveniva la presenza di svariati danni al cofano ed al paraurti, prontamente fatti rilevare agli addetti all’area.
Il Giudicante correttamente premette che il contratto di “posteggio” va qualificato come contratto atipico, da ricondurre nello schema generale del contratto di deposito, ex art. 1766 c.c., che impone al depositario l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
A nulla rileva, nel caso in esame, che nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali del contratto, sia esclusa la responsabilità da danni, così come ininfluente è la presenza di cartelli posti nel parcheggio, che onerano gli utenti a verificare lo stato dei veicoli all’ingresso nell’area custodita, trattandosi di clausole vessatorie ed, in quanto tali, inefficaci.
Ecco di seguito la sentenza per esteso.
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, della III sezione civile, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 2150/06 R.G. trattenuta in decisione il 18/12/06, avente ad oggetto


RISARCIMENTO DANNI


nella causa promossa da ************, assistito e difeso, per procura a margine dell’atto di citazione, dall’Avv. **********, con il quale elettivamente domicilia in *******, alla Via *******

attore


CONTRO


*********** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’Avv. **********, con il quale elettivamente domicilia in ********, alla Via*********

convenuta


CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI


Come da verbale e comparse depositate.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/3/05, l’attore conveniva in giudizio la ****** S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dall’autovettura di sua proprietà tg. *********, per € 1.000,00, nel mentre la stessa si trovava in sosta all’interno dell’area di parcheggio gestita dalla stessa, sita in Salerno, alla Piazza *********. Assumeva l’attore che il giorno 26/11/03, l’autovettura di sua proprietà veniva parcheggiata all’interno dell’area di sosta di Piazza ********* in Salerno ed al ritiro dell’auto notava la presenza di danni al cofano ed al paraurti.
Alla prefissata udienza si costituiva l’avvocato della convenuta società, la quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedeva, altresì, la chiamata in causa della Assicurazione *******, quale garante della R.C.T. . La chiamata in garanzia veniva autorizzata, ma non effettuata a causa della scopertura assicurativa della convenuta nel periodo inerente all’incidente di cui è causa.
Istruita la causa con l’escussione dei testi, la predetta causa veniva riservata a sentenza all’udienza del 18/12/06 sulle conclusioni delle parti.


MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e merita accoglimento.
L’attore ha assolto all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. . “Il contratto di posteggio” è un contratto atipico e, come tale, va inquadrato nello schema generale del contratto di deposito, artt. 1766 e 1768 c.c.
L’art. 1766 recita “ il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. Ciò posto, ne consegue l’obbligo per il depositario di custodire l’automezzo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni ed il furto. Art. 1768 c.c. diligenza nella custodia. Tale tipo di contratto si intende concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, senza che sia richiesta né la consegna delle chiavi, né altri documenti attestanti la circolazione del veicolo, anche se il pagamento del compenso non avviene anticipatamente. L’obbligo del gestore del pubblico parcheggio al risarcimento del danno sussiste fino a quando il posteggiatore non fornisca la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, nonostante il proprio comportamento diligente.
La S.C. ha rifiutato di accogliere la tesi in base alla quale il contratto atipico di posteggio consisterebbe in una sorta di locazione d’area perché è evidente che l’obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione a quello che è l’interesse prevalente del cliente, è certamente quella di custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio, proprio per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla mancanza di custodia. Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali di contratto, venga esclusa la responsabilità da danni o da furti, dovendosi tale clausola essere considerata vessatoria e perciò inefficace, se non specificamente approvata. Altrettanto inefficace è la volontà unilaterale del posteggiatore di sottrarsi a questo tipo di responsabilità tramite l’apposizione di cartelli, in cui questi declini ogni responsabilità sugli oggetti depositati.
Nella fattispecie de qua, l’attore sostiene che il sinistro è avvenuto all’interno del parcheggio di Piazza ******* in Salerno il giorno 26/11/2003.
Detta circostanza è stata confermata dal teste ******* il quale dichiarava, tra l’altro, “il giorno 26 novembre 2003 mi trovavo in compagnia del sig.*********. Verso le ore 16, ci recammo a parcheggiare l’auto ******** di colore grigio metallizzato presso il parcheggio autorizzato al quale si accede tramite una sbarra. Lasciammo l’auto regolarmente in sosta ed, al nostro ritorno, dopo vari minuti, riscontrammo un lieve danno alla parte anteriore dell’autovettura e, precisamente, all’altezza del cofano e della griglia….. Subito dopo abbiamo fatto verificare il danno ai medesimi”.
D’altro canto, il teste della convenuta società, *********, riferiva, tra l’altro, che all’ingresso delle aree di parcheggio gestite dalla **********S.p.A. vi sono dei cartelli che disciplinano la sosta tra cui: l’onere a carico degli utenti di accertare all’ingresso del parcheggio “la verifica dello stato dei veicoli al fine di constatarne l’integrità e /o eventuali danni”….
La conferma di tale normativa è la prova che il contratto della *********S.p.A. è vessatorio ed in violazione alle norme di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c., che prevedono l’obbligatorietà di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L’obbligo principale, in capo al depositario, è quello di custodire la cosa e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Anche il quantum debeatur è stato provato dall’attore attraverso la dichiarazione del teste dell’attore, il quale, oltre a riferire le circostanze di fatto, riferiva che l’auto dell’attore era danneggiato all’altezza del cofano e della griglia.
Alla luce di quanto detto innanzi, questo Giudice dichiara la responsabilità della ******** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni causati all’auto dell’attore ******, tg*******, ed, in accoglimento della domanda, la condanna al pagamento della somma di € 500,00, in favore dell’attore, con i legali interessi dalla domanda al soddisfo.
Per la soccombenza, condanna la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, per la complessiva somma di € *****, di cui €**** per spese, € **** per diritti, €***** per onorario, oltre le spese forfetarie 12,5%, IVA e CAP come per legge.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Salerno, Dott. Veronica La Mura, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *********** contro *****************S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, accoglie la domanda così come innanzi motivata e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore dell’istante della somma di € 500,00, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo; condanna,altresì, essa convenuta società al pagamento della somma di € *****, di cui €**** per spese, € **** per diritti, €***** per onorario, oltre il 12,5% delle spese forfetarie, IVA e CAP per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.


Così deciso in Salerno, lì 10/2/07

 

Il Giudice di Pace
Dr. Veronica La Mura

 


Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 30/08/2007

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