AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Vedi altra: DOTTRINA

 

 

Non sussiste in capo al G.A. l’obbligo di conoscere della fondatezza dell’istanza del privato in caso di silenzio della P.A. (TAR Lazio, Sezione II bis n° 213/06)

 

Commento di ROBERTO MONTIXI

 


Il tema del silenzio illegittimamente serbato dalla p.A. e dei poteri conferiti al Giudice Amministrativo ai fini del vaglio della fondatezza dell’istanza dal nuovo testo dell’art. 2, 5° comma della L. 241/90 viene ulteriormente esaminato dalla giurisprudenza amministrativa di I° grado.
Questa volta è il TAR Lazio a concludere nel senso dell’esclusione in capo al giudice amministrativo dell’obbligo di pronunciarsi anche nel merito della pretesa sostanziale, salva l’ipotesi di pretesa palesemente fondata ovvero infondata.
Il convincimento del Collegio si fonda sul tenore letterale della disposizione, su considerazioni che attengono alla specialità del rito disegnato dal legislatore nell’art. 21 bis della L. 1034/71 e sull’anomalo collocamento in un corpo normativo avente ad oggetto il procedimento amministrativo di una disposizione alla quale dovrebbe riconoscersi una dirompente rilevanza processuale.
La pronuncia del TAR Lazio fornisce l’occasione per alcune considerazioni.

Come è noto, le incertezze interpretative attengono all’affermazione contenuta nel 5° comma dell’art. 2 della novellata L. 241/90: “il giudice può conoscere della fondatezza dell’istanza


Ci si domanda, in particolare, se sia stata coniata una nuova giurisdizione di merito, se la possibilità di conoscere la fondatezza dell’istanza riguardi i soli atti vincolati (in considerazione del fatto che in questo caso la pronuncia che statuisce l’obbligo a provvedere si prospetterebbe come satisfattiva dell’interesse sostanziale del privato), se tale possibilità sia estesa ai casi in cui residuino in capo alla P.A. dei margini di apprezzamento dell’interesse pubblico, se –infine- laddove debba essere ancora attivato il procedimento, debbano essere effettuati accertamenti anche tecnici complessi, operate valutazioni, comparazioni di pubblici interessi, queste attività possano essere effettuate in via sostitutiva dal giudice.

L’Ad. Plenaria del C.d.S. n° 1 del 2002, nel chiarire che il rito disegnato dall’art. 21bis della Legge TAR, come modificata dalla L. 205/2000, garantisce al privato in tempi brevi una risposta circa la sussistenza o meno in capo alla p.A. dell’obbligo a provvedere, ha però anche precisato che il giudice non puo’ addentrarsi nei meandri dell’azione amministrativa sino ad indicare quale provvedimento debba essere adottato.


Ciò, sia con riguardo all’attività discrezionale sia con riferimento a quella vincolata.


Il Consiglio di Stato sottolinea, in particolare, che sarebbe paradossale che l’istante debba augurarsi un comportamento inerte della p.A. piuttosto che un provvedimento espresso, anche se negativo.


Nel primo caso, infatti, potrebbe ambire ad una pronuncia pienamente satisfattiva anche del proprio interesse sostanziale in tempi estremamente rapidi (utilizzando il rito ex art. 21 bis), mentre nel secondo caso il provvedimento della p.A. dovrebbe seguire il normale iter e la tempistica propria del rito ordinario.

La novità introdotta con il 5° comma dell’art. 2 della L. 241/2005 sembra rappresentare un momento di chiara rottura con l’opzione interpretativa palesata dalla citata Plenaria.


Si afferma, come detto, che “il Giudice può conoscere della fondatezza dell’istanza”.


Ci si deve allora domandare cosa si intende con il termine “può”.


Infatti, con esso potrebbe essersi attribuito al Giudice un potere/dovere che deve esercitare sempre e in ogni caso in cui sia possibile oppure potrebbe intendersi che questo è investito della facoltà di conoscere della fondatezza in base al suo prudente apprezzamento ed in relazione alla specifica fattispecie sottoposta al suo esame.


Ad oggi non si intravede ancora un orientamento giurisprudenziale consolidato.


L’unica sentenza di secondo grado sulla questione è quella pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (n° 726 del 4.11.2005) che non esita ad affermare che i poteri attribuiti al giudice dal rinnovato art. 2 della Legge 241/90 configurano un’ipotesi di “giurisdizione di merito” e che prevede “l’obbligo del giudice di provvedere sostituendosi all’amministrazione su istanza della parte”.


Nello stesso senso Tar Veneto sentenza 9.11.2005 4304/2005 che ha precisato che la nuova disposizione normativa è “volta a rendere eccezionale l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione, sicchè si giustifica l’intromissione del giudice anche in ambiti di discrezionalità, non limitando la norma ricordata alle sole ipotesi di atti vincolati la possibilità di pregnante sindacato sulla fondatezza dell’istanza, vale a dire sulla definizione del rapporto sottostante” .


Sul punto i giudici Veneti precisano anche che “con l’espressione ordina di provvedere è ammissibile anche l’indicazione del concreto atto da adottarsi e non di un provvedimento qualsiasi, ma comunque idoneo a concludere il procedimento: è altrettanto chiaro tuttavia, che laddove non sia possibile da parte del giudice il vaglio della fondatezza, rimane pur sempre consentito che questi adotti una pronuncia “del vecchio tipo” .


Molto più prudente il TAR Puglia (Bari, sez. II, 17.11.2005, n° 4905) che ha affermato con riguardo all’ampiezza del potere riconosciuto al Giudice Amministrativo a fronte dell’inerzia della P.A. “la locuzione può conoscere della fondatezza dell’istanza deve essere interpretata nel senso che ciò in effetti è consentito quando i profili di discrezionalità degli atti da emanare siano ristretti e, in generale, non siano necessari accertamenti, anche tecnici, e valutazioni di una certa complessità; altrimenti una pronuncia sul silenzio, che affrontasse sempre (senza i limiti indicati) il nodo della fondatezza della pretesa, risulterebbe del tutto inconciliabile con il rito assai concretato delineato dall’art. 21 bis, evidentemente inadatto a tale scopo”.


Sulla stessa linea si sviluppa l’iter argomentativo del TAR Sicilia –sez Catania- sentenza n° 1725 del 17.10.2005, nella quale si legge che “posto che il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza non è più possibile affermare che il rito speciale di cui all’art. 21 bis della Legge 1034/71 è finalizzato solo al fine precipuo di verificare l’esistenza di un obbligo a provvedere ed il correlativo inadempimento.


Sempre che il ricorrente lo richieda (…) il giudice dovrà operare una duplice valutazione, l’una volta ad indagare sull’esistenza dell’obbligo a provvedere ed al suo effettivo inadempimento; l’altra (…) volta ad accertare la fondatezza dell’istanza”.


E sin qui nulla questio: il tenore letterale dell’art. 2 comma 5° della nuova 241/90 non pone alcun dubbio circa l’intervenuto mutamento di rotta rispetto all’orientamento tracciato dall’Adunanza Plenaria n° 1/02.


Si tratta di vedere quanto tale mutamento di rotta sia radicale.


E quindi fino a che punto può spingersi il sindacato del Giudice Amministrativo nel valutare la fondatezza della pretesa sostanziale del privato.


Il Tar Sicilia procede nel suo argomentare sottolineando che la fondatezza della domanda del privato è chiaramente apprezzabile dal giudice nel caso di silenzio inadempimento (e quindi a fronte di una attività vincolata della p.A.).


Questo sulla base di una considerazione.


L’accertamento che il giudice opera al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo a provvedere postula la disamina di una norma che in sé racchiude quegli elementi costitutivi posti a fondamento della legittimazione delle pretese del privato e quei presupposti processuali (il decorso del termine per provvedere), la cui acclarata sussistenza imponeva alla p.A. di agire in una determinata direzione e precisamente quella direzione invocata dall’istante.


Pertanto, l’accertamento dell’obbligo di provvedere si traduce anche in un accertamento della fondatezza dell’istanza, con possibile intervento del commissario ad acta nel caso di ulteriore inerzia della p.A.


Diverso è invece il caso dell’attività discrezionale: qui il giudice dovrebbe operare apprezzamenti complessi, valutazioni, espletamento di atti procedimentali istruttori, comparazione di interessi e quant’altro.


In questo caso si dovrebbe veramente giungere ad uno sconfinamento di poteri con il giudice che diventa amministratore.


Ci troveremmo, in definitiva, di fronte ad una giurisdizione di merito senza che il legislatore l’abbia espressamente prevista.


L’interesse del ricorrente, nel caso di un procedimento da attivare, si sostanzia quindi nella legittima pretesa a tale attivazione. E su l’acclaramento di tale obbligo che ricadrà la pronuncia del giudice.


Mentre nel caso di attività vincolata, come detto, è la legge stessa che contiene tutti gli elementi che legittimano il ricorrente ad ottenere una pretesa satisfattiva del suo interesse sostanziale ed il giudice deve limitarsi ad apprezzare la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto (oltre al decorso del termine per provvedere), nel caso di attività discrezionale una pronuncia potrebbe configurarsi nel solo caso in cui la p.a. abbia già speso i propri poteri discrezionali, autovincolandosi mediante atti di regolamentazione puntuali, atti di programmazione etc, oppure qualora abbia –in via meramente ipotetica- già effettuato le valutazioni, gli accertamenti abbia già ponderato gli interessi, abbia in sostanza concluso l’istruttoria.


In tal caso è immaginabile una pronuncia del giudice che però, in questi termini, incide su una attività anche in questo caso vincolata, non da parte della legge, ma da parte della stessa p.A.


Su questa linea, pare inserirsi anche la pronuncia del TAR Lazio di seguito riportata.


Qui peraltro, più che far dipendere l’incisività del sindacato dalla natura vincolata o discrezionale del azione amministrativa, si riconduce alla palese fondatezza o infondatezza della pretesa la possibilità di ottenere una pronuncia che non si limiti all’accertamento dell’obbligo di provvedere ma giunga a conoscere l’effettiva spettanza del bene della vita invocato.


A ben vedere, peraltro, anche in questo caso, i Giudici romani ritengono necessario arrestare l’indagine allorquando sia necessario addentrarsi in valutazioni (nella specie la disamina e l’idoneità delle integrazioni documentali prodotte a supporto la domanda di rilascio di una concessione edilizia) che attengono all’ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis


ha pronunciato la seguente

 


SENTENZA


sul ricorso n. 6770/2005, proposto da HOWARD Caroline, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renzo Cuonzo e Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via di Monte Fiore n. 22.


CONTRO


il COMUNE di SANTA MARINELLA (Roma), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Ludovico D’Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Eugenio Tramonti in Roma, Via Antonio Mordini n. 14.


PER L’ANNULLAMENTO


del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, sull’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 9.3.2005, diretta a riattivare il procedimento afferente la domanda di rilascio di concessione edilizia presentata dal sig. Tommaso Perugini, dante causa dell’odierna ricorrente, al Comune di Santa Marinella in data 27.3.2002 (prot. 30479) ed acquisita dall’Ufficio Urbanistica il successivo 29.3.2002 con il n. prot. 731; nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso connesso e/o presupposto, nonché per il risarcimento del danno per l’ingiusto diniego.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

 

Visti gli atti tutti della causa;


Relatore all’udienza pubblica del 24 novembre 2005 il consigliere Renzo CONTI;


Udit, altresì, .
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in trattazione, notificato l’11 luglio 2005 e depositato il successivo 19 luglio, la ricorrente indicata in epigrafe espone:


• di aver acquistato, con rogito notarile del 5.2.2004, il terreno sito nel Comune di Santa Marinella, in località Bocca di Lepre , individuato al catasto al foglio 2, part. 148 e foglio 6, part. 2015;


• che il precedente proprietario Tommaso Perugini, con istanza del 27.3.2002 (prot. n. 5047), chiedeva il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di una casa colonica sul predetto terreno;


• che l’Amministrazione comunale chiedeva con nota n. 7412 del 24.4.2002 ulteriori documenti tempestivamente depositati dal sig. Perugini e che, con successiva nota n. 11396 del 27.6.2002 consentiva la realizzazione di una parte dell’intervento, i cui lavori sono stati iniziati dalla ricorrente quale nuova proprietaria;


• che con nota n. 2662 del 3.2.2004, tuttavia, l’Ufficio Urbanistica, richiamato il parere della Commissione edilizia del 23.10.2003, comunicava che la pratica era sospesa poiché in presunto contrasto con alcuni requisiti previsti dalla legge regionale n. 38/1999;


• che la ricorrente, pur ritenendo che il procedimento si fosse ormai concluso alla data del 30.6.2002, con lettera del 9.3.2005, trasmetteva al Comune la documentazione richiesta e conseguentemente invitava il Comune a concludere il procedimento concessorio;


• che l’Amministrazione, però, serbava il più assoluto silenzio.


Ciò esposto ha chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto sulla predetta istanza di riattivazione e conclusione del procedimento concessorio, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati:


1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei generali principi in tema di conclusione del procedimento amministrativo.


2. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di tutela dell’affidamento.


3. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 sotto il profilo dell’ingiustificato aggravamento del procedimento. Sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 51,52 e 55 della legge regionale 22.12.1999 n. 38 e dell’art. 1 della legge regionale 30.1.2002 n. 4.


Con un quarto motivo chiede il risarcimento del danno subito.


Si è costituito per resistere il Comune di Santa Marinella, il quale ha diffusamente contrastato le tesi della ricorrente.


La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 24.11.2005.


DIRITTO


Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del silenzio rifiuto che si assume formatosi sull’istanza di riattivazione del procedimento di concessione edilizia, presentata dalla ricorrente il 9.3.2005 dopo che l’Amministrazione con nota prot. n. 2662 del 3.2.2004 aveva comunicato che le domande di concessione edilizia n. 5047 del 27.3.2002 e n. 7474 del 8.5.2002 per la realizzazione, rispettivamente, di una casa colonica e di un magazzino agricolo erano state sospese stante l’assenza della documentazione nella stessa indicata.


Giova preliminarmente precisare che, con detta nota del 3.2.2004, l’Amministrazione ha sospeso il procedimento di rilascio, oltre che della richiamata domanda di concessione edilizia n. 5047 del 27.3.2002 per la realizzazione di una casa colonica, anche della domanda n. 7474 del 8.5.2002 per la realizzazione di un magazzino agricolo, ma come sopra evidenziato l’impugnativa riguarda unicamente la prima domanda di concessione edilizia e, pertanto, il ricorso è limitato a tale domanda relativa alla casa colonica.


Va ulteriormente precisato che, contrariamente a quanto prospettato dalle parti, il contenzioso così instaurato non investe la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale della medesima ricorrente al rilascio della concessione edilizia richiesta – posto che al riguardo difetta un’esplicita determinazione dell’amministrazione assistita da idonea motivazione, in ordine alla quale possa utilmente instaurarsi il sindacato del giudice adito – ma unicamente l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino con un provvedimento conclusivo ed espresso.


Ciò trova conferma nella considerazione che, come è dato rilevare dall’art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034 (introdotto dall’art. 2 della legge 21.7.2000 n. 205), detta norma prevede uno specifico procedimento processuale per i ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, caratterizzato dalla celerità del medesimo (il quale deve essere deciso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo deposito), dalla specialità del rito (in camera di consiglio), dal contenuto della decisione (che deve essere “succintamente motivata”) e dai poteri attribuiti al giudice amministrativo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso (il quale “ordina all’amministrazione di provvedere” entro un certo termine).


Alla stregua di detta disciplina, pertanto, deve escludersi la possibilità, per lo stesso giudice, di pronunciarsi anche nel merito della pretesa sostanziale e cioè sul contenuto del provvedimento medesimo.


Tale disciplina non può ritenersi completamente modificata dal successivo art. 2, comma 5, della legge 7.8.1990 n. 241, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 6 bis del D.L. 14.3.2005 n. 35, come convertito nella dalla legge 14.5.2005 n. 80, il quale prevede che “Il giudice amministrativi può conoscere della fondatezza dell’istanza”.


Tale espressione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza (cfr. C.G.A.R.S., 4.11.2005 n. 726), non può interpretarsi come imposizione al giudice amministrativo dell’”obbligo” di provvedere, sempre e comunque, sulla fondatezza della domanda, ma unicamente nel senso di una mera “possibilità”, che alla luce della specifica disciplina dettata in materia di impugnazione del silenzio rifiuto dal richiamato art. 21 bis della legge n. 1034/1971, deve essere ristretta alle sole ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa sostanziale.


A tale conclusione il collegio è indotto, in primo luogo, dal tenore letterale dell’espressione utilizzata dal legislatore: “può conoscere della fondatezza dell’istanza”, anziché di quella “conosce della fondatezza dell’istanza” e simili utilizzata dal medesimo legislatore allorché ha voluto attribuire un potere assoluto di cognizione (v. ad esempio l’art. 27comma 1, del R.D. 26.6.1924 n. 1054). In secondo luogo perché le specialità del rito processuale sopra richiamate non si concilierebbero con una giurisdizione piena e di merito. In terzo luogo perché apparirebbe singolare che la modificazione di una norma processuale di tale rilevanza sia stata espressa in un corpo di norme aventi ad oggetto il procedimento amministrativo (id est la legge n. 241/1990), anziché nella sede propria delle norme sul processo amministrativo.


Per quanto sopra argomentato il collegio ritiene che, dalla combinata lettura dei richiamati artt. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034 e art. 2, comma 5, della legge 7.8.1990 n. 241, nel giudizio avverso il silenzio rifiuto deve escludersi la sussistenza dell’obbligo, per il giudice amministrativo, di pronunciarsi anche nel merito della pretesa sostanziale e cioè sul contenuto del provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato dall’Amministrazione, salva l’ipotesi di pretesa palesemente fondata ovvero infondata.


Diversamente opinando, si verificherebbe l’illogica conseguenza che, in presenza di un provvedimento esplicito, adottato all’esito di una specifica istruttoria nonché fornito di congrua motivazione, al relativo ricorso si applicherebbe il rito ordinario, mentre in presenza di un mero comportamento inerte, e quindi di una situazione di fatto e di diritto carente degli elementi di giudizio derivante dall’istruttoria e dalla valutazione dell’amministrazione competente, il giudice amministrativo dovrebbe decidere nel merito della pretesa del ricorrente nei ristretti termine previsti dal rito speciale applicabile in caso di silenzio-rifiuto.


Per quanto sopra argomentato risulta inammissibile il secondo motivo di gravame, con il quale viene dedotta non tanto la mancata conclusione del procedimento, ma la pretesa sostanziale al rilascio della richiesta concessione edilizia, sull’assunto che a seguito dell’integrazione documentale prodotta l’Amministrazione non avrebbe potuto fare altro che rilasciare la concessione. Non si rinviene, infatti, nella specie quel carattere di palese fondatezza, ovvero infondatezza. della pretesa della ricorrente, atteso che la stessa presuppone la previa valutazione dell’integrazione documentale prodotta dalla medesima al fine di pervenire alla conclusione del procedimento concessorio.


Parimenti inammissibile è il terzo motivo di gravame, con il quale viene contestata la legittimità della richiesta di integrazione documentale di cui alla nota del 3.2.2004, in quanto anche detta censura attiene alla pretesa sostanziale che è estranea al procedimento impugnatorio del silenzio rifiuto.

 
Ciò premesso, il ricorso nei limiti sopra precisati è fondato, in accoglimento del primo motivo di gravame nella parte in cui viene dedotta la violazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241.


E’ noto, infatti, che detta ultima disposizione stabilisce che, sia nell’ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, che in quello attivato su istanza di parte, “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso”. Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.


Nella specie, come in precedenza evidenziato, l’Amministrazione, con la nota prot. n. 2662 del 3.2.2004 aveva disposto la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia n. 5047 del 27.3.2002, sul presupposto di una carenza documentale.


La ricorrente ha dato riscontro, a detta nota, con atto del 9.3.2005 (trasmesso con raccomandata, ricevuta dall’Amministrazione l’11.3.2005), allegando al medesimo la documentazione nello stesso indicata e chiedendo espressamente la conclusione del procedimento.


A tale stregua, sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, di pronunciarsi con un provvedimento esplicito sulla predetta richiesta e concludere, quindi, il procedimento in ordine alla richiesta di concessione edilizia n. n. 5047 del 27.3.2002.


Né hanno rilevanza, in relazione al predetto obbligo dell’Amministrazione, le circostanze evidenziate dalla difesa comunale che la documentazione prodotta non fosse completamente esaustiva rispetto alla carenza evidenziata nella nota del 3.2.2004 e che non sussisterebbero i presupposti per il suo rilascio, atteso che dette circostanze potrebbe eventualmente legittimare un provvedimento esplicito di diniego, ma non anche esonerare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito, così come espressamente stabilito dal citato art. 2 della legge n. 241/1990.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra e, per l’effetto, va annullato il silenzio-rifiuto impugnato, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di riattivazione e conclusione del procedimento iniziato con la richiesta di concessione edilizia n. 5047 del 27.3.2002 (e sospeso dall’Amministrazione con nota prot. n. 2662 del 3.2.2004), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e va, conseguentemente, ordinato allo stesso Comune di adempiere a tale obbligo.


Quanto, infine, alla domanda di condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, la stessa deve essere disattesa in questa sede, in quanto il ricorso è stato proposto e deciso con lo speciale rito di cui all’art. 21 bis della L. 6.12.1971 n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della L .21.6.2000 n. 205, nell’ambito del quale, come sopra evidenziato, non possono essere introdotte domande diverse dalla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto e del conseguente obbligo di provvedere dell’amministrazione.


Sussistono, giusti motivi, stante la parziale soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6770/2005 indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio-rifiuto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di riattivazione e conclusione del procedimento iniziato con la richiesta di concessione edilizia n. 5047 del 27.3.2002, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e, conseguentemente, ordina allo stesso Comune di adempiere a tale obbligo.

 
Spese, diritti e onorari, compensati.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:


Patrizio GIULIA - Presidente


Francesco GIORDANO - Consigliere


Renzo CONTI - Consigliere, estensore


IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 15/03/2006

 

^