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Il recupero dei rifiuti in regime semplificato dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 186/2006


CARLO RAPICAVOLI(*)


 


L'art. 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ha innovato le procedure cui sono soggette le attività di recupero di rifiuti in "regime semplificato", già disciplinate dagli artt. 31 - 33 del D. Lgs. 22/1997.

E', altresì, intervenuto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006 n. 186, che ha introdotto sostanziali modifiche al D. M. 5 febbraio 1998 contenente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22".

Le nuove norme tecniche fanno ancora riferimento all'abrogato testo normativo (il D. Lgs. 22/1997), ma trovano comunque applicazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 che, al comma 5, dispone "Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 (le nuove norme tecniche) relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161".

Lo Stato Italiano è stato, peraltro, "costretto" ad intervenire sulle norme tecniche in vigore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione – 7 ottobre 2004) che ha sancito che “La Repubblica Italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE”.

Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche intervenute, appare opportuno un inquadramento generale del cosiddetto "regime semplificato".

Va ricordato, innanzitutto, che il regime semplificato rappresenta, per principio generale, un beneficio, concesso dalla legge, al quale l'interessato può liberamente rinunciare, assoggettandosi, per sua scelta, alla procedura ordinaria.

Le procedure semplificate, infatti, sono previste in specifica attuazione dell'articolo 11 della direttiva 74/442/C.E.E. come modificata dalla direttiva 91/156/C.E.E., norma comunitaria che testualmente parla di casi che "possono essere dispensati dall'autorizzazione" e quindi di una "dispensa" che l'interessato può chiedere, ma può anche non chiedere.

Con la comunicazione, la ditta è iscritta in un apposito Registro delle Imprese che operano in procedura semplificata e ciò con l’attribuzione progressiva di un numero di posizione.

La comunicazione di cui trattasi sortisce effetto già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, la comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 214, ultimo comma, del D. Lgs. 152/2006, ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false e l’espressa previsione di applicazione della sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E', inoltre, opportuno ricordare che:

a) le disposizioni sul recupero agevolato dei rifiuti sono caratterizzate dal cosiddetto “principio di esclusività e tassatività” previsto sia all’art. 216 comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che dai decreti Ministeriali attuativi della norma agevolativa, e cioè il D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) ed ancora il D.M. 12 giugno 2002 (relativo ai rifiuti pericolosi), in entrambi i DD.MM. all’art.1 ultimo comma. Sulla base di tali disposizioni, le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. La conformità alle operazioni descritte deve essere rigorosa ed attenta. Infatti, una caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta o una diversa provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una specifica violazione, regolata e sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.
b) poiché la comunicazione di cui all'art. 216 attiene all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti individuati dalle norme tecniche, il soggetto che la presenta deve, prima di tutto, dimostrare di essere già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, relativamente allo specifico impianto in cui effettua o intende effettuare il recupero di rifiuti individuati. Tale dimostrazione va data mediante l'elencazione e/o allegazione dei provvedimenti autorizzatori in possesso del soggetto che presenta la comunicazione.
c) oltre alle disposizioni specifiche descritte negli allegati, ivi comprese le disposizioni sui limiti per le emissioni in atmosfera ed il recupero agevolato di energia dai rifiuti, deve prestarsi particolare attenzione anche al corpo delle disposizioni generali, contenute nel D. M. e che costituiscono il denominatore comune di tutte le attività oggetto di maggiore dettaglio negli allegati al D.M. stesso;
d) va rappresentata la fondamentale importanza della certificazione di agibilità degli impianti in cui si svolge l’attività;
e) le attività oggetto di procedura semplificata sono inoltre soggette al pagamento dei diritti annuali di iscrizione regolati dal D. M. 21 luglio 1998 n. 350, che devono essere versati entro il 30 aprile di ciascun esercizio annuale, prestando attenzione che il mancato versamento dei diritti di iscrizione comporta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 350/1998 per le attività in essere; per la tenuta dei registri, secondo il nuovo regime, da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, come previsto dall'art. 214, comma 7, del D. Lgs. 152/2006.



LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 152/2006

Le competenze

Una prima evidente innovazione riguarda il regime delle competenze non più attribuite in via esclusiva alla Provincia, ma oggi ripartite tra la Provincia e la Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali.

Le competenze generali della Provincia, al riguardo, emergono innanzitutto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 che attribuisce alla Provincia, fra le altre:
- comma 1, lett. c): "la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, 216";
- comma 5: "Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti";

Le competenze dell'Albo Gestori Ambientali in materia emergono dall'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 (di cui si riportano i punti essenziali):
"1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa (…).
3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a)   il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b)   il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c)   le attività di recupero che si intendono svolgere;
d)   lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e)   le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (…).
15. Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 22/1997, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33".

Emerge, dunque, una competenza "concorrente" da parte della Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali e della Provincia nella fase di cosiddetto "controllo preventivo" della comunicazione; resta di competenza esclusiva della Provincia il controllo "successivo", sull'esercizio delle attività di recupero di rifiuti.

Un primo problema sul quale si discute è l'ambito di competenza sulla verifica preventiva.

Come abbiamo visto, l'art. 216 stabilisce che la Sezione Regionale dell'Albo:

a) Riceve le comunicazioni di inizio attività;
b) Iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
c) Dà notizia alla Provincia territorialmente competente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
d) Entro il termine di 90 giorni verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
e) Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche, propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.


Abbiamo, altresì, visto che l'art. 197 attribuisce alla Provincia "la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, 216".

Questi i problemi interpretativi:

1) La "notizia" della ricezione della comunicazione da parte dell'Albo alla Provincia, entro dieci giorni, impone alla Provincia di effettuare sulla medesima "la verifica ed il controllo" richiesti dall'art. 197? Una soluzione affermativa al quesito avrebbe effetti irragionevoli in quanto comporterebbe una duplicazione di istruttoria e, soprattutto, imporrebbe conseguentemente in capo alla Provincia l'eventuale obbligo di disporre provvedimenti inibitori, in contrasto con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 216, sopra riportato, che stabilisce in capo all'Albo il compito di proporre alla Provincia l'adozione dei provvedimenti medesimi; propendiamo, pertanto, per una soluzione negativa, ritenendo che la verifica preventiva competa all'Albo e che la notizia della ricezione della comunicazione sia propedeutica all'esercizio delle attività di controllo successivo o all'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Provincia;
2) Questione più complessa è quella relativa all'attuazione di quanto disposto al più volte citato comma 4 dell'art. 216 così schematizzabile:

a) entro i 90 giorni l'Albo propone alla Provincia di disporre il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività;
b) la Provincia emana il provvedimento
c) salvo che l'interessato non conformi l'attività entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

Questi i problemi:

a) la Provincia, titolare della competenza ad emanare il provvedimento, può discostarsi dalla "proposta" dell'Albo o deve limitarsi a prendere atto e provvedere di conseguenza? in quanto ente competente a disporre il divieto di inizio di attività, la Provincia si assume anche la responsabilità dell'atto, seppure basato su una valutazione istruttoria di altro Ente; ma è evidente che una valutazione di merito imporrebbe alla Provincia quella duplicazione di istruttoria che al punto 1) si voleva escludere;
b) La "proposta" di provvedimento inibitorio deve essere avanzata dall'Albo entro i 90 giorni oppure anche successivamente? La dizione "divieto di prosecuzione" e non solo di "inizio" dell'attività farebbe propendere per la seconda soluzione, fermo restando che, in tal modo, non si tratterebbe più di verifica preventiva;
c) Il comma 4 aggiunge l'inciso "salvo che l'interessato non conformi l'attività entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione" di non facile interpretazione. In particolare

- se trattasi di verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti da parte dell'Albo, cosa si intende per "conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente", considerato che dovrebbe trattarsi di un'attività non ancora iniziata;
- a chi è riferita l'espressione "amministrazione" che impone termini e prescrizioni: alla Provincia o all'Albo?
- quale "amministrazione" verifica che l'interessato abbia rispettato i termini e le prescrizioni imposte;
- la procedura del comma 4 si riferisce solo alla verifica preventiva oppure anche ai controlli successivi;


Il problema si pone in quanto il legislatore ha riportato il precedente disposto dell'art. 33, comma 4, del D. Lgs. 22/1997, semplicemente introducendo l'Albo al posto della Provincia, tralasciando di considerare che la previgente disposizione non poneva alcun problema interpretativo essendo incardinata esclusivamente nella Provincia la competenza in merito alle attività in parola.

Al fine di tentare una lettura coordinata di tali disposizioni ed evitare ogni possibile conflitto di competenze si ritiene di interpretare la norma nel modo seguente:

1) E' competenza dell'Albo la verifica preventiva e l'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla norma per l'avvio delle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato, tramite il controllo dei contenuti della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 216;
2) L'Albo completa detta verifica entro i 90 giorni; se accerta il mancato rispetto dei requisiti o l'assenza dei presupposti propone, con provvedimento motivato, alla Provincia di disporre il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività;
3) La Provincia dispone, con proprio provvedimento, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività motivato secondo le indicazioni dell'Albo, eventualmente integrate da proprie autonome valutazioni che trovano legittimazione nella competenza generale di cui all'art. 197, comma 1, lett. c), nonché nella competenza specifica ad emanare i suddetti provvedimenti inibitori;
4) I termini e le prescrizioni per conformare l'attività alla normativa vigente vengono imposti dalla Provincia, in quanto ente competente ad emanare il provvedimento;
5) Il controllo successivo sull'esercizio delle attività è di competenza esclusiva della Provincia ai sensi dell'art. 197, comma 5, che adotta anche tutti i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori, dandone ovviamente comunicazione all'Albo.


Attività in essere

L'art. 216, comma 5, dispone che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Il comma 15 precisa che le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto (29 aprile 2006) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 22/1997, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.

Pertanto si ritiene che:

a) Vanno destinate alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali tutte le comunicazioni di inizio di attività a decorrere dal 29 aprile 2006 nonché le comunicazioni di rinnovo, alla scadenza del termine quinquennale dall'ultima iscrizione al Registro Provinciale, di cui all'art. 33, comma 4, del D. Lgs. 22/1997;
b) Resta di competenza provinciale la gestione del registro delle ditte fino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato art. 33, comma 4, del D. Lgs. 22/1997.


Diritti di iscrizione

In virtù della sopra delineata gestione transitoria, si ritiene che:
1) Le ditte iscritte nel Registro della Sezione Regionale dell'Albo sono tenute al versamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 212, comma 26, del D. Lgs. 152/2006 pari ad Euro 50,00 (cfr. art. 214, comma 7);
2) Le ditte iscritte nel Registro Provinciale sono tenute al versamento del diritto di iscrizione annuale con le modalità e gli importi di cui al D. M. 21 luglio 1998 n. 350.

Indirizzi della Regione Veneto

Si segnala, infine, al riguardo, un primo intervento della Regione Veneto che, con nota del 22 maggio 2006, ha fornito "Primi indirizzi per la corretta applicazione della disciplina in materia di recupero in regime semplificato".
La Regione Veneto sottolinea che l'art. 216 "pur assegnando all'Albo una competenza nuova e sicuramente fondamentale in materia di controllo preventivo, attraverso la ricezione della comunicazione e la successiva attività istruttoria sulla stessa, implica comunque l'indispensabile e fattivo coinvolgimento della Provincia (…). Ad avviso della scrivente struttura è indispensabile che le Province e la sezione regionale dell'albo individuino forme di stretta collaborazione (…); al riguardo, appare opportuno richiamare il potere di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti che spetta alla Provincia in base all'art. 197; va sottolineato altresì che la medesima disposizione - comma 1 lettera c) - sancisce la competenza della Provincia anche in ordine alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, disponendo al successivo comma 5 l'esercizio di controlli periodici, in particolare sulle attività sottoposte alle procedure semplificate (…)"1.


LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. M. 5 aprile 2006 n. 186

Il DM 5 febbraio 1998 sul recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi è stato modificato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006). Le modifiche apportate entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto a partire dal 3 giugno 2006.
Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche più significative apportate dal DM 186/2006 alle norme del DM 5 febbraio 1998 (d’ora in poi richiamato come DM 5 febbraio 1998 vigente):

Messa in riserva (articolo 6)

Il DM 186/2006 riformula completamente l'articolo 6, stabilendo per i diversi impianti le quantità massime di rifiuti in tonnellate/anno sottoposte ad operazioni di messa in riserva R 13, elencate nell’Allegato 4 di nuova introduzione.
I quantitativi vengono distinti per gli impianti presso cui si effettua la sola operazione di messa in riserva da quelli per gli impianti presso cui si effettuano anche le altre operazioni di recupero.
Dalla lettura dell’Allegato 4, si ricava che la messa in riserva R 13 presso impianti che effettuano unicamente tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate a fianco dell’attività “Messa in riserva”.
Secondo il comma 3 dell’articolo 6, inoltre, la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero (cioè la quantità massima di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto in un determinato momento in attesa di essere avviata a successiva attività di recupero) non può in ogni caso eccedere il 70% della quantità annuale individuata per singola tipologia dall’Allegato 4; il limite è ridotto al 50% nel caso di rifiuti combustibili.
Di particolare rilevanza anche il comma 7, secondo il quale la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti gli impianti in procedura semplificata deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche previste all’Allegato 5, di nuova istituzione.
I tempi di adeguamento a queste norme tecniche sono previsti nelle “Norme transitorie” di cui all’articolo 11, trattato successivamente.
Di rilievo anche la limitazione, riportata al comma 8, per il passaggio dei rifiuti tra siti adibiti all’effettuazione dell’operazione “R 13 – messa in riserva”, consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Quantità di rifiuti ammessi alle procedure semplificate (articolo 7)

Le quantità massime annuali di rifiuti non pericolosi impiegabili nelle operazioni di recupero sono quelle stabilite dall’Allegato 4, nel quale sono espresse per singola tipologia.
I quantitativi non possono, comunque, mai superare la capacità “autorizzata” (cioè quella indicata nella Comunicazione di inizio attività) o la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l’impianto tratta più tipologie di rifiuto.
Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio attività espresse per singola attività di recupero e tipologia di rifiuto.

Campionamento ed analisi (articolo 8)

Il campionamento dei rifiuti ai fini della caratterizzazione chimico fisica deve essere eseguito sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802 ("Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati").
L’analisi è effettuata a cura del titolare dell’impianto dove i rifiuti sono prodotti prima di essere avviati all’impianto di recupero in procedura semplificata.
Il titolare dell’impianto di recupero deve invece verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal DM 5 febbraio 1998 vigente per la specifica attività svolta.

Test di cessione (articolo 9)

Il campionamento per il test di cessione deve essere effettuato con gli stessi standard della norma Uni 10802 già citata e va applicata la metodica analitica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Le principali novità riguardano la durata del test che passa da 16 giorni a 24 ore e la cadenza che da biennale è diventata annuale.


Norme transitorie per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni (articolo 11)

Gli impianti di recupero già operanti in procedura semplificata, qualora non soddisfino i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente limitatamente alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 (riguardante le norme tecniche generali per la messa in riserva presso tutti gli impianti che si avvalgono delle procedure semplificate) hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 3 dicembre 2006), per adeguarsi e continuare pertanto a beneficiare del regime in procedura semplificata.
Qualora invece non soddisfino più i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente (es. per le quantità annuali, per l’attività di recupero, ecc.), devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla Provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (pertanto entro il 3 luglio 2006).
In attesa del rilascio dell’autorizzazione possono continuare a svolgere l’attività in conformità alla comunicazione in essere.


Indirizzi della Provincia di Treviso

Da ultimo si segnala che la Provincia di Treviso ha emanato apposite indicazioni alle ditte operanti sul proprio territorio predisponendo anche apposita modulistica per facilitare gli adempimenti che derivano dalle sopra richiamate norme transitorie2.
 

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(*) Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Provincia di Treviso

1 Vedi nota della Regione Veneto - Segreteria Regionale all'ambiente e territorio - Direzione Regionale tutela ambiente prot. n. 314658 del 22 maggio 2006
2 Vedi circolare della Provincia di Treviso n. 39459 del 8 giugno 2006 consultabile nel sito dell'Amministrazione Provinciale: http://ecologia.provincia.treviso.it/
 



 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 10/6/2006

 

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