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LA SCOPERTA FORTUITA DI UN RELITTO ED IL RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO IN MARE



R
OMINA RIDOLFI(*)



Contrariamente a quanto si è soliti pensare, l'ordinamento italiano non considera mai un oggetto abbandonato in mare o sulla spiaggia privo di proprietario, bensì si ritiene che il proprietario ne abbia perso il possesso, ma non la proprietà.


Il subacqueo, quindi, che casualmente trovi un oggetto perduto e lo asporti, non ne acquista affatto la proprietà e l'effettivo proprietario ha sempre il diritto di rientrare in possesso del proprio bene.


Al soggetto che recupera il relitto, però, viene riconosciuto un premio in denaro ed il rimborso delle spese sostenute per il recupero.


Il premio e le spese sono ovviamente a carico del proprietario della cosa ritrovata, o se questi non è individuabile, deducibili dal ricavato della vendita del relitto.


Il nostro Codice della navigazione impone degli obblighi ben precisi in capo a chi trova e recupera un oggetto abbandonato in acque territoriali o rigettato dal mare nel demanio marittimo a pena di severe sanzioni pecuniarie, nonché di reclusione fino a tre anni, in quanto si configua il reato di appropriazione indebita o addirittura di furto ai danni dello Stato se il relitto è stato prelevato nel territorio demaniale.


Inoltre la pena è maggiorata di un terzo se il soggetto agente appartiene al personale marittimo o in qualche modo è addetto ai servizi di porto o di navigazione; quindi anche il personale preposto ad accompagnare i subacquei sulle imbarcazioni può rientrare in questa fattispecie.


Il ritrovatore, pertanto, deve denunciare il ritrovamento nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni all'Autorità marittima più vicina, consegnando il relitto recuperato.


La denuncia deve contenere la descrizione dell'oggetto, la data, il luogo e l'ora del ritrovamento e una dichiarazione del proprietario se è avvenuta la consegna diretta.


E' importante presentare anche una denuncia di evento straordinario, perchè l'oggetto ritrovato potrebbe essere un elemento importante per individuare un naufragio.


A questo punto, se il proprietario del bene viene riconosciuto, l'Autorità procede alla riconsegna dello stesso, altrimenti viene affisso per tre mesi un avviso con gli estremi della denuncia.


Se entro sei mesi il proprietario non compare si procede alla vendita del bene e quindi al pagamento del compenso e delle spese al ritrovatore.


Qualora la vendita non risulti possibile per mancanza di aquirenti, il ritrovatore può diventare proprietario delle cose recuperate.


In materia di ritrovamenti di beni archeologici, il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, denominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, ha finalmente ordinato e semplificato la normativa previgente (D.lgs. 490/99 e L. 88/98) distinguendo, peraltro, i beni di interesse storico, artistico o etnoantropologico dai beni di interesse paesaggistico.


Un relitto, quindi, di cui venga accertata la sussistenza dell'interesse storico, artistico o etnoantropologico, è annoverato tra i beni culturali ex art. 10 comma 1, così come anche le navi e i gallegianti (art. 10 comma 3, lett. i) previa dichiarazione di interesse ex art. 13.


In base all'art. 91 le cose elencate nell'art. 10, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio e del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ.


Chi fortuitamente scopre un reperto archeologico deve presentare immediata denuncia, entro 24 ore, alle Autorità e provvedere alla conservazione temporanea di esso, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.


Qualora risulti difficile assicurarne la custodia, lo scopritore ha la facoltà di rimuoverlo per motivi di sicurezza fino all'arrivo dell'Autorità competente.


Naturalmente le spese per la rimozione e la custodia vengono rimborsate dal Ministero.


Allo scopritore fortuito, purchè abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla legge, spetta un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate, previa stima delle medesime.


Chiunque, invece, si impossessi illecitamente di beni culturali appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro; le pene raddoppiano se il fatto è commesso da chi abbia ricevuto la concessione di ricerca archeologica.
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(**)  www.fondali.it
                                                                                                                         
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 07/2/2006

 

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