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Due punti della Circolare 6 settembre 2004 sui limiti differenziali di rumore (*)

 SILVANO DI ROSA (**)
 

 

SOMMARIO: - 1. Premessa; - 2. La circolare ed il D.P.C.M.; - 3. Il "differenziale" per i circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi - 4. "Il differenziale" per gli impianti a ciclo produttivo continuo - 5. Conclusioni

 

 

1 - Premessa


Questa volta preferiamo soffermarci su due aspetti specifici dei limiti differenziali di rumore, affrontati ai punti 3 e 6 della circolare MinAmbiente 6 settembre 2004 (rubricata Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali)1, con riferimento a: "Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997" (punto 3) e "Impianti a ciclo produttivo continuo " (punto 6).
Eviteremo, pertanto, di ripetere2 che cosa e quali sono i limiti differenziali attualmente vigenti, limitandoci ad annoverarli fra quegli strumenti giuridici diretti alla valutazione dell'inquinamento acustico3 (tipico delle discipline pubblicistiche); ben diversi, quindi, da quegli altri di cui solitamente ci si avvale per apprezzare il cosiddetto disturbo da rumore4 (tipico delle discipline privatistiche). Distinzione da non considerare come discrasia dell'ordinamento giuridico, bensì come mera sussistenza di due forme di tutela diverse, che obbedendo a distinte esigenze, richiedono mezzi di tutela differenti5 .

 


2 - La Circolare ed il D.P.C.M.


Presso il Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si è pensato di ricorrere ad una circolare per fornire chiarimenti sui limiti differenziali di rumore.
Riguardo a tale scelta ci limiteremo ad evidenziare che lo strumento impiegato non può essere considerato - nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto - come autonoma figura di atto amministrativo, trattandosi, nella sostanza, di un semplice mezzo per….. La dottrina, su tale scorta, ha individuato circolari: interpretative6, normative7, organizzative8, meramente informative9, intersoggettive10, regolamento11, di cortesia12 ; ai nostri fini, però, sarà sufficiente ricordare che si tratta sempre di un mero strumento di conoscenza e niente di più!
La circolare 6 settembre 2004, nello specifico, non si dedica ad interpretare o illustrare una legge, in quanto si rivolge ad atti a contenuto amministrativo: i DD.P.C.M. 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997, oltre che il D.M. Ambiente 16 dicembre 1996.
Abbiamo già avuto modo di salutarla con favore13, quale possibile fonte di interpretazione autentica di certe disposizioni contenute in tali decreti. Tuttavia - nonostante l'autorevolezza della sua provenienza - l'argomento con essa affrontato non può assolutamente considerarsi del tutto chiarito, tanto che la questione del limite differenziale resta ancora "totalmente aperta"14 .


Spendiamo "due parole" anche sul D.P.C.M. in senso lato. Se non altro per ricordare che si tratta di un decreto governativo avente contenuto amministrativo15 e quindi non di una norma di legge primaria, né tantomeno di un atto avente forza di legge. Come tale, invero, privo di un proprio apparato sanzionatorio.
In Italia, come noto, la prima normazione operativa in materia di inquinamento acustico è stata attuata proprio con un D.P.C.M.: il decreto 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"16, emanato17 "in via transitoria" come preludio alla legge-quadro 447/199518 .

 


3 - Il differenziale per i circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi


Il punto 3 della circolare 6.09.2004 affronta il tema della verifica dei valori limite differenziali di immissione (quindi del limite differenziale) in caso di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi
(tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi.
Balza subito agli occhi il fatto che sia stata fornita una peculiare esemplificazione soltanto per i centri sportivi (riferendosi, nello specifico, alle attività di tiro a volo), senza sentire il bisogno di fare altrettanto anche per le restanti fattispecie: circoli privati e/o i centri sociali e/o ricreativi.
Ciò premesso, in tale punto, la circolare ribadisce l'esigibilità del rispetto dei valori limite differenziali di immissione - per tutte e quattro le anzidette fattispecie -, salvi i casi di rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Fin qui, tutto conforme con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14.11.1997, ove è stabilito che se (non) sono connesse con tali esigenze (non) debbono rispettare il limite differenziale. Il Ministero, però, va ben oltre, avendo cura di specificare che le attività (fra quelle di cui sopra) che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici "possono" essere considerate come "espletanti funzioni commerciali e/o professionali", anche nel caso in cui non abbiano finalità di lucro. Da ciò deriverebbe - con un bel condizionale d'obbligo!- che le quote d'iscrizione ed i regolari canoni periodici, previsti e versati, "potrebbero" far considerare commerciali e/o professionali anche delle attività "non a scopo di lucro", sol perché le stesse (attività) "…presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche…" (così si legge nella circolare).
Al di là del fatto che: "possono" e "devono" sono coniugazioni di verbi significativamente diversi - di cui solo il secondo impone, mentre il primo si limita a non escludere -, non si comprende come mai la "produzione" di emissioni acustiche sia stata considerata come "conseguenza" dello svolgere un'attività ricorrente ; dal momento in cui non è certamente la ciclicità di un'attività a determinarne la rumorosità, bensì la sua tipologia, le attrezzature impiegate ecc.. Vogliamo dire che, se anche non fosse ricorrente, quell'attività produrrebbe ugualmente rumore!
Dopo questa osservazione non ci resta che cercare di capire quale sia il motivo che ha condotto il Ministero a fornire così tante specificazioni per assicurare l'assoggettabilità al limite differenziale di queste attività - anche sportive -, quando poi, con l'art. 3.2 del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 30419, si prevede "de plano" che agli autodromi, alle piste motoristiche di prova ed a quelle per attività sportive, NON si applichi il disposto dell'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 e quindi non si possa in tali casi esigere il rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Quasi che queste non fossero attività "ricorrenti"!
Dal momento in cui anche quest'ultime attività sportive producono rumore, come quelle di tiro a volo o dei circoli privati affollati (provare per credere!) ecc., quello che ne risulta è un contesto tipicamente "schizofrenico"; caratterizzato dal fatto che solo per gli "auto-moto-dromi"20 - e ci riferiamo all'art. 11, comma 1, della legge quadro n. 447/95 - è stata prevista l'emanazione di regolamenti di esecuzione contenenti una particolare disciplina dell'inquinamento acustico da questi prodotto, senza averne contemplata - a torto o a ragione - l'emanazione anche per altre attività sportive in genere. Il prenderne atto rattrista un po', non potendoci affatto rallegrare di una norma - contaminata dal "virus della ambiguità"21- che rischia di discriminare certe occupazioni (rispetto ad altre); così come non possiamo esser fieri dell'ennesima conferma che la nostra è, di fatto, una cultura della norma e non del risultato. Da questo punto di vista - ahimè - siamo davvero messi male! Ma cerchiamo di tornare in tema.

Come spunto di riflessione, intanto, vorremmo escludere che le precisazioni contenute in una circolare "debbano", per se stesse, far ritenere come produttive o commerciali o professionali alcune attività sportive, sociali o ricreative. Non solo perché è stato utilizzato il termine "possono" (e non "devono"), ma anche perché una tale potestà tipizzante deve necessariamente trovar sede altrove: non certamente in una circolare, bensì in vere e proprie norme vigenti, con cui effettuare una formale ed adeguata verifica della possibilità, o meno, di considerare la rumorosità di cui trattasi come prodottasi da attività e comportamenti effettivamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Ove, da tale riscontro, le attività o i comportamenti de quibus risultassero connessi ad esigenze diverse da quelle appena adesso enumerate, i limiti differenziali di rumore non sarebbero applicabili ex-lege alle fattispecie trattate dal punto 3 della circolare in oggetto.

Non riteniamo che qualcuno possa scandalizzarsi per la soluzione or ora indicata, in quanto è del tutto evidente come non si tratta affatto di una questione sostanziale, bensì solo e soltanto di un mero aspetto "formale"; con il quale - a dire il vero - ha ben poco a che fare la tutela dal: fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi22. Se fossero aspetti sostanziali, allora, anche gli autodromi e le piste motoristiche dovrebbero essere obbligati a rispettare il limite differenziale, perché quello che emettono: rumore è…. e rumore resta! Viceversa, il fatto che -
per scelta - sia stata trovata una ragione ufficiale per "risolvere"23 i problemi determinati dallo svolgimento di queste attività sportive, fa capire come se ne possa benissimo trovare una anche per le fattispecie trattate dal punto 3 della circolare in esame; se non altro per ragioni di equità. Incaponirsi solo su queste ultime e lasciarne immuni le prime, cozza con qualsiasi logica ed è in controtendenza rispetto alla volontà di mantenere uniformità nella diversità. Auspicando comunque che ogni eventuale intervento venga sempre attuato utilizzando gli strumenti più adeguati, fra i quali non possono annoverarsi "le circolari".
Niente da obiettare, invece, sul fatto che "nel calcolo" (rectius: nella misura) dei livelli di rumorosità non venga escluso il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate; sempre che, ovviamente, sussistano le condizioni per poter pretendere da queste il rispetto del limite differenziale.

 


4 - Il differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo


Il punto 6 della circolare 6.09.2004, fornisce una precisazione "creativa" in tema di applicabilità del limite differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo. Nello specifico, si afferma che, nel caso di impianto esistente divenuto oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), l'interpretazione corrente della norma debba tradursi nella applicabilità del criterio differenziale (sic!)24 limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la "modifica".
Vorremmo muovere una prima osservazione sul bisticcio di termini: impianto, impianti. Riferirsi a "nuovi" impianti installati all'interno di un impianto a ciclo produttivo continuo "esistente", implica il rischio di ottenebrare la chiarezza di una affermazione che, tutto sommato, potrebbe anche essere ragionevole. Si potevano chiamare "nuovi allestimenti" realizzati nel contesto di un impianto a ciclo continuo esistente; per quanto, anche così, non si sarebbero eliminati del tutto i dubbi25. La circolare sarebbe risultata più incisiva, pur residuando il dubbio che, con tale strumento, sia legittimamente possibile "creare" ex-novo statuizioni precedentemente inesistenti nell'ordinamento giuridico.

E' un'altra, però, la questione fondamentale che andava chiarita e che vorremmo affrontare! Ci riferiamo al fatto che qualcuno, ragionando a contrario sull'indicazione fornita, potrebbe dedurre un'inapplicabilità del limite differenziale di rumore estesa a tutti gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti. Così non è! Quindi, al fine di evitare possibili quiproquo, riteniamo necessario sottolineare che, per considerare inapplicabile il limite differenziale alla rumorosità prodotta da un impianto a ciclo produttivo continuo "esistente", debbono potersi considerare verificate alcune condizioni, sulla cui scorta possono determinarsi situazioni a dir poco alternative fra loro:

1) E' scontato che, se l'impianto non possiede le caratteristiche individuate quali criteri identificativi26 di un cosiddetto "impianto a ciclo produttivo continuo" (non potendo, in tal caso, essere così qualificato), lo stesso debba rispettare il limite differenziale27 .

2) Pur essendo effettivamente un impianto "a ciclo produttivo continuo", nel caso in cui lo si debba considerare "nuovo" (ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 11 dicembre 1996), non soltanto risulterà applicabile il limite differenziale, ma il suo rispetto costituirà addirittura condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione (art. 3, comma 2, D.M. 11.12.1996).

3) Se, viceversa, può considerarsi come "impianto a ciclo produttivo continuo" effettivamente "esistente" all'epoca dell'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 (19 marzo 1997: in quanto pubblicato sulla G.U. 04.03.1997, n°52), allora non è escluso che lo stesso possa avvalersi della facoltà di derogare dal rispetto del citato limite differenziale, senza però alcun automatismo. Anche qui esiste una condizione da soddisfare, in base alla quale:
a) dovrà comunque uniformarsi ai vigenti limiti differenziali28, se ed in quanto non sia possibile dimostrare che, alla data del 19.03.1997, quell'impianto rispettava concretamente i valori limite assoluti di immissione (così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f, della legge 26 ottobre 1995, n. 447). Requisito necessario e sufficiente per potersi avvalere, ancora oggi, della deroga di cui all'art. 3.129 stesso decreto.

b) potrà, invece, derogare dall'obbligo di osservanza dei vigenti "limiti differenziali", se ed in quanto risulti "dimostrato" che, all'epoca dell'entrata in vigore del D.M., quell'impianto avesse veramente rispettato i valori limite assoluti di immissione.

Risulta essenziale ricordare che l'onere della prova del citato rispetto pregresso non compete all'Autorità, ma grava direttamente sul gestore dell'impianto a ciclo produttivo continuo; il quale, infatti, già all'epoca (fra le varie incombenze) era tenuto30 ad attestare31, ove e se realmente riscontrata, di trovarsi nella predetta condizione32 - ex-art. 3.1 del DM del 96 -, trasmettendo al competente ufficio comunale apposita certificazione (di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. 11.12.1996), redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
A ben vedere, pertanto, è proprio l'esistenza - agli atti - di tale certificazione che costituisce condizione di efficacia per poter usufruire della deroga prevista dal predetto articolo 3.1, senza alcun automatismo insito nell'essere qualificabile come impianto esistente.

 


5 - Conclusioni


Risulta acclarato che sul limite differenziale di rumore c'è ancora molto da dire, così come è evidente quanto sia grande la difficoltà di potervi riuscire senza contare sulla c.d. "certezza del diritto". A tal riguardo, esiste l'alternativa33 di accontentarci - quali obiettivi meno utopistici - di diminuire la dilagante incertezza fino ad un "livello accettabile", oppure di riuscire ad evitare perlomeno quelle incertezze "non necessarie". Riteniamo non sia possibile far di meglio, sapendo bene che, se è fraintendibile la realtà oggettiva, ancor più lo sarà una realtà giuridica. La conclusione in cui confidare - nutrendosi dei soliti spiedini di ovvietà - è piuttosto diffusa: la perfezione non è di questo mondo! Non si può sempre avere tutto.



(**) AVVOCATO
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE in Vinci (FI)
silvanodiros@email.it

 

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(*) Pubblicato su LexItalia.it n. 2/2006 Rivista internet di diritto pubblico - Anno VII -
1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15.09.2004
2 DI ROSA SILVANO, Ancora enigmatica l'applicabilità del livello differenziale di rumore, nei comuni "non zonizzati" ?!, in "L'Amministrazione Italiana", 2003, fasc. 01, pag. 50-62 - PRIMA PARTE - e fasc. 02, pag. 210-223 - SECONDA PARTE -; in "RivistAmbiente", La Tribuna, Piacenza, 2003, fasc. 2, pag. 133 - 147; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del "MENÙ PRINCIPALE"); nel sito www.ambientediritto.it (nella sezione dottrina); nel sito www.altalex.it (nella sezione articoli & riviste dal 12 febbraio 2003); nel sito www.lexambiente.it.
3 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro inquinamento acustico" art. 2, comma 1, lettera a): INQUINAMENTO ACUSTICO: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da
provocare " fastidio o " disturbo al riposo ed alle attività umane, " pericolo per la salute umana," deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
4 Leggasi, ad esempio, il parametro della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
5 A tal riguardo, comunque, occorre richiamare la discussa proposta di Legge n°5951 del 28 giugno 2005, rubricata "Modifica all'articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico", la quale prevede l'inserimento nell'articolo 844 del codice civile di un ulteriore comma di cui si riporta il testo: "I limiti di normale tollerabilità dei rumori sono quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, che definisce i rumori rientranti entro tali limiti come trascurabili".
6 Strumento con cui, l'organo situato al vertice della piramide, indica - agli uffici inferiori - quale sia l'interpretazione corretta di determinate norme, al fine di assicurarne un'applicazione conforme al diritto, nell'ambito dell'apparato amministrativo, evitando sperequazioni o divergenze fra i vari uffici.
7 Con le quali si può esplicare quello che comunemente viene detto "potere di indirizzo politico amministrativo" e quindi la facoltà, dove c'è un attività discrezionale (cioè laddove c' è la possibilità di scegliere), di fornire determinate "direttive" con cui indicare il comportamento che devono tenere determinati uffici, o determinati soggetti; con valore limitato all'interno della struttura di emanazione, ma pur sempre espressione del potere di indirizzo politico amministrativo.
8 Contenente disposizioni sull'organizzazione degli uffici.
9 Sono "strumenti di conoscenza" tesi ad informare su determinati atti e problemi.
10 Aventi forza ed efficacia diverse e dipendenti dai soggetti che vengono presi in esame, a seconda del tipo di rapporto che li lega agli organi che interagiscono.
11 Questa figura, dopo l'entrata in vigore della legge 400 del 1988, non può più considerarsi esistente, in quanto tutti i regolamenti devono assumere il nome proprio di "regolamento".
12 Contenente voti augurali, saluti, attestati di stima.
13 Con la Relazione "Valore limite differenziale : prima, durante e dopo l'emanazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004" presentata al Seminario di approfondimento "La gestione delle emissioni sonore in ambiente esterno: normativa vigente e prossime innovazioni" - Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca - Palazzo Bernardini, Lucca, 15 dicembre 2004;.
14 Attenendosi al tema in oggetto non verrà affrontata la questione della coesistenza del livello differenziale con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 " Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale "
15 Il quale, su proposta di singoli Ministri, viene emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - relativamente a materie in cui gode di competenza amministrativa - senza alcuna partecipazione attiva del Consiglio nel proprio insieme.
16 Previsto dall'art. 2, comma 14, dell'atto istitutivo del Ministero dell'Ambiente - legge 8.07.1986, n. 349 -
17 "stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane", al fine di adottare "misure immediate e urgenti della salvaguardia ambientale e della esposizione umana al rumore"
18 Cui hanno fatto seguito, fra gli altri, anche il D.M. 11 dicembre 1996 " Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo " ed il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
19 " Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
20 Ci riferiamo agli autodromi, alle piste motoristiche di prova ed a quelle per attività sportive
21 Erba cattiva che continua a crescere per quanto non la si annaffi
22 Vds. art. 2, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447
23 Poi si tratterà di vedere da quale punto di vista, ma quasi certamente non da quello dei lamentanti.
24 Che ci permettiamo di tradurre direttamente e più adeguatamente in: limite differenziale ex-art. 4 DPCM 14.11.1997
25 In quanto quello indicato è, e resta, un impianto a ciclo produttivo continuo "esistente", in cui dover riuscire a distinguere la rumorosità prodotta dai "nuovi" allestimenti realizzati
26 Contenute nel D.M. 11 dicembre 1996, articolo 2, comma primo, e riprese anche al punto 6 della circolare in esame.
27 Sempre che poi si verifichino anche tutte le altre condizioni di applicabilità di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997
28 che, per tutto quanto predetto devono prudentemente considerarsi i valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997 e non il criterio differenziale di cui al DPCM 1.03.1991, ancor meno se riferito al secondo comma dell'articolo 2 di tale decreto
29 Art. 3 : "1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.". Dal momento in cui, oggi come oggi, viene comunemente negata l'applicabilità del criterio differenziale di cui al secondo comma dell'articolo 6 del DPCM 1.03.1991 (riguardante la situazione transitoria in attesa della "zonizzazione"), è ancor più fuori discussione che ci si possa riferire al criterio differenziale di cui al secondo comma dell'articolo 2 del DPCM 1.03.1991 (riguardante situazioni acusticamente "zonizzate"). Indipendentemente dalla zonizzazione acustica, valgono solo i valori limite differenziali di immissione di cui al decreto del 1997.
30 Art. 4 - Piani di risanamento -…omissis… 5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15…omissis…
31 o, quantomeno, avrebbe dovuto farlo
32 di rispetto dei limiti assoluti
33 citando il Prof. Avv. Marcello Clarich