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Giurisprudenza

Lavoro

Pubblico e Privato

Sicurezza sul lavoro...

 

2011

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....)

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-96

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SICUREZZA SUL LAVORO - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Natura contrattuale - Riparto degli oneri probatori - Art. 1218 c.c. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e costituisce una norma di chiusura del sistema infortunistico che obbliga il medesimo datore di lavoro a tutelare l’integrità psico - fisica dei propri dipendenti imponendogli l’adozione di tutte le cautele necessarie a preservare il bene della salute nell’ambiente ed in costanza di lavoro. La natura contrattuale dell’obbligo in esame esige che il riparto degli oneri probatori nella domanda risarcitoria da infortunio sul lavoro si ponga sullo stesso piano di quello previsto dall’art. 1218 c.c. in ordine all’adempimento delle obbligazioni. Pertanto il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o da forza maggiore e di avere adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno. Pres. Calvo, Est. Fina - E.Z. (avv. Salerno) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 560

 

SICUREZZA - Prevenzione incendi - Impianto di distribuzione di carburanti - Procedimento relativo all’autorizzazione petrolifera in itinere - Rilascio del permesso di costruire - Legittimità - Art. 1, c. 2 d.lgs. n. 32/1998. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, è l’autorizzazione petrolifera, non il permesso di costruire, l’atto subordinato al rispetto delle prescrizioni di “prevenzione incendi”; d’altra parte, nel sistema normativo di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 32 del 1998 l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto e il permesso di costruire costituiscono gli elementi di una fattispecie complessa a formazione progressiva, al cui completarsi - secondo una scansione temporale non tipizzata - si realizzano le condizioni di legge per il legittimo esercizio della relativa attività, onde è legittimo il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti ancorché il procedimento relativo alla richiesta dell’autorizzazione petrolifera sia ancora in itinere (v. TAR Lazio, Latina, 18 settembre 2008 n. 1177). Pres. Arosio, Est. Caso - E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e altro (avv. Coli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223
 

SICUREZZA SUL LAVORO - Controversia instaurata dai dipendenti e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - Inibizione di modalità di lavoro implicanti pericolo per l’integrità fisica - Adempimento datoriale dell’obbligo di sicurezza - Giurisdizione - A.G.O. - Fattispecie. Compete al giudice ordinario la controversia instaurata dai dipendenti e dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (nella specie, di Trenitalia) ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l’inibizione di modalità di lavoro implicanti una situazione di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori (conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e con l’impiego del dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l’adempimento datoriale dell’obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro. (Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5163) Pres. Severini, Est. Malaschini - T. s.p.a. (avv.ti Acquarone, Lorenzo Acquarone, Giovan Candido Di Gioia) c. Azienda U.S.L. n. 4 di Prato e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, SEZIONE II, n. 162/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 luglio 2011, n. 4105
 

SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO URBANISTICO - Titoli abilitativi - Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive - Omessa presentazione del DURC - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali - Esclusione - Principio di tassatività della fattispecie penale - Art. 44, 1° c. - lett. a), e dal 27 a 51 T.U.E. n. 380/2001. Nella ricostruzione delle singole ipotesi di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria contenuta nell'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, - comunemente e pacificamente considerata quale "norma penale in bianco" (Cass., Sez. Unite: 29.5.1992, Aramini e 12.11.1993, Borgia) - e con precipuo riferimento alla "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive", le inosservanze devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Nel precetto attualmente vigente manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli da 27 a 51 del T.U. n. 380/2001 da parte della legislazione regionale. Sicché, la violazione contestata (Omessa presentazione del DURC) afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780

SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO URBANISTICO - APPALTI - D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) - Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Natura e funzione - Omessa trasmissione - Sospensione del titolo abilitativo - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Sanzioni penali - Configurabilità - Esclusione - Art. 44, 1° c. - lett. a), D.P.R. n. 380/2001 - Art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, modif.dal D.Lgs. n. 106/2009. Il DURC è [documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009] un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori "all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell'art. 90, 100 comma, del D.Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 - lett. c), dall'art. 157, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. Concludendo, una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente considerata quella di cui all'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 - risponde, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Pubblico dipendente - Lesioni subite a causa di caduta dalle scale - Assenza del dispositivo antiscivolo - Violazione dell’art. 2087 c.c. Deve essere accolta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno avanzata da un pubblico dipendente, per lesioni subite a causa di caduta verificatasi durante lo svolgimento del servizio, determinata dell’assenza, sulle scale dell’ufficio, del dispositivo antiscivolo (bande); il fatto che le scale siano prive del dispositivo antiscivolo è idoneo, infatti, quantomeno, ad agevolare una caduta, e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - R.M. (avv. Bisacca) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 maggio 2011 n. 482

 

SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione - Potere dell’ASL - Attribuzione - d.lgs. n. 106/2009, art. 118, c. 1, lett. c) - Art. 256 d.lgs. n. 81/2008. Il potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, è stato attribuito all’ASL solo con l’art. 118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008. Pres. Petruzzelli, Est.Gambato Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli e Ambrosini) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli ) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 549
 

SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Infortuni sul lavoro - Imprenditore - Posizione di garanzia - Ambito di operatività. La posizione di garante della sicurezza, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non é operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , articolo 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 31303). (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010). (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella - Ric. Ma. Lu. Mi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527

SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Infortuni sul lavoro - Inidoneità delle misure di prevenzione - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza. L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., n. 31303 del 2004). (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010).  (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella - Ric. Ma. Lu. Mi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527


SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Infortuni sul lavoro - Rappresentante della ditta appaltante - Subappaltante - Obblighi di protezione - Ambito di operatività. La responsabilità del rappresentante della ditta appaltante si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità. Mentre il subappaltante é esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. 20 novembre 2009 n. 1490). (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010). (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella - Ric.Ma. Lu. Mi.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Esclusione da responsabilità del datore di lavoro - Presupposti. Affinché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (Cass., Sez. IV, 23.5.2007, n. 25532, n. 15009 del 17.2.2009, n. 727 del 10.11.2009). In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (Cass., Sez. IV, n. 952 del 27.11.1996). (accoglie parzialmente ricorso avverso sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010). Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Definizione. Il datore di lavoro é esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). (accoglie parzialmente ricorso avverso sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010). Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Risarcimento eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa - Attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. - Sussistenza. Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p., il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Cass., Sez. IV, n. 13870 del 6.2.2009). Deve, pertanto, ritenersi che l'attenuante in questione possa operare laddove il risarcimento sia stato effettuato dal comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa. (accoglie parzialmente ricorso avverso sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010). Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523

 

SICUREZZA - Opere e impianti di trasporto di gas naturale - D.M. n. 31749/2008 - Azotodotti - Applicabilità - Esclusione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, all’art. 1, comma 1, nel definire il campo di applicazione, espressamente ribadisce quanto già enunciato nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica alla progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto “del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi…”. Da tale enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla progettazione e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le nozioni di comune esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di idrocarburi gassosi, prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale organico di cui l’azoto, elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo), può essere una componente minima. Pres. Mariuzzo, Est. Marzano - S. s.p.a. (avv.ti Greco, Muscardini, Roveda e Tricamo) c. Comune di Origgio (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 933

 

SICUREZZA - APPALTI - Certificato di prevenzione incendi - Art. 3, c. 5 d.P.R. n. 37/1998 - Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio, in attesa del sopralluogo dei VV. FF. - Efficacia - Termine - Individuazione. L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito che “l’interessato, in attesa del sopralluogo può presentare una dichiarazione (…) con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio - debitamente presentata al Comando dei VV.FF. unitamente alla richiesta del sopralluogo - la quale è pertanto idonea a surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. Pres. Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366

SICUREZZA - APPALTI - Certificato di prevenzione incendi - Appaltatore e subappaltatore - Artt. 26 e 46 d.lgs. n. 81/2008 - Requisito di partecipazione alle gare d’appalto - Esclusione.
L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, inerente gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell’appaltatore e del subappaltatore, non fa menzione del possesso del certificato di prevenzione incendi, il quale non è del resto neanche indicato dall’art. 46 come requisito di partecipazione alle gare d’appalto. Pres. Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366

SICUREZZA SUL LAVORO - BOSCHI - Obblighi del datore di lavoro - Operazioni di taglio alberi di alto fusto - Caduta anomala di un albero - Violazione della distanza di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero - Infortunio e decesso del lavoratore - Mancata adozione di misure di protezione e di vigilanza - Responsabilità del datore di lavoro - Fondamento giuridico - Art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo si riconduce, oltre che alle disposizioni specifiche, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro é comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo verificatosi in danno del lavoratore correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (Cass., Sez. IV, 8 luglio 2009, Fontanella). Fattispecie in tema di omicidio colposo di un lavoratore durante operazioni di taglio di alberi di alto fusto per caduta anomala di un albero e violazione della distanza di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero. (conferma sentenza n. 3784/2007 della Corte di Appello di Firenze, del 03/05/2010). Pres. Zecca - Est. Piccialli - P.G. Monetti - Ric. Ma. Ma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13777

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Pluralità di posizioni di garanzia - Contitolarità degli obblighi impeditivi - Fattispecie: responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (Cass. Sez. IV, sent. n. 4793 del 06/12/1990). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Reato colposo omissivo improprio - Rapporto di causalità - Criteri di verifica - Fattispecie: responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso é configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. V, sent. n. 4941 del 18/12/2008). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno, con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza.  (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769


SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Successione di leggi - Ponteggi ed opere provvisionali di cui al D.P.R. n. 164/1956 e D.Lgs. n. 81/2008 - Continuità normativa - Sussistenza.
Sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articoli 16, 23, 24 e 27 - disposizioni che sono state formalmente abrogate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - e la vigente normativa antifortunistica. Invero, il contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dall'articolo 122, in combinato disposto con le analitiche prescrizioni di cui all'allegato 18, nn. 2 e 3, in materia di ponteggi e di trasporto dei materiali, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 126 e 128, disposizioni che tuttora sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta. Fattispecie in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Definizione - Colpa concorrente del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza. Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L'eventuale colpa concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria occasione di lavoro e non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. IV, 14/12/1999 n. 3580; Cass., sez. 3/6/1999 n. 12115; Cass. 14/6/1996 n. 8676). Fattispecie, in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contestato al datore di lavoro per omessa formazione di un dipendente, deceduto per schiacciamento durante attività di trasferimento di blocchi di pietra e rifinitura massi - attività da qualificarsi come pericolosa.  (conferma sent. n. 14304/2006 Corte di Appello di Torino, del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13763


SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Compimento di operazioni rientranti nel segmento di lavoro attribuito - Comportamento abnorme - Esclusione.
Non può affermarsi che abbia le caratteristiche dell'abnormità il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. IV, sent. n. 10121 del 23.01.2007). (conferma sent. n. 14304/2006 Corte di Appello di Torino, del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13763

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Datore di lavoro e capo cantiere - Pluralità di posizioni di garanzia - Contitolarità degli obblighi impeditivi. Il ruolo di datore di lavoro e di capo cantiere comportano la titolarità di autonome posizioni di garanzia, atteso che, i predetti soggetti sono egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ciò in conformità al principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2008, Di Tommaso ed altro). Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro e del responsabile di cantiere per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di lavoratore dipendente, per omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa di posa in opera di tubazioni per fognatura e per omessa adozione di qualsivoglia opera provvisionale antismottamento volta ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso in cui l'operaio infortunato prestava l'attività lavorativa, nonché per le contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 164/1956, articolo 77, lettera c) in relazione al D.P.R. n. 547/1955, artt. 4 e 389 lettera c) e D.P.R. n. 164/1956, artt. 13, comma 1 e 77, lettera b). (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. n. 3677/2008 della Corte di Appello di Palermo, del 17/12/2009). Pres. Zecca - Est. Piccialli - P.G. Stabile - Ric. Cu. Vi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13749
 

SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro - Violazione dell'art. 7 D.lgs 626/1994 - Lesioni colpose riportate dal lavoratore dipendente dall'appaltatore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza. Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (Cass., sez. IV, 30.3.2004 n. 45068). A maggior ragione, laddove la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che é corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., sez. IV, 1.7.2009 n. 37840). (conferma sent. n. 14485/2006 della Corte di Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres. Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli - Ric. Cr. Pa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744

SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro - Obblighi dell'appaltante per lavori affidati ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi. L'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento (Cass. sez. IV, 30.9.2008 n. 41815), sicché é responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (conferma sent. n. 14485/2006 della Corte di Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres. Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli - Ric. Cr. Pa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744

 

SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Rivalutazione dell'anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all'amianto ex articolo 13, comma 8, L. n. 257/1992 - Contributi figurativi di "scivolo" di cui alla normativa sul pensionamento anticipato ex D.L. n. 516/1994 (conv. in L. n. 598/1994) - Prepensionamento di cui al D.L. 185/1994 - Periodo di contribuzione superiore ai 35 anni - Incompatibilità. Il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv. in Legge 27 ottobre 1994, n. 598) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) (Cass., n. 9982/02). L'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é il prepensionamento di cui al Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni. (conferma sent. n. 604/2008 della Corte di Appello di Genova, depositata il 23/07/2008). Pres. Miani Canevari - Est. La Terza - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Ca. En. - Controric. INAIL e INPS.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952

 

SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato - Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 - Requisiti probatori. L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, articolo 1, comma 1), non necessita di una prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità. (conferma sentenza n. 678/2008 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 05/08/2008). Pres. Miani Canevari - Est. Balestrieri - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Be. Gi. e altri - Controric. INPS. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 31/03/2011, Sentenza n. 7494

SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato - Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 - Provvedimenti INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto - Requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio previdenziale.  Solamente le certificazioni eseguite dall'INAIL sulla base egli atti di indirizzo del Ministero, come richiesto dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8, confermata anche della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 20 (se non contrastate da una specifica prova contraria), consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato (Cass. sentenze n. 10037 del 2007, n. 400 del 2007, n. 27451 del 2006, n. 17977 del 2010). (conferma sentenza n. 678/2008 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 05/08/2008). Pres. Miani Canevari - Est. Balestrieri - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Be. Gi. e altri - Controric. INPS. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 31/03/2011, Sentenza n. 7494

 

PUBBLICO IMPIEGO - Mobbing - Configurabilità - Presupposti - Disegno persecutorio - Prova. Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785) La ricorrenza di una condotta mobbizzante va pertanto esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare "singulatim" elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272). In particolare, la condotta di mobbing dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da quest’ultimo essere provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta dall’accertamento dell’elemento soggettivo, e cioè dalla prova del disegno persecutorio; in ogni caso, determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1991; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015). Pres. Allegretta, Est. Cocomile - D.P.R. (avv.ti Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 31 marzo 2011, n. 528

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Omicidio colposo contestato al dipendente delegato per gli aspetti della sicurezza ed igiene del lavoro - Risarcimento del danno dell’ente assicuratore - Attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. - Esclusione. Il risarcimento del danno effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente di un'azienda, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, atteso che l'intervento risarcitorio non è riconducibile all’imputato ma unicamente all'iniziativa del datore di lavoro che ha stipulato il contratto assicurativo (Cass. n. 39065/04). (conferma sentenza n. 510/2008 del 20/04/2010 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA ). Pres. MARZANO - Est. FOTI - P.G. SARZANO - Ric. Si. Da. (avv.ti Frattini e Marmitrizio). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 16 marzo 2011, n. 10652

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, ovvero il suo preposto, é esonerato da responsabilità solo allorché il comportamento del lavoratore si presenti del tutto abnorme, dovendosi in tal guisa definirsi quello che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate ovvero, seppure in esso rientrante, sia consistito in qualcosa radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.(conferma sentenza n. 1139/2008 del 01/12/2009, della CORTE DI APPELLO di PERUGIA). Pres. MARZANO - Est. FOTI - P.G. SPINACI - Ric. Pi. Vi. (avv. Benvenuto). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 16 marzo 2011, n. 10645

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Esposizione all’amianto - Attestazione di rischio dell’INAIL per l’ottenimento di benefici previdenziali (artt. 18 co. 8 L. 179/2002 – 1, co. 20, L. 247/2007) - Rilevanza. All'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8 (confermata anche dalla Legge 24 dicembre del 2007, n. 247, articolo 1, comma 20). Solamente le anzidette certificazioni, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (Cass. sent. nn 10037/2007, 400/2007, 27451/2006). (conferma sentenza n. 439/2008 della Corte di Appello di Genova). Pres. MIANI CANEVARI - Est. COLETTI DE CESARIS - P.M. FINOCCHI GHERSI - Ric. RO. LU., CR. FR. (avv. Storace) c. INAIL (avv.ti Valente, Patteri e Riccio). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 11 marzo 2011, n. 5896

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Camere refrigeranti - Normativa tecnica UNI 8011 - Dimensioni della cella - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. La normativa tecnica UNI 8011 non si riferisce unicamente alle camere refrigeranti di grandi dimensioni, come sostenuto da parte ricorrente, ma anche a quelle utilizzate esclusivamente o prevalentemente per il stoccaggio della merce. Il verificarsi dei rischi presi in considerazione dalla normativa tecnica su indicata e, in particolare, dal punto 6.2.7 della medesima prescinde, infatti, dalle dimensioni della cella, in quanto, in caso di casuale intrappolamento o involontaria prolungata permanenza all’interno della stessa, le possibilità di congelamento o di morte per assideramento o per asfissia sono le medesime, essendo direttamente correlate al tempo di permanenza nell’ambiente “freddo” e non alla maggiore o minore grandezza dello stesso. La “camera”, cui fa riferimento la normativa tecnica su indicata, deve essere, quindi, correttamente intesa come qualsiasi stanza o vano, mantenuti mediante un impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a. (avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto), Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina e Rivetti) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237

SICUREZZA SUL LAVORO - Celle refrigeranti - Sistemi di segnalazione e di uscita - Datore di lavoro - Individuazione - Libertà di scelta - Limite dell’adeguatezza.
La libertà di scelta del datore di lavoro nell’individuazione dei sistemi di segnalazione e d’uscita, per il caso di intrappolamento o involontaria permanenza all’interno di celle refrigeranti, incontra il limite della “adeguatezza”, che va valutata avuto riguardo a quanto prescritto dalla prima parte del punto 6.2.7 della normativa tecnica UNI 8011, tenuto conto del bene primario (vita e integrità fisica delle persone) alla cui tutela tali norme sono preordinate. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a. (avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto), Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina e Rivetti) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237

SICUREZZA SUL LAVORO - Sostituzione delle tecniche adottate con quelle più innovative maggiormente idonee a garantire la sicurezza - Ricerca e sviluppo delle conoscenze - Artt. 3, c. 1, lett. b) e 4, c. 5 lett. b) d.lgs. n. 626/1994.
In tema di tutela della sicurezza dei lavoratori è legittimo pretendere, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 626 del 1994, che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, laddove i sistemi già adottati siano comunque inidonei a garantire un livello elevato di sicurezza. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a. (avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto), Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina e Rivetti) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro - Mancato esercizio dell’azione penale - Termine di prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 - Dies a quo. Con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno del 1965, n. 1124, articoli 10 ed 11, l'INAIL, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo. L’azione nei confronti del datore di lavoro che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro è, in qualche misura, assimilabile all'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed é funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso. (Conf. Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994; Cass. 13598/2009; Contr. Cass. 968/2004; Cass. 502/1985). Pres. ROSELLI - Est. MANCINO - P.M. APICE - Ric. INAIL (avv.ti Tarantino e Rossi), Controric. S.I.M.A. DI. DE. A & C. S.N.C. (avv.Arru). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 3 marzo 2011, n. 5134

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione incendi - Certificato di prevenzione incendi - Abrogazione del D.P.R. 547/1955 - Abolitio criminis - Esclusione - Art. 16 D. Lgs. 139/2006 - Art. 46 D.Lgs. 81/2008. In tema di prevenzione incendi, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei vigili del fuoco) devono, ad oggi, ritenersi assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa é oggi prevista dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, richiamato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 46 (Prevenzione incendi), per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del Decreto n. 547 del 27 aprile 1955. Pres. TERESI - Est. AMOROSO - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Tr. Vi. - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 15 febbraio 2011, n. 5597
 

SICUREZZA SUL LAVORO - Violazione degli obblighi di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 626/1994 - Lesioni personali colpose - Concorso di reati. Il reato di lesioni personali colpose può concorrere con la violazione della norma antinfortunistica di cui all’art. 35 Decreto Legislativo n. 626, del 19 settembre 1994, atteso che in tal caso non c'é reato complesso ex articolo 84 c.p., bensì concorso di reati distinti. Pertanto, ove vi siano, in ipotesi, due distinti procedimenti penali, manca il presupposto perché possa operare il principio del ne bis in idem. Pres. TERESI - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Te. An. Ma. - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 15 febbraio 2011, n. 5604

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro - Allegato IV, punto 1.11.1.5 del d.lgs. n. 81/08 - Possibilità di lavorare stando seduti - Prescrizioni dell’autorità sanitaria - Art. 10 d.P.R. n. 520/55 - Apprezzamento tecnico discrezionale - Necessaria instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro. Agli operatori dell’Azienda Sanitaria è riconosciuto (art. 10 del D.P.R. n. 520/55) il potere di impartire disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore: segnatamente tale contenuto di discrezionalità non può essere disconosciuto nel caso in cui venga in rilievo l’attuazione, con indicazione delle relative modalità, della previsione dettata dall’Allegato IV, punto 1.11.1.5., del D.Lgs. n. 81/08, secondo cui l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere, ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro. Tale previsione va raccordata con gli artt. 63 e 64 del medesimo D.Lgs. n. 81/08, che rinviano all’Allegato IV per la specificazione dei requisiti di salute e sicurezza cui i luoghi di lavoro debbono essere conformi ed ai quali il datore di lavoro è tenuto a provvedere, nonché all’art. 15 co. 1 lett. d), che annovera, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. Alla luce del quadro normativo così delineato, il riportato intervento dell’autorità di vigilanza presenta i caratteri tipici della prescrizione attuativa di un precetto che il legislatore ha solo parzialmente determinato, rimettendo all’amministrazione la scelta circa la stessa opportunità di esercitare o meno il potere di ordinare l’adeguamento delle postazioni di lavoro. Trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può legittimamente considerarsi sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario, alla stregua delle regole generali che governano l’azione amministrativa; la partecipazione del datore di lavoro non può reputarsi esaurita con la presenza al sopralluogo condotto dai funzionari dell’A.S. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Z.s.r.l. (avv.ti Barosio, Grassi e Cicchetti) c. Azienda Sanitaria di Firenze (avv.ti Danesi e Molesti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 233

 

SICUREZZA DEL LAVORO - Datore di lavoro - Posizione di garanzia - Obblighi del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) - Omessa valutazione dei rischi - Negligenza colpevole - Rimedi inidonei ai pericoli inclusi nel documento di valutazione dei rischi - Corresponsabilità con il datore di lavoro - Artt. 31 e 32 D. L.vo n. 81/2008. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Pertanto, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 31 (individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento. Tuttavia, quanto detto, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814

SICUREZZA DEL LAVORO - Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento - Corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro - Presupposti e limiti - D. L.vo n. 81/2008. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814

SICUREZZA DEL LAVORO - Compiti e obblighi del RSPP - Omissione colposa di segnalazione - Obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio - Misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro - Responsabilità - Presupposti. L'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio. Con la conseguenza, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe (rectius, dovrebbe) essere chiamato a rispondere insieme a questi (in virtu' del combinato disposto dell'articolo 113 c.p. e articolo 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso derivatone. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814

SICUREZZA DEL LAVORO - Ambiente di lavoro - Nozione. Per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814

 

SICUREZZA DEL LAVORO - Infortunio e lesioni - Prescrizioni in materia antinfortunistica - Obblighi del datore di lavoro - Omessa valutazione dei rischi - Inadeguata informazione del lavoratore - Comportamento non abnorme del lavoratore. Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Sicché, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. 4, 14/12/1999 n. 3580, Bergamasco; Cass. 3/06/1999 n. 12115, Grande; Cass. 14/06/1996 n. 8676, Ieritano). Infine, non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, del 23.01.2007, Sentenza n. 10121). (dich. Inammissibile ricorso avverso sentenza n. 4461 del 16/07/2010, CORTE APPELLO di TORINO) Pres. Morgigni, Est. Montagni, Ric. L'. Gi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n. 2606

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Cantieri e norme antinfortunistiche - Prevenzione degli incidenti sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro e del capocantiere - Assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro - Plurititolarità della sicurezza dei lavoratori - Responsabilità - Fattispecie: ponteggio privo di parapetto e di tavole fermapiedi - caduta e decesso del lavoratore. Il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche" (Cass., Sez. 4, 20/03/2009, n. 12673). D'altra parte, in via di principio generale, il capo cantiere è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Nè ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori, in quanto, se piu' sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN.. CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Violazione delle norme antinfortunistiche - Concorso di persone nel reato - Responsabilità penali e circostanza attenuante - Art. 114 c.p. - Fattispecie: caduta e decesso del lavoratore. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (Cass., Sez. 4, 19/02/1998, n. 3948). Sicché, in caso di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 c.p., è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile (Cass., Sez. 2, 09/10/2008, n. 38492). (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN.. CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Antincendio - Certificato di prevenzione incendi - Assenza - Responsabilità penale - D. L.vo n. 81/2008 mod. con D. L.vo 106/2009 - Art. 36 e 37, D.P.R. n. 547/1955 - Art. 16, D. L.vo n. 139/2006. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poiché è stata riprodotta e prevista dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (conf. Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09). (riforma Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric. D. e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335

SICUREZZA SUL LAVORO - Impianti per l'erogazione di carburante destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa - Installazione e gestione - Autorizzazione e divieto di cessione di carburanti a terzi - Responsabilità penali - L. n. 1034/1970 - Legge n. 162/1993. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in Legge n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3, (convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) - l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa, e' sottoposta a semplice autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura, pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina normativa (conf. Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04). (riforma Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric. D. e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335

 

PUBBLICO IMPIEGO - Art. 4 l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale - Ordinamento civile - Riserva di contrattazione collettiva. L’ art. 4 della legge regionale ligure n. 63 del 2009, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva. Infatti, essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l’ultrattività di tale regime. Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7

PUBBLICO IMPIEGO - Artt. 7 e 8 l.r. Liguria n. 63/2009 - Personale contrattualizzato - Orario di lavoro e trattamenti economici - Illegittimità costituzionale. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed 8 della legge regionale ligure n. 63 del 2009 sono fondate. In riferimento al personale contrattualizzato, invero, tali norme dettano una disciplina eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (sentenze n. 189 del 2007, n. 308 del 2006 e n. 507 del 2000). Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7

PUBBLICO IMPIEGO - Concorso pubblico - Natura comparativa ed aperta - Art. 5 l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale. La natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere pubblico del concorso. Ne consegue che quando, come nell’ipotesi di cui all’art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009, sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura “aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico (sentenza n. 100 del 2010). Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7

PUBBLICO IMPIEGO - Progressione nei pubblici uffici - Concorso - Art. 97 Cost. - Art. 6 l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale. La questione relativa all’art. 6 della legge regionale ligure n. 63 del 2009 è fondata, con riferimento ai principi espressi dall’art. 97 Cost. La progressione nei pubblici uffici deve infatti avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenza n. 478 del 1995 e, in senso analogo, sentenze n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002 e n. 1 del 1999). La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera. Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5/01/2011, n. 7

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Appalto - Misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori - Responsabilità del committente che si sia ingerito nella organizzazione del lavoro - Configurabilità. Nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde, a garanzia della prevenzione infortunistica, anche il committente il quale si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all’obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. Pres. MORGIGNI, Est. MONTAGNI - P.G. D’ANGELO - Ric. BR. EZ. - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 4 gennaio 2011, n. 127
 

SICUREZZA DEL LAVORO - Violazione delle norme antinfortunistiche - Sottovalutazione dei rischi connessi all'esecuzione di uno scavo - Condotta colposa - Responsabilità penali - Fattispecie: Lavori di livellamento di un terreno con opere di scavo conseguente un crollo di un vecchio muro con infortunio e decesso di un lavoratore. In materia di sicurezza sul lavoro, in ossequio ai principi vigenti che fondano per il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, non è consentita l'introduzione di profili documentali che vorrebbero escludere la responsabilità evocando una conoscenza del coinvolgimento nei lavori di una determinata impresa. Fattispecie: redazione di un piano di sicurezza assolutamente generico con riferimento alla valutazione dei rischi connessi alla esecuzione dei lavori di scavo ed avere omesso di indicare quale progettista l'esistenza del muro successivamente crollato. Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, Ric. As. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 4/01/2011, Sentenza n. 122

 

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