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Giurisprudenza

 

 

Caccia e pesca

 

 

Anno 2008

 

Anni: 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004

 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-93

 

 

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PESCA - Regime di controllo nel settore della pesca - Norme comuni di commercializzazione per alcuni prodotti - Controlli ed ispettorati non soddisfacenti - Non adozione delle misure adeguate per sancire le infrazioni - Esecuzione delle sanzioni - Inadempimento d'ordine generale a disposizioni di un regolamento - Produzione dinanzi alla Corte di elementi complementari che mirano a sostenere la generalità e la costanza dell'inadempimento - Ammissibilità - Inadempimento di Stato (Spagna) - Artt. 2, par. 1, e 31, par. 1 e 2 Reg (CEE) n. 2847/93 - Regolamenti (CE) N. 2406/96 e 850/98. Il regno di Spagna, non esercitando in modo soddisfacente il controllo e l'ispezione, sul suo territorio e nelle acque marittime che dipendono dalla sua sovranità, dell'esercizio della pesca, in particolare delle attività di sbarco e di vendita di specie sottoposte a disposizioni sulla dimensione minima ai sensi dei regolamenti (CE) n° 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, che mirano alla conservazione delle risorse di pesca tramite misure tecniche di protezione dei giovanili di organismi marini, e (CE) n° 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che fissano norme comuni di commercializzazione per alcuni prodotti della pesca, e non dedicando i mezzi umani necessari al controllo ed all'ispezione dell’esercizio della pesca, come pure non vegliando con la fermezza necessaria all'adozione di misure idonee nei confronti dei responsabili di infrazioni alla regolamentazione comunitaria relativa alla pesca, soprattutto con l'avvio di procedure amministrative o penali ed all’inflizione di sanzioni dissuasive a questi responsabili, ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) N. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CEE) N. 2846/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998. (Testo Uff. Le Royaume d’Espagne, en n’exerçant pas de façon satisfaisante le contrôle et l’inspection, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté, de l’exercice de la pêche, notamment des activités de débarquement et de vente d’espèces soumises à des dispositions sur la taille minimale en vertu des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, et (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, et en ne consacrant pas les moyens humains nécessaires au contrôle et à l’inspection de l’exercice de la pêche, ainsi que en ne veillant pas avec la fermeté nécessaire à l’adoption de mesures appropriées à l’encontre des responsables d’infractions à la réglementation communautaire relative à la pêche, principalement par l’ouverture de procédures administratives ou pénales et l’infliction de sanctions dissuasives à ces responsables, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil, du 17 décembre 1998). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 22/12/2008, causa C‑189/07

 

CACCIA - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Stato - Competenza - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Competenza legislative primaria delle Regioni a statuto speciale - Incremento della tutela - Art. 3, c. 3 della legge prov. Bolzano n. 10/2007 - Illegittimità costituzionale. Anche a fronte della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002). Il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni - ordinarie e speciali - a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 3 della legge prov. Bolzano n. 10/2007, il quale, in materia di prelievi venatori in deroga, predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea (dir. 79/409/CEE) e nazionale, che si presenta più rigorosa e dettagliata. Pres. Flick, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008, n. 387

CACCIA - Riduzione numerica degli ungulati - Art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza.
La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 è fondata. L'intervento previsto dalla norma (riduzione numerica degli ungulati) si basa sul presupposto del mancato rispetto del piano di abbattimento che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, è autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ritenga inefficace il ricorso a metodi ecologici, incidendo sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che peraltro si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal parere dell'INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome (sentenze n. 210 del 2001 e n. 4 del 2000), proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica. Pres. Flick, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008, n. 387

CACCIA - Illeciti relativi ad attività venatorie - Art. 22 L. prov. Bolzano n. 10/2007 - Previsione di sanzioni penali - Illegittimità costituzionale - Art. 117, c. 2, lett. l), Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 è fondata. La norma impugnata prevede infatti una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Pres. Flick, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano - CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008, n. 387

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Caviale - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. Il caviale rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg CE 338/97 e l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della documentazione prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2 lett.f). Nella specie, la normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei informazioni da inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della specie, codice della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta, codice di registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del caviale); se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve essere indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione dell'impianto di riconfezionamento. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382

 

CACCIA - Tutela della fauna selvatica - Estensione agli animali di tipo selvatico - Piccioni inselvatichiti - Ordinanza di autorizzazione all’abbattimento - Violazione dell’art. 19 della L. n. 157/92. La tutela della fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997). Deve ritenersi pertanto applicabile ai piccioni inselvatichiti (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia. E’ conseguentemente illegittima l’ordinanza comunale che autorizza i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio: essa viola i principi di cui all’art. 19 della l. n. 157/92, alla stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Ronco all’Adige (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274

 

CACCIA - Regione Siciliana - Calendario Venatorio 2008/2009 - Istanza di misure cautelari provvisorie (art. 3 L. n. 205/2000) - Accoglimento. Va accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie relativamente al D.A. 21 luglio 2008 dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, recante "Calendario venatorio 2008/2009", nelle parti in cui autorizza l’attività venatoria “dal 1° settembre 2008” alle specie coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus), Tortora (streptopelia turtur), merlo (urdu merula), e colombaccio (colomba palumbus), autorizza la caccia alla lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell’INFS, autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 1° settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 157/1992, e non contiene il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dellavifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S. - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2008, d.p. n. 1007

 

CACCIA - AREE PROTETTE - Introduzione non autorizzata di armi - Effettivo esercizio venatorio - Accertamento - Esclusione - Presunzione un pericolo per il bene protetto - Sussistenza - Arma smontata - Configurabilità. La presenza indebita di un'arma in un'area protetta è ritenuta in via astratta e di non superabile presunzione un pericolo per il bene protetto, sicché, il reato si consuma attraverso la semplice introduzione non autorizzata dell'arma, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della fauna protetta, con la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa l'effettivo esercizio venatorio. Né può in alcun modo rilevare che l'arma fosse smontata posto che anche in tal modo essa, una volta ricomposta con una operazione tutt'altro che disagevole o complicata, era pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la norma intende tutelare. Pres. Altieri, Est. Mancini, Ric. Perrone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/06/2008 (Ud. 6/02/2008), Sentenza n. 25215

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie cacciabili - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici - Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 79/409/CEE. A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, causa C‑503/06

 

PESCA - Novellame di nasello - Gestione dello sforzo di pesca - Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca - Periodo di riferimento - Zone e risorse di pesca comunitarie - Zone biologicamente sensibili - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità - Principio di non discriminazione - Sviamento di potere - Nozione - Regolamento (CE) n. 1954/2003 - Regolamento (CE) n. 1415/2004. Secondo costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenze 13/11/1990, causa C‑331/88, e 22/11/2001, causa C‑110/97, Paesi Bassi/Consiglio).  L'eccezione di illegittimità del regolamento n. 1954/2003 sollevata, nella specie dal Regno di Spagna è stata respinta, (non dimostrando che il regime specifico di gestione dello sforzo di pesca previsto dall'art. 6 del regolamento n. 1954/2003 per la zona biologicamente sensibile sia stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di raggiungere fini diversi dalla conservazione del novellame di nasello) e che, non essendo stato dedotto alcun altro motivo quanto alla legittimità del regolamento n. 1415/2004, il ricorso intero è da respingere. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15/05/2008, causa  C‑442/04

 

CACCIA - L. n. 157/1992 - Principi fondamentali di riforma economico sociale - Art- 117 Cost. - Artt. 18 e 19 L. n. 157/1992 - Vincolo alla potestà legislativa regionale - Disciplina annuale di gestione faunistica e fruizione venatoria dettata dalle riserve di caccia - Obbligatorietà del parere dell'INFS - Esclusione. La legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione costituisce norma fondamentale di riforma economico sociale legislazione di recepimento di normative CEE) vincola le regioni, comprese quelle a statuto speciale, nella “emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1, comma terzo). In particolare, la disposizione di cui all'art. 19, comma secondo, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale (Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 392). Lo stesso è a dirsi per i pareri previsti dall' art. 18, e, segnatamente, per quello afferente il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria; nessuna disposizione della legge n. 157 del 1992 prevede invece la obbligatorietà del parere dell'Infs nella disciplina annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale, dettata con appositi regolamenti dalle Riserve di caccia. Né - a fortiori - può ritenersi che tutti i provvedimenti regionali relativi alla regolazione della caccia debbano essere assistiti nella fase preparatoria dal parere dell'Infs, posto che non è rinvenibile alcuna disposizione della legge n. 157 del 1992 che lo richieda. Pres. Borea, Est. Farina - A.M. (avv.ti Del Torre e Sgrazzutti) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Iuri) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 21 aprile 2008, n. 251

 

PESCA - Misure di conservazione delle risorse - Ristrutturazione del settore della pesca - Domande di aumento degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale ‘POP IV' in termini di stazza - Impugnazione - Rigetto della domanda. E' annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 giugno 2006, cause riunite da T‑218/03 a T‑240/03, Boyle e a./Commissione, da un lato, nella parte in cui ha dichiarato irricevibili i ricorsi dei sigg. Flaherty e Murphy nonché della società Ocean Trawlers Ltd diretti all'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, e, dall'altro, nella parte in cui ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 17/04/2008, Cause C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P

 

CACCIA - Contenimento dei piccioni di città - Applicabilità dell'art. 19 della legge 157/92 - Fondamento. L'art. 19 della legge 157/92, relativo al regime di contenimento proprio delle specie selvatiche - da attuarsi con metodi ecologici quale certamente non è la caccia -, trova applicazione anche nei confronti dei piccioni di città: la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa anche agli animali di tipo selvatico, tra cui rientrano i piccioni inselvatichiti (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997). Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - Lega Abolizione Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri, Squadroni e Michelon). T.A.R. VENETO, Sez. II - 04/04/2008, n. 862

 

CACCIA - Corretto esercizio della caccia - Utilizzo di mezzi vietati - Assenza di danno agli animali selvatici - Danno all'immagine della Provincia - Sussiste. La violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete assicurare il corretto esercizio della caccia (Cass. pen. sez. III 35868/2002, Falconi). Il danno sussiste in caso di caccia in periodo di divieto anche in assenza di abbattimento o danno agli animali selvatici. Pres. De Maio, Rel. Marmo, Ric. Nucci, (conferma Tribunale di Arezzo sentenza del 2 novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 17/03/2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza 11752

CACCIA - Pattugliamento di un area con arma a bordo di un auto in prossimità di luogo di pasturazione - Atteggiamento di caccia - Configurabilità - Artt. 81 cpv. c.p., art. 1 c. 1 L.R. Toscana n. 20/2002, 21 c. 1 lett. u e 30, c. 1° lett. a), h) e b) L. n. 157/1992. Il pattugliamento di un area con arma a bordo di un auto in prossimità di luogo di pasturazione sono elementi sintomatici dell'atteggiamento di caccia, nella specie configurano le violazioni di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 1 comma 1 della legge regionale (Toscana) n. 20 del 2002, 21 comma 1 lettera u e 30, comma primo lettera a), h) e b) della legge n. 157 del 1992. Pres. De Maio, Rel. Marmo, Ric. Nucci, (conferma Tribunale di Arezzo sentenza del 2 novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 17/03/2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza 11752

CACCIA - Violazione dei divieti di legge - Danno all'immagine della provincia - Sussistenza - Fattispecie. La condotta di violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è idonea a cagionare un danno all'immagine della Provincia, cui compete, infatti, il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia stessa. Pertanto, tale danno deve ritenersi sussistere anche con riguardo ad attività di esercizio della caccia posta in essere, più in generale, in violazione dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa, tra i quali anche il divieto di cacciare in periodo non consentito, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall'uso di armi. (Fattispecie possesso carabina carica, con silenziatore, a bordo di auto, in vicinanza di pasturazioni - esca per attirare i cinghiali). Pres. De Maio, Rel. Marmo, Ric. Nucci, (conferma Tribunale di Arezzo sentenza del 2 novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 17/03/2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza 11752

 

CACCIA - Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio o detenzione di fauna selvatica - Ristorante - Chiusura dell'esercizio - Ripartizione della sanzione in periodi indicati dall'esercente - Impossibilità. La sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale (nella specie: ristorante) conseguente alla violazione dell'art. 30, lett. l) della L. n. 157/1992 (nella specie: per aver cucinato e servito alla clientela uccelli appartenenti a fauna selvatica la cui caccia non è consentita), non può essere ripartita in periodi individuati dall'esercente (nella specie: periodi di scarsa affluenza di clientela o ferie estive), ostandovi la norma di legge - la quale vincola l'Amministrazione quanto alla durata della chiusura - e gli stessi i principi in materia di sanzioni, afflittive o ripristinatorie che esse siano. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.L. (avv.ti Tessier e Nodinelli) c. Amministrazione dell'Interno (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008, n. 444

 

CACCIA - AREA PROTETTA - Attività venatoria - Esercizio della caccia in zona di riserva naturale - Valutazioni nel giudizio di condanna - Segnalazione cartellonistica idonea - Presenza di altri cacciatori vicinanze - Ininfluenza - Art. 30 L. n. 157/1992 - Configurabilità. Si configura, per il soggetto intento ad esercitare la caccia in zona di riserva naturale, il reato di cui all'articolo 30 della Legge n. 157 del 1992. Nella specie, sono state ritenute ininfluenti, tra le altre, le contestazioni in merito all'area protetta non adeguatamente segnalata da idonea cartellonistica e che nelle vicinanze potevano esserci altri cacciatori. Pres. Vitalone - Est. Cordova - P.M. D'Angelo - Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 28 Gennaio 2008, Sentenza n. 4065