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Giurisprudenza

 

Procedure e varie

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo, comunitario...

 

 

2005

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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Procedure e varie - Pubblica amministrazione - Sentenza di patteggiamento - Efficacia della sentenza nel giudizio amministrativo di danno - Art. 651 c.p.p.. La sentenza di patteggiamento emessa a seguito di rito abbreviato ha efficacia nel giudizio amministrativo di danno - con particolare riferimento a quello avente ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile - limitatamente agli elementi indicati dall’art. 651 c.p.p. (accertamento della sussistenza del fatto; della sua illiceità penale; della sua commissione da parte dell’imputato). La Corte dei Conti deve, invece, farsi integralmente carico dell’accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile (danno erariale, nesso causale, colpa grave) conseguenti ai fatti accertati in sede penale. Pres. Tenore, Est. Atelli - Procura regionale c. XXX (Avv. Minieri) - CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 23 dicembre 2005 (c.c. 20.09.2005), n. 804 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Liquidazione del danno - Appalti di lavori pubblici - Valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. - Prezziari dei lavori edili delle camere di commercio - Idoneità. La valutazione equitativa del danno cui il giudice sia chiamato a compiere ex art. 1226 c.c. può tener conto dei prezziari dei lavori edili predisposti e diffusi dalle Camere di Commercio, che, pur nella loro valenza di tipo indicativo ai fini del calcolo sommario di spesa, possono considerarsi attendibile e plausibile punto di riferimento. Pres. Tenore, Est. Atelli - Procura regionale c. XXX (Avv. Minieri) - CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 23 dicembre 2005 (c.c. 20.09.2005), n. 804 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Processo penale - Giudice non togato componente il collegio - nullità - Esclusione - Irregolarità. Nel caso in cui il collegio sia composto da un giudice onorario, in contrasto con la previsione dell'art. 43-bis comma 3 lett. b r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non è ravvisabile alcuna nullità. L'art. 43-bis c. 3 lett. b) r.d. n. 12/1941, «attiene al tema dell’assegnazione dei processi ai giudici del tribunale e non all’argomento della composizione del collegio giudicante di questo, oggetto di trattazione nel successivo art. 48». CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2005, Sentenza n. 45964

Procedure e varie - Processo civile - Ordinanza - Valore di atto pubblico - Fattispecie. L’ordinanza (nel caso di specie resa in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) ha valore di atto pubblico, tanto se pronunziata in udienza, quanto se emessa fuori udienza, purchè sia munita della data e della sottoscrizione del giudice, e, se emessa fuori udienza, purchè il deposito del provvedimento sia documentato dal cancelliere. Le comunicazioni che seguono le ordinanze pronunziate fuori udienza sono invece meri strumenti conoscitivi, che non incidono sull’esistenza e sulla validità di tali provvedimenti. (Fattispecie relativa alla soppressione da parte del giudice di un’ordinanza - sostituita con altro provvedimento di opposto tenore - resa fuori udienza e non ancora formalmente comunicata alle parti, ma già depositata, iscritta al registro cronologico e riportata nel frontespizio del fascicolo). Presidente G. Nicastro, Relatore A. Mensitieri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 16/12/2005, Sentenza n. 27689

Procedure e varie - Processo penale - Prescrizione - Sospensione - Nuova disciplina - Applicazione della normativa previgente - Art. 159 c.p. - Artt. 6, 10 L. n.251/2005. La durata della sospensione del corso della prescrizione va calcolata secondo i criteri basati sulla normativa previgente, in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251. (Nella specie la questione se, disposto nel giudizio di merito, a cagione di dedotto impedimento del difensore, un rinvio del dibattimento per un tempo superiore ai 60 gg., la durata della sospensione del corso della prescrizione, debba essere calcolata, in Cassazione, secondo la regola dettata dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen., nel testo sostituito dall’art. 6, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione III, 13 dicembre 2005 R.G. 27063/05

Procedure e varie - Reato - Prescrizione - Legge n. 251/2005 (c.d. CIRIELLI) - Disciplina Transitoria - Inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione nei processi pendenti in CassazionE - Questione di legittimità Costituzionale - Manifesta infondatezza. E’ manifesta l’infondatezza, sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 comma 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che esclude l'applicazione dei più favorevoli termini di prescrizione previsti dalla legge stessa, tra l’altro, nei processi pendenti in cassazione alla data della sua entrata in vigore), prospettata in relazione agli artt. 3, 25 e 101 Cost.. Non sussiste la dedotta violazione del principio di uguaglianza, in quanto il legislatore ha il potere, senza per questo violare il canone della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, di graduare razionalmente nel tempo e differenziare, in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti, l’applicazione di nuovi, più favorevoli termini di prescrizione dei reati. Una simile opzione non incontra alcun ostacolo nell’art. 2 comma 3 cod. pen., che sancisce il principio della retroattività della legge penale successiva, più favorevole all’imputato, posto che, come ritenuto anche dal Giudice delle leggi (C. cost., n. 277 del 1990), tale principio entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del “fatto tipico” oggetto del giudizio. Sicchè, non è stato ritenuto violato nemmeno l’art. 25 comma 2 Cost. (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), dal momento che la norma denunciata non investe le norme incriminatrici, destinate ad essere applicate nel giudizi dinanzi alla Corte di cassazione. Infine non è leso il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, posto che l’art. 10 contiene un'articolata disciplina transitoria che, da un lato, prevede il divieto per il giudice di applicare nei procedimenti e processi pendenti i nuovi termini di prescrizione quando risultino più lunghi dei previgenti e, dall’altro, demarca le fasi e i gradi in relazione ai quali sono destinati a non operare i termini di prescrizione che risultino più brevi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 12 dicembre 2005 R.G. 22494

Procedure e varie - Nullità processuali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione - Nullità della sentenza - Ragioni. L’omessa valutazione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., oltre a costituire violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza, determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto comporta la lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva dell’imputato. Presidente E. Fazzioli, Relatore M. Cassano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 12 dicembre 2005 (Ud. 14/10/2005), Sentenza n. 45104

Procedure e varie - Sesta direttiva IVA - Art. 14, parte b, lett. c) - Esenzioni - Rivendita di veicoli acquistati d'occasione da una società di leasing - Art. 26 bis - (c-280/04). Le disposizioni dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE, vanno interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che assoggetta all’imposta sul valore aggiunto le operazioni con cui un soggetto passivo, dopo averli destinati alla sua azienda, rivende beni il cui acquisto non è stato escluso dal diritto a deduzione conformemente all’art. 17, n. 6, della direttiva 77/388 modificata, anche quando il detto acquisto, concluso con soggetti passivi che non hanno potuto dichiarare l’imposta sul valore aggiunto, non aveva di conseguenza conferito il diritto a deduzione. L’art. 26 bis, parte A, lett. e), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 94/5, va interpretato nel senso che un’impresa che, nell’esercizio normale della sua attività, rivende veicoli che aveva acquistato d’occasione per destinarli alla sua attività di leasing e per la quale la rivendita, al momento dell’operazione di acquisto del bene d’occasione, non è l’obiettivo principale, bensì solamente l’obiettivo secondario, accessorio a quello della locazione, può essere considerata un «soggetto passivo-rivenditore» ai sensi di tale disposizione. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità europee Sentenza dell'8 dicembre 2005, procedimento C-280/04

Procedure e varie - Giudice di pace - Prova testimoniale - Preclusioni. La Corte afferma che anche nel giudizio davanti al giudice di pace sussiste il regime di preclusioni proprio del procedimento davanti al tribunale, e pertanto la prova testimoniale va dedotta nel termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c., con specifica indicazione non solo dei fatti ma anche dei nominativi delle persone da interrogare. Presidente L. F. Di Nanni, Relatore C. Filadoro CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Civile, del 7 dicembre 2005, Sentenza n. 27007

Procedure e varie - Diritto ad un equo processo - Tutela della vittima - Limiti derivanti dall'istituto della immunità parlamentare - Fattispecie: accesso alla giustizia per la riparazione del danno subito. La Corte europea si è pronunciata in merito all’applicazione dell’istituto dell’immunità parlamentare in un procedimento svoltosi in Italia. In particolare, era stata riconosciuta dal Parlamento l’immunità parlamentare a favore di un suo membro in relazione ad un procedimento di diffamazione avente ad oggetto le dichiarazioni da quest’ultimo rilasciate ai danni di magistrato. In merito si era pronunciata anche la Corte costituzionale, ritenendo che le suddette dichiarazioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari dell’imputato. La Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6 della Convenzione, in quanto nel caso di specie era assente quel «collegamento evidente» tra le dichiarazioni rilasciate e l’attività di parlamentare, che avrebbero potuto giustificare la compressione del diritto della vittima all’accesso alla giustizia per la riparazione del danno subito. (Ielo c. Italia) CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO Sentenza del 6 dicembre 2005

Procedura e varie - Delitti contro la persona - Ingiuria - Espressione "sporche negre" - Aggravante ex art. 3, comma 1 d.l. n. 122/1993 - Configurabilità - Condizioni. La Suprema Corte ha chiarito quali siano i presupposti per l’applicabilità della aggravante prevista dall’art. 3, comma 1 d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. nella l. 25 giugno 1993 n. 205 (reato commesso «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»). Nel caso di specie, i giudici di merito avevano condannato per ingiuria aggravata l’imputato che aveva proferito all’indirizzo di alcune emigrate di colore l’espressione «sporche negre», ritenendo l’uso dispregiativo del termine «negre» di per sé rivelatore del «reale pensiero» dell’imputato, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, affermando che non è sufficiente a rendere configurabile l’aggravante de qua che la discriminazione o l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso siano il «movente» che ha ispirato l’azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta, o almeno potenzialmente idonea, a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per motivo di razza, etnia o religione. La Corte di legittimità ha anche precisato che per «odio» deve intendersi non una generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma un sentimento estremo di avversione, mentre la nozione di discriminazione deve essere tratta dalla definizione che si rinviene nell’art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966 e nell’art. 43, comma 1 del D.L. 25 giugno 1998 n. 286 (ovvero «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il godimento in condizioni di parità dei diritti e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o ogni altro settore della vita pubblica»), non potendo pertanto essere riferita a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo dei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, fra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione. Presidente R. L. Calabrese, Relatore P. Dubolino. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 5/12/2005 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 44295

Procedure e varie - Notificazione - Criterio della sufficienza - Giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di notificazione, l’espletamento delle formalità previste per la conoscibilità dell’atto produce gli stessi effetti della reale conoscenza sin dal loro compimento se l’interessato li abbia correttamente espletati, quando la successiva attività sia rimessa ad un soggetto diverso e sul quale l’interessato non possa influire. Nel criterio della sufficienza, la prova di non aver potuto tenere un comportamento diverso da quello dovuto, supplisce agli eventi contrari ed impedisce le decadenze connesse al decorso del tempo, anticipando il prodursi dell’effetto favorevole al momento in cui si è perfezionata l’attività che la legge prevede. La violazione del criterio della sufficienza è stata ammessa nella notificazione da eseguirsi all'estero del sequestro ante causam, se il notificante ha espletato le formalità del codice di procedura civile e delle convenzioni internazionali, non dovendo subire le conseguenze sfavorevoli della attività delle quali egli non dispone, per contrasto con gli articoli 3 e 24 cost. di ogni sua responsabilità o lesione per l’inadempimento ad oneri non spettategli (Corte cost., 3 marzo 1994, n. 69). In subjecta materia il principio di sufficienza contempera il compimento delle formalità della notificazione e la reale conoscenza del contenuto dell’atto, cui provvede autonomamente un soggetto diverso e nei cui confronti l’interessato non dispone di alcun controllo circa l’effettività delle operazioni destinate a portare l’atto stesso nella sfera di conoscibilità dell’altra parte. Per queste ragioni è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazione degli atti a mezzo posta), nella parte in cui stabiliscono che gli effetti della notifica si producono indiscriminatamente dalla data di consegna del plico al destinatario senza scindere, per il notificante, il momento della spedizione da quello dell’effettiva ricezione (Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477). E’ infatti irragionevole e discriminatorio che il notificante subisca una decadenza dal ritardo di un'attività a lui affatto riferibile, ma a un terzo, il cui agire è del tutto estraneo alla sua sfera di disponibilità. Il principio è stato esteso agli atti consegnati a mano all’ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, dichiarati illegittimi nella parte in cui prevedono che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di compimento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28). Pres. Santoro - Est. Lamberti - DEC s.p.a. (avv.ti Salvi) c. Comune di Caserta (avv.ti Miani e Napolitano), (conferma Tar Campania - Napoli, Sez. I in data 20 ottobre 2 novembre 2004, n. 16229). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 novembre 2005 (c.c. 31/05/2005), Sentenza n. 6771 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Ordinanza del tribunale del riesame - Errore di firma - Nullità - Fattispecie. L'ordinanza del tribunale del riesame che, regolarmente sottoscritta dal relatore, reca per errore la firma, in qualità di presidente del collegio, di un giudice che non ha partecipato alla Camera di consiglio è viziata da nullità. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sentenza, Sez. VI, 26/11/2005, n. 42759

Procedura e varie - Notificazioni - Art. 157, c. 8 bis, cod. proc. pen. - Criteri di applicazione. La disposizione introdotta dall’art. 2, comma 1, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, al comma 8 bis dell’art. 157 cod. proc. pen., secondo cui notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se dall’imputato nominato, si applica a tutti i casi di notificazione all’imputato non detenuto disciplinati dall’art. 157, e non al solo caso previsto dal comma 8. Tale procedura, ispirata a garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all’art. 111 Cost, non viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto non elide il diritto dell’imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regolamenta, potendo egli interrompere tale automatismo eleggendo domicilio. (In motivazione si è anche affermato che il nuovo comma 8 bis dell’art. 157, modificato con la legge di conversione n. 60/2005, che prevede la facoltà per il difensore di fiducia di non accettare la notificazione, non è dettata dalla necessità di salvaguardare i diritti dell’imputato ma di evitare che il difensore debba assumere per legge una responsabilità che non ritiene collegata al mandato). Presidente G. S. Coco, Relatore P. Piraccini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 21/11/2005 (Ud.11/10/2005), Sentenza n. 41649

Procedure e varie - Processo penale - Rimessione del processo - Condizioni - Competenza - Fattispecie: vilipendio alla religione cattolica, esposizione del crocifisso nell’aula di udienza. L’istituto della rimessione del processo, avendo carattere eccezionale, implica una interpretazione restrittiva delle disposizioni che la regolano e richiede come presupposto necessario il carattere "localmente circoscritto" della situazione idonea a turbare l'imparzialità e serenità di giudizio. Pertanto in un giudizio per il reato di cui all’art. 403 cod. pen., vilipendio alla religione cattolica, la situazione creata dalla esposizione del crocifisso nell’aula di udienza, è carente del carattere locale in quanto essa ha dimensione nazionale. Presidente P. Vitalone, Relatore P. Onorato CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 18 novembre 2005 (28/09/2005), Ordinanza n. 41571

Procedura e varie - Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - Responsabilità del soggetto tenuto alla sorveglianza - Natura. Nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale, e si fonda, quanto al rapporto tra la scuola e l’allievo, sul vincolo negoziale nascente dall’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al rapporto tra allievo e insegnante, sul rapporto giuridico che si instaura tra loro per contatto sociale, in virtù del quale il professore non ha solo l’obbligo di istruire ed educare, ma anche uno specifico obbligo di protezione e di sorveglianza, volto ad evitare tra l’altro che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona. Dalla qualificazione della responsabilità come contrattuale deriva l’applicazione del regime probatorio per essa previsto. Presidente A. Giuliano, Relatore F. Trifone. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Civile, del 18 novembre 2005, Sentenza n. 24456

Procedure e varie - Compensazione delle spese di giudizio - Potere discrezionale del giudice - Limite - Palese illogicità o manifesta erroneità della statuizione. La compensazione delle spese di giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice sia per il caso di soccombenza reciproca sia nel caso della ricorrenza di giusti motivi, salvo che le spese non vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o non risulti la palese illogicità o la manifesta erroneità della statuizione (V. Cass. sez.1, n. 8540 del 22.4.2005), il che nella specie non risulta. Pres. Elefante - Rel. Cerreto - SOC.CONSORTILE ONIRICOF S.R.L. ATI ed altri (Avv.ti Colaci, Salazar) c. GIUFFRE' (avv. Spinelli) (conferma TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. I n. 1984/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16 NOVEMBRE 2005 (c.c. 27.5.2005), Sentenza n. 6405

Procedure e varie - Corte dei Conti - Autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti - Giudizi contabili - Valutazione autonoma - Sussiste - Principio della separatezza ed autonomia dei processi. In materia di giudizi contabili, le conclusioni cui siano giunti giudici appartenenti ad altri ordini di giurisdizione sui medesimi fatti non precludono alla Corte dei Conti di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (C.d.Conti, Sez. III centr., 30.3.2000 n. 124), nell’ambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Sicché, anche laddove l’azione si fosse basata anche sugli accertamenti operati e sulle conclusioni raggiunte nell’ambito del processo civile, ai fini dell’affermazione della responsabilità è indubbio che nessun vincolo o preclusione potrebbe limitare la valutazione di questo Giudice, nemmeno per quanto attiene all’accertamento del fatto. Di contro, il su riferito principio della separatezza ed autonomia dei processi non esclude la utilizzabilità nel giudizio di responsabilità degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari. In particolare, le perizie raccolte in altri processi possono essere utilizzate dal giudice contabile nel processo di responsabilità e da questi autonomamente vagliati in base al principio della libera formazione del convincimento decisorio. (Art. 116 del codice di procedura civile). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Prescrizione - Dies a quo - Decorrenza dei termini - Fattispecie. Il dies a quo, ai fini della prescrizione deve essere così identificato con il momento nel quale si procede all’effettivo pagamento perché solo in questo momento si rende concreta ed irreversibile la diminuzione del patrimonio dell’Ente e cioè il depauperamento che costituisce il danno. Nella specie, il pagamento con effetto depauperativo ha avuto luogo nel 2001, mentre l’azione di responsabilità è stata esercitata nel 2003, dunque con largo anticipo rispetto al termine quinquennale di legge. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Notifica presso il “domicilio eletto” e “procuratore costituito” - Differenza. La netta differenza esistente fra notifica presso il “domicilio eletto”, ex art. 141 c.p.c, e notifica presso il “procuratore costituito”, ex art. 170 c.p.c. (v. Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001), di tal che, mentre la notifica al “procuratore costituito” ha valore assoluto e non ammette altra forma concorrente di notifica, la notifica al domiciliatario invece, per pacifica giurisprudenza, concorre con quella fatta direttamente all’interessato (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un. N. 10245 del 1994 e Cons. St. Sez. VI n. 454 del 1991), o - detto altrimenti - è “alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc” (cfr. Cass. Civ. n°4097/1988). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Elezione di domicilio - Nozione - Procura alle liti - Efficacia. L’elezione di domicilio (art.47 c.c.) può difatti essere contenuta, ma non necessariamente deve esserlo, anche nella procura alle liti. Essa può anche mancare del tutto (ad es.: “l’elezione di domicilio presso il procuratore ad litem non è requisito di validità del mandato” Cass.22 marzo 1995 n. 3254). Si tratta di atti ontologicamente distinti (Cass. 5 febbraio 1998 n.1162), pur se strettamente compenetrati qualora, come di regola accade, siano contenuti in un unico atto. Secondo la Corte di Cassazione l’elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti espressamente il contrario (Corte di Cassazione SS.UU. n. 5528/1991; Cass. 28 giugno 1989 n. 3146; Cass. 18 aprile 1987, n. 3879). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Notifica di un atto alla parte personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito - Effetti. La notifica di un atto, ivi incluso quello introduttivo del giudizio (o persino di un singolo grado di giudizio) alla parte personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito (in ipotesi, anche nel precedente grado di giudizio), non ne determina la inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile per la costituzione della parte Cass., sez. I, n. 4456 del 1999 e sez. II, n. 4356 del 2000. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Danno risarcibile - Giudice contabile - Esercizio del potere di riduzione dell'addebito. Le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, e che l'esercizio in concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, a proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul medesimo, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato al fine di non scoraggiare l'attività di che trattasi (in specie inosservanza di elementari cautele organizzative), di primaria rilevanza sociale. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Impugnazioni - Appello del solo imputato - Esclusione dell'aggravante contestata - Rideterminazione della pena - Divieto della "reformatio in peius" - Conseguenze. Quando in appello viene esclusa, su impugnazione del solo imputato, la circostanza aggravante applicata in sentenza, il giudice, anche se irroghi una pena inferiore a quella comminata in precedenza, non può assumere, come pena base, una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado. Presidente P. Fattori, Relatore A. Grassi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10/11/2005 (Ud. 27/09/2005), Sentenza n. 40910

Procedure e varie - Provvedimenti di sequestro - Procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame - Limiti - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti - Competenze del Tribunale. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro: - la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass, Sez. Un., 7.11.1992, ric Midolini). Sicché, "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri). (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Sequestro preventivo - "periculum in mora" - Definizione. Il "periculum in mora" che - ai sensi del I comma dell'art. 321 c.p.p. - legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene stesso assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Richiesta del P.M. - Necessità - Presupposti. Il giudice può disporre il sequestro preventivo solo su richiesta del P.M. e sulla base degli elementi dallo stesso presentati (vedi Cass.; Sez, V, 1,4.1999, n, 1050; Sez. III, 25.11,1994, n, 2594). (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Giudice (atti e provvedimenti) - Traduzione degli atti - Imputato che dimostri di comprendere il loro significato - Interprete - Nomina - Necessita' - Esclusione. In tema di traduzione degli atti, poiché l’efficacia operativa dell’art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato; qualora l’imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell’attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l’obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato (Nell’occasione la Corte ha precisato l’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità). Presidente A. Rizzo, Relatore F. Monastero. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 9 novembre 2005 (Ud. 6/10/2005), Sentenza n. 40807

Procedura e varie - Misure di prevenzione e antimafia - Impugnazioni - Termine di proposizione - Decorrenza. I termini di impugnazione relativi ai ricorsi in materia di misure di prevenzione , in mancanza di qualsiasi rinvio alle norme generali, sono fissati in dieci giorni, decorrenti, sia per il proposto che per il difensore, dall’ultima delle comunicazioni effettuate. Presidente A. Rizzo, Relatore F. Monastero CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 9 novembre 2005 (Ud. 6/10/2005), Sentenza n. 40773

Procedure e varie - Legittimazione processuale - Inesistenza di un rapporto organico - Onere probatorio - Fattispecie: persona giuridica. L’onere probatorio in tema di legittimazione processuale (qualità di organo della persona giuridica, nel caso di specie) non grava su chi agisce in giudizio, ma l’inesistenza di un rapporto organico va provata da chi la eccepisce (Cons. St. VI Sez. 5 marzo 1986, n. 231; Cass. 2 aprile 2002, n. 4627). Pres. Iannotta - Est. Farina - Comune di Modugno (avv. Menchise) ed altri c. S.p.a. Tersan Puglia & Sud Italia (avv. Paccione) ed altri (conferma TAR Puglia - sede di Bari, Sez. III, n. 4676/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 novembre 2005 (c.c. 21/06/2005), Sentenza n. 6201 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Processo civile - Soppressione di un ente pubblico - Impugnazioni - Atto di impugnazione - Notificazione - Art. 300 cod. proc. civ. - Fattispecie: USL-ASL. A conferma di un ormai consolidato orientamento di giurisprudenza, la soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all’art. 300 cod.proc.civ. e, pertanto, non determina l’interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza “aliunde” dell’evento medesimo, ancorchè evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l’ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest’ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiari, o notifichi, il verificarsi dell’evento, ovvero, in caso di contumacia, l’evento medesimo non sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che l’altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l’atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell’ente, per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’atto avrebbe potuto essere notificato alla soppressa USL o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla ASL, che non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata USL). Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Lupo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 4 novembre 2005, Sentenza n. 21378

Procedure e varie - Sanzioni amministrative - Codice della strada - Valore probatorio del verbale di accertamento - Atto pubblico. Il valore di atto pubblico del verbale di accertamento di una violazione del codice della strada non si estende alle percezioni sensoriali dei verbalizzanti ivi riportate, che possono essere contestate liberamente con ogni mezzo di prova (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso per contestare l’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, operato dai verbalizzanti sulla base delle loro impressioni e senza l’ausilio di strumenti tecnici). Pres. R. Corona, Rel. U. Goldoni. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 4 novembre 2005, Sentenza n. 21367

Procedura e varie - Diffamazione - Immunità c.d. giudiziaria e causa di giustificazione (art. 51 c.c.) - Differenze. In materia di diffamazione vanno assegnati distinti ambiti di operatività alla causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. (c.d. immunità giudiziaria) e alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p., in quanto la prima è rivolta ad escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive; mentre la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. trova applicazione nelle sole ipotesi in cui le espressioni adoperate risultino strettamente e rigorosamente conferenti all'esercizio del diritto di difesa. Presidente A. S. Agro', Relatore G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione VI, 3/11/2005 (Ud. 30/09/2005), Sentenza n. 39934

Procedura e varie - Misure di prevenzione - Prove acquisite nel processo penale - Utilizzazione - Limiti - Fattispecie. Il principio di autonomia del procedimento di prevenzione non può essere inteso nel senso di ritenere che sia sempre ammessa una indiscriminata utilizzazione degli elementi di prova provenienti dal processo penale, in quanto devono essere individuati dei limiti alla utilizzazione in presenza di vizi che determinano una patologica e radicale inutilizzabilità dell'atto (nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili i risultati di un'intercettazione disposta nel processo penale e dichiarati inutilizzabili dal giudice penale per un difetto di motivazione del provvedimento con cui si autorizzava l'uso degli impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica). Presidente A. S. Agro', Relatore G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione VI, 3/11/2005 (Ud. 30/09/2005), Sentenza n. 39953

Pubblica Amministrazione - Reati elettorali - Art. 97 d.p.r. n. 361/1957 - Elementi costitutivi - Leggi penali speciali. Il reato previsto dall’art. 97 D.P.R. 30/3/1957 n. 361 è posto a tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorali e sanziona ogni comportamento che comporti o possa comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori, ha natura di reato di pericolo e si realizza con la mera messa in pericolo del bene tutelato, e è un reato comune e non proprio e può essere commesso da chiunque, sia il candidato che altri soggetti i quali agiscano in suo favore, che ne rispondono a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (Fattispecie in cui era stata ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale, in occasione delle elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato del 1992, esercitata mediante l’intervento di un’organizzazione mafiosa). Presidente E. Lupo, Relatore G. De Maio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/10/2005 (ud. 23/09/2005), Sentenza n. 39554

Procedure e varie - Art. 600 quater C.P. - Materiale pedopornografico - Delitti contro la persona - Acquisizione mediante salvataggio informatico - Sussistenza. La fattispecie di reato di cui all’art. 600 quater cod. pen, che è ravvisabile nei confronti di chiunque si procura o dispone di materiale pedopornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, comprende qualsiasi condotta idonea a fare rientrare il materiale de quo nella disponibilità dell’agente, inclusa la detenzione non su supporto cartaceo ma mediante salvataggio informatico, ed esclusa invece la mera consultazione via Internet di siti di pedofili senza registrazione dei dati su disco. (Nel caso in esame l’imputato aveva trasferito il materiale copiandolo dal sito di provenienza su una directory del disco allo scopo di salvarlo per usi futuri. La Corte ha ritenuto infondato il relativo motivo di ricorso). Presidente U. Papadia, Relatore C. Squassoni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione III, 28/10/2005 (ud. 21/09/2005), Sentenza n. 39282

Procedure e varie - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità del ricorso - Accertamento circa l’utilità conseguibile - Necessità. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione, (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206; 6 ottobre 2001, 4206). Pres./Est. Saltelli - Regione Liguria (avv. Gerbi) c. Pippert (n.c.) ed altri (riforma T.A.R. Liguria, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 18/05/2005), Sentenza n. 6047 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Sentenza - Nullità - Motivazione scritta con grafia di difficile comprensione - Invalidità - Esclusione (artt. 116, 125, 546 cod. proc. pen.). Con una pronuncia che si pone nel solco dell’orientamento più seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la V Sezione della Cassazione ha affermato che la illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall'estensore, non ne determina necessariamente la nullità in quanto non solo tale sanzione non è fra quelle indicate dall’art. 546 cpp ma, in più, la parte interessata può giovarsi del diritto, sancito dell’art. 116 cod. proc. pen., di richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintellegibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare: e ciò, per la ragione che, come affermato in altra recente pronuncia (Cass., sez. VI, 17 settembre 2004, n.48232, Manfrè, rv 231270), l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è prevista la facoltà di gravame. Soltanto la assoluta impossibilità della redazione del testo dattiloscritto (dovuta, ad esempio, a decesso dell’estensore che comporti la mancanza, per il cancelliere, dell’ausilio indispensabile ai fini della trascrizione dell’atto) determina la nullità del provvedimento. Il principio non è però sostenuto in modo unanime dalla giurisprudenza, registrandosi anche un diverso filone interpretativo in via di recente affermazione (tra le ultime Cass., sez. IV, 9 marzo 2005, n. 19825, Ouni, rv 231358) al quale è dovuto il riconoscimento della nullità della sentenza inintelleggibile, in termini assai più netti e trancianti. Tale indirizzo equipara la illeggibilità della motivazione alla mancanza della stessa, sanzionata dall’art. 125 cod. proc. pen., in quanto ritiene esaustivo, per la risoluzione del problema, il rilievo della compromissione o anche soltanto della limitazione che il diritto di difesa dell'imputato abbia in concreto subito in ragione della mancata o ridotta comprensione della sentenza: quanto alla attivazione del mezzo di impugnazione escludendo perciò l’invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero abbia comportato una mera difficoltà di comprensione (Cass., sez.IV, 8 marzo 2005, n. 15396, Borile, rv 231325). Il punto qualificante della valutazione demandata al giudice è quello della verifica caso per caso, nel senso che la illeggibilità deve essere apprezzata dalle parti e verificata dal giudice, che la può rilevare anche d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio: in caso di ricorso per cassazione sul punto, la sentenza va annullata con rinvio per la redazione dell'intera motivazione ritenuta mancante. Presidente P.F. Marini, Relatore M. Vessichelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 25/10/2005 (Ud.04/10/2005), Sentenza n. 39247

Procedure e varie - Giudice (atti e provvedimenti) - Incompatibilità - G.u.p. - Rinvio a giudizio di altri concorrenti in separato procedimento - Funzione Pregiudicante - Condizioni. Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (nella specie si trattava di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Così decidendo, la Corte ha fatto propri i principi espressi al riguardo dalla Corte costituzionale, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, non sussiste incompatibilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato o concorso a giudicare sulla medesima res iudicanda, poiché l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro (v. ordinanza n. 367 del 2002), fatte salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999 e precisate da successive decisioni (v., in particolare, sentenza n. 113 del 2000). Presidente F. Romano, Relatore D. Carcano. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale, 24 ottobre 2005 (ud. 27/09/2005), Sentenza n. 39209

Procedure e varie - Pubblica Amministrazione - Corte dei conti - Giurisdizione in materia di responsabilità -  Discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile - Qualità del soggetto passivo - Natura delle risorse finanziarie. Il nuovo assetto della Corte dei conti, quale emerso dalla legislazione di riforma del 1994 - 1996, ha comportato la configurazione della stessa come giudice naturale della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori che per i dipendenti di tutta la Pubblica Amministrazione: ciò comporta l’esclusività della relativa giurisdizione nel senso che la Corte dei conti è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, con conseguente esclusione di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa (Cass. civ. SS. UU. 22 dicembre 1999 n. 933) Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 490/A del 21.7.2005. A tale progressivo ampliamento della giurisdizione contabile in materia di responsabilità, l’ambito della quale investe ora anche la responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministratori e dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se diverse da quelle di appartenenza (Cass. civ. SS.UU. ord. n. 10973 del 25 maggio 2005), consegue che il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale. Il ricordato carattere di generalità che investe la giurisdizione della Corte dei conti, è, quindi, idoneo a dirimere in radice la possibilità del conflitto con la giurisdizione civile, atteso che l’Amministrazione - considerata, appunto, l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei conti e, conseguentemente, dell’azione intestata al Procuratore contabile - non ha ormai azione verso i propri dipendenti ed amministratori per i danni ad essa arrecati in violazione dei loro doveri di servizio: il solo giudizio configurabile al riguardo è quello di responsabilità amministrativa, e non c’è possibilità di bis in idem se ci si attiene a questo criterio (v. Sez. II^ centrale d’appello, sent. 1.7.2004, n. 215). Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta. CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud. 6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Ordine del giorno - Sub-procedimento di formazione di un atto adottato da un organo collegiale - Procedura - Trattazione di un nuovo argomento - Criteri e limiti - Mancato inserimento nell’ordine del giorno - Illegittimità - Magistrati amministrativi - Nomina e Ruolo. Il sub-procedimento di formazione di un atto adottato da un organo collegiale passa, tra l’altro, per la fase di convocazione che deve contenere l’ordine del giorno, cioè la lista degli argomenti da trattare; l’ordine del giorno deve essere chiaro, in modo che tutti i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare la importanza della seduta e il contenuto dei problemi da trattare; se l’argomento non è inserito nell’ordine del giorno, la delibera che ciò malgrado provveda è per sola tale circostanza illegittima (in tal senso, tra tante, Consiglio di Stato, V, 30 marzo 1994, n.1999). Nella specie, anche ove la modificazione-revisione dei criteri fosse stata posta correttamente dal punto di vista procedurale, in relazione alle modalità di funzionamento degli organi collegiali, a mezzo di una preventiva indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, che invece difettava, e adeguatamente giustificata dal punto di vista motivazionale, i nuovi criteri - quali che fossero nel loro contenuto, legittimi o illegittimi, e in assenza di possibilità di interloquire al riguardo a favore dei soggetti interessati - avrebbero dovuto limitarsi ad essere applicati solo per i futuri interpelli, e non anche per i posti già in itinere in quanto messi a concorso, secondo quanto rettamente inteso dalla Commissione proponente. Pres. Riccio - Est. De Felice - Frascione (avv. Lioi) c. Presidenza della Repubblica (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (annulla TAR Lazio sentenza n.4489/2002 depositata in data 20 maggio 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 ottobre 2005 (14/06/2005 e del 12/07/2005), Sentenza n. 5868

Procedure e varie - Violazione del codice della strada - Relata di notifica - Mancata menzione dell'avvenuto deposito in Comune - Nullità della multa. In tema di relata di notifica la mancata menzione degli adempimenti attinenti all'avviso del deposito dei verbali di accertamento redatti dalla polizia municipale, presso la casa comunale, sulla base della compiuta giacenza risultante dalla raccomandata postale comporta la nullità della notificazione, secondo il disposto dell'art. 140 c.p.c., norma applicabile anche alle violazioni del codice della strada. Sicché, sono nulle le multe la cui notifica non rechi l'indicazione dell'avvenuto deposito in Comune. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 17/10/2005, Sentenza n. 20104

Procedure e varie - Associazioni e comitati - Associazioni ambientaliste - Legambiente O.N.L.U.S. - Articolazione locale di portata infraprovinciale - Legittimazione processuale - Insussistenza - Presidente regionale - Conferimento della rappresentanza processuale ex art. 24 dello Statuto dell’associazione - Inconfigurabilità. Un'articolazione locale, di portata infraprovinciale, della O.N.L.U.S. Legambiente, non ha i requisiti prescritti dall’art. 13 della legge n. 349/1986 perché le sia riconosciuta, a seguito di apposito procedimento amministrativo, la legittimazione ad agire in giudizio avverso provvedimenti ritenuti lesivi dell’integrità dell’ambiente. Né tanto meno però avvalersi della posizione di Legambiente O.N.L.U.S., a carattere nazionale con sede a Roma, ove il ricorso sia stato proposto dal Presidente del Circolo locale, legale rappresentante di tale aggregato territoriale, dotato di autonomia organizzativa e di gestione secondo quanto stabilito dallo stesso Statuto di Legambiente O.N.L.U.S. per le proprie articolazioni sul territorio. Né in questo caso il circolo infraprovinciale può invocare l’applicazione dell’art. 24 dello Statuto di Legambiente secondo cui la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale può essere attribuita anche ai presidenti regionali: infatti siamo in presenza di un giudizio instaurato da un circolo provinciale, e non da una struttura regionale, fermo restando che per consolidata giurisprudenza(vedi T.A.R. Toscana, Sez. 2^, n. 3180/2004 nonché in senso conforme C.d.S. v. 17.7.2004 n. 5136 ex multis), tale disposizione statutaria è stata ritenuta inidonea a conferire ad un ”presidente regionale” la rappresentanza processuale dell’associazione nazionale Legambiente in carenza sia di specifico atto di conferimento di poteri processuali sia di corrispondenti poteri di rappresentanza sostanziale dell’associazione nazionale. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - Associazione per la Tutela Ambientale in Versilia e Legambiente circolo di Lucca e Piana (Avv.ti Tucci e Dalli Cardillo) c. Provincia di Lucca (Avv. Traina) e ARPAT DP Lucca (Avv.ti Gracili e Mariani) - T.A.R. Toscana, Sez. II - 12 ottobre 2005, n. 4669

Procedure e varie - Legittimo impedimento dell'imputato - Certificato medico - Obblighi del giudice - Adeguata valutazione del referto. Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato ritenendo che il certificato prodotto faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e, inoltre, non indicava il domicilio presso il quale l'imputato era stato sottoposto a visita). Presidente P. Fattori, Relatore A. Nappi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 11 ottobre 2005 (ud. 27 settembre 2005), Sentenza n. 36635

Procedure e varie - Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali - Registri immobiliari - Certificati delle iscrizioni e trascrizioni - Istanza di vendita del bene pignorato. Non è fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo soltanto dell’estratto del catasto e di certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato», e, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del medesimo art. 567, «nella parte in cui non estende la sanzione dell’estinzione per inattività ex art. 630, secondo comma, cod. proc. civ., per omesso o ritardato deposito dell’estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da allegare al ricorso contenente istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato notarile sostitutivo». Le questioni sollevate, al fine di risolvere una contraddizione interna dell’art. 567 cod. proc. civ., mirerebbero ad estendere ad un’ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all’opera del notaio) - ragionevolmente disciplinata, ai fini dell’estinzione - quanto previsto, ma in contrasto con la ratio di tale istituto, per l’altra ipotesi di creditore che non si avvalga dell’opera del notaio: laddove anche tale ultima ipotesi, sulla base di una lettura sistematica della disciplina in questione, può essere interpretata in modo che - escludendosi la dichiarabilità dell’estinzione per la mancata produzione dell’estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica - sia risolto ogni contrasto con i principî costituzionali. Pres. P. A. Capotosti - Rel. R.. Vaccarella. CORTE COSTITUZIONALE del 7 ottobre 2005, Sentenza della n. 379

Procedure e varie - Procedimenti speciali - Sentenza di "patteggiamento" pronunciata dopo la chiusura del dibattimento - Appello - Esclusione. La sentenza di "patteggiamento" è inappellabile, ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p., anche se è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, quando il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta, fermo restando, in caso di dissenso, il potere del pubblico ministero di proporre appello. Presidente N. Marvulli, Relatore E. Fazzioli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 6 ottobre 2005 (ud. 24 giugno 2005), Sentenza n. 36084

Procedura e varie - Codice della strada - Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Competenza - Giudice di pace. Il reato previsto dall’art. 187 del codice della strada, guIda in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, a differenza del reato di cui all’art. 186, guida in stato di ebbrezza, anche dopo la modifica introdotta dall’art. 6 del D.L. 27 giungo 2003 n. 151, resta attribuito alla competenza per materia del giudice di pace, in quanto il settimo comma del novellato art. 187 richiama l’art. 186 esclusivamente per la parte relativa all’applicazione delle sanzioni e pertanto l’omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale preclude un’interpretazione estensiva. Presidente E. Fazzioli, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione I, 3 ottobre 2005 (Ud. 27/09/2005), Sentenza n. 35628

Procedure e varie - Ne bis in idem - Procedimento per lo stesso fatto e contro la stessa persona per i quali sia già in corso un processo presso la stessa sede giudiziaria - Improcedibilità - C.d. conflitto improprio - Principio di “consumazione” del potere. La decisione attiene alla disciplina dei casi di contestuale pendenza di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona. Quando la litispendenza coinvolga sedi giudiziarie diverse, lo strumento di soluzione è costituito dal conflitto di competenza, non applicabile invece, neppure nella forma del c.d. conflitto improprio, quando si proceda presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria), e resti dunque escluso un difetto di competenza nell’ambito di ciascuno dei procedimenti pendenti. In tali casi, nell’assenza di una espressa previsione normativa, assume diretto rilievo il principio di “consumazione” del potere, correlato a quello di “preclusione”, del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato, sicché deve considerarsi indebita la reiterazione dell’esercizio del potere di promuovere l’azione. Le Sezioni unite hanno affermato di conseguenza che, quando sia stato aperto un procedimento riguardante gli stessi fatti e la stessa persona per i quali, su iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero, già si proceda nella medesima sede giudiziaria (anche se in fase o grado diversi), la relativa azione non deve essere promossa (e dunque va richiesta e disposta l’archiviazione), oppure, nel caso di intervenuto esercizio, l’azione stessa deve con sentenza essere dichiarata non procedibile. Presidente N. Marvulli, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 28 settembre 2005 (ud. 28 giugno 2005), Sentenza n. 34655

Procedure e varie - Notifica ricorso - Integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri controinteressati - T.A.R. - Omessa integrazione del contraddittorio - Difetto di procedura - Effetti - Annullamento della sentenza e il rinvio della causa al giudice di primo grado. L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali prescrive che il ricorso venga notificato all’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e ad almeno un controinteressato, spettando poi al tribunale amministrativo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri controinteressati. L’omessa integrazione del contraddittorio integra un ‘difetto di procedura’, che ai sensi dell’articolo 35 della legge comporta l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al giudice di primo grado. Pres. Elefante - Est. Carboni - ISVECO (avv. Morabito) c. Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria (n.c.) (annulla TAR Calabria, sentenza 16 aprile 2004 n. 362). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 settembre 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5200

Procedura e varie - Condannato non detenuto - Obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio - Violazione - Inammissibilità dell’istanza - Esclusione - Applicazione analogica in “malam partem” - Esclusione - Art. 677 c. 2 bis c.p.p.. Il comma 2 bis dell’art. 677 cod. proc. pen. introdotto con il D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, collega la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di una misura alternativa esclusivamente alla violazione dell’obbligo del condannato non detenuto di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio e non anche alla violazione dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; d’altra parte, avendo la disposizione carattere eccezionale, non è consentita una applicazione analogica in “malam partem”. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Raggio. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 26 settembre 2005 (ud. 11 maggio 2005), Sentenza n. 34345

Procedure e varie - Procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro - Verifica delle condizioni di legittimità della misura. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Casa., Sez. Unite, 7.11.1992, ric. Aidolini). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro - Accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti". Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Casa,, Sez. Un., 29.1.1997, n, 23, vic. P.M. in proc. Bassi e altri). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Ricorso autonomo aggiuntivo - Atto di motivi aggiunti - Configurabilità - Condizioni - Notifica a tutti i controinteressati originari. Il ricorso autonomo aggiuntivo al primo può essere considerato atto di motivi aggiunti quando non alteri la sostanza del rapporto processuale e sia stato notificato a tutti i controinteressati originari (Cons. Stato, V, 21 ottobre 1991, n. 1253). Pres. Elefante - Est. Lamberti - Comune di Lerici (avv. Cocchi) c. Gazza (avv.ti Piscitelli e Romanelli) (TAR Liguria 11 marzo 2004, n. 241). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005 (c.c. 21/06/2005), Sentenza n. 5035

Procedure e varie - Dichiarazione della falsità di un atto o documento - Pronuncia sulla falsità - Procedimenti speciali - Oblazione - Sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie - Art. 100 DPR 30/3/57 n. 361, Testo Unico delle leggi elettorali. La dichiarazione della falsità di un atto o documento può essere formulata dal giudice anche all’esito del procedimento per oblazione, purché risulti già esercitata l’azione penale, come ad esempio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto il richiamo operato dall’art. 425 comma 5 c.p.p. all’art. 537 rende evidente che l’accertamento non deve necessariamente conseguire alla fase dibattimentale e la prova della falsità dell’atto può emergere dalla concretezza, univocità e concludenza degli elementi raccolti per la decisione specifica. (Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 100 DPR 30/3/57 n. 361, Testo Unico delle leggi elettorali, in relazione alla declaratoria di falsità dei moduli firmati dai sottoscrittori di una lista per la presentazione alle elezioni comunali, nella parte in cui si attestava che le firme erano state apposte in presenza dell’imputato). Presidente A. Zumbo, Relatore G. Sarno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22 settembre 2005 (ud. 23 giugno 2005) Sentenza n. n. 33790

Procedura e varie - Mandato di arresto europeo - Consegna verso l’estero - Presupposti - Gravità indizi colpevolezza - Valutazione - Esclusione. La disposizione di cui all’art. 17 l. 25 aprile n. 69, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nel prevedere che la corte di appello pronunci sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata “se sussistono gravi indizi di colpevolezza”, deve essere interpretata alla luce dell’art. 9 stessa l., che esclude espressamente l’applicabilità in materia cautelare personale delle disposizioni contenute negli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280 c.p.p. Ne consegue che non compete alla corte di appello la valutazione della gravità degli indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero, dovendo il controllo limitarsi alla verifica che la motivazione sussista e che essa non sia meramente apparente (nell’affermare tale principio, la Corte ha anche osservato che una diversa interpretazione della citata norma costituirebbe un passo indietro rispetto al procedimento estradizionale e non sarebbe pertanto compatibile con il nuovo sistema di consegna che, nel sostituirsi alla disciplina estradizionale, ne ha espressamente eliminato le complessità ed i potenziali ritardi). Presidente A. Morgigni, Relatore G. Corradini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Feriale, 14 settembre 2005 (UD. 13/9/2005), Sentenza n. 33642

Procedura e varie - Mandato di arresto europeo - Consegna verso l’estero - Decisione - Informazioni Integrative - Nozione. Le informazioni integrative, che ai sensi dell’art. 16, comma 1 l. 25 aprile n. 69, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la corte di appello può richiedere allo Stato membro che ha emesso il mandato di arresto, ai fini della decisione sulla consegna, sono le informazioni e i documenti già in possesso di quest’ultimo, essendo incompatibile, con il principio di sovranità dei singoli Stati e con i tempi della procedura di consegna, la richiesta diretta all’acquisizione di prove non ancora eseguite (nel caso di specie il ricorrente, in relazione all’imputazione di attentato alla pubblica incolumità con uso di esplosivi, aveva richiesto alla corte di appello l’espletamento di una perizia, da eseguirsi nello Stato di emissione, volta a dimostrare l’idoneità offensiva del materiale in sequestro). Presidente A. Morgigni, Relatore G. Corradini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Feriale, 14 settembre 2005 (UD. 13/9/2005), Sentenza n. 33642

Procedura e varie - Mandato di arresto europeo - Consegna verso l’estero - Decisione - Clausola di non discriminazione - Nozione. La situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna per motivi religiosi, etnici e politici, prevista dall’art. 18 l. 25 aprile n. 69, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come causa di rifiuto della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non essendo sufficiente l’allegazione dell’allarme sociale provocato dalla gravità del reato. Presidente A. Morgigni, Relatore G. Corradini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Feriale, 14 settembre 2005 (UD. 13/9/2005), Sentenza n. 33642

Procedure e varie - Processo civile - Cassazione ricorso - Deposito atti - Documenti nuovi - Nullità della sentenza. La Corte (in difformità dell’indirizzo consolidato, rappresentato da ultimo dalla sent. n. 10689/2004, e giungendo allo stesso risultato di un’isolata pronuncia  sent. n. 9942/2004  sulla base di un diverso principio di diritto) ha ritenuto che nella nullità della sentenza, ex art. 372 c.p.c., rientra - come nullità propria o originaria  quella derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che la sentenza, decidendo nonostante il giudicato, non è idonea, ai sensi dell'art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale. D'altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del "ne bis in idem" posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che - attraverso attività inutili - si metta in pericolo il bene della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione. Presidente S. Senese, Relatore C. Di Iasi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 13 settembre 2005, Sentenza n. 18129

Procedure e varie - Contratti - Clausola penale - Riduzione - Art. 1384 cod. civ. - Rilevabilità d’ufficio. Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 cod. civ. al giudice, può essere esercitato anche d’ufficio. Presidente V. Carbone, Relatore M. Lo Piano CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 13 settembre 2005, Sentenza n. 18128

Procedure e varie - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Giudizi pendenti innanzi a giudici diversi legati da un rapporto di pregiudizialità - Conflitto di giudicati. La sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere disposta qualora i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, da intendere come pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico - giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale deve costituire l'indispensabile antecedente tecnico - giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente eventualità di un conflitto di giudicati ( cfr. le recenti Cass. civ., Sez. un., ordd. 18 maggio 2004, n. 9440 e 26 luglio 2004, n. 14060, nonché le sentt. nn. 7355 del 1997; 10576 del 1998; 12198 del 1998; 5083 del 1999; 1230 del 2000; 4977 del 2001; 1593 del 2002; 14670 del 2003 ). Pres. Salvatore - Est. Cacace - TIRELLI (Avv.ti Sandulli e Janes) - COMUNE di MERANO (avv.ti Manzi e Zeller) (Giud. ottemperanza sentenza C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5820 - sosp. giudizio fino alla decisione delle Sezioni Unite Corte di Cassazione). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 08 settembre 2005 (C.C. 10/05/2005), Sentenza n. 4636

Procedura e varie - Attestazione dell’ufficiale giudiziario - Relata di notifica atto pubblico proveniente da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni - Conformità della copia consegnata all’originale completo - Contestazione - Querela di falso - Necessità. Costituendo la relata di notifica atto pubblico, in quanto proveniente da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, deve ritenersi, fino a querela di falso, che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario contenente l’attestazione di eseguita consegna di “copia” dell’atto, va necessariamente riferita alla conformità della copia consegnata all’originale completo (Cass. 1/8/02 n. 11482). Pres. Santoro - Est. Metro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c 28/01/2005), sentenza n. 4494

Procedure e varie - Incompetenza - Annullamento del provvedimento per un vizio primario - L. n. 205/2000. Anche dopo la legge n. 205/2000, l'annullamento del provvedimento per un vizio primario, qual’è l’incompetenza, esaurisce l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali, sempre che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento (Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4214; VI, 21 agosto 2002, n. 4244). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Mancini A. S.r.l. (avv. Valla) c. Comune di Casamassima (avv. Dentamaro) (dich. l’appello inamm.le Tar della Puglia - Bari Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 24). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 05/04/2005), Sentenza n. 4482

Procedure e varie - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Persone giuridiche - Corte di Strasburgo. In tema di legge Pinto, si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Pres. M. R. Morelli, Rel. G. Marziale. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 30 agosto 2005, Sentenza n. 17500

Procedure e varie - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio. La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione. Pres. e Rel. F. Pontorieri. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 18/08/2005, Sentenza n. 16983

Procedure e varie - Procedimento disciplinare a seguito di sentenza ex art. 444 C.p.p. - Termini. In materia di termini, sussiste l’applicabilità della disciplina generale stabilita dal D.P.R. n. 3 del 1957 (cfr. Corte cost. 28 maggio 1999 n. 1957) per l’ipotesi di instaurazione del procedimento disciplinare a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p., rilevando che, in tal caso, per le particolari modalità del procedimento penale, non può escludersi, in linea astratta, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare; ed a tale principio si è uniformato il successivo orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato. Pres. SALVATORE - Est. MOLLICA - Croce (avv.ti Perla e Rispoli) c. Ministero della Giustizia (Avv. Gen. Stato) (conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 1079 del 17 aprile 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005, Sentenza n. 4373

Procedure e varie - Reato - Prescrizione - Art. 160 c.p.- Atti interruttivi - Avviso di deposito degli atti ex art. 415-bis c.p.p.. L'avviso di deposito degli atti ex art. 415-bis c.p.p. costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.. Pres. B. Foscarini, Rel. A. Didone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 4 agosto 2005 (ud. 16 giugno 2005), Sentenza n. 29505

Procedure e varie - Intervento adesivo - Soggetto titolare di un interesse autonomo che lo legittima all’impugnazione autonoma - Inammissibilità. Va ritenuto inammissibile l’intervento adesivo in giudizio del titolare d’un interesse personale e diretto che “ex se” lo legittima all’autonoma impugnazione degli atti amministrativi, atteso che è consentito l’intervento del solo titolare di un interesse meramente indiretto, accessorio e subordinato rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale. (T.A.R. Lazio, Roma, III, 12/10/04 n. 10761; T.A.R. Sicilia, Catania, 12/9/00 n. 1633). Pres. Camozzi, Est. Pennetti - A. s.p.a. (Avv. Cassola e Berardengo) c. Comune di Grassano (Avv. Marchitelli) - T.A.R. BASILICATA - 2 agosto 2005, n. 738

Procedure - Misure cautelari - Carattere - Integrazione del contraddittorio - Fissazione della camera di consiglio - Automatico rinvio dell’udienza per il caso di mancata prova dell’avvenuta integrazione - Incongruità. Le misure provvisorie, in coerenza con la loro natura, devono essere strettamente necessarie, indilazionabili e limitate nel tempo, onde evitare che la pronuncia cautelare perduri nel tempo pregiudicando gli interessi pubblici sottesi all'atto amministrativo e gli interessi dei controinteressati. Ne deriva che la pronuncia cautelare che, pur fissando la camera di consiglio per la definizione della lite cautelare, e pur stabilendo la perentorietà del termine per l'integrazione del contraddittorio, prevede poi un automatico rinvio dell'udienza nell'ipotesi in cui i ricorrenti, onerati della integrazione del contraddittorio, non provvedano a comprovare la esecuzione dell'incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di consiglio. Una tale determinazione, infatti, rende incerta la data di definizione cautelare davanti al TAR e presenta margini di ambiguità, potendo essere interpretata anche nel senso di possibilità di rinvio dell'udienza (dipendente da fatto della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile con la perentorietà del termine per l'integrazione e con la necessità che, in caso di inadempimento dell'onere, la fase cautelare si concluda in data certa. Pres. Barbagallo, Est. Trovato - T. S.C.P.A. (Avv.ti Romano, Astone e Armao) c. Associazione Legambiente (Avv.ti Cicero e Milazzo) - Comitato Reg. Siciliano - (annulla T.A.R. Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005) CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005, ordinanza n. 730 (vedi: ordinanza per esteso)

Procedure - Misure cautelari - Sospensione degli atti - Specifica individuazione degli atti suscettibili di arrecare effetti immediati e irreversibili - Necessità. E' incongrua la determinazione del TAR di sospendere gli atti impugnati, senza approfondire e individuare quali delle attività esecutive siano concretamente suscettibili di arrecare affetti immediati e irreversibili, anche in relazione ad attività di per sè inidonee a determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di bonifica e le attività di carattere giuridico progettuale e finanziario preliminari alla esecuzione delle opere). Pres. Barbagallo, Est. Trovato - T. S.C.P.A. (Avv.ti Romano, Astone e Armao) c. Associazione Legambiente (Avv.ti Cicero e Milazzo) - Comitato Reg. Siciliano - (annulla T.A.R. Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005) CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005, ordinanza n. 730 (vedi: ordinanza per esteso)

Procedura e varie - Esecuzione - Procedimento - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Mancato avviso alle parti civili - Nullità - Esclusione. Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta "abolitio criminis" del reato, qualora il giudice dell'esecuzione non abbia dato avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma 3 c.p.p., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma 2 c.p., ma l'art. 11 delle preleggi (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello per l'eventuale sussistenza della truffa ex art. 640 c.p.). Presidente G. Pizzuti, Relatore G. Ferrua. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 29/07/2005 (Ud. 24/05/2005), Sentenza n. 28701

Procedure e varie - Procedimento civile - Interruzione della prescrizione - Rilevabilità d’ufficio. L’eccezione d’interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Presidente V. Carbone, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 27 luglio 2005, Sentenza n. 15661

Procedure e varie - Silenzio rifiuto - Rito di cognizione a carattere speciale conversione in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario - Esclusione. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, configurando un rito di cognizione a carattere speciale, non può essere convertito, quindi, in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario; a tale conclusione conduce anche - ma non solo - la ratio del rimedio, connotato da esigenze di accelerazione del processo e dalla relativa semplicità degli accertamenti di fatto e di diritto (cfr., fra le tante, V Sez., 3 gennaio 2002 n. 12; VI Sez., 7 maggio 2003 n. 2412, 10 giugno 2003 n. 3279 e 30 luglio 2003 n. 4384; C.G.A.R.S. 16 ottobre 2002 n. 593). Ciò è certamente vero, sul piano dei principi, a nulla rilevando che, nel caso di specie, una serie di evenienze abbia vanificato le dette finalità acceleratorie. Pres. Salvatore - Est. Mollica - Fadini (Avv.ti Pucci, Forte e Pafundi) c. Comune di Milano (avv.ti Surano e Izzo), (conferma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II - n. 1736/2004) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 22/02/2005), Sentenza n. 3911

Procedure e varie - Silenzio rifiuto - Incompatibilità del procedimento camerale - Fondamento.
È inammissibile il ricorso originario contenente due distinte azioni, disciplinate da differenti riti e di diverso oggetto e contenuto, data la incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto di cui all'art. 2 l. n. 205 del 2000, introduttivo dell'art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, e nel quale il primo non può essere convertito, operando solo sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della controversia; (Consiglio Stato, sez. IV, 23 aprile 2004, n. 2385). Pres. Salvatore - Est. Mollica - Fadini (Avv.ti Pucci, Forte e Pafundi) c. Comune di Milano (avv.ti Surano e Izzo), (conferma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II - n. 1736/2004) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 22/02/2005), Sentenza n. 3911

Procedura e varie - Diritto comunitario - Natura - Disapplicazione e/o previa uniforme interpretazione garantita dalla Corte di Giustizia CE - Autonome situazioni giuridiche soggettive, di rilevanza comunitaria, azionabili nei diversi fori. Il diritto comunitario non è solo un diritto sovranazionale che vincola solo gli Stati, a cui il diritto interno si adegua ma è un diritto interno comune, che si indirizza ai cittadini ed alle imprese, ed opera, con la disapplicazione e/o previa uniforme interpretazione garantita dalla Corte di Giustizia CE, sostituendosi ai diritti nazionali. In ciò il diritto comunitario trova la sua radice nelle tradizioni costituzionali comuni (art. 6 Tr. Union), nel “patrimonio costituzionale europeo”, per fondare autonome situazioni giuridiche soggettive, di rilevanza comunitaria, azionabili nei diversi fori. Pres. VARRONE - Est. MONTEDORO - CENTRO EUROPA 7 S.R.L. (Avv. ti Pace, Oneglia e Grandinetti) c. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI n.c.. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/7/2005, sentenza n. 3846

Procedura e varie - Prove - Sequestro - Istanza di restituzione del possessore prosciolto - Mancanza di prova dell'altruità della cosa - Favor possessionis. Per l’accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell’altruità della cosa e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello “ius possidendi” in capo al richiedente, ma è sufficiente il “favor possessionis”. Presidente F. Morelli, Relatore R. Bernabai. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 18/07/2005 (ud. 06/07/2005), Sentenza n. 26462

Procedure e varie - Sequestro preventivo di cosa pertinente al reato - Procedura. Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. Corte Cass. Sezioni Unite - del 29.1.2003, Sentenza n. 2. Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Rimessione del processo - Competenza - Reiterazione della richiesta - Sospensione del processo - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Nell'ipotesi di reiterazione della richiesta di rimessione del processo , analoga ad altra richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 cod. proc. pen., anche in pendenza della relativa pronuncia (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione è conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l'imputato la paralisi del procedimento). Presidente A. Rizzo, Relatore G. Diotallevi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 8 luglio 2005 (ud. 19/05/2005), Sentenza n. 25012

Procedure e varie - Codice della privacy - Riparto di competenze legislative tra stato e regione. La legislazione sulla tutela della privacy, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, rientra nella materia ordinamento civile (ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, Cost.), ed è pertanto di competenza esclusiva dello Stato. Pur nell’ambito di questa esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la necessità, almeno in parte ineludibile, che i princìpi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali. In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale. Sulla base di questi principi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione). Presidente P. A. Capotosti - Relatore U. De Siervo. CORTE COSTITUZIONALE del 7 luglio 2005, Sentenza n. 271

Procedure e varie - Giudice di pace - Chiamata in causa del terzo - Prima udienza di effettiva trattazione. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la chiamata in causa del terzo non deve essere richiesta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può essere richiesta fino alla prima udienza di effettiva trattazione. Pres. G. Nicastro, Rel. R. Frasca. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 7 luglio 2005, Sentenza n. 14314

Procedura e varie - False generalità rese dall'indagato all'A.G. - Reato di cui all'art. 495 c.p. - Fattispecie. Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma 3 n. 2 c.p., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente. Presidente G. Ambrosini, Relatore G. Conti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione VI, 4/7/2005 (ud. 1°/3/2005), Sentenza n. 24572

Procedure e varie - Rifiuto di uffici legalmente dovuti - Mancata comparizione del perito - Insussistenza del reato - Accompagnamento coattivo del perito. Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 comma 2 c.p.p., la condotta del perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell'assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito. Presidente F. Romano, Relatore A. S. Agrò - Ric. Fondacaro (annulla senza rinvio Corte d'Appello di Reggio Calabria). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 2 luglio 2005 (ud. 26 maggio 2005), Sentenza n. 26925 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Magistrati - Trattamento economico - Indennità di missione. L’indennità di missione prevista per i magistrati dall’art. 6 della L. 19 febbraio 1981 n. 27, compete ogni qual volta si sia in presenza di un trasferimento attuato per la copertura di un posto implicante il conferimento non solo di un incarico direttivo o semidirettivo, ma anche soltanto di funzioni giurisdizionali superiori (prima non esercitate) (Sez. IV, n. 5830/2003; Ad. pl., n. 7/1989 e n. 5/1994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3644

Procedura e varie - Salute - Pubblica Amministrazione - Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo - Controversia - Disciplina. La controversia relativa alla legittimità del provvedimento di non ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo disciplinata dall’ art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo, non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma sopra citata indica, infatti, tre categorie di soggetti (lett. a), b) e c), dei quali, nella fase di prima applicazione della legge, prevede l’ammissione ad una sessione speciale di esame di Stato per titoli, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti, pure analiticamente fissati. Benché sulla questione si era formato un orientamento della giurisprudenza amministrativa sostanzialmente favorevole a far rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia de qua (Sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 1299; 19 marzo 1996, n. 324; 20 ottobre 1997, n. 1212; 18 giugno 1998; n. 976; 6 marzo 1998, n. 393; 9 febbraio 1998, n. 235; 30 gennaio 2001, n. 319, secondo cui sussisteva la giurisdizione amministrativa, comportando la fattispecie la soluzione di una questione di discrezionalità tecnica e non di accertamento tecnico), orientamento che aveva trovato autorevole conferma nella decisione dell’Adunanza plenaria 5 luglio 1999, n. 18 (che su rimessione della questione da parte della IV Sezione aveva giustificato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione della prevalenza dei profili di interesse pubblico a tutela di interessi della collettività, rispetto ai quali la tutela offerta dall’ordinamento alla pretesa del privato ad esercitare la professione doveva considerarsi mediata e riflessa, così anche C.G.A., n. 638 del 2001 ed ancora decisioni n. 8212 e 8213 del 2003 della IV Sezione), la Sezione non può non rilevare che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha in più occasioni ribadito il proprio orientamento contrario alla giurisdizione in materia del giudice amministrativo, anche dopo la citata decisione dell’Adunanza plenaria (Cass., SS.UU. n. 5803 del 1995 e n. 5890 del 1° luglio 1997), affermando che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per titoli per l’iscrizione all’albo degli psicologi spetta, anche in via d’urgenza, al giudice ordinario, essendo l’indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso (Cass., SS.UU, 18 marzo 2004, n. 5502). Tale orientamento è stato, di recente, seguito anche da talune decisioni della IV Sezione (C.di S., IV Sez., nn. 978, 989 e 2655 del 2001) e della VI Sez. (n. 7596/03). Allo stato, pertanto, deve ritenersi prevalente, in tema di ammissione alla sessione speciale di esami di Stato per la professione di psicologo, l’orientamento favorevole all’esistenza di diritti soggettivi, non ravvisandosi alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso de quo (cfr., da ultimo, la recente dec. SS.UU - n. 5502/04 cit.) e alla conseguente attribuzione al giudice ordinario della delibazione degli stessi. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3654

Procedure e varie - Colpa per omissione - Presupposti - Responsabilità civile - Obbligo giuridico di impedire l’evento - Mera doverosità sociale dell’intervento. Ai fini della configurabilità di una responsabilità civile da colpa omissiva, (Cass. n. 9590 del 1998 e n. 63 del 2003) è necessario che ci sia stata la violazione di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento, e si distacca dalle più recenti pronunce (Cass. n. 14484 e 22588 del 2004), secondo le quali la responsabilità sorge anche quando ci sia una mera doverosità sociale dell’intervento per evitare il verificarsi del danno. Pres. G. Fiduccia, Rel. G. Travaglino. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 30 giugno 2005, Sentenza n. 13957

Procedure e varie - Notificazione per pubblici proclami - Presupposti - Modalità (Termovalorizzatore Comune di Paternò). Sono necessarie, ai fini della validità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti l'integrità e la completezza del contraddittorio. La mancanza di uno di questi elementi, è rilevabile d'ufficio. La notificazione per pubblici proclami, attesa la sua natura eccezionale, deve essere giustificata dalla effettiva difficoltà o impossibilità di eseguire la notificazione individuale. In Sicilia, la notificazione per pubblici proclami prevede una duplice pubblicazione, sia sulla Gazzetta ufficiale nazionale, sia su quella regionale, a nulla rilevando la abolizione del Foglio annunzi legali della Provincia, dovendosi interpretare l’art. 31, comma 1 e comma 3, della legge 24.11.2000 n° 340, nel senso che, ove l’unica forma di pubblicità prevista prima di detta abolizione fosse quella sul menzionato Foglio, essa viene sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove, come già detto, la notificazione per pubblici proclami in ogni caso richiede una doppia pubblicazione (cfr. la su richiamata o.c.i. n. 188/2004). Conforme: TAR SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 278 e 279. Pres. ZINGALES - Est. BOSCARINO - COMUNE DI AUGUSTA (avv.ti COPPA e DI GIOVANNI) c. COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI-PRESIDENZA REG. SICILIANA (AVVOCATURA DELLO STATO) ed altri. T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 277 (vedi: ordinanza per esteso)

Procedura e varie - Revocazione - Dolo processuale revocatorio - Dolo delle parti - Attività intenzionalmente fraudolenta. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che il dolo processuale revocatorio, ex art. 395, n. 1, c.p.c., non è caratterizzato dalla semplice violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) né sono sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. Anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, ma soltanto a condizione che costituiscano elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonei a impedire al giudice l'accertamento della verità. Il giudice della revocazione, quindi, deve individuare ed accertare i fatti in cui l'attività dolosa si è estrinsecata, che hanno determinato, l'errore della sentenza che ne è l'effetto. La struttura del processo, è dominata dai principi del contraddittorio e dell'onere della prova, per cui detto comportamento, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si risolve in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità. (Conf. C.G.A.R.S., 29 giugno 2005, n. 401; CGARS, 29/06/2005, n. 402; CGARS, 29/06/2005, n. 403; CGARS, 29/06/2005, nn. 405 - 406 - 407). C.G.A.R.S., 29 giugno 2005, n. 408

Procedure e varie - Ricorso in opposizione di terzo proposto di una associazione di categoria - Criteri di concorrenzialità e trasparenza - Appello - Fattispecie: installazione di impianti pubblicitari. E’ ammissibile il ricorso in opposizione di terzo proposto di una associazione di categoria rappresentativa degli interessi della generalità dei propri iscritti, che fa valere la lesione del proprio autonomo interesse a che l’amministrazione comunale assegni i siti per l’installazione di impianti pubblicitari secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza. In quanto tale, essa è legittimata a far valere il proprio interesse sostanziale, di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso originario e come tale inciso e pregiudicato dalla sentenza di primo grado, con gli strumenti processuali approntati dall’ordinamento, quale in particolare l’impugnazione della decisione lesiva attraverso lo strumento ordinario dell’appello, ove l’associazione sia stata parte anche in senso formale nel giudizio di primo grado, ovvero, in mancanza, attraverso il rimedio dell’opposizione di terzo, (Sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6848). CGARS, 24 giugno 2005, n. 399

Procedure e varie - Processo amministrativo - Contenuto del ricorso - Impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali - Oggetto dell'impugnazione. La dichiarazione generica e di stile contenuta nel ricorso, di impugnazione di "tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali", non integrata da alcuna specificazione nel testo del ricorso medesimo, non è sufficiente a far comprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti strettamente lesivi e direttamente impugnabili. (Sez. IV, 23 febbraio 1982, n. 88). C.G.A.R.S., 24 giugno 2005, n. 394

Procedure e varie - Spontanea esecuzione della sentenza di 1° immediatamente esecutiva - Acquiescenza - Esclusione - Fondamento. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado (ex multis, C.d.S.: sez. VI, 2 maggio 1999, n. 222; sez. V, 8 luglio 2002, n. 3749 e 4 novembre 1999, n. 1812; sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1610; 12 settembre 2000, n. 4821; 6 giugno 1994, n. 475 e, da ultimo, 2 novembre 2004, n. 7068). Pres. Salvatore - Est. Cacace - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Avv. Stato) c. PRORAS ENGINEERING & CONTRACTING s.r.l. (avv. Marvasi) (annulla TAR Lazio, Roma, n. 6567/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 23 giugno 2005 (C.C. 10/05/2005), Sentenza n. 3352

Procedure e varie - Notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - Irregolarità - Esercizio del diritto d'impugnazione - Sanatoria dell’atto irregolare. L'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, essendo finalizzato, l'adempimento in questione, solo all'eventuale esercizio del diritto d'impugnazione, una volta che tale diritto sia stato esercitato, indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore, con conseguente sua consumazione, nessuna doglianza può più essere validamente proposta, avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo (in tal senso: Cass. II, 29 settembre - 19 novembre 1997 n. 5035, D'Asaro, RV 209422; Cass. VI, 17 novembre 1998 - 28 gennaio 1999 n.1173, Sambo, RV 213441; Cass. V, 6 dicembre 2000 - 23 gennaio 2001 n. 646, Mastrangelo, RV 218852; Cass. V, 13 dicembre 2002 - 14 gennaio 2003 n. 1306, Penati, RV 223458; Cass. V, 29 aprile - 28 maggio 2003 n. 23410, Giudici ed altri, RV 225194; Cass. III, 5 giugno - 8 settembre 2003 n. 35252, Monteleone, RV 226234). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Causa estintiva del reato - Proscioglimento nel merito - Concorso processuale di cause di proscioglimento - Estinzione del reato per prescrizione - Presupposti per la pronunzia di assoluzione - Declaratoria di improcedibilità - Esclusione. In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale e' equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiche' altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della <evidenza> posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (Cass.111, 24 aprile - 28 maggio 2002 n. 20807, PM in proc. Artico, RV 221618), (nello stesso senso, fra le altre: Cass. III, 10 aprile - 6 giugno 2003 n. 24781, PC c. Lunardi, RV 224445; Cass. III, 19 marzo - 19 maggio 2003 n. 21994, PM in proc. Musto, RV 225443); orientamento, questo al quale, non sembra che possa neppure considerarsi del tutto, contrapposto quello espresso da Cass. II, 5 marzo - 22 aprile 2004 n. 18891, Sabatini,'RV 228635 (e, pressochè negli stessi termini, in precedenza, da Cass. V, 20 febbraio - 8 aprile 2002 n. 13170, Scibelli, RV 221257), secondo cui " Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova e' del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato". Va infatti notato come tale principio sia stato affermato con riguardo a sentenze di merito, ritenute censurabili in sede di legittimità proprio in quanto avevano applicato la prescrizione nonostante la riconosciuta insufficienza o contraddittorietà della prova a carico dell'imputato; situazione, questa, che non può evidentemente riprodursi quando sia la stessa corte di cassazione, a seguito della sopravvenuta causa di estinzione del reato, a dover decidere circa l'applicabilità o meno dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.. Presidente G. Lattanzi, Relatore P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Modificazione di singoli punti della decisione - Ricorso in appello - Ammissibilità. E’ ammissibile il ricorso in appello che non tenda alla integrale cauzione della sentenza di primo grado, ma si limiti a chiedere la modificazione di singoli punti della decisione allorché questi siano suscettibili di indirizzare in un senso anziché nell’altro la susseguente attività amministrativa” e in base al quale “va riconosciuto l’interesse della parte che subisce l’annullamento dell’atto amministrativo a ottenere la sostituzione di una motivazione che precluda radicalmente la riedizione del provvedimento con una motivazione non tranciante” (cfr., CdS, Sez. IV, 11 novembre 2004, n. 7316; 1 marzo 2001, n. 1152; 8 maggio 1995, n. 308). Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21 giugno 2005, Sentenza n. 3250

Procedura e varie - Parte volitiva e argomentativa dell'appello - Assenza - Inammissibilità dell’appello - Principio dell’effetto devolutivo dell’appello - Onere di specificità dei motivi - Sussiste. In tema di ricorso, alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo, Sez. IV 18 luglio 2003, n. 4043). Infatti, il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, non esonera dall’onere di specificità dei motivi di appello e, quanto al grado di sufficiente specificità, si è precisato che esso va correlato alla motivazione della sentenza impugnata e può ritenersi verificato ove nell'appello siano contenuti riscontri, ancorchè sintetici, utili ad introdurre elementi di censura al fondamento logico giuridico della singola statuizione. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250

Procedura e varie - Notificazione dell'appello - Art. 333 Cod. proc. civ. - Notificazione - Regime processuale dell'appello incidentale “c.d. proprio” - Appello incidentale diretto contro un capo autonomo della sentenza - Differenza. Ai sensi dell'art. 333 Cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio amministrativo, la parte che abbia ricevuto la notificazione dell'appello proposto contro una sentenza ha l'onere di impugnarla in via incidentale se voglia evitare di incorrere nella decadenza nell'ipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma ciò non preclude alla parte stessa di proporre un'impugnazione in forma autonoma (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3617 del 7 giugno 2004; n. 1120 del 10 marzo 2004; 16 marzo 2001, n. 1571; Sez. VI, n. 5025 del 9 luglio 2004; n. 2331 del 22 aprile 2004; n. 926 del 2 marzo 2004; n. 4147 del 11 luglio 2003; 4 aprile 2003 n. 1750, 22 gennaio 2002 n. 366). Si è, infatti, precisato che il regime processuale dell'appello incidentale stabilito dall' art. 37 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, richiamato dall' art. 29 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello principale), è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale proprio, intendendosi per tale quello sorretto da un interesse collegato da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale, mentre devono essere osservati gli ordinari termini previsti dall' art. 28 comma 2 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 cit. (sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado) nell'ipotesi di appello che, ancorché qualificato incidentale, sia diretto contro un capo autonomo della sentenza già appellata, ovvero a far valere un interesse autonomo. Ne deriva, pertanto, che nel caso in cui, come nella specie, contro la stessa sentenza del giudice di primo grado vengono proposti nello stesso processo un appello principale e uno incidentale non di controimpugnazione ma tendente a var valere un interesse autonomo, l'appello incidentale è soggetto ai termini ordinari per l' impugnazione previsti dagli artt. 28 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 327 Cod. proc. civ.. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250

Procedura e varie - Persone giuridiche - Responsabilita' amministrativa - Sequestro preventivo - Informazione di garanzia - Necessita' - Esclusione - Confisca - Art. 19 d.lgs n. 231/2001 - Art. 369 bis c.p.p.. Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 d.lgs n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", per il quale non è previsto il previo avviso al difensore (Fattispecie in cui il sequestro preventivo di beni di una società è stato adottato a seguito delle indagini in ordine alla responsabilità amministrativa a lei riconducibile per il reato di truffa aggravata). Presidente S.L. Carmenini, Relatore G. Casacci. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 20 giugno 2005 (Ud. 25/05/2005), Sentenza n. 23189

Procedure e varie - Giudice di Pace - Sentenze - Appello - Legittimazione del procuratore generale - Sussistenza. Legittimato a proporre appello contro le sentenze del giudice di pace, nei casi consentiti al “pubblico ministero” dall'art. 36 comma 1 d.lgs 28/8/2000 n. 274, è non solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, ma anche il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del relativo distretto. Presidente N. Marvulli, Relatore B. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, dep. 15 giugno 2005, (ud. 31/05/2005), Sentenza n. 22531

Procedure e varie - Procedimento civile - Prova testimoniale - Indicazione dei testimoni - Termine ultimo. Nel processo civile regolato dalla novella del 1990, se il giudice ha concesso il termine di cui all’art. 184, primo comma, c.p.c. per completare le deduzioni istruttorie, esso costituisce il termine ultimo non solo per la formulazione definitiva dei capitoli di prova, ma anche per l’indicazione delle generalità dei testimoni, non essendo più possibile successivamente depositare, integrare o modificare la lista testi (contra, Cass. n. 7682 del 1999). Pres. P. Vittoria, Rel. A. Talevi. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 16 giugno 2005, Sentenza n. 12959

Procedura e varie - Soggetto cointeressato e legittimato a proporre direttamente gravame in via principale - Intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo - Inammissibilità. E' inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione. (cfr. IV Sez. 15.5.2002 n. 2592). Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114

Procedura e varie - Associazioni di categoria - Tutela degli interessi di solo una parte degli iscritti - Legittimazione processuale - Esclusione - Legittimità. In tema di legittimazione processuale, è da escludere la legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario. (C.d.S. Sez. VI, 21.4.2004 n. 2281, fattispecie, controversia azionata dall’Associazione di categoria di tutti i costruttori edili a tutela però solo degli iscritti di dimensioni medie o piccole). Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114

Procedura e varie - Ordine professionale - Legittimazione ad agire in giudizio - Fondamento. La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (cfr. C.d.S. Sez.V, 3.6.1996 n. 624, nonchè C.d.S. 7.3.2001 n. 1339). Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114

Procedure e varie - Acquisizione di verbali di prove di un procedimento straniero - Inutilizzabilità - Fattispecie. In caso di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, attraverso la procedura indicata dall’art. 78 disp. att. c.p.p., sono da ritenere intrinsecamente inutilizzabili le dichiarazioni degli imputati rese, nella immediatezza dei fatti, alla autorità di polizia di uno Stato estero senza l’assistenza del difensore, in quanto assimilabili alle dichiarazioni prese in considerazione dall’art. 350 commi 5 e 6 c.p.p., con la conseguenza che, per l’ordinamento italiano, non ne è possibile la documentazione, né l'utilizzazione. Presidente G. Sica, Relatore M. Fumo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 giugno 2005 (Ud. 28/4/2005), Sentenza n. 22497

Procedure e varie - Falsità ideologica - Avvocato che attesti falsamente l’autenticità della firma relativa ad un ricorso. Commette il reato di falsità ideologica previsto dall’art. 481 c.p. l’avvocato che attesti falsamente l’autenticità della firma apposta da un suo cliente in calce a un ricorso per cassazione, a nulla rilevando che non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Presidente G. Sica, Relatore A. Nappi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 giugno 2005 (Ud. 28 aprile 2005), Sentenza n. 22496

Procedure e varie - Riequilibrio del sistema retributivo - Calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale - Art. 23 della l. n. 448/2001. E’ manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell’art. 23 della l. n. 448/2001. L’intervento legislativo in questione, si è innestato correttamente su un quadro normativo tutt’altro che certo e definito ed è inteso a garantire il riequilibrio del sistema retributivo, in astratto sbilanciabile a favore dei docenti a tempo pieno, in tal senso interpretando le disposizioni precedenti, secondo le loro effettive finalità e portata, che appaiono del tutto ragionevoli (la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/1988 ha già stabilito che non è incostituzionale il non aver calcolato l’indennità integrativa speciale nella retribuzione al fine del distacco stipendiale del 40% fra docenti optanti o meno per il tempo pieno). (Conf. CGARS, 13 giugno 2005, nn. 373 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379). C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, Sentenza n. 374

Procedure e varie - Appello - Motivi del ricorso. L’appello deve svolgere una critica della decisione gravata senza limitarsi alla mera riedizione degli originari motivi, disattesi, nel merito, dal giudice di primo grado (Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5494). C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, Sentenza n. 360

Procedure e varie - Appello - Motivi del ricorso - Sintetiche censure alla sentenza impugnata - Necessità. È inammissibile l’appello, ove non siano svolte sia pure sintetiche censure alla sentenza impugnata (Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5494). C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, n. 357

Procedure e varie - Ricorso incidentale - Valenza pregiudiziale rispetto a quello principale - Processo amministrativo. Il ricorso incidentale assume una valenza pregiudiziale rispetto a quello principale, solo ove abbia un effetto paralizzante, come nella ipotesi in cui l'aggiudicatario faccia valere in via incidentale una causa di esclusione a carico della impresa ricorrente; in tal caso il giudice, di regola (salva la ipotesi di due soli concorrenti), dovrà decidere sull'incidente e solo in caso di infondatezza potrà esaminare l’impugnazione principale; e ciò nella considerazione che la ritenuta fondatezza del gravame incidentale precluderebbe automaticamente e definitivamente la possibilità per l’impresa ricorrente principale di veder valutata la propria offerta in comparazione con quelle concorrenti (CGARS 15 maggio 2001, n. 205). Diverso è invece il caso in cui le parti (ricorrente principale e ricorrente incidentale) facciano valere in tutto o in parte censure afferenti alle posizioni di imprese terze, rimaste estranee al giudizio, al fine di conseguire, per effetto dell’accoglimento delle rispettive doglianze, una modificazione della media finale delle offerte rimaste in gara che risulti satisfattiva dell’interesse azionato rispettivamente in via principale e in via incidentale. In questo caso non vi è ragione per dare valenza pregiudiziale al ricorso incidentale. C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, n. 357

Procedura e varie - Sigla illeggibile - Sottoscrizione della procura a margine del ricorso - Processo amministrativo - Contenuto del ricorso. La sottoscrizione della procura a margine del ricorso giurisdizionale con una sigla illeggibile non determina di per sè l'invalidità dell'atto, quando il riferimento agli atti processuali consente di non avere dubbi sull'individuazione del sottoscrittore (Sez. V, 19 marzo 2001, n. 1640). CGARS, 13 giugno 2005, n. 356

Procedure e varie - Appello - Termini. Il termine per la proposizione dell'appello s'intende rispettato sempre che entro la relativa scadenza l'atto sia stato notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio, salvo l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice (Sez. IV, 12 dicembre 1990, n. 1006; Consiglio Stato, Sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1694). CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA 13 giugno 2005, n. 353

Procedure e varie - Processo amministrativo - Decisione in forma semplificata - Apprezzamento discrezionale del giudice. L’art. 26, comma 4, testo vigente, della L. 1034 del 1971 è esplicito nel rimettere al discrezionale apprezzamento del giudice amministrativo l’adozione della decisione in forma semplificata, allorché ravvisi “la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, senza che il giudice sia tenuto a giustificare l’apprezzamento che lo ha condotto a preferire la forma anzidetta, a seguito della adozione di una misura cautelare in apparente contrasto con la decisione definitiva di merito. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società GI.GA. S.r.l. (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. d’Elia dell’Avvocatura regionale), (conferma TAR Campania, Sez. II. n. 4459/200 del 27/11/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 giugno 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 3058 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Professione (abilitazione all’esercizio) - Giurisdizione. La controversia relativa alla legittimità del provvedimento di non ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo disciplinata dall’ art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo, non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma sopra citata indica, infatti, tre categorie di soggetti (lett. a), b) e c), dei quali, nella fase di prima applicazione della legge, prevede l’ammissione ad una sessione speciale di esame di Stato per titoli, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti, pure analiticamente fissati. Benché sulla questione si era formato un orientamento della giurisprudenza amministrativa sostanzialmente favorevole a far rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia de qua (Sez. IV, 12 dicembre 1996, n. 1299; 19 marzo 1996, n. 324; 20 ottobre 1997, n. 1212; 18 giugno 1998; n. 976; 6 marzo 1998, n. 393; 9 febbraio 1998, n. 235; 30 gennaio 2001, n. 319, secondo cui sussisteva la giurisdizione amministrativa, comportando la fattispecie la soluzione di una questione di discrezionalità tecnica e non di accertamento tecnico), orientamento che aveva trovato autorevole conferma nella decisione dell’Adunanza plenaria 5 luglio 1999, n. 18 (che su rimessione della questione da parte della IV Sezione aveva giustificato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione della prevalenza dei profili di interesse pubblico a tutela di interessi della collettività, rispetto ai quali la tutela offerta dall’ordinamento alla pretesa del privato ad esercitare la professione doveva considerarsi mediata e riflessa, così anche C.G.A., n. 638 del 2001 ed ancora decisioni n. 8212 e 8213 del 2003 della IV Sezione), la Sezione non può non rilevare che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha in più occasioni ribadito il proprio orientamento contrario alla giurisdizione in materia del giudice amministrativo, anche dopo la citata decisione dell’Adunanza plenaria (Cass., SS.UU. n. 5803 del 1995 e n. 5890 del 1° luglio 1997), affermando che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato per titoli per l’iscrizione all’albo degli psicologi spetta, anche in via d’urgenza, al giudice ordinario, essendo l’indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso (Cass., SS.UU, 18 marzo 2004, n. 5502). Tale orientamento è stato, di recente, seguito anche da talune decisioni della IV Sezione (nn. 978, 989 e 2655 del 2001) e della VI Sez. (n. 7596/03). Allo stato, pertanto, deve ritenersi prevalente, in tema di ammissione alla sessione speciale di esami di Stato per la professione di psicologo, l’orientamento favorevole all’esistenza di diritti soggettivi, non ravvisandosi alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso de quo (cfr., da ultimo, la recente dec. SS.UU - n. 5502/04 cit.) e alla conseguente attribuzione al giudice ordinario della delibazione degli stessi. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 3649

Procedure e varie - Provvedimento di confisca disposto dalla Corte di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero - Divieto di reformatio in peius - Dottrina e giurisprudenza. In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di reformatio in peius (art. 537, comma 3, c.p.p.) il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla Corte di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (Cass., sez. IV, 25 giugno - 11 luglio 2001, n. 27998). Analogamente Cass., sez. IV, 1-30 ottobre 1999, n. 12356, ha ritenuto che la disposizione della confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce reformatio in pejus della decisione in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p.. Cfr. anche Cass., sez. VI, 15 gennaio - 13 marzo 2001, n. 10353 che, in ragione del divieto di reformatio in pejus, ha escluso che il giudice d'appello possa disporre il sequestro in previsione della confisca obbligatoria in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Tale citata giurisprudenza - che ha superato quella più risalente di segno opposto (Cass., sez. I, 2 luglio - 12 settembre 1998, n. 3964; Cass., sez. VI, 9 aprile - 20 settembre 1001 n. 9842) - appare maggiormente convincente perché si ispira ad una nozione ampia, e più garantistica, del divieto di reformatio in pejus espresso dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p.; disposizione questa che, nell'attuale più ampia formulazione rispetto a quella del precedente codice di rito, ha esteso siffatta garanzia - il cui fondamento, secondo autorevole dottrina, è quello di impedire che l'imputato appellante abbia a temere pregiudizio per il sol fatto dell'esercizio del proprio diritto di impugnare. Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Diritto comunitario - Diritti inalienabili della persona umana - Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale - Condotta penalmente rilevante - Trasposizione della normativa comunitaria - Principio dell'irretroattività della legge penale. La Corte costituzionale (Sent. n. 389/1989) ha affermato che la Corte di Giustizia, quale interprete qualificato del diritto comunitario, «ne precisa autoritariamente il significato»; beninteso - può aggiungersi - sempre che non operi quello che la stessa giurisprudenza costituzionale (soprattutto dopo C. Cost. n. 232/1989) definisce come controlimite, ossia il blocco dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», tra i quali - può qui precisarsi in riferimento alle ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante si riempia di contenuto con una disciplina di trasposizione della normativa comunitaria - rientra il principio dell'irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Concessione o il diniego delle attenuanti generiche - Potere discrezionale del giudice di merito - Ragioni. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità, effettiva del resto ed alla personalità del reo (vedi Cass, Sez, I, 16.6.1992, n. 6992). Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Anche il giudice di appello, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (vedi Cass., Sez. 1, 22.5.1992, n. 6200). Pres. Zumbo - Rel. Fiale - Ric. D'Agostino P.M. Patrone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 10 giugno 2005 (ud. 4 marzo 2005), Sentenza n. 21963 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Misure cautelari - Sequestro di urgenza - Ordinanza di convalida - Inoppugnabilità. L'ordinanza del giudice di convalida del decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal P.M. a norma dell’art. 321.3 bis c.p.p. è inoppugnabile. Presidente N. Marvulli, Relatore A.S. Agrò. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, dep. 7 giugno 2005 (ud. 31 maggio 2005) Sentenza n. 21334

Procedure e varie - Processo amministrativo - Atto impugnabile - Atti efficaci e lesivi - Ammissibilità - Meri schemi di provvedimenti - Esclusione. Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve rivolgersi contro atti efficaci e lesivi, e non è ammissibile contro meri schemi di provvedimenti. (Conf. C.d.S. Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2862 - 2863). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2864

Procedure e varie - Processo amministrativo - Intervento nel processo - Litis consortio in parte actoris - Ricorso collettivo - Ricorso autonomo - Intervento adesivo. Nel processo amministrativo, il litis consortio in parte actoris non è ammesso se non nell’ipotesi di ricorso collettivo (in cui più parti propongono congiuntamente un unico atto di gravame) ovvero nei casi in cui sia il giudice a disporre la riunione di più ricorsi (autonomi), connessi nel petitum e nella causa petendi. Non è, invece, consentito ad un soggetto di introdursi in un processo iniziato da altri, facendo valere una autonoma domanda, stante il principio della unilateralità dell’azione, alla stregua del quale la parti del procedimento giurisdizionale amministrativo sono solo l’attore, l’Autorità che ha emanato l’atto e gli eventuali soggetti controinteressati a resistere all’azione stessa. I soggetti titolari di un interesse coincidente con quello dell’attore, ove non producano ricorso autonomo, possono (sempre che sussistano i presupposti) proporre soltanto un intervento adesivo delle ragioni di quest’ultimo, senza possibilità di ampliare il thema decidendum o di far valere, nel corso del giudizio, pretese che l’attore non ritenga di coltivare. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2858

Procedura e varie - Locazione - Canone - Pagamento - Grave inadempimento. Integra grave inadempimento del conduttore - per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1587 n. 2 cod. civ. - la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell'obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio. Presidente A. Giuliano, Relatore F. Trifone. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 31 maggio 2005, Sentenza n. 11603

Procedura e varie - Soggetto cointeressato e legittimato a proporre direttamente gravame in via principale - Intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo - Inammissibilità. E' inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all’appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di appello nei prescritti termini di impugnazione. (cfr. IV Sez. 15.5.2002 n. 2592). Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente p.t. della Regione Puglia, n.q. di Commissario delegato per l’emergenza ambientale (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma T. A. R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2484). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Associazioni di categoria - Tutela degli interessi di solo una parte degli iscritti - Legittimazione processuale - Esclusione - Legittimità. In tema di legittimazione processuale, è da escludere la legittimazione delle Associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale quando l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario. (C.d.S. Sez. VI, 21.4.2004 n. 2281, fattispecie, controversia azionata dall’Associazione di categoria di tutti i costruttori edili a tutela però solo degli iscritti di dimensioni medie o piccole). Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente p.t. della Regione Puglia, n.q. di Commissario delegato per l’emergenza ambientale (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma T. A. R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2484). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Ordine professionale - Legittimazione ad agire in giudizio - Fondamento. La legittimazione di un Ordine professionale ad agire in giudizio per ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all'intera sfera della categoria, non può essere esclusa per conflitto di interessi interni alla stessa in base alla circostanza di mero fatto che alcuni professionisti possano aver beneficiato del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (cfr. per una completa disamina della problematica C.d.S. Sez.V, 3.6.1996 n. 624, nonchè C.d.S. 7.3.2001 n. 1339). Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente p.t. della Regione Puglia, n.q. di Commissario delegato per l’emergenza ambientale (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma T. A. R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2484). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 (vedi: sentenza per esteso)

Associazioni e comitati - Associazioni di protezione ambientale - Articolazioni territoriali - Legittimazione a ricorrere - Insussistenza - Art. 18 L. 349/86. La legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione ambientale ex art. 18 della L. n. 349 del 1986, non può che riguardare la sola associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta, in quanto organismo esponenziale di interessi diffusi per la tutela unitaria del bene ambiente, con esclusione, pertanto, delle articolazioni territoriali di questa, che non possono, data la loro delimitazione territoriale, essere ritenute portatrici di interessi unitari in materia. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - Legambiente Circolo di Novellara e di Reggio Emilia (Avv. Maramotti) c. Provincia di Reggio Emilia (Avv.ti Coli e Pagliari) E Comune di Novellara (Avv. Coffrini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 25 maggio 2005, n. 285

Procedure - Condanna al risarcimento del danno - Conseguente a comportamento omissivo in materia di uso del territorio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Sent. Corte Cost. 204/04. La condanna al risarcimento del danno derivante da comportamento omissivo in materia di uso del territorio è preclusa al giudice amministrativo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - P. s.r.l. (Avv.ti Gastaldello, Licata e Sartori) c. Comune di Cerea (Avv.ti Sala e Zambelli), riun. ad altri - T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 maggio 2005, Sentenza n. 2174 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedura e varie - Atto di costituzione in mora - Forma - Contenuto. L'atto di costituzione in mora non é soggetto all'adozione di forme particolari, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente con un qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Presidente F. Pontorieri, Relatore U. Goldoni. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 24 maggio 2005, Sentenza n. 10926

 

Procedure e varie - Incompetenza territoriale - Art 491 c.p.p.. L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 c.p.p., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. " (sez. V, 199914696, Braga P.L., riv. 215190; conf. 199200915, confl. comp. in proc. Santarello, riv. 189930). Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005), Sentenza n. 18205 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Pronuncia di perenzione - Difetto di giudicato sostanziale - Principio del ne bis in idem - Inapplicabilità. La pronuncia di perenzione non costituisce affatto una decisione di merito bensì un provvedimento estintivo del giudizio che ha inciso soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa. Ne consegue che, in difetto di giudicato sostanziale, non può farsi applicazione del principio del ne bis in idem per precludere al giudice di conoscere hodie del rapporto controverso. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D’Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Processo amministrativo - Interesse a ricorrere - Art. 100 c.p.c.. Solo la piena ed evidente prova dell’insussistenza di ogni interesse in capo ad uno dei soggetti del processo, che è esclusivo onere della relativa controparte fornire, consente la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile; dovendosi il giudice in ogni altro caso conoscere la causa nel merito, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. C.G.A.R.S., 9 maggio 2005, n. 321

 

Procedure e varie - Processo civile - Giudizio di cassazione - Pronuncia in camera di consiglio - Art. 375 c.p.c.. La Corte di cassazione può pronunciarsi in camera di consiglio, ove ravvisi la configurabilità di una delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c, anche se il Procuratore generale abbia espresso il proprio contrario avviso, chiedendo la fissazione dell’udienza pubblica. Presidente G. Sciarelli, Relatore A. Spanò CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 29 aprile 2005, Sentenza n. 8968

 

Procedure e varie - Misure cautelari - Giudice incompetente - Rinnovazione dell'interrogatorio da parte del giudice competente - Esclusione. In tema di misure cautelari, il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente e che rinnovi la misura non è tenuto a procedere nuovamente all'interrogatorio di garanzia, in quanto l'art. 27 c.p.p., nel prevedere la possibilità di emettere una nuova misura cautelare richiama solo l'art. 292 c.p.p. e non anche l'art. 294 c.p.p., che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura. Presidente P.A. Sirena, Relatore M. Massera CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 28 aprile 2005 (ud. 6/04/2005), Sentenza n. 16048

 

Procedure e varie - Magistrati - Responsabilità disciplinare - Libertà di manifestazione del pensiero - Art. 21 Cost.. Respingendo l’impugnazione del Ministro della giustizia avverso il proscioglimento di un magistrato ad opera della Sezione disciplinare del CSM, le Sezioni Unite affermano che, una volta accertata la liceità nella forma della manifestazione del pensiero, è insindacabile il contenuto della manifestazione stessa (anche, e soprattutto se, non conformistica) fatta dal magistrato pubblicamente come cittadino, nell’esercizio del diritto garantito a lui, come a tutti, dall’art. 21 della Costituzione. Pertanto non è oggettivamente ipotizzabile che da tale manifestazione di pensiero possa derivare una menomazione della credibilità del magistrato medesimo e della fiducia nella sua imparzialità presso la pubblica opinione. Presidente R. Corona, Relatore E. Altieri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite, 12 aprile 2005, Sentenza n. 7443

 

Procedure e varie - Interveniente "ad opponendum" - Impugnazione della sentenza - Titolare di una posizione giuridica autonoma - Legittimità. L’interveniente "ad opponendum" in primo grado è legittimato ad appellare la sentenza purché sia titolare di una posizione giuridica autonoma (Cons. Stato, V, 21 luglio 1988, n. 458; Cons. Stato V, 6 maggio 1997, n. 456). Pres. Iannota - Est. Lamberti - Consorzio per la Zona Industriale e per il Porto Fluviale di Padova. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (C.c. 03/12/2004), Sentenza n. 1614

 

Procedure e varie - Inammissibilità del ricorso - Sospensione del procedimento - Esclusione - Inammissibilità originaria - Fondamento. La inammissibilità del ricorso non consente la sospensione del procedimento atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun procedimento in corso (v., in termini, Cass., Sez. III, 2.3.2004, Mancuso ed altro). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Improcedibilità dell'appello - Mancanza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere - Differenze - Effetti. La dichiarazione dell'appellante, a mezzo del proprio difensore, in ordine all'insussistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ancorché non formalizzata attraverso la procedura prevista dall'art. 46 del r.d. n. 642 del 1907, comporta l'improcedibilità dell'appello ( Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3041 ), quale mera presa d’atto, da parte del Giudice, della dichiarazione del difensore della parte circa la mancanza di interesse alla decisione in capo alla parte medesima. Non può farsi luogo, invece, alla richiesta pronuncia di “cessazione della materia del contendere”, che comporta l’accertamento, da parte del Giudice, dell’intervenuto riconoscimento, esplicito e definitivo, da parte dell’Amministrazione, della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente con l’introduzione del giudizio; accertamento cui non può certo pervenirsi allorquando, come nel caso di specie, l’Amministrazione abbia agito solo in dichiarata “ottemperanza” alla decisione ad essa sfavorevole del T.A.R., dal momento che, come è noto, conseguenza fondamentale della pronuncia, in sede di appello, di cessazione della materia del contendere è il venir meno (con annullamento senza rinvio) della sentenza emanata nel precedente grado di giudizio (mentre la dichiarazione di improcedibilità dell’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Pres. Saltelli - Est. Aureli - CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (cc 19 gennaio 2005), Sentenza n. 1426

Procedure e varie - Notifica al domicilio del procuratore - Trasferimento - Difetto della rituale comunicazione - Effetti. In difetto della rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo, la notifica al domicilio del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, anche se non andata a buon fine per trasferimento dello stesso, impedisce la decadenza dalla impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nel nuovo domicilio del procuratore (cfr. ex multis Csi. 15.5.2001 n. 226 nonchè IV Sez. 15.4.1999 n. 625). Pres. Venturini. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31.03.2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1416

Procedure e varie - Decorrenza del termine c.d lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - Notifica al domicilio del procuratore - Trasferimento - Termine c.d breve - Effetti. La notifica dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte in quanto l’onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo è infatti previsto soltanto per il domicilio eletto autonomamente. (cfr. Cass., sez. lav., 16.12.2002 n. 18003). Tale principio, infatti, risulta affermato dalla Suprema Corte in relazione ad impugnazioni proposte dopo la decorrenza del termine c.d lungo ex art. 327 cod. proc. civ., la cui estensione è tale da consentire alla parte di provvedere alle necessarie preventive ricerche, mentre l’applicazione del suddetto criterio in caso di termine c.d breve sembra suscettibile di imporre a chi appella un onere di diligenza incompatibile col disposto dell’art. 24 della Costituzione. Pres. Venturini. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31.03.2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1416

 

Procedure e varie - Carenza di motivazione della decisione - Concatenazione logica. Il giudice investito dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo non è tenuto a contraddire punto per punto le censure e gli argomenti addotti dai ricorrenti a sostegno delle loro tesi, essendo sufficiente che la compiuta analisi delle doglianze proposte emerga, anche implicitamente, dagli argomenti che nella loro concatenazione logica costituiscono la motivazione della decisione. (cfr. IV 23.3.2000 n. 1558). Pres. Venturini. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31.03.2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1414

 

Procedure e varie - Giudice - Incompatibilita'- Esercizio di funzioni proprie del pubblico ministero - Sussistenza - Natura degli atti compiuti - Irrilevanza - Art. 34 c. 3 c.p.p. - Fattispecie. L'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice, prevista dall'art. 34 comma 3 cod. proc. pen., ha portata più ampia di quella prevista dal primo comma e si estende a ricomprendere ogni tipo di attività compiute dal giudice nel medesimo procedimento come pubblico ministero anche se abbiano avuto carattere meramente occasionale e non si sia estrinsecata nella richiesta di provvedimenti specifici, in applicazione dei principi di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante disciplinati dall'art. 111, comma 2, Cost. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'incompatibilità a svolgere le funzioni giudicanti di un giudice che aveva svolto le funzioni di P.M. nel medesimo procedimento, seppure in una udienza di mero rinvio). Presidente U. Papadia, Relatore A.M. Lombardi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 31 marzo 2005 (Ud. 8 marzo 2005), Sentenza n. 12304

 

Procedura e varie - Processo civile - Principio di diritto - Interpretazione delle norme giuridiche. In difformità con un recentissima pronuncia (sent. 3352 del 18/02/2005), che a sua volta aveva riaffermato quanto stabilito con la sent. n. 47 del 2004, ha ritenuto che l'interpretazione del principio di diritto fissato nella sentenza di Cassazione con rinvio, deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (C. Cass. sent. n. 17564 del 2004). Presidente G. Sciarelli, Relatore P. Picone CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 25 marzo 2005 Sentenza n. 6461

 

Procedure e varie - Modalità semplificate - Pubblica udienza. Nel caso di manifesta fondatezza del ricorso, la ecisione può essere assunta con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come novellato dall’art. 9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n. 205, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268). Pres. SALTELLI - EST. DEODATO - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ferri (n.c.) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 marzo 2005 (c.c. 19.01.2005), Sentenza n. 1329

 

Procedure e varie - Provvedimento di riesame o d'appello - Effetti di limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale - Fondamento - Giurisprudenza. Solo con il provvedimento di riesame o d'appello, definitivo perché non impugnato o perché oggetto di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, si determina una pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale (salvo quindi che sopravvenga un apprezzabile mutamento della situazione processuale definita in precedenza) - (Cass. SS.UU. penali, c.c. 8 luglio 1994 n.11, Buffa). Nella stessa direzione, le SS.UU. penali con la sentenza n. 29952 del 24/05/2004 hanno statuito che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame non preclude la revoca della misura cautelare reale neppure nell'assenza di fatti sopravvenuti. Infine le stesse SS.UU. con la sentenza decisa nella c.c. 31 marzo 2004 n. 18339, ric. Donelli hanno affermato che la decisione adottata sull'appello proposto dal PM contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura coercitiva, una volta divenuta definitiva, ha efficacia preclusiva, rebus sic stantibus, in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte in quel giudizio, non però anche a quelle deducibili. Presidente A. Postiglione, Relatore F. Mancini, Ric. Garbari - (Annulla con rinvio al tribunale di Sassari). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Fatto già oggetto di archiviazione - Riapertura delle indagini - Autorizzazione del giudice - Necessità - Assenza - Sentenza di non luogo a procedere. Devono ritenersi preclusi, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, l'instaurazione di un nuovo procedimento e l'esercizio dell'azione penale riguardanti un fatto già oggetto di archiviazione, sicché il giudice, qualora il pubblico ministero non abbia dato dimostrazione di aver ottenuto l'autorizzazione predetta, deve prendere atto della mancanza del presupposto per procedere" (Sez. 1^, 30 aprile 1996, Zara, m. 205.283); "senza la prescritta autorizzazione del giudice il pubblico ministero non è legittimato alla riapertura delle indagini ed il G.I.P. investito della richiesta di rinvio a giudizio o di qualsiasi altra richiesta correlata ad una siffatta non autorizzata riapertura, rilevata la mancanza del relativo decreto e cioè di una condizione di procedibilità, deve ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. emettere sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6^, 28 gennaio 1997, Cappello, m. 207.360). Pres. Papadia U. Est. Franco A. Rel. Franco A. Imp. Cannilla ed altri. P.M. Galasso A. (Conf.), (Annulla senza rinvio, App. Catania, 4 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/03/2005 (Ud. 01/03/2005) Sentenza n. 11143 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Provvedimento di archiviazione - Riapertura delle indagini - Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Mancanza - Improcedibilità dell'azione penale. L'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini vale a rimuovere una condizione di improcedibilità dell'azione penale, costituita dal provvedimento di archiviazione, e a consentire la riproposizione dell'azione penale con la nuova iscrizione della medesima notizia di reato a carico della medesima persona. È perciò corretta la decisione del giudice di dichiarare, in mancanza della detta autorizzazione, l'improcedibilità dell'azione penale per la precedente archiviazione (Sez. 4^, 20 marzo 1997, Saltannecchi, m. 208.528). Pres. Papadia U. Est. Franco A. Rel. Franco A. Imp. Cannilla ed altri. P.M. Galasso A. (Conf.), (Annulla senza rinvio, App. Catania, 4 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/03/2005 (Ud. 01/03/2005) Sentenza n. 11143 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - processo civile - Interruzione per morte o impedimento del procuratore - Conseguenze. Nell'ipotesi in cui si verifichi la morte della parte in primo grado ed il processo è interrotto, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all'evento interruttivo è nulla. Essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d'impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l'appello che non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia. Presidente V. Mileo, Relatore A. Lamorgese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18 marzo 2005, Sentenza n. 5896

 

Procedure e varie - Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Verbale di accertamento relativo a violazioni delle norme sulla circolazione stradale - Termine per impugnare - 60 gg.. Il termine per impugnare davanti al giudice il verbale di accertamento relativo a violazioni delle norme sulla circolazione stradale non è di trenta giorni, come per le altre opposizioni a sanzione amministrativa, ma di sessanta, ovvero è lo stesso termine previsto per proporre, in alternativa, ricorso amministrativo al prefetto. Presidente G. Losavio, Relatore V. Ragonesi. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 16 marzo 2005, Sentenza n. 5716

 

Procedure e varie - Giudice di pace - Ordinanza di improcedibilità - Ricorso immediato - Mancata comparizione della persona offesa - Impugnabilità - Art. 111 Cost.. L’ordinanza di improcedibilità, conseguente alla mancata comparizione all’udienza della persona offesa che abbia proposto il ricorso immediato al giudice di pace, è ricorribile in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost. Presidente B. Foscarini, Relatore G. Lattanti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 15 marzo 2005 (ud. 17 febbraio 2005) Sentenza n. 10156

 

Procedure e varie - Processo civile - Capacità processuale - Atto compiuto dal “falsus procurator” - Ratifica - Efficacia - Limiti - Decadenze intervenute - Sanatoria - Esclusione. La ratifica dell’atto compiuto dal “falsus procurator” con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale, e in particolare non serve a sanare le decadenze già intervenute (nello stesso senso Cass. n. 6297 e n. 17525 del 2003 ; in senso contrario Cass. n. 5135 del 2004). Presidente A. Sagni, Relatore C. Piccininni. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, del 9.3.2005, Sentenza n. 5175

 

Procedura e varie - Imputabilita' - Vizio di mente - Malattie rilevanti per la sua esclusione o riduzione - Abnormita' psichiche e disturbi della personalita' - Art. 88 e 89 c.p. - Capacità di autodeterminazione del soggetto agente - Nesso eziologico. Anche i “disturbi della personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penale, depositata l'8 marzo 2005 (ud. 25 gennaio 2005), Sentenza n. 9163

 

Procedure e varie - Giudice di pace - Giudizio secondo equita’ - Questioni in tema di prescrizione - Esclusione - Giurisprudenza - Contrasto - Ratio. Deve escludersi che fra i principi informatori della materia a cui è vincolato il giudice di pace nel giudizio secondo equità rientrino le questioni in tema di prescrizione. Pertanto, si enuncia un principio diverso da quello contenuto in Cass., sez. II, 15 novembre 2004, n. 21612, la quale ha affermato che fra i principi informatori della materia a cui è vincolato il giudice di pace rientrano anche i limiti temporali posti, in generale, dagli artt. 2934 e ss. cod. civ., in ordine alla prescrizione ed alla decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto dettati dall’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e costituenti principi informatori del diritto civile, in genere, e delle obbligazioni e pretese costituite con il contratto di compravendita, in specie. Sul tema, si segnala anche Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1756, che ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità per asserita violazione dell’art. 2948 cod. civ. In detta sentenza, la Corte ha affermato che tale norma costituisce una disciplina di dettaglio dell’istituto della prescrizione, escludendone la sussumibilità tra i principi informatori della materia. Presidente G. Prestipino, Relatore B. Spugna Muffo. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 8 marzo 2005 Sentenza n. 5037

 

Procedura e varie - Incapacita’ naturale di intendere e di volere - Annullamento del negozio giuridico - Presupposti. L’incapacità naturale che rileva come causa di annullamento del negozio giuridico consiste nella transitoria impossibilità, per un momentaneo stato di alterazione delle proprie condizioni fisiche o mentali, di rendersi conto del contenuto e degli effetti del medesimo, e non può essere provocata esclusivamente da un dispiacere, anche grave, a meno che questo non abbia provocato l’alterazione. Presidente E. Ravagnani, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell’8 marzo 2005 Sentenza n. 4967

 

Associazioni e comitati - Associazioni di tutela ambientale - Legittimazione ad agire - Delimitazione - Concetto di ambiente - Individuazione. Il concetto di “ambiente”, che delimita la legittimazione ad agire delle associazioni di tutela ambientale ai sensi dell’art. 18, c. 5, della legge 8 luglio 1986 n. 349, pur non potendo essere esteso indefinitamente, non può neppure essere circoscritto ai soli beni di carattere strettamente naturalistico e comprende, invece, anche i beni culturali e quelli sottoposti a tutela speciale, segnatamente quando gli stessi sono a diretto contatto con il tessuto urbano, che costituisce esso stesso un “ambiente” di notevole importanza. (Nella specie, è stato impugnato il progetto di riqualificazione di Piazza San Carlo in Torino). Pres. ed Est. Calvo - Italia Nostra e altri (Avv. Videtta) c. Comune di Torino (Avv.ti Caldo, Arnone e Giannotti), Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Torino e altro (Avv. Stato), B. s.p.a (Avv.ti Altini, Argnani e Tornavacca) e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 marzo 2005, n. 405

 

Procedura e varie - Responsabilita' civile dei magistrati - Danni conseguenti all’esercizio delle funzioni - Erronea individuazione del giudice territorialmente - Inammissibilità del ricorso - Azioni di risarcimento per i danni. All’erronea individuazione del giudice territorialmente competente in relazione alle azioni di risarcimento per i danni conseguenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie consegue l’inammissibilità del ricorso ( ex art. 5, terzo comma, della legge n. 117 del 1988), sia che riguardi danni conseguenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di merito, sia della Corte di cassazione. Presidente G. Fiduccia - Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione Terza del 29 febbraio 2005 Sentenza n. 6551

 

Procedure e varie - Intervento adesivo nel giudizio amministrativo - Presupposti - Titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo. L’intervento adesivo nel giudizio amministrativo, anche di appello, è condizionato dalla sussistenza nell’interventore, oltre che di un interesse a ricorrere, della titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo, anche se dipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero non ancora direttamente incisa dall’atto dell’amministrazione. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Polizia Giudiziaria - Videoregistrazioni - Disciplina applicabile alle videoregistrazioni senza alcuna comunicazione, sonora o gestuale - Natura - Nozione di privata dimora. La nozione di privata dimora, richiamabile nell’ipotesi diversa delle intercettazioni ambientali, anche se non evoca solo i luoghi ove si svolge la vita domestica, ma anche ogni altro luogo in cui il soggetto svolge un’attività ed abbia la titolarità del diritto di escludere gli altri per tutelare la sua riservatezza non appare estensibile ad un piazzale, seppure antistante all’abitazione dell’indagato, giacché non è funzionale allo svolgimento di un’attività privata di qualsiasi specie senza alcuna turbativa da parte di estranei, non comporta un apprezzabile tempo di permanenza e la recinzione è tale da non impedire ad un osservatore esterno la visibilità dell’area.Pres. D’Urso - Est. Novarese Pg Cedrangelo - Ric. Calabrò CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV 22 febbraio, Sentenza n. 6710 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Principio del divieto di ius novorum - «Motivi nuovi». Sono inammissibili, per il principio del divieto di ius novorum, le censure concretanti «motivi nuovi» dedotti per la prima volta in appello che non trovino riscontro alcuno nei motivi proposti negli atti di primo grado (C. Stato, sez. V, 16-10-2001, n. 5471; C. Stato, sez. IV, 21-11-2001, n. 5895). Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - MICHELOTTI (avv. Salazar) c. MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma TAR Calabria- Reggio Calabria - n. 1180 del 29/9/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21 febbraio 2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 603

 

Procedure e varie - Motivazione della decisione - Esercizio del potere giurisdizionale. Nell’esercizio del potere giurisdizionale il giudice non può considerarsi tenuto a contraddire, punto per punto, le censure e gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, essendo sufficiente che la compiuta analisi delle doglianze proposte emerga, anche implicitamente, dagli argomenti che nella loro concatenazione logica costituiscono la motivazione della decisione (Cass. sez. civ. n. 14075/02). Al riguardo, giova richiamare le pronunce del Consiglio di Stato (IV Sez., 23 marzo 2000 n. 1558, VI Sez., 31 ottobre 1997 n. 1543 e V Sez. 29 aprile 1991 n. 703) secondo cui, ai fini dell’esclusione del vizio di ultrapetizione, la motivazione della decisione non deve necessariamente riportare le argomentazioni assunte nel ricorso, essendo sufficiente che le ragioni poste a fondamento della pronuncia non si discostino nella loro sostanza materiale e giuridica da quelle del gravame proposto. Pres. Carnabuci - Est. Leoni - Sezione comunale cacciatori Pieve di Bono (avv. Dragona) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Lorenzoni) e altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/02/2005 (Cc. 19 ottobre 2004), Sentenza n. 543
 

Procedure e varie - Atto amministrativo sorretto da due ragioni giustificatrici tra loro autonome - Accertamento in sede giurisdizionale. Qualora l’atto amministrativo sia sorretto da due ragioni giustificatrici tra loro autonome, l’effettiva sussistenza di una di esse, accertata in sede giurisdizionale, rende irrilevante le contestazioni rivolte avverso l’altra (cfr. Sez. VI, 27 dicembre 2000, n. 6874; Sez. VI, 17 ottobre 2000, n. 5530; Sez. V, 8 luglio 1997, n. 800; Sez. V, 5 giugno 1997, n. 598; Sez. IV, 11 dicembre 1993. n. 1053). Pres. VARRONE - Est.MARUOTTI. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 500

 

Procedure e varie - Commissari per la liquidazione degli usi civici - Giurisdizione - Qualità demaniale del suolo - Natura e estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento. La giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 L. 16 giugno 1927 n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi (cfr. Cass. SS.UU. 20 maggio 2003 n. 7894) ed ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione, (Cass. SS.UU. 19 novembre 2002 n. 16268; id., 14 giugno 1995 n. 6689; id. Cass. Sez. II, 26 ottobre 1994 n. 8778). Pres. Iannotta - Est. Allegretta - COMUNE di PALAGIANELLO (avv. Relleva) c. Petrera (avv. Lorusso) ed altri (in riforma dichiara inammissibile il ricorso TAR Puglia, Bari, Sezione II, 4 luglio 2003 sentenza n. 2763). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (C.C. 18 maggio 2004), Sentenza n. 346

Procedure e varie - Errore di fatto - C.d. abbaglio dei sensi - Travisamento delle risultanze processuali - Specifici canoni di ermeneutica. L’errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali, dovuto a mera svista, che conduca a considerare come inesistenti circostanze pacificamente esistenti, o viceversa, e che non ricorre l’ipotesi di revocazione per errore di fatto quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, nonchè quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Pres. Elefante - Est. Pullano - Immobiliare Danka s.r.l. (Avv. Lauro) c. Comune di Quarto (Avv. Miani). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (C.C. 25 maggio 2004), Sentenza n. 349
 

Procedura e varie - Giudizio immediato - Patteggiamento - Competenza "funzionale" - Interesse a ricorrere - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Effetti. Nella specie, le S. U. erano state chiamate a risolvere il quesito se, una volta emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, fosse competente il g.i.p. o il giudice del dibattimento a celebrare il rito alternativo del patteggiamento su richiesta delle parti. La Corte, pur qualificando "funzionale" la competenza in esame e ravvisando nella violazione della medesima un'ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, ne ha tuttavia escluso la deducibilità di parte mediante ricorso per cassazione, per difetto dell'interesse a ricorrere. Il ricorrente non aveva infatti indicato quale pregiudizio gli fosse derivato dall'accoglimento della richiesta di applicazione della pena nei termini formulati dalle parti e condivisi dal giudice, né aveva sollevato alcuna critica sull'esattezza giuridica della decisione di merito. La inammissibilità del ricorso per cassazione preclude in ogni caso la rilevabilità d'ufficio della nullità, pure assoluta e insanabile. Presidente N. Marvulli, Relatore F. Fiandanese CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 8 febbraio 2005 (ud. 25/01/2005) Sentenza n. 4419

 

Procedure e varie - Decisione in forma semplificata su domanda incidentale di sospensione dell'atto - Termini - Condizioni - Osservanza - Obbligo - Notifica - Effettiva conoscenza - Fondamento - Udienza di discussione dell'incidente cautelare - Condizione obiettiva di conoscibilità - Fattispecie. La decisione in forma semplificata, in sede di esame della domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, richiede non solo la rituale notifica del ricorso, ma anche il rispetto dei termini per la discussione sull'istanza incidentale, (Cons. Stato, VI, 29 luglio 2002, n. 4070; V, 22 novembre 1985 n. 529; Ad. plen. 20 febbraio 1985, n. 2). L'udienza di discussione dell'incidente cautelare deve essere fissata dopo il decorso di dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso, poiché l'art. 36 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, prevedendo tale intervallo, garantisce il diritto di difesa e quindi non può intendersi abrogato dall'art. 33, l. Tar, che prevede la trattazione dell'istanza di sospensione alla prima udienza successiva al deposito del gravame. Il momento in cui si perfeziona la notifica per il destinatario nei casi di sua temporanea assenza, o di rifiuto di ricevere il piego da parte di altre persone abilitate si identifica infatti con il ritiro del piego o con il decorso del termine di giacenza che vale a concretare l'effettiva conoscenza del contenuto dell’atto (Cass. sez. un., 5 marzo 1996, n. 1729; Cass., sez. II, 27 agosto 2002, n. 12544). Nel caso in cui l'esame dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato non venga fissato per la camera di consiglio che accede alla prima udienza pubblica successiva al deposito del ricorso, viene meno la condizione obiettiva di conoscibilità ancorata alla previsione legale (art. 36, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 33, l. Tar). (fattispecie: accertamento e sequestro di una discarica abusiva ad opera del Corpo forestale dello Stato). Pres. Elefante - Est. Lamberti - Comune di Tarvisio (avv. Placidi e Di Pasquale) c. Promotur S.p.a. (avv.ti Ponti e Malinconico) (Tar del Friuli Venezia Giulia in data 22 - 26 gennaio 2004. n. 12). Conf. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 16 novembre 2004), Sentenza n. 153. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 16 novembre 2004), Sentenza n. 154

Procedure e varie - Notificazione della sentenza - Elezione di domicilio presso il proprio procuratore - Atto di appello - Nomina di altro procuratore domiciliatario - Esecuzione errata della notifica - Effetti. Nell’ipotesi in cui una parte, successivamente alla notificazione della sentenza contenente l’elezione di domicilio presso il proprio procuratore, abbia provveduto con l’atto di appello alla nomina di altro procuratore domiciliatario, la notificazione dell’appello incidentale (art. 333 c.p.c.) che venga eseguita non presso quest’ultimo, ma nel domicilio indicato nell’atto di notificazione della sentenza, è affetta da inesistenza e non da mera nullità - con esclusione, quindi, di ogni possibilità di sanatoria e rinnovazione - poichè la (seconda) procura con elezione di domicilio travolge la prima elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell’atto. (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.4.1987 n. 3957; Sez. I 10.8.1990 n. 8125, 21.11.1998 n. 11799). Pres. FRASCIONE - Est. PULLANO - Aquater - Società per la Geologia, l’Idrologia e gli Interventi sul Suolo - s.p.a. (avv. Arlini) c. Comune di Olbia (avv. Clarizia.) ed altro (App. inamm. respinge TAR Sardegna, Sez. I, n. 432 del 23 marzo 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 26 ottobre 2004), Sentenza n. 152

 

Procedure e varie - Impugnazione autonoma - Presupposti - Fondamento. Non sono autonomamente impugnabili gli atti impugnati in primo grado che non assumono di per sé soli carattere autonomamente lesivo: essi potranno essere impugnati, in quanto a connotazione endoprocedimentale, solo in uno all’atto destinato a concludere il procedimento. Pres. VARRONE - Est. GAROFOLI - AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA (avv. Sanino) c. ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF (Avv.ti Granara e Sorrentino) ed altri, (TAR Liguria - Genova Sez. I n. 267/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19 gennaio 2005 (C.C. 29 ottobre 2004), sentenza n. 94

Procedure e varie - Errore scusabile - Fondamento.
L’errore scusabile costituisce istituto di generalissima applicazione nel sistema della giustizia amministrativa, volta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, ed è pertanto suscettibile di applicazione, tra l’altro, quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa da cui possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed una effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale. C. Stato, sez. VI, 20-05-1988, n. 707. Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - Spa FORUS (avv. Pallottino) c. MINISTERO DELL’AMBIENTE (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri, (conferma TAR Lazio II bis - n. 1259 dell’11/8/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005 (C.C. 22 ottobre 2004), sentenza n. 4 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Notificazione - Domicilio eletto - Notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto e non a mani proprie (persona convivente) - Domicilio reale - Criteri per l’accertamento da parte del giudice - Nullità assoluta ed insanabile - Art. 179 - Nullità a regime intermedio - Art. 178 lett. c) - Sanatorie generali - Art. 183 - Regole di deducibilità - Art. 182 - Termini di rilevabilità - Art. 180 - Natura. La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 c.p.p., sanzionata con la nullità assoluta, ma dà luogo, di regola, ad una nullità a regime intermedio a norma dell’art. 178 lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 stesso codice, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180, con la conseguenza che essa non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. La nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 ricorre invece nel caso della notificazione della citazione eseguita in una forma diversa da quella prescritta, solo quando questa appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, sicchè possa ritenersene la equiparabilità alla notificazione “omessa”. Presidente N. Marvulli, Relatore G. Lattanzi CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, il 7 gennaio 2005 (ud. 27/10/2004), Sentenza n. 119

 

Procedure e varie - Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Ricorso per cassazione - Cancellazione del procuratore dall’albo - Notifica. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza non definitiva che ha deciso questioni preliminari di merito, nel caso di sostituzione del procuratore cancellato dall’albo con un nuovo procuratore costituito, va notificato a quest’ultimo e non alla parte personalmente, atteso che la sentenza non chiude il giudizio. Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Lupi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 3 gennaio 2005 Sentenza n. 48

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)