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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366



DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Zona vincolata - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza: autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto da un tecnico - Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il verbalizzante - Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004.
Anche in materia urbanistica e di tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, entrando a fare parte del fascicolo del dibattimento, relativamente alla descrizione della cosa sequestrata ed alla stato dei luoghi ed in genere relativamente all'attività irripetibile compiuta dalla polizia giudiziaria, può essere utilizzato anche senza sentire il verbalizzante (Cass. 6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De Filippo). Fattispecie: reati di cui agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, in zona vincolata, ampliato un preesistente fabbricato con strutture in cemento armato senza l'autorizzazione paesaggistica, senza il permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366


DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prove - Utilizzazione - Lettura o indicazione condizione indispensabile - Esclusione - Concetto di "acquisizione" - Artt. 191 e 526 c.p.p..
L'omessa lettura o l'omessa indicazione degli atti utilizzabili non può essere considerata causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso né può essere inquadrata in alcuna delle cause di nullità di cui all'articolo 178 c.p.p. né di inutilizzabilità di cui all'articolo 191 c.p.p., non incidendo l'omessa lettura o l'omessa indicazione sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate negli atti (nella specie di sequestro). D'altra parte negli artt. 191 e 526 si fa riferimento soltanto al concetto di "acquisizione" e quindi ad un'attività che logicamente e cronologicamente precede la lettura o l'indicazione e si distingue da esse (Cass. 14/10/2005, Safsaf). (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366


DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza dei motivi - Inammissibilità del ricorso - Prescrizione maturata dopo la decisione impugnata - Effetti - Esclusione. L'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata (Cass. Sez. Unite sent. 22711/2000 De Luca). (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


C

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 6/07/2011



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