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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427



DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali - Aree destinate a parcheggio e vincolo di pertinenza - Disciplina applicabile - L. n. 122/1989 modif. art. 17, L. n. 127/1997, e art. 37 L. n. 472/1999 - Art. 18, L. n. 765/1967 - Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 L.n. 1086/1971; 349 cod. pen..
La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Cass. Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001). Peraltro, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario-costruttore (Cass. S.U. n. 12793 del 15/06/2005). (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

DIRITTO URBANISTICO - Struttura precaria - Intervento sul suolo o nel suolo - Stabilità del manufatto e irremovibilità dello struttura - Differenza - Carattere della precarietà - Temporaneità e contingenza. In materia edilizia, le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con I'irremovibilità dello struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente [Cassazione Sezione III n.12022/1997, Fulgoni]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

DIRITTO URBANISTICO - Apposizione dei sigilli - Funzione - Violazione di sigilli - Condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene - Configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. - Custode - Responsabilità personale diretta - Eccezione per caso fortuito o forza maggiore. Con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Sicché, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali case impeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna]. Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Infine, la sussistenza del reato de quo si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene [Cassazione Sezione III n. 37570/2002]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Guido De Maio                                 Presidente
1. dott. Ciro Petti                                     Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi                               Consigliere rel.
3. dott. Silvio Amoresano                          Consigliere
4. dott. Santi Gazzara                              Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Tragni Giuseppe, nato in Altamura il 18.07.1945,

- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 1.02.2010 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 44 lettera b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 legge n. 1086/1971; 349 cod. pen.;
- Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere le contravvenzioni estinte per prescrizione con l'eliminazione della relativa pena e il rigetto del ricorso nel resto;


osserva


Con sentenza in data 1.02.2010 la Corte d'Appello di Bari confermava la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione €. 400 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a Tragni Giuseppe quale colpevole di avere eseguito su un immobile seminterrato, senza permesso di costruire, pilastri portanti in cemento armato e per avere violato i sigilli apposti al manufatto abusivo.


Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione
• sulla ritenuta configurabilità delle contravvenzioni edilizie perché non era stata realizzata una "costruzione" per la quale occorreva il permesso di costruire ma una pilastratura funzionale alla delimitazione di un'area, sovrastante il solaio di copertura di un locale seminterrato, destinata a parcheggio [opera pertinenziale prevista dalla legge regionale n. 11/2003 per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita];
• sul disconoscimento del suo diritto di costruire, ai sensi della legge n. 122/1989, autorimesse o parcheggi destinati a fabbricati esistenti soggetti ad autorizzazione gratuita;
• sul disconoscimento del suo diritto di eseguire ex d. Igs. n. 387/2003 opere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
• sul diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni essendo la permanenza del reato di cui all'art. 44 lett. b) della legge citata cessata col primo sequestro del cantiere [23.04.2005] e decorrendo il termine di prescrizione, per le altre contravvenzioni, dalla data del loro accertamento;
• sulla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. per la lacunosità degli accertamenti dei VVUU, sicché non era possibile stabilire se la situazione dei luoghi fosse diversa da quella riscontrata al momento del primo sopralluogo, circostanza negata dall'imputato e da un suo dipendente. Illogicamente, poi, non era stato dato credito a quanto riferito sulla rimozione delle casseforme di legno, che era stata necessita da un incidente sul lavoro ed effettuata a sua insaputa dai dipendenti. Non era ravvisabile, infine, l'elemento soggettivo del delitto.


Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il primo motivo censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.


La prescrizione dell'obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime permissorio tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l'infondatezza dei rilievi dell'appellante secondo cui l'esecuzione - all'interno di un'area adibita a opificio industriale - di una sopraelevazione di un piano seminterrato mediante l'erezione di pilastri in cemento armato sarebbe penalmente irrilevante, rientrando, invece, tale opera nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con I'irremovibilità dello struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente" [Cassazione Sezione III n.12022/1997, Fulgoni, RV. 209199].


Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l'obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell'imputato per essere stato ampliato un edificio preesistente.


Non sono puntuali le censure sull'addotta destinazione dell'opera, realizzata sul solaio di un fabbricato seminterrato, a parcheggio o a sostegno di un impianto fotovoltaico essendo state tali prospettazioni ritenute, con logico argomentare, sganciate da qualsiasi dato obiettivo.


Sul punto va rammentato che per la legge n. 122 del 1989, art. 9, la realizzazione di box e di parcheggi interrati è consentita in base a semplice DIA solo nel caso in cui i proprietari di immobili realizzino nel sottosuolo degli stessi ovvero nel suolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.


La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 RV. 220741).


Peraltro, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario-costruttore (SU n. 12793 del 15/06/2005 RV. 581954).


Nella specie, mancano gli accordi circa la destinazione del locale non risultando assunto alcun impegno formale con l'amministrazione comunale, donde l'assoluta genericità dell'asserzione del ricorrente.


Anche la pretesa destinazione dell'opera quale sostegno di un impianto fotovoltaico, non solo manca di qualsiasi aggancio fattuale, ma è giuridicamente insostenibile stante che l'asserita futura istallazione - è stato ritenuto - si sarebbe innestata su un manufatto abusivo.


Trattasi di motivazione che si fonda su una lettura coerente delle risultanze processuali e, pertanto, immune dalle censure di manifesta illogicità.


Fondato è il motivo sulla prescrizione delle contravvenzioni.


La corte distrettuale ha fatto coincidere la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado con conseguente spostamento del termine finale non ancora maturatosi ma tale decisione è errata poiché non risulta che dopo l'ultimo sequestro del 4.07.2005 sia proseguita l'attività abusiva.


Conseguentemente le contravvenzioni si sono prescritte, per il decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6, il 4.01.2010 prima della pronuncia della sentenza d'appello.


Va quindi annullata la sentenza impugnata con l'eliminazione della pena relativa alle contravvenzioni nella misura di mesi 4 di reclusione €. 200 di multa stabilita dai giudici di merito.

Quanto al delitto, è stato ritenuto che il primo verbale di sequestro del manufatto abusivo costituisce valido elemento di prova sulla situazione di fatto riscontrata al momento del primo sopralluogo e sul vincolo su esso apposto, mentre il secondo verbale dimostra l'intervenuta prosecuzione dei lavori abusivi.


E' stato accertato, in fatto, alla stregua del verbale di sequestro in data 22.04.2005, redatto dalla Polizia municipale, e dal relativo fascicolo fotografico quale fosse lo stato del manufatto abusivo sottoposto a sequestro e affidato alla custodia dell'imputato, e che in data 15.06.2005 è stata costatata I'immutazione dello stato dei luoghi con l'eliminazione di parte del ponteggio collocato nel cantiere e delle casseforme, sicché esattamente è stato ritenuto che tali elementi obiettivi comprovassero l'intervenuta prosecuzione dei lavori.


Ha affermato questa Corte [RV. 166001] che, con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.


Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali case inpeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768].


Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.


Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di concreti elementi, la sussistenza del reato de quo [che 'si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene" [Cassazione Sezione III n. 37570/2002; RV. 222557] essendo emerso che l'imputato, pur in presenza dei sigilli e pur consapevole di non essere in possesso di titolo autorizzativo, ha violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa.


Va, infine, osservato che la tesi della buona fede è stata riproposta in questa sede in termini meramente enunciativi e non corredati di rilievi specifici alla motivazione.


PQM


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere tutte le contravvenzioni estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione €. 200 di multa.


Rigetta il ricorso nel resto.


Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 28.04.2011.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GIU. 2011



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