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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311



ACQUA - Scarico di acqua contenente sostanze pericolose - Superamento dei limiti valori consentiti negli scarichi - Attivitą di ristorazione ed alberghiera - Responsabilitą penali - Concessione di benefici - Esclusione - Legittimitą - Art. 59, D. L.vo n. 152/1999. La mancata risposta in tema di concessione di benefici (non menzione della condanna nel casellario giudiziario) gią, peraltro, esclusa in primo grado sulla base delle risultanze dello stesso, non vģola alcuna legge, tenuto conto degli effetti deleteri sull'ambiente che comporta ogni inosservanza alla normativa ambientale e del contesto (esercizio di attivitą commerciale) in cui fu commessa. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Denuncia del vizio - Presupposti e limiti - Art. 606 c.p.p., lett. e). Ai fini della denuncia del vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera e), č indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato č manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non č, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione attraverso un nuovo esame di deposizioni o consulenze dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. (Cass., Sez. III, 16/02/2010, Sent. n. 6266, Ric. Bellini). (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Gravitą del reato o capacitą a delinquere - Aumento della pena edittale - Provvedimento motivato e logico - Art. 133 c.p.. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitą di pena irrogata č necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravitą del reato o alla capacitą a delinquere. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Ro. Ra.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana                                         - Presidente
Dott. GRILLO Renato                                            - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla                                            - Consigliere Rel.
Dott. MARINI Luigi                                                - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                                           - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Ro. Ra., nato a (Omissis) imputato Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59.
- avverso la Sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22.12.09;
- Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
- Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilita'.


OSSERVA


1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente Ro. per avere, quale legale rappresentante di una societa' avente ad oggetto attivita' di ristorazione ed alberghiera, operato scarichi di acqua contenenti sostanze come azoto tipo ammoniacale, Co, BOD 5, Zinco, E Coli, superiori ai limiti tabellari.

Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo:

1) violazione ed erronea applicazione della legge penale per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato. La data di cessazione della permanenza risaliva infatti (Omissis) e, quindi, il 3.11.09 il reato si sarebbe estinto. A sostegno del proprio assunto secondo cui la permanenza sarebbe cessata il (Omissis), il ricorrente ricorda le parole del teste De. Fe. e quanto dallo stesso riportato nella relazione secondo cui il 2.12.04, a seguito di una ulteriore ispezione, era stata verificata la installazione di un depuratore ed il campione di acque reflue era risultato regolamentare;

2) vizio di motivazione. Sostiene, infatti, il ricorrente che le emergenze processuali permettono di dubitare del fatto che il superamento dei valori consentiti negli scarichi possa essere ascrivibile all'imputato essendo stato provato, nel corso del giudizio, e l'acquedotto comunale forniva acqua nel pieno rispetto della normativa e che quindi la concentrazione di zinco in essa presente influiva anche sugli scarichi dell'albergo gestito dal ricorrente. A tal fine si invoca una presa visione, da parte della Corte, delle relazioni del Dott. De. Fe.Ag. e del Dott. Ia.Pa. ;

3) violazione ed erronea applicazione della legge nel determinare la pena in misura diversa dal minimo edittale (si e' partiti da una pena base di mesi 3 di arresto e 3000 euro di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 2 di arresto ed euro 2000) senza che di cio' Sia Stata data una valida motivazione;

4) violazione di legge per mancata concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziario;

5) violazione di legge non essendo stata accolta nemmeno la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale inammissibile.

2.1. (quanto al primo motivo). La questione della mancata declaratoria della prescrizione e' stata gia' posta, negli stessi termini dinanzi alla Corte e la mera reiterazione del motivo - senza una precisa critica alla motivata reiezione dei giudici di appello -costituisce, di per se', una causa di inammissibilita' (sez. 5, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).

Peraltro, come si diceva, la risposta della Corte a riguardo e' congrua e corretta quando ricorda che "la invocata causa estintiva non si e' compiuta in quanto, pur retrodatando la cessazione della permanenza alla fine del (Omissis) (mancando sul punto la prova certa ma in tal senso potendosi desumere dalla deposizione del teste escusso) - (vi sono state n.d.r. ) - le sospensioni del dibattimento in primo grado, per cause attribuibili alla Difesa ed incidenti sulla prescrizione, pari a circa mesi 11".

Nessuna affermazione contraria si rinviene nel presente motivo di ricorso se non un tentativo (di individuare nel (Omissis) il dies a quo per calcolare la prescrizione) del tutto superato dalle argomentazioni della Corte appena richiamate.

2.2. (quanto al secondo motivo). Questo secondo motivo e' inficiato dall'equivoco di fondo di ritenere che la verifica di questa S.C. sulla correttezza della motivazione si identifichi con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite ovvero con la possibilita' di formulare un giudizio diverso da quello espresso dai giudici di merito sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilita' delle fonti di prova.

Cio' e' ben lungi dall'essere vero.

Il controllo della motivazione, infatti, e' circoscritto alla verifica della esistenza di una spiegazione adeguata ed ancorata alle risultanze processuali delle quali non sia data una lettura manifestamente illogica.

Questo e', esattamente, quanto, avvenuto nella specie quando la Corte, oltre a riportarsi integralmente (e, si soggiunge, legittimamente) alla sentenza di primo grado, ricorda che "la deposizione dello stesso teste citato nell'atto di appello, il Dr. De. Fe. dell'APAC, contrasta con le conclusioni raggiunte dal consulente della Difesa, in quanto, il primo riferiva chiaramente che i residui di zinco accertati all'ulteriore controllo derivavano dall'attivita' di ristorazione ed albergo esercitata dall'imputato e non dalla rete idrica comunale (ff. 7 - 8 verb sten 18.2.08)".

Ai fini della denuncia del vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera e), e' indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato e' manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non e', invece, producente - come qui si tenta di fare - opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione attraverso un nuovo esame di deposizioni o consulenze dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

2.3. (quanto al terzo motivo). Del tutto ingiustificate sono le critiche che il ricorrente muove alla determinazione della pena posto che e' stato sempre sostenuto che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita' di pena irrogata e' necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita' del reato o alla capacita' a delinquere. (sez. 2, 26.6.09, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, 12.6.08, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 2, 19.3.08, Gasparri, Rv. 239754).

Non senza rimarcare anche una sostanziale genericita' della doglianza, si constata, comunque che nel caso in esame si e' proceduto correttamente.

2.4. (quanto al quarto motivo). Non e' fondato dolersi della mancata risposta in tema di benefici (non menzione della condanna) dal momento che cio' era gia' stato escluso in primo grado sulla base delle risultanze del casellario e la Corte ha ribadito sottolineando, comunque, la non formulabilita' di una prognosi positiva "tenuto conto degli effetti deleteri sull'ambiente che comporta ogni violazione alla normativa sui rifiuti e del contesto (esercizio di attivita' commerciale) in cui fu commessa".

2.5. (quanto al quinto motivo). La manifesta infondatezza di quanto dedotto in tale motivo discende dal fatto di non rappresentare una censura alla decisione impugnata bensi' una richiesta, per la prima volta, in questa sede, di una conversione delle pena detentiva mai invocata nella competente sede di merito.

Alla presente declaratoria di inammissibilita', seguono, per legge (articolo 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1000.


P.Q.M.


Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di 1000 euro



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