AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA CIVILE, 31/01/2011, Sentenza n. 2199



RIFIUTI - Accertamento T.A.R.S.U. - Annullamento delibera tariffaria - Effetto demolitorio della pronuncia del TAR - Conseguenza invalidante sull'atto impositivo comunale - Applicazione del regime tariffario precedente - Principio della retroattivitą - Poteri decisori del giudice tributario. L'affermazione dei giudici di merito, secondo cui l'annullamento della delibera tariffaria da parte del giudice amministrativo non avrebbe alcuna conseguenza invalidante sull'atto impositivo del comune costituisce violazione della regola fondamentale che regola gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi, che quella della retroattivita'. La pronuncia del TAR comporta, quindi, un effetto di invalidita' derivata dell'atto impositivo, del quale la tariffa costituiva presupposto regolatore. L'effetto demolitorio della pronuncia del TAR non poteva essere, quindi, disconosciuto dal giudice tributario che, nella specie, non poteva neppure, stante l'immediata efficacia erga omnes di tale decisione, avente ad oggetto un atto a contenuto generale, conoscere incidenter tantum dell'atto tariffario, ai fini dell'esercizio del potere di disapplicazione. (conf. Cass. sentenza n. 16937/07). Inoltre, non ha alcun rilievo il fatto che l'utente abbia comunque usufruito del servizio, e che il ricorso introduttivo non contenesse alcuna domanda di applicazione del regime tariffario precedente. I poteri decisori del giudice tributario non si esauriscono, infatti, col mero annullamento dell'atto impugnato, dovendo il giudice applicare la disciplina che regola il rapporto tributario; nella specie, quindi, individuare il regime tariffario applicabile, ove ripristinato dall'annullamento giurisdizionale. (Cass. Sez. Trib. sentenza n. 18123/09). (riforma sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria sez. 2 , n. 54, dep. il 26/05/2006) Pres. Altieri, Est. Polichetti, Ric. Pa. Gi. Pa. C. COMUNE di GENOVA. CORTE DI CASSAZIONE Sez. TRIBUTARIA CIVILE, 31/01/2011, Sentenza n. 2199


 www.AmbienteDiritto.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Tributaria


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico                                   - Presidente
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio           - Consigliere
Dott. PERCICO Mariaida                             - Consigliere
Dott. PARMEGGIANI Carlo                          - Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato                            - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da: PA. Gi. Pa., rappresentato e difeso, in virtu' di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati ODINO Luigi e prof. Gianni Marongiu del foro di Genova, e dal prof. Francesco D'Ayala Valva, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale dei Marioli, 43;


- ricorrente -


contro


COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati ODDONE Edda e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A;



- controricorrente -


per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria sez. 2 , n. 54, depositata il 26 maggio 2006, notificata il 6 novembre 2006;

- Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del Consigliere relatore Dott. Polichetti;
- Udito, per il Comune controricorrente, l'Avv. Gabriele Pafundi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Comune di Genova notificava il 13 maggio 2003 a Pa. Gi. Pa. accertamento ta.r.s.u. per il 2003 in relazione a un'area qualificata come magazzino. La commissione tributaria provinciale di Genova respingeva il ricorso. Il Pa. proponeva appello, deducendo che la Delib. Comunale n. 316 del 2003, la quale fissava la tariffa per l'anno in contestazione, era stata annullata dal TAR Liguria; che, inoltre, per quanto riguardava la determinazione della superficie imponibile, la commissione provinciale aveva accolto acriticamente le affermazioni del Comune, senza tener conto della documentazione prodotta da esso stesso ricorrente.

La commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza impugnata osservando:

- la riduzione ex articolo 11, comma 3 regolamento comunale esigeva una specifica richiesta, nonche' la dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti assimilati;
- l'addizionale era prevista per legge;
- il funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo era stato regolarmente autorizzato dal sindaco a sostituire il funzionario responsabile del settore;
- la sentenza TAR era irrilevante, perche' successiva all'atto impositivo e chi ha goduto di un servizio deve pagarne il corrispettivo in base alla tariffa all'epoca vigente; l'eventuale credito potra' essere fatto valere mediante domanda di rimborso ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 75;
- sulla misurazione locali, la stessa era avvenuta da parte agenti comunali; non era rilevante la planimetria prodotta, che non contiene l'indicazione delle diverse dimensioni.

Nella memoria di udienza il Comune fa riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato, con le quali, in sede di appello, sarebbe stata parzialmente annullata la decisione del TAR Liguria; tali decisioni venivano prodotte in copia.

p. 2. I motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62, 65, e 69, sostiene che le delibere con cui era stata approvata la tariffa erano state annullate dal TAR e che dall'annullamento da annullamento discendeva la rimozione degli atti impositivi. Era errato, quindi, affermare che gli atti erano stati emessi prima dell'annullamento, che opera ex tunc. Non e' vero che le prestazioni restavano prive di corrispettivo: si applicava, infatti, la tariffa previdente, per la quale operava la proroga prevista dall'articolo 69, che pero' non era stata prorogata. In ogni caso la proroga, non poteva sanare vizio rilevato da TAR. (Cass., 16937/07).

Nel controricorso si obietta che il contribuente non aveva proposto domanda di riduzione del tributo.

2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71 bis e omessa motivazione, il ricorrente lamenta che la commissione regionale non si sarebbe pronunciata sulla censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale riportava soltanto l'indicazione dell'ammontare accertato e in contestazione.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1; Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71, comma 2 e articolo 74, nonche' omessa motivazione.

Lamenta che la commissione tributaria regionale abbia dichiarato inammissibile (per mancanza di specificita') la censura sulla non attribuibilita' della firma a un funzionario, e la abbia anche rigettata. La prima statuizione avrebbe dovuto, quindi, considerarsi come irrilevante.

Svolge, inoltre, questioni su istanze volte ad accertamento non riferibilita'.

2.4. Col quarto motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 19 e omessa motivazione, il ricorrente deduce che nei gradi di merito era stata contestata l'applicazione della pretesa addizionale e tributo provinciale. articolo 19 non attribuirebbe al comune potere accertamento, ma solo riscossione.

2.5. Col quinto motivo, denunciando violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.; articoli 2697 e 2702 cod. civ., nonche' omessa e/o insufficiente motivazione; vizio motivazione, si lamenta l'insufficienza delle ragioni a conferma dell'estensione della superficie tassabile. Si deduce, in particolare, che il documento del comune non sia ascrivibile ad alcun autore, recando solo due sigle illeggibili e non contenendo alcun riferimento al compimento di un sopralluogo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


3.1. Il primo motivo merita accoglimento. L'affermazione dei giudici di merito, secondo cui l'annullamento della delibera tariffaria da parte del giudice amministrativo non avrebbe alcuna conseguenza invalidante sull'atto impositivo del comune costituisce violazione della regola fondamentale che regola gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi, che quella della retroattivita'. La pronuncia del TAR comporta, quindi, un effetto di invalidita' derivata dell'atto impositivo, del quale la tariffa costituiva presupposto regolatore. L'effetto demolitorio della pronuncia del TAR non poteva essere, quindi, disconosciuto dal giudice tributario che, nella specie, non poteva neppure, stante l'immediata efficacia erga omnes di tale decisione, avente ad oggetto un atto a contenuto generale, conoscere incidenter tantum dell'atto tariffario, ai fini dell'esercizio del potere di disapplicazione. Il Collegio si uniforma pienamente, quindi, ai principi enunciati nella sentenza della Sezione n. 16937/07.

Ne' aveva alcun rilievo il fatto che, l'utente aveva comunque usufruito del servizio, e che il ricorso introduttivo non conteneva alcuna domanda di applicazione del regime tariffario precedente. I poteri decisori del giudice tributario non si esauriscono, infatti, col mero annullamento dell'atto impugnato, dovendo il giudice applicare la disciplina che regola il rapporto tributario; nella specie, quindi, individuare il regime tariffario applicabile, ove ripristinato dall'annullamento giurisdizionale. Il Collegio si uniforma al principio affermato da questa Sezione nella sentenza n. 18123/09.

3.2. Il terzo motivo e', invece, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ignora un fondamentale principio che regola l'ordine della decisione delle questioni, e precisamente che, ove sia stata ritenuta l'inammissibilita' di una domanda (nella specie, di un motivo d'appello) la motivazione nel merito e' inutiliter data, e quindi insuscettibile di svolgere una valenza decisoria ed acquistare efficacia di giudicato. Cio' in quanto, con la pronuncia d'inammissibilita', il giudice ha esaurito la sua potestas judicandi. Il Collegio si conforma al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3840/2007.

Pertanto, la statuizione della commissione si esauriva nella declaratoria d'inammissibilita' del motivo d'appello, e contro la stessa il ricorrente non ha formulato alcuna censura, salvo il rilievo che tale declaratoria sarebbe stata travolta dalla pronuncia sul merito. Sono, pertanto, inammissibili le questioni svolte sulla ritualita' della sottoscrizione dell'atto, non costituendo le stesse autonoma ratio decidendi.

3.3. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo, del quarto e del quinto motivo, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria.

I giudici di rinvio dovranno, pertanto, individuare il regime tariffario applicabile, tenendo conto degli effetti della decisione del TAR Liguria e delle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in appello. Ai giudici di rinvio e' affidata anche la decisione sulle questioni svolte nel secondo, quarto e quinto motivo, nonche' sulle spese.


P.Q.M.


LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo e rigetta il terzo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562