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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125



DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Pertinenza di manufatto rispetto ad azienda agricola - Presupposti - Classificazione come residenziale - Il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici - Art. 817 c.c.. Non è possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 c.c.. In ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini; Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286 Cordisco). Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico - alla qualità soggettiva , nella specie conduttore del fondo, indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Ultimazione dell'opera - Ininfluenza - pregiudizio ambientale - Fattispecie - Artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo 42/04. In tema di tutela di beni culturali ed ambientali, è ininfluente il dato fattuale della ultimazione dell'opera, in quanto si verifica un pregiudizio ambientale destinato a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli anche dopo la realizzazione dell'opera (Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932). Fattispecie: costruzione realizzata in zona protetta da apposito vincolo paesaggistico. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. GENTILE Mario
2. Dott. FIALE Aldo
3. Dott. GRILLO Renato (est.)
4. Dott. MARINI Luigi

5. Dott. SARNO Giulio

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: PIAZZA Pietro nato il 25.08.1977 a Terracina
- avverso la ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame
- udita nella udienza del 17 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante SPINACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;


Svolgimento del processo e motivi della decisione


Con ordinanza dell'8 luglio 2010 il Tribunale di Latina. quale Giudice del Riesarne, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal (HP del Tribunale di Latina in data 23 aprile 2010 nei riguardi di PIAZZA Pietro ed avente per oggetto un manufatto dallo stesso realizzato in Fondi in violazione degli artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo 42/04.


Propone ricorso l'indagato personalmente deducendo vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione della costruzione come pertinenza, trattandosi di costruzione insistente su fondo agricolo del quale esso ricorrente era coltivatore diretto, come tale destinato a ricovero di attrezzi agricoli.


Deduceva, con un secondo motivo, vizio di motivazione - perché apparente - in punto di permanenza del pericolo di aggravamento del reato e delle ulteriori conseguenze da esso nascenti; essendo l'opera ormai ultimata in ogni sua parte.


Deduceva, infine, violazione di legge in ordine alla notifica del decreto di sequestro non già al proprietario, ma ad esso ricorrente, mero conduttore del fondo.


Il ricorso è infondato.


Il primo motivo afferisce ad una diversa qualificazione della condotta rispetto a quella ipotizzata dal Tribunale (al pari di quanto già fatto dal GIP all'atto della emissione del provvedimento cautelare), sostenendosi da parte del ricorrente che la costruzione in esame, in quanto destinata al ricovero di attrezzi agricoli necessari alla coltivazione del tondo sul quale è stata realizzata, dovrebbe considerarsi come pertinenza del fondo stesso come tale non assoggettabile a sanzione e di riflesso ad alcuna misura cautelare.


Con motivazione assolutamente corretta sul piano giuridico ed aderente alle emergenze processuali, il Tribunale ha ritenuto la detta costruzione incompatibile con il concetto di pertinenza al servizio del fondo agricolo, tenuto conto delle elevate dimensioni inconciliabili con un locale destinato al semplice ricovero di attrezzi, notoriamente di ridotte dimensioni e, soprattutto, della sostanziale destinazione di tale struttura ad unità abitativa sia pure inserita all'interno del fondo agricolo - in relazione a determinate caratteristiche tipologiche come provate dalle fotografie in atti.


Peraltro come più volte precisato da questa Corte non è possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 c.c. non mancando di osservare che in ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini rv. 213996; Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani, rv. 195978; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286 Cordisco, rv. 183839).


Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico - che è quello che viene in rilievo in questa sede alla qualità soggettiva del soggetto conduttore del fondo, indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche.


Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere: funzione che nella specie il Tribunale ha classificato come residenziale con motivazione corretta sul piano logico e insindacabile in questa sede.


Parimenti infondato si profila il secondo motivo afferente al vizio di motivazione in dipendenza della avvenuta ultimazione dell'opera non presa adeguatamente in considerazione dal Tribunale.


In realtà il Tribunale ha ritenuto - con motivazione, anche in questo caso, congrua e logica oltre che rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia - l'ininfluenza del dato fattuale della ultimazione dell'opera, correttamente valorizzando il pregiudizio ambientale (in quanto la costruzione risulta realizzata in zona protetta da apposito vincolo paesaggistico) destinato a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli anche dopo la realizzazione dell'opera (Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932 rv. 245207).


Infondato è infine il rilievo concernente la esecuzione del sequestro nei riguardi del conduttore e non, invece, del proprietario.


A prescindere dal fatto che tale doglianza non è stata sollevata dinnanzi al giudice del riesame sicchè,non può oggi proporsi denuncia di violazione di legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.' in ogni caso il sequestro andava eseguito proprio nei confronti del soggetto autore dell'opera e non certo del proprietario, per di più non incluso tra i soggetti destinatari diretti della norma penale di cui all'art. 44 U.P.R. 380/01.


Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Cosi deciso in Roma, 17 febbraio 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 30 MAR. 2011



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