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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998



SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Confezione originale rilevante ex art. 19 Legge 283/1962 - Nozione. La nozione confezione originale, rilevante ai fini della applicazione dell'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962, n. 283, presuppone la sussistenza di recipienti o contenitori chiusi, destinati a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperti esclusivamente dal consumatore di essa (Cass. Sez. 3 n. 8085, 21/6/1999; Cass. Sez. 3 n. 35732, 28/09/2007; Cass. Sez. 3 2350, 09/03/1995; Cass. Sez. 6 n. 5199, 20/05/1993; Cass. Sez. 6 n. 10637, 29/10/1992). In sintesi, perché possa parlarsi di confezione originale, deve essere assicurata la chiusura del contenitore, la destinazione alla conservazione del prodotto e l'impossibilità di apertura da parte di soggetto diverso dal consumatore. La sussistenza di tali requisiti deve essere esclusa nei casi in cui il contenitore, ancorché chiuso ma non sigillato, venga utilizzato non per garantire l'integrità originaria dei prodotti, quanto per impedirne lo spargimento o l'insudiciamento nella fase di commercializzazione (Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992, cit.) o per altre ragioni, quali l'esigenza di assicurarne il trasporto (Sez. 6 n. 5199, 20/5/1993). (riforma sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998

SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina contenente prodotti ortofrutticoli freschi - "Confezione originale" rilevante ex art. 19 Legge 283/1962 - Esclusione. Deve escludersi che un involucro contenente prodotti ortofrutticoli freschi consistente in una vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina abbia come finalità quella di garantire l'integrità originaria del prodotto e la sua conservazione. Difatti, il semplice avvolgimento in una retina non impedisce al prodotto di insudiciarsi o venire a contatto con agenti o sostanze esterne. Resta, tuttavia, il fatto che tale tipologia di involucro non consente, di regola, al venditore l'apertura della confezione senza la manomissione, con conseguente impossibilità di successiva commercializzazione del prodotto. Sul punto, occorre specificare che non può richiedersi una diligenza o prudenza eccezionale a coloro che vengano in rapporto, nelle fasi di produzione o distribuzione, con sostanze alimentari in assenza di specifiche prescrizioni normative; nondimeno, é loro imposto un dovere di condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima attività, da accertarsi in termini concreti e fattuali (Cass. Sez. 6 n. 2711, 4 marzo 1994). (riforma sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998

SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Art. 19 Legge 283/1962 - Inevitabilità del fatto addebitato - Condotta esigibile da parte del commerciante - Delimitazione. L'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962, n. 283 considera l'inevitabilità del fatto addebitato, cioè l'impossibilità materiale da parte del commerciante di verificare, attraverso la normale diligenza e prudenza, la corrispondenza del prodotto alle prescrizioni legali (Cass. Sez. 3 n. 2350, 9/3/1995). La condotta esigibile é stata delimitata, con riferimento a determinate tipologie di alimenti, all'adozione delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie relative alla conservazione del prodotto con riferimento ai locali, ai banchi ed alle modalità di esposizione e vendita, senza che il controllo possa pretendersi esteso ad accertamenti analitici che, per modalità e tempi di effettuazione, determinerebbero l'inevitabile deperimento del prodotto (Cass. Sez. 3 n. 5236, 27/5/1996). Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere chiamato a rispondere del procedimento di lavorazione e produzione di alimenti immessi al consumo in confezioni originali, ad eccezione dei casi in cui i vizi siano constatabili all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, tanto meno può essere chiamato a rispondere della composizione di tutti quei prodotti, "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'impossibilità pratica di immetterlo al consumo. In tali casi é però richiesto al commerciante di adottare tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita, sia sotto il profilo dei controlli esperibili (Cass. Sez. 3 n. 2350, 9/3/1995, Sez. 3 n. 8085, 21/6/1999). (riforma sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998

SALUTE - Vendita di sostanze alimentari - Art. 19 Legge 283/1962 - Applicabilità. L'articolo 19 della Legge 30 aprile del 1962, n. 283 può trovare applicazione anche nel caso in cui il prodotto fresco sia confezionato con involucri sigillati la cui apertura comporti la manomissione dell'originaria confezione o, comunque, la successiva incommerciabilità, e con modalità tali da non impedire il contatto con agenti esterni, tuttavia il commerciante che lo pone in vendita non può venire meno agli obblighi di particolare diligenza e prudenza nella conservazione ed esposizione per la vendita che la tipologia dell'alimento e le caratteristiche della confezione richiedono. (riforma sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 457/2009 del 11/02/2010). Pres. Teresi - Est. Ramacci - P.G. Izzo - Ric. Le. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 11998


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo                                          - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia                                  - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo                                             - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla                                           - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                                          - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) Le. St. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 457/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto;
Udito il difensore Avv. Corte Andrea, Milano.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza depositata il 24 marzo 2010, condannava Le. St. , quale direttore del punto vendita " Es. Ov. " per il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d) per aver posto in vendita funghi porcini freschi invasi da larve vitali di parassiti, irrogando la pena di euro 5000 di ammenda.

Avverso la sentenza il LE. proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione della Legge n. 283 del 1962, articolo 19 ed il vizio di motivazione.

A tale proposito rilevava che le sostanze alimentari oggetto dell'imputazione erano poste in vendita in una confezione predisposta dal produttore e consistente in una vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina di colore giallo e che i Carabinieri del NAS, intervenuti dietro segnalazione anonima, avevano redatto un verbale di sequestro nel quale si dava atto dell'apertura della confezione e dello "spolpamento" dei funghi. All'esito del controllo si rinvenivano muffe al loro interno e gli stessi risultavano invasi da larve di parassiti.

Osservava che, alla luce del verbale di sequestro e della notizia di reato contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti sull'accordo delle parti, emergeva che solo l'apertura della confezione aveva consentito la verifica dello stato del prodotto, altrimenti non rilevabile dal venditore che, di conseguenza, doveva ritenersi esente da responsabilità.

Rilevava inoltre che la sentenza impugnata si contraddiceva laddove riteneva, da un lato non applicabile l'esimente di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 19 e, dall'altro, ammetteva che i funghi risultavano marciti al loro interno.

Riteneva di individuare un ulteriore motivo di contraddizione laddove la decisione impugnata negava l'intrinsecità del vizio sul presupposto che la confezione fosse trasparente, mentre tale condizione presuppone, al contrario, che il vizio non possa essere rilevato senza aprire la confezione.

Faceva altresì presente che non vi erano agli atti fotografie delle confezioni integre e che se la rilevabilità del vizio fosse stata immediata, la polizia giudiziaria operante ben avrebbe potuto riprodurre la confezione integra con le larve visibili senza prima alterare il corpo del reato.

In subordine, richiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di prime cure in quanto determinava una posticipazione del termine per la presentazione della domanda di riabilitazione che risulterebbe più breve in caso di pagamento dell'ammenda.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso é infondato.

Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento alla applicazione della Legge n. 283 del 1962, articolo 19 che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo inquadrato compiutamente la nozione di confezione originale, che viene descritta come "ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa" (Sez. 3 n. 8085, 21 giugno 1999; conf. Sez. 3 n. 35732, 28 settembre 2007; Sez. 3 2350, 09 marzo 1995; Sez. 6 n. 5199, 20 maggio 1993; Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992).

Come si evince dalla descrizione sopra riportata, i requisiti della confezione devono assicurare la chiusura del contenitore, la destinazione alla conservazione del prodotto e l'impossibilità di apertura da parte di soggetto diverso dal consumatore.

La sussistenza di tali requisiti, peraltro, é stata sempre esclusa nei casi in cui il contenitore, ancorché chiuso ma non sigillato, venga utilizzato non per garantire l'integrità originaria dei prodotti, quanto per impedirne lo spargimento o l'insudiciamento nella fase di commercializzazione (Sez. 6 n. 10637, 29 ottobre 1992, cit.) o per altre ragioni, quali l'esigenza di assicurarne il trasporto (Sez. 6 n. 5199, 20 maggio 1993, cit.).

Si pone pertanto la necessità di considerare se un involucro, contenente prodotti ortofrutticoli freschi consistenti in una vaschetta di plastica trasparente avvolta in una retina, possa rientrare nella nozione di "confezione originale" come sopra definita.

Va subito rilevato che deve sicuramente escludersi che un involucro siffatto abbia come finalità quella di garantire l'integrità originaria del prodotto e la sua conservazione.

Esso contiene, in primo luogo, prodotti freschi e il semplice avvolgimento in una retina non impedisce al prodotto di insudiciarsi o venire a contatto con agenti o sostanze esterne.

Resta tuttavia il fatto che tale tipologia di involucro non consente comunque, di regola, al venditore l'apertura della confezione senza la manomissione, con conseguente impossibilità di successiva commercializzazione del prodotto.

A tale proposito si é osservato, in una occasione, che a coloro che vengano in rapporto, nella produzione o nella distribuzione, con sostanze alimentari in assenza di specifiche prescrizioni normative non può richiedersi una diligenza o prudenza eccezionale; nondimeno, é loro imposto un dovere di condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima attività, da accertarsi in termini concreti e fattuali (Sez. 6 n. 2711, 4 marzo 1994, fattispecie relativa a limoni contenuti in sacchetti a "reticella" che all'analisi chimica risultavano contenere una sostanza vietata che non ne aveva mutato l'aspetto esterno).

Occorre inoltre considerare che la menzionata Legge n. 283 del 1962, articolo 19 testualmente recita "le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione".

La norma, si é rilevato, considera l'inevitabilità del fatto addebitato, cioè l'impossibilità materiale da parte del commerciante di verificare, attraverso la normale diligenza e prudenza, la corrispondenza del prodotto alle prescrizioni legali (Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995).

La condotta esigibile é stata delimitata, con riferimento a determinate tipologie di alimenti, all'adozione delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie relative alla conservazione del prodotto con riferimento ai locali, ai banchi ed alle modalità di esposizione e vendita, senza che il controllo possa pretendersi esteso ad accertamenti analitici che, per modalità e tempi di effettuazione, determinerebbero l'inevitabile deperimento del prodotto (fattispecie in tema di vendita di mitili in "confezioni originali" Sez. 3 n. 5236, 27 maggio 1996).

Si é così affermato che, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere chiamato a rispondere tanto del procedimento di lavorazione e produzione di alimenti immessi al consumo in confezioni originali, ad eccezione dei casi in cui i vizi siano constatabili all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, quanto della composizione di tutti quei prodotti, "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe, per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'impossibilità pratica di immetterlo al consumo. In tali casi é però richiesto al commerciante di adottare tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita, sia sotto il profilo dei controlli esperibili (così, sempre in tema di mitili confezionati, Sez. 3 n. 2350, 9 marzo 1995, cit. conforme Sez. 3 n. 8085,21 giugno 1999, cit.).

Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente sul presupposto che la confezione di funghi esaminata dai Carabinieri del NAS consentiva, trattandosi di una vaschetta trasparente, di verificare che il prodotto era completamente invaso da parassiti visibili anche dall'esterno.

La circostanza é però contestata dal ricorrente che esclude la presenza di fotografie riproducenti la confezione integra ma si tratta, però, di una valutazione in fatto incensurabile in sede di legittimità.

La valutazione del primo giudice, sotto tale aspetto, appare del tutto immune da censure e perfettamente in linea con il disposto dell'articolo 19 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Alla luce dei principi in precedenza richiamati, infatti, appare determinante la circostanza che il prodotto, ancorché confezionato con modalità tali da consentire l'apertura dell'involucro al solo consumatore, era visibilmente invaso da parassiti e le condizioni di conservazione dello stesso erano agevolmente constatagli dal venditore, attraverso l'involucro trasparente o la retina che lo avvolgeva, con la diligenza richiesta dalla particolare confezione del prodotto, la quale non escludeva la possibilità di contatto con agenti esterni.

I predetti principi in precedenza richiamati, che il Collegio condivide, vanno dunque riaffermati, con l'ulteriore precisazione che la Legge n. 283 del 1962, articolo 19 può trovare applicazione anche nel caso in cui il prodotto fresco sia confezionato con involucri sigillati la cui apertura comporti la manomissione dell'originaria confezione o, comunque, la successiva incommerciabilità ma con modalità tali da non impedire il contatto con agenti esterni tuttavia il commerciante che lo pone in vendita non può venire meno agli obblighi di particolare diligenza e prudenza nella conservazione ed esposizione per la vendita che la tipologia dell'alimento e le caratteristiche della confezione richiedono.

Le considerazioni in precedenza svolte portano inoltre ad escludere anche la sussistenza del vizio di motivazione non ravvisandosi alcuna incongruità o incoerenza nel complessivo apparato argomentativo con riferimento agli elementi acquisiti nel corso del processo.

Va infine accolta la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale richiesta dal ricorrente in quanto la natura meramente dichiarativa della stessa consente a questa Corte di provvedere in ragione di quanto disposto dall'articolo 620 c.p.p., lettera l).


P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'impugnata decisione limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto.



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