AmbienteDiritto.it                                                                                     Copyright © Ambiente Diritto.it

Legislazione  Giurisprudenza                                                      Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 

 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. SARDEGNA, Sezione II - 4 maggio 2004, sentenza n. 571

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 571/2004.
Ric. n. 373/2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


Sul ricorso n. 373/2004, proposto dalla I Gabbiani srl , rappresentata e difesa dall’avv. Mario Ignazio Altana, con domicilio eletto in Cagliari, viale Merello n.41, presso l’avv. Roberto Uras;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro in carica e la Soprintendenza Beni a.p.p.s.a.delle Province di Sassari e Nuoro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro n. 3 del 2 febbraio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 21 aprile 2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
Uditi l' avv. Roberto Uras, su delega, per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Annabella Risi per le amministrazioni resistenti;
Considerato che le parti sono state avvertite della possibilità di decisione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 26, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’applicazione della suddetta disposizione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


La società I Gabbiani S.r.l. impugna il decreto del Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio n.3 del 2 febbraio 2004 che ha annullato per difetto di motivazione la determinazione del direttore del Servizio tutela del paesaggio di Sassari della Regione autonoma della Sardegna, con la quale è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento edilizio proposto, ai sensi dell'articolo 151 del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali.
La ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento sotto vari aspetti.


In particolare deduce la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché la violazione del principio della leale collaborazione; deduce altresì la tardività della determinazione e il difetto di motivazione e istruttoria.


Alla camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha rinunciato alla censura riguardante la tardività del provvedimento.


L’Amministrazione ha invocato il disposto dell’articolo 2 del DM 19 giugno 2002, n. 165 che ha aggiunto il comma 1bis all’articolo 4 del DM 13 giugno 1994, n. 495, in base al quale la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, tra gli altri, per quelli disciplinati dall’articolo 151 del DLgs 29 ottobre 1990, n. 490.


Il Collegio ritiene di non affrontare tale questione, in quanto considera comunque fondata ed assorbente la censura di violazione del principio di leale collaborazione, principio non inciso dal decreto ministeriale sopra ricordato che riguarda, come si è visto, il diverso problema dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento.


Ed invero, questo Tribunale ha già evidenziato (TAR Sardegna 29 aprile 2003, n. 494) che l’ordinamento affida la tutela del paesaggio ai concorrenti poteri di Stato e Regione (o ente da questa delegato), entrambi chiamati a cogestire il bene paesistico attraverso l’esercizio di funzioni di amministrazione attiva. In quest’ottica l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione dell’attività di cogestione del vincolo ad estrema difesa dello stesso (cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons. Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204).


Se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione), cooperano, se pur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto tra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma deve essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione (cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n°341 e 8/5/1998 n°157).


In altre parole, entrambi i soggetti - quali parti di un unico e più ampio soggetto collettivo (stato-apparato) - concorrono alla tutela del comune interesse alla salvaguardia del bene paesaggistico, interesse che si contrappone a quello del privato allo sfruttamento urbanistico del suolo.


Discende dal principio di leale collaborazione che lo Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela.


Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale – qualora non ritenga che nonostante la carenza di motivazione il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia, comunque, pienamente giustificato – dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla Regione (cfr. sulla possibilità dell’autorità statale di valutare positivamente il nulla osta regionale che risulti non adeguatamente motivato Cons. Stato, A.P. 14/12/2001 n° 9 cit.).


Le argomentazioni sopra riportate - che il Collegio condivide - conducono all'accoglimento della censura esaminata ed al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo gli ulteriori motivi rimanere assorbiti e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.


Condanna, l'amministrazione statale soccombente al pagamento delle spese di giudizio a favore della società ricorrente, che liquida in complessive €. 2000,00 (duemila,00) oltre IVA e CPA come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore;
Marco Lensi, Consigliere .


Depositata in segreteria oggi 4 maggio 2004
Il Segretario generale f.f.

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Annullamento di autorizzazione paesaggistica –Cogestione Stato-Regione del vincolo – Principio di leale collaborazione – Difetto di motivazione nell’autorizzazione paesaggistica – Stato – Deve richiedere chiarimenti alla Regione e, solo in caso di non esauriente riscontro, può annullare l’autorizzazione. L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione dell’attività di cogestione tra Stato e Regione del vincolo ad estrema difesa dello stesso (*). Per tale ragione, in osservanza del principio di leale collaborazione, lo Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela. Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla Regione. (*) cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons. Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204. Pres. Tosti, Est. Silvestri - I Gabbiani s.r.l. (Avv. Altana) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Cagliari – 4 maggio 2004, n. 571

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza