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RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI
Rimessione per legittimo sospetto

Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - Questioni di competenza per territorio

Corte Cassazione, Sezioni Unite.

 

Competenza (cod. proc. pen. 1988) Rimessione del processo - in genere - procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - questioni di competenza per territorio - proponibilità - esclusione". Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 248 del 2002 - Applicabilità ai procedimenti di rimessione in corso alla data della sua entrata in vigore - Sussistenza. La legge 7 novembre 2002 n. 248, avente ad oggetto la modifica della disciplina della rimessione del processo, si applica anche ai procedimenti di rimessione pendenti alla data della sua entrata in vigore. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Legge 7 novembre 2002 n. 248 modificativa della sua disciplina - Violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 2002 n. 248, modificativa della disciplina della rimessione, nella parte in cui dispone l'immediata applicabilità delle norme in essa contenute ai processi in corso, in essi compresi quelli nei quali la relativa richiesta fosse stata già proposta, in quanto il precetto inteso a garantire la precostituzione per legge del giudice naturale è comunque osservato quando l'organo decidente è istituito dalla legge sulla base di criteri generali e non fissati in vista di singoli procedimenti. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione per legittimo sospetto, così come introdotta dall'art. 1 della legge n. 248 del 2002 nell'art. 45 cod. proc. pen. - Lesione del principio costituzionale del giudice naturale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della "tanslatio iudicii" è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Eccezionalità dell'istituto - Sussistenza - Interpretazione restrittiva della relativa disciplina - Necessità - Conseguenze sull'individuazione delle condizioni per lo spostamento del processo. L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Provvedimenti e comportamenti del giudice del processo - Rilevanza ai fini della rimessione - Condizioni. Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Richiesta - Richiesta dell'imputato - Presentazione di memorie di contestazione da parte del pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Legittimità. Nel procedimento di rimessione a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, in quanto parte, ha facoltà di interloquire, presentando memorie o richieste scritte e, quindi, anche proponendo osservazioni e contestazioni agli argomenti addotti dall'imputato a sostegno della richiesta di rimessione. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Richiesta - Osservazioni del giudice - Trasmissione non contestuale alla Corte di cassazione - Legittimità. E' legittima l'acquisizione agli atti del procedimento di rimessione di osservazioni del giudice del processo principale non trasmesse alla Corte di cassazione contestualmente alla richiesta e ai documenti allegati, come prescritto dal comma 3 dell'art. 46 cod. proc. pen., ma in un momento successivo, in quanto il comma 4 del medesimo articolo prevede come causa di inammissibilità della richiesta l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2, ma non ricollega alcuna sanzione processuale al mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 3. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Atti e comportamenti censurabili del P.M. - Causa di rimessione - Possibilità - Condizioni. Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purchè abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Rimessione del processo - Grave situazione locale anteriore o coeva alla fase procedimentale - Rilevanza ai fini della rimessione - Esclusione. E' irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora. Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 13687 del 26.3.2003.

Competenza (cod. proc. pen. 1988) - Rimessione del processo - In genere - Istanza di sospensione del processo di merito presentata alla Corte di cassazione - Trattazione e decisione - Adozione di procedura "de plano" - Necessità - Ragione. In tema di rimessione, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione va trattata e decisa con procedura "de plano" e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale. Corte Cassazione, Sez. U, Ord. n. 14451 del 27.3.2003.

Rimessione del processo - Decisione - Momento nel quale interviene - Individuazione - Data di deposito della motivazione - Esclusione - Giorno della deliberazione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione. (Nella specie si è ritenuto che, essendo stata assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione il 28 gennaio 2003, la sospensione del processo di merito a norma dell'art. 47, comma 3, cod. proc. pen. fosse cessata a quella data e che legittimamente il processo medesimo fosse proseguito indipendentemente dal deposito della motivazione). Corte Cass., Sez. U, Ord. n. 14451 del 27.3.2003. 

 

Prima dell'introduzione del "legittimo sospetto"

La differenza tra il concetto di " legittimo sospetto "e quello di " "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo". Considerata la differenza tra il concetto di " legittimo sospetto ", contenuto nell'art. 2 n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione del codice di procedura penale, e quello di " "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", contenuto nell'art. 45 c.p.p., non è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 76 e 77 cost., la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p. in relazione all'art. 2 n. 17 l. 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui l'art. 45 non prevede tra le cause di rimessione il " legittimo sospetto ". Pertanto è rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di rimessione del procedimento, il "legittimo sospetto". Senza tale previsione, infatti, la norma codicistica si pone in contrasto con l'art. 76 cost., in quanto non rispettosa del dettato di cui all'art. 2, n. 17, della legge delega (l. n. 81 del 1987). Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2002, n. 25693

Le cause di rimessione del processo il " legittimo sospetto" - pronuncia additiva dalla Corte costituzionale. È manifestamente inammissibile, la q.l.c dell'art. 45 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 76 - in relazione all'art. 2 n. 17 legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 - ed all'art. 111 cost., nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il " legittimo sospetto ", in quanto risulta carente la motivazione sulla rilevanza, giacché dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice "a quo" a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione nè a questo proposito nè in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto " della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo. Allorché solleciti una pronuncia additiva dalla Corte costituzionale, il giudice rimettente non può limitarsi ad esporre i sospetti di illegittimità costituzionale sollevati dalle parti, ma deve indicare perché la norma richiesta in via additiva sia applicabile al caso di specie. Ne consegue che è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 45 c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le cause di remissione il " legittimo sospetto ", in quanto il giudice rimettente non ha precisato per quale motivo nel giudizio "a quo" sussisterebbe tale sospetto , limitandosi al riguardo ad esporre le doglianze delle parti. Corte costituzionale, 19 novembre 2002, n. 465

Rimessione del processo - presenza di "gravi situazioni locali" - il "pregiudizio" alla "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo". Perché possa darsi luogo alla rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., per la presenza di "gravi situazioni locali" occorre che queste ultime risultino radicate sul territorio al di fuori del quadro processuale e che da esse derivi, come necessario "posterius", il "pregiudizio" alla "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo"; per il che non è sufficiente (avuto riguardo alla eliminazione del riferimento al "legittimo sospetto", contenuto nella corrispondente disposizione di cui all'art. 55 del codice di rito previgente), il timore di meri condizionamenti di tipo "psicologico" in capo al giudice, ma occorre che si sia in presenza di vere e proprie pressioni esercitate sull'organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione. Tali condizioni non possono riconoscersi in un preteso "accanimento persecutorio" della pubblica accusa o nella esistenza di situazioni che potrebbero suggerire l'opportunità di un'astensione da parte dei magistrati del p.m. (opportunità di cui questi non abbiano inteso avvalersi), come nel caso in cui detti magistrati abbiano assunto qualità di persone offese in un procedimento per calunnia intentato a carico di taluni testimoni. Cassazione penale, sez. I, 23 febbraio 1998, n. 1125