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DALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE UN FRENO PER”RUSPA SELVAGGIA”

 

E’ compito del pubblico ministero demolire le opere abusive. Il sistema normativo: la procedura amministrativa e quella penale. La carenza operativa dei controlli repressivi della P.G.; i mancati sequestri dei cantieri abusivi. L’inerzia L’ordine di abbattimento delle opere abusive e l’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi

impartiti dal Pretore d’intervento della pubblica amministrazione. Il dibattito sulla competenza per l’esecuzione degli ordini di demolizione e rimessione in pristino; lasentenza delle Sezioni Unite. Le sentenze di patteggiamento.

 

di Maurizio Santoloci (Magistrato e Vice Presidente del WWF ITALIA)

 

 

Nel quadro del sistema diretto alla tutela dell’integrità del territorio, va sottolineato un principio spesso sottovalutato: le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno, infatti, da tempo varato un principio di rilevanza importantissima che va ad incidere su un aspetto determinante del settore.

L’ordine di abbattimento delle opere abusive impartito dal pretore nella sentenza di condanna per illecito urbanistico edilizio (art. 7 L. N. 47/85) e l’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi impartito dal pretore nella sentenza di condanna per violazione alla legge - Galasso (art. 1 sexies L. 431/85) costituiscono due punti assolutamente nevralgici e determinanti del sistema sinergico delle due normative in questione a tutela degli assetti urbanistici e ambientali.

In realtà queste due procedure hanno assunto particolare e rilevantissima importanza stante l’evoluzione di fatto delle normative in questione con riferimento alla loro specifica applicazione o, meglio sarebbe dire, alla loro frequente e parziale disapplicazione.

 

 

1 - Il sistema normativo: la procedura amministrativa e quella penale

 

Vediamo infatti che il sistema costruito dal legislatore apparirebbe in teoria preciso e l’iter penale dovrebbe rappresentare un corollario finale scarsamente incidente a livello pratico - sostanziale sulla sussistenza degli abusi e degli scempi. Questo perché parte pregiudiziale e preliminare è riservata, come del resto appare logico, all’operato della pubblica amministrazione.

Infatti è noto, ma vale comunque la pena ribadirlo, che nel sistema normativo in questione l’attività sostanziale ricade in capo al Comune, giacché dopo l’accertamento dell’abuso spetta obbligatoriamente al sindaco emanare l’ordinanza di sospensione dei lavori e il successivo ordine di abbattimento o acquisizione alternativa al patrimonio pubblico; spetta naturalmente allo stesso sindaco, una volta emanate dette ordinanze, curarne l’osservanza, o in caso contrario, la applicazione coattiva fino agli estremi finali.

In tal modo le due procedure (amministrativa e penale) seguono iter sostanzialmente diversi: la prima è tesa all’accertamento materiale del fatto ed è finalizzata soprattutto ad affrontare a livello pratico l’illecito stesso, con atti idonei per inibirne la prosecuzione dell’ulteriore sviluppo sul territorio fino alla cancellazione fisica dall’assetto urbanistico - territoriale (o in alternativa alla finale acquisizione al patrimonio pubblico); la seconda è tesa ad accertare il fatto - reato, portarlo a conoscenza dell’autorità giudiziaria ed alla fine giungere ad una sentenza di eventuale condanna a carico del responsabile con una funzione giurisdizionale che è dunque in linea teorica meramente accertativa e repressiva.

Ma in realtà le cose sono andate ben diversamente e lo sviluppo quotidiano e concreto dei fatti non è coinciso assolutamente in modo totale con il criterio razionalmente voluto dal legislatore.

 

 

2 - La carenza operativa dei controlli repressivi della P.G.; i mancati sequestri dei cantieri abusivi

 

Abbiamo visto, in primo luogo, che nel campo di illeciti territoriali ed ambientali la vigilanza è stata spesso piuttosto scarsa (in alcune aree del tutto inesistente) e ciò ha provocato il dilagare del mare di abusivismo apparentemente incontrollato che è sotto gli occhi di tutti noi.

La teoria è teoria ed i fatti sono i fatti: l’abusivismo c’è e si vede in modo incontestabile; il che significa che non è stato sufficientemente controllato e represso.

Ma anche allorquando gli accertamenti sugli illeciti sono stati eseguiti, e conseguentemente le due procedure (amministrativa e penale) sono state avviate, il corso dei relativi procedimenti ha subito una evoluzione genetica abnorme che ci ha portato alla situazione attuale. Infatti in genere l’organo di vigilanza (anche se di polizia giudiziaria) ha quasi sempre limitato la sua azione a prendere cognizione del reato e, una volta conclusi i rilievi, a denunciare l’abuso al pubblico ministero: raramente si è operato per impedire che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze (attività primaria e doverosa in base al disposto del primo comma dell’art. 55 C.P.P.).

Ciò significa che, quando si sono svolti gli accertamenti, si è comunque provveduto in genere (e salvo casi rari) solo a denunciare il reato all’autorità giudiziaria ma non si é provveduto ad inibire fisicamente ed oggettivamente ai titolari dell’abuso la continuazione dei lavori stessi: in altre parole non si è quasi mai provveduto a sequestrare il cantiere illecito sul nascere (magari appena è iniziato lo scavo delle fondamenta o ai primi albori della costruzione) lasciando così di fatto libero il titolare di continuare i lavori che poi sono stati puntualmente e regolarmente ultimati nelle more del dibattimento.

Per inciso, sul punto va rilevato che gli organi d P.G. in generale hanno manifestato ben scarsa tendenza al sequestro d’iniziativa in questo ed altri settori della tutela del territorio, omettendo quindi in modo palese ed ingiustificato un proprio preciso dovere d’iniziativa propria connesso a quel quadro di strumenti che il C.P.P. prevede come area operativa autonoma per la P.G. prima della segnalazione al P.M.

Ed in genere si é preferito limitare l’operato alla segnalazione al P.M. con il falso alibi di lasciare al suo ufficio la decisione in ordine all’eventuale sequestro; ipocrito scaricabarile, sia perché la P.G. deve attuare gli interventi di propria iniziativa (altrimenti il codice non avrebbe creato le relative procedure) sia perché é stato ben sempre noto a tutti che l’ingolfamento degli uffici del P.M. non consente, di regola e soprattutto nelle grandi città, un intervento immediato del magistrato appena ricevuta la segnalazione e dunque il tempo ha sempre lavorato a favore dell’abuso.

In realtà i sequestri non sono stati realizzati per una malintesa opzione di totale ed arbitraria discrezionalità condita da paure miste tra le quali il rischio di”pagare i danni”dopo mancate convalide e simili.

E sul delicato campo ha inciso, credo non casualmente, una importante e severa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che” (...) il sequestro rappresenta un”atto dovuto”la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali (...) " (Cass. Pen. sez. unite - 27 marzo - 16 maggio 1996 - n. 5021 - Pres. La Torre -  Rel. Marvulli - Imp. Sala).

Una pronuncia che, seppur non pronunciata espressamente con riferimento alla normativa in esame, riveste carattere generale ed é dunque applicabile anche e soprattutto nel campo degli abusivismi edilizi e paesaggistici e dovrebbe indurre a maggiore solerzia le tiepide azioni di vigilanza repressiva.

 

 

3 - L’inerzia d’intervento della pubblica amministrazione

 

A rigor di logica, tuttavia, a detta parziale inerzia della polizia giudiziaria si é posta in parallelo analoga e più frequente inerzia delle pubbliche amministrazioni competenti. Infatti una volta accertato l’abuso edilizio, parallelamente alla procedura penale si sarebbe dovuto attuare totalmente la procedura amministrativa: il sindaco avrebbe dovuto emanare l’ordinanza di sospensione dei lavori e promuovere il successivo iter per l’abbattimento o acquisizione al patrimonio pubblico.

Se questa procedura amministrativa fosse stata sistematicamente attuata, anche omesso il sequestro penale da parte degli organi di polizia giudiziaria, il risultato sarebbe stato il congelamento degli abusi edilizi allo stato iniziale ed al momento del dibattimento la situazione sarebbe risultata intatta sempre allo stato genetico.

Non avremmo dunque avuto quello che in realtà si è verificato, e cioè che al momento del processo gli abusi edilizi accertati in via originaria erano diventati nel frattempo manufatti magari di rilevanti dimensioni e già abitati dai contravventori.

Del resto conferma direttamente questa argomentazione il fatto che il condono edilizio è intervenuto su un mare di abusi che sono stati segnalati da parte dei titolari alle pubbliche amministrazioni per ottenere il condono stesso; l’esistenza di questa oceanica realtà di abusi da condonare conferma che sul territorio si sono sviluppati una serie di attività edilizie totalmente illecite che sono rimaste incontrollate e/o comunque non represse ed abbattute come la procedura rituale avrebbe voluto giacché alla fine il condono interviene con un provvedimento tombale che sana tutto.

La verità è che, se negli anni trascorsi ogni abuso fosse stato accertato e represso dalla P.G. da un lato, ma soprattutto dalla pubblica amministrazione con le ordinanze di rito poi coattivamente eseguite fino alle estreme conseguenze (abbattimento forzato o acquisizione al patrimonio pubblico) ben pochi sarebbero stati i casi di condono edilizio.

Si è verificato invece esattamente il contrario. Si deve dunque dedurre che il sistema dell’attività pregiudiziale imposto dal legislatore a carico della pubblica amministrazione non ha affatto funzionato e realisticamente le cose sono andate così: è stata quasi sempre emanata la prima ordinanza di sospensione dei lavori, vi è stata in genere anche la seconda ordinanza per la demolizione ma le procedure di fatto sono poi rimaste lettera morta. Infatti sia per ricorsi inibenti sia per cavilli procedurali sia per scarsa iniziativa della pubblica amministrazione, gli abusi che dovevano essere abbattuti e cancellati dall’assetto urbanistico - territoriale sono rimasti lì inalterati, vivi e vegeti.

 

 

4 - L’ordine di abbattimento delle opere abusive e l’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi impartiti dal Pretore

 

E’ logico, pertanto, che a questo punto torna inevitabilmente a costituire particolare importanza la procedura penale che nel frattempo è andata avanti. Si giunge quindi al dibattimento penale per l’abuso (il quale, va ribadito, è ancora lì immutato) ed il soggetto titolare viene condannato per la violazione alla normativa urbanistico - edilizia (e/o alla normativa paesaggistico - ambientale).

Il Pretore penale ha l’obbligo (vale la pena sottolinearlo: l’obbligo, non la facoltà) di ordinare in sentenza di condanna l’abbattimento delle opere abusive se ancora non sia stato altrimenti eseguito e parimenti ha l’obbligo di ordinare in caso di violazione alla legge - Galasso la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del condannato.

Questa ulteriore prassi, resa dal legislatore obbligatoria a carico del magistrato giudicante panale, é significativa in quanto evidentemente il legislatore ha percepito la scarsa attività sostanziale attuata dalle pubbliche amministrazioni in ordine agli abbattimenti di loro competenza amministrativa in via pregiudiziale e dunque rafforza la procedura in questione. Il Pretore deve dunque rinnovare l’ordine di abbattimento e rimessione in pristino evidentemente non attuato dalla pubblica amministrazione (l’inciso dell’attuabilità nel caso che l’abbattimento non sia stato altrimenti eseguito conferma il principio che ha mosso il legislatore come rimedio alla eventuale inerzia amministrativa).

Ma in realtà l’esperienza pratica e quotidiana ci insegna che quando il Pretore ha emesso questo ordine anziché trovarsi, come dovrebbe essere, di fronte a casi residuali scampati all’attività repressiva diretta del comune, è andato ad incidere su una situazione di fatto che ha visto la pubblica amministrazione ingessare il proprio operato di fronte al coattivo abbattimento o acquisizione al patrimonio pubblico. In realtà essendo l’opera ancora lì intatta ed immutata questo ordine emanato dal Pretore (di principio, residuale) assume così per forza di cose una importanza assolutamente prioritaria e fondamentale.

Consegue, ed è logico, che l’esecuzione di questo ordine di abbattimento e/o rimessione in pristino impartito dal Pretore diventa punto vitale di tutta l’evoluzione del sistema normativo in materia urbanistico - edilizia e paesaggistico - ambientale giacché trattasi dell’ultima spiaggia. Infatti se l’ordine del Pretore non viene eseguito, il cerchio si chiude in senso negativo e definitivo e tutta la procedura rimane lettera morta; se al contrario, l’ordine del Pretore viene puntualmente e sostanzialmente attuato consegue che effettivamente il contravventore vede la propria opera abusiva scomparire dal mondo delle cose reali.

Non sembri questo particolare scarsamente rilevante. Va sempre esaminato il problema sotto il profilo pratico - concreto.

Infatti è noto che nel campo degli illeciti nel settore in questione la normativa in se stessa presenta un sistema sanzionatorio non eccessivamente pesante, il quale viene ulteriormente reso meno invasivo da pratiche quali il ricorso al patteggiamento o alle pene alternative. Non dimentichiamo, peraltro, che chi delinque in questo settore raramente presenta un certificato penale con aspetti significativi e nella maggior parte dei casi appare anzi totalmente incensurato; quindi l’eventuale condanna rimane pur sempre una questione puramente teorica che provoca scarso effetto deterrente grazie alla concessione della sospensione condizionale della pena. Peraltro non di rado si rileva che il titolare ufficiale dell’abuso non è il vero responsabile dello stesso ma spesso i lavori sono

registrati a nome di una terza persona con scarsi tassi di rischio (ad esempio, un genitore anziano o comunque un parente in avanzata età i quali ben poco deterrente possono trarre da un’eventuale condanna che a loro carico resterà a maggior ragione ancora più teorica).

In questa situazione il rischio (teorico) di una condanna per l’abusivista edilizio medio e grande è comunque accettabile: a fronte di un cospicuo lucro conseguente all’abuso in questione, l’eventuale e teorica condanna, ammortizzata dalle pratiche alternative e/o comunque dal ricorso a responsabili di facciata, ben giustifica il rischio; anche perché vi é la certezza (quasi sempre assoluta) del godimento del bene il quale, si sa, resta comunque inalterato e alla fine, passata la tempesta sarà comunque godibile e comunque commerciabile.

Ecco dunque che l’abbattimento coattivo delle opere abusive e della rimessione in pristino assume un aspetto d’importanza veramente rilevantissima. Infatti già anche a livello deterrente, ove il contravventore abbia invece la matematica certezza che l’opera abusiva, seppure con il sistema penale ammortizzato di cui sopra, comunque in ogni caso e con assoluta sicurezza alla fine sarà abbattuta e/o lo stato dei luoghi sarà rimesso in pristino a suo danno e dunque il provento del reato non potrà certamente essere goduto, intravede la prospettiva di un danno economico notevolissimo a fronte di una speranza di godimento sempre più labile.

Peraltro l’abbattere le opere abusive e/o rimettere in pristino lo stato dei luoghi rappresenta un punto di forza importantissimo nella politica di gestione di tutela territoriale in quanto significa stroncare fisicamente ed oggettivamente il dilagare degli abusi facendoli scomparire dal mondo delle cose reali.

Si intuisce dunque che sull’ordine di abbattimento e remissione in pristino pronunciata dal Pretore in sentenza di condanna si è innestato un dibattito dottrinario e giurisprudenziale proporzionato all’importanza vitale che detta procedura ha assunto, per forza di cose, nell’evoluzione del sistema normativo in oggetto.

 

 

5 - Il dibattito sulla competenza per l’esecuzione degli ordini di demolizione e rimessione in pristino; la sentenza delle Sezioni Unite

 

Inizialmente, dunque, il magistrato penale trasmetteva la sentenza di condanna con gli ordini in questione, una volta passata in giudicato, al Comune affinché provvedesse al rinnovato ordine d’abbattimento ma, di fatto, il cerchio si è sempre chiuso nelle stesse modalità pregresse: in altre parole la pubblica amministrazione che non aveva trovato prima la forza per attuare il proprio ordine di abbattimento poi non ha trovato poi la forza neppure di attuare l’ordine dato dal Pretore.

E così le cose sono rimaste generalmente e sostanzialmente inalterate. Da parte della giurisprudenza di merito si è iniziato peraltro invece a mutare opinione in ordine alla competenza per l’esecuzione di detti ordini di abbattimento e rimessione in pristino e si é sostenuta la teoria che vuole dette esecuzioni ricadenti sempre in capo alla funzione giurisdizionale e non alla pubblica amministrazione.

Dunque si è iniziato a stabilire che l’esecuzione degli ordini in questione spetta al pubblico ministero e non alla pubblica amministrazione. Come per ogni principio di proporzionata rilevanza si sono registrate opinioni opposte.

La Corte di Cassazione ha avallato la tendenza di opinione giurisprudenziale in questione ed ha confermato che la competenza per l’esecuzione di tale ordine appartiene al pubblico ministero.

A titolo d’esempio si veda Cass. pen. Sez. III, 28 gennaio 1993, n. 21 Pres. Papillo - Est. Montoro:”Non sussiste difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive che il giudice deve pronunciare, con la sentenza di condanna (ove la detta demolizione non sia stata altrimenti eseguita), ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge urbanistica 28 febbraio 1985, n. 47; ordine, quello anzidetto, alla cui esecuzione, quindi, legittimamente e doverosamente provvede il P.M., avvalendosi, all'uopo, della forza pubblica."

Nella motivazione della citata sentenza la Suprema Corte ribadisce che”(...) deve (...) confermarsi la natura penale della sanzione de qua. (...) Quest'ultima è applicata dal magistrato penale; è autonoma e più ampia rispetto a quella amministrativa; consegue a sentenza di condanna. (...)". Ed infine sottolinea:”(...) Non si vede, quindi, perché proprio l'autorità giudiziaria non potrebbe eseguire l'ordine da lei stessa dato; in definitiva neanche la tanto conclamata funzione di supplenza vi osta, essendo la stessa - a ben riflettere – concettualmente incompatibile con la pretesa assolutezza della riserva amministrativa in materia.(...)".

Il suddetto orientamento ha trovato ulteriore conforto in sentenze successive (Sez. 3, 14 aprile 1995, Francavilla, Rv. 200924; Id., 16 novembre 1995, p.m. in proc. Cristoforo, Rv. 202794; Id. 28 novembre 1995, Granato, Rv. 203016; Id 16 gennaio 1996, p.m. in proc. Agoglia, Rv. 203364).

Ma nel contempo, come spesso ormai accade per fatti e principi similari la stessa Corte di Cassazione ha emanato sentenze antitetiche sul punto tendenti a riconoscere l’esclusiva spettanza dell’autorità amministrativa in ordine al potere di intervento sul territorio. Sicché s’é ritenuto che il potere conferito al giudice è diretto ad”ovviare all’inerzia della pubblica amministrazione”. Dall’altra parte, la sanzione demolitoria”disposta dal giudice penale.... è riesaminabile in sede di esecuzione;...... in tale sede può subire modificazioni definitive... per incompatibilità con provvedimenti adottati dalla competente autorità amministrativa successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ..... o (per modificazioni) temporanee, come nel caso in cui al sindaco sia interdetto dal giudice amministrativo di procedere alla demolizione sia pure con provvedimento sospensivo. (In tale caso) l’ordine del supplente (giudice penale) non ha possibilità di attuarsi in quanto l’esercizio del potere del titolare (pubblica amministrazione) ..... è sospeso .....; è (cioè) la potestà stessa della pubblica amministrazione, che dovrebbe eseguirlo, ad essere .... paralizzata nel suo esercizio....”.

In tal senso si veda, ad esempio, Cass. Pen. sez. III - 19/3/92, Conti, m. 189977; Cass. Pen. sez. III - 19/12/92, Vanello, m. 192602; Cass. Pen. sez. III - 7/5/94, Acquafredda, m. 197617.

Si sono dunque pronunciate le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte le quali, dirimendo definitivamente l’importantissima controversia hanno stabilito inequivocabilmente e in modo assolutamente chiaro che la competenza per l’esecuzione dell’ordine di abbattimento spetta al pubblico ministero e non alla pubblica amministrazione.

La sentenza in questione (Cass. Pen. Sez. unite del 19/6/96 (C.C.) - n. 15 - Pres. Callà - Rel. Albamonte) é scaturita da un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso al Pretura Circ.le di Trani. Con sentenza in data 12 giugno 1991, il Pretore di Trani - Sez. Dist. Di Andria - riconosceva Monterisi Rosa responsabile del reato di cui all’art. 20 lett.”B”L. 28 febbraio 1985 n. 47, per aver costruito un manufatto in assenza di concessione edilizia, e, per l’effetto, condannava la predetta alla pena di giustizia, nonché ordinava la demolizione dell’opera previa di concessione, ai sensi dell’art. 7 ult. comma legge citata.

Divenuta esecutiva la sentenza, il pubblico ministero promuoveva l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia, delegando il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Andria e l’esercito (si sottolinea la forza coattiva di questa procedura di abbattimento, in antitesi al nulla finora attuato in genere).

Contro il suddetto provvedimento la Monterisi proponeva incidente di esecuzione, contestando la competenza del pubblico ministero per porre in esecuzione il provvedimento stesso per mancato compimento dello speciale procedimento amministrativo di spettanza del comune. Il Pretore di Trani, quale giudice dell’esecuzione accoglieva il ricorso e dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine all’esecuzione della demolizione (asserendo dunque la competenza del comune in luogo della procura della Repubblica).

Proponeva ricorso per Cassazione il pubblico ministero.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, alla quale era stato assegnato il ricorso, rimetteva, con ordinanza del 9 marzo 1995, il ricorso stesso alle Sezioni Unite ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta (si sottolineava che la questione di diritto concernente la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in materia di esecuzione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo aveva dato luogo ad un contrasto nella giurisprudenza di legittimità).

Il caso giungeva quindi in decisione presso le Sezioni Unite e con la successiva citata sentenza le stesse”(...) riconoscendo la natura di provvedimento giurisdizionale all’ordine di demolizione (...)”stabilivano che”(...) ne è demandata l’esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell’esecuzione secondo i rispettivi ruoli (...)”.

Sancivano dunque che”(...) il potere - dovere di ordinare la demolizione dell’opera abusiva deve essere ricompreso in quel complessivo meccanismo di deterrenza che per la commissione dell’illecito urbanistico - ad un tempo amministrativo e penale - è stato predisposto dalla legge n. 47 del 1985 (...)”e che”(...) la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria riguardo all’esecuzione dell’ordine di demolizione è conseguente alla caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato, non essendo neppure ipotizzabile che l’esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga diversamente (...)”; dunque”(...) osserva questo Collegio che, essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell’ordine di demolizione, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione (...)”.

Infine le Sezioni Unite stabiliscono, sul punto, che”(...) quanto all’aspetto delle spese, che la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento dell’esecuzione nei confronti del condannato (...) previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell’esecutato (...)”.

Ma questa sentenza presente anche paralleli aspetti di principi di politica giudiziaria importantissimi.

Si veda ad esempio il punto nel quale si osserva che”(...) il territorio non solo non viene più considerato come supporto inerte del processo edificatorio, ma risorsa economica (...)”; ed ancora il concetto che incide sul nodo della funzione del giudice in rapporto alla pubblica amministrazione ove si sottolinea”(...) il definitivo superamento della visione di un giudice supplente dell’amministrazione pubblica e quindi di garante del rispetto delle regole edilizie da parte dei privati (...)”; al contrario, non si ravvisa alcuna interferenza nella sfera amministrativa perché si sancisce una”(...) concezione sostanzialistica e specifica del bene tutelato (...)”e ciò”(...) costituisce il presupposto stesso dell’attribuzione al giudice penale del potere di disporre provvedimenti ripristinatori, cioè di tutela specifica (...)”. Dunque non solo non vi é supplenza ed interferenza, ma la materia è sostanzialmente giurisdizionale ed il magistrato penale viene legittimato in toto verso le procedure connesse come proprio diretto ruolo istituzionale. Una presa di posizione estremamente chiarificatrice nel connesso dibattito sul ruolo del magistrato penale in ordine agli abusivismi urbanistici e territoriali che ravviva il ruolo della magistratura penale nel settore.

Va rilevato che la già citata Cass. pen. Sez. III, 28 gennaio 1993, n. 21 Pres. Papillo - Est. Montoro estendeva già il concetto anche all’ordine di rimessione in pristino della”legge - Galasso”; infatti nella motivazione della citata sentenza si avvalora l'estendibilità del concetto ai reati previsti dalla legge 431/85, assegnando anzi a detti illeciti natura ancor più diretta in ordine a detta attività di rimessione in pristino come direttamente attuabile ad opera del magistrato. Infatti la Suprema Corte stabilisce addirittura che”(...) l'ordine di demolizione attiene al settore edilizio - urbanistico, disciplinato non in via primaria - fondamentale nell'assetto costituzionale; quello di ripristino paesaggistico ha invece una evidente incidenza costituzionale, essendo diretta espressione del ricordato art. 9. (.. .)". Ed aggiunge poi: ”(...) La mancata introduzione di una subordinazione dell'ordine del magistrato penale alla inerzia della Amministrazione ha un preciso significato: l’assoluta autonomia dei due provvedimenti. Così, ad esempio, se in un bosco viene realizzata una qualsiasi struttura ed abbattuti gli alberi, mentre l'amministrazione potrà soltanto eliminare l'immobile, l'autorità giudiziaria dovrà anche ordinare il ripristino delle piante (...) Nella materia paesaggistica (...) il legislatore - vista la scarsa applicazione concreta dell'ordine amministrativo di demolizione - ha conferito al giudice penale non più un potere meramente surrogatorio, ma primario ed esclusivo, svincolato da ogni altro concorrente. (...) il legislatore ha conferito il compito al magistrato penale, che deve ordinare il ripristino dei luoghi. Conseguenziale è evidentemente l'esecuzione penale del provvedimento con l'esclusione - questa volta - di ogni diversa forma di esecuzione medesima. (...)"

E dunque la Suprema Corte stabilisce chiaramente che ancor più che l'ordine di demolizione previsto dalla legge 47/85, soprattutto l'ordine di rimessione in pristino previsto dalla legge 431/85 deve essere eseguito in via giudiziaria penale e quindi dal PM.

Si ritiene dunque pacifico il concetto che vuole anche l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato dopo sentenza di condanna per violazione della”legge - Galasso”’ debba eseguito dal PM competente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Per le modalità esecutive l’attività di fatto può essere eseguita da personale idoneo di P.G. o dipendente da ente pubblico sotto il controllo di organo di P.G. delegato dal PM.

 

 

6 - Le sentenze di patteggiamento

 

Va infine sottolineato che l’ordine di abbattimento delle opere abusive e l’ordine remissione in pristino dello stato dei luoghi deve essere obbligatoriamente inserito dal pretore anche nella sentenza di patteggiamento ("In tema di violazioni urbanistiche, la sanzione amministrativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 legge n. 47 del 1985, ossia la demolizione delle opere abusive, va ordinata dal giudice anche nel caso di patteggiamento.”(Cass. pen., sez. III, I marzo 1991, n. 2696, De Martino); e questo perché”è evidente che l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate - che ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria debba essere impartito dal giudice anche con la sentenza di cui all'articolo 444 del Cpp, pur nell'ipotesi che non sia stato

compreso nell'accordo tra le parti, stante la natura obbligatoria di esso sancita dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 47/1985."(Cass. pen. sez. III - 24/4/95 n. 4362 - Pres. Tridico - Rel. Grassi);”L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, previsto dal secondo comma deIl'art. I sexies L. n. 431 del 1985 (cosiddetta legge Galasso), va impartito dal giudice anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, non trovando applicazione il disposto del primo comma dell'art. 445 c.p.p. 1988 in quanto l'ordine suddetto, lungi dal rappresentare una pena accessoria, va collocato fra le sanzioni di carattere amministrativo irrogabili dal giudice ordinario.”(Cass. pen., sez. III, I marzo 1991, n. 2695, Ventura).

Non solo. Ma il principio é stabilito dalla Cassazione in modo talmente inequivocabile ed imperativo che la Suprema Corte giunge a sancire che ove il pretore non adempia a tale obbligo in luogo dell’annullamento della sentenza il Supremo Collegio provvederà direttamente ad integrare la sentenza irregolare apponendovi l’ordine in questione:”L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alla violazione formale della realizzazione di opere di modificazione dei luoghi sottoposti al vincolo ambientale in assenza della prescritta autorizzazione, non

comportando alcuna decisione di merito, stante la sua assoluta obbligatorietà, può essere adottato dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 620, lettera 1), allorché sia stato omesso dalla decisione impugnata.”(Cass. Pen. sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 195 Pres. Vessia - Est. Albamonte).

Dall’esame sinergico di questi principi, si trae la conferma delle rilevantissime ed innovative possibilità operative di politica giudiziaria contro il dilagare degli abusivismi e degli scempi sul territorio.