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Responsabilità civile dei genitori,dei tutori, degli insegnanti e dei maestri d’arte o mestiere (*)

ALBERTO FIGONE

 


(*) Le pagine che seguono sono parte di capitolo della monografia Atto illecito e responsabilità civile che è primo dei tomi dedicati alla materia della responsabilità civi-le nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone per la casa editrice Giappichelli (**).

 

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. Fondamento della responsabilità. – 3. Solidarietà passiva tra genitori e figli. – 4. I soggetti responsabili. – 4.1. Generalità. – 4.2. I genitori. – 4.3. Gli affidatari. – 4.4. Concorso dei genitori con terzi. – 5. La convivenza. – 6. Prova liberatoria. – 7. Precettori e maestri: generalità. – 8. In particolare: gli insegnanti. – 9. I maestri di mestiere o d’arte. – 10. Prova liberatoria.

 


1. Una premessa
L’art. 2048 c.c., al 1° co., prevede a carico dei genitori (e dei soggetti ad essi espressamente equiparati: tutore ed affiliante) un regime di responsabilità piuttosto rigoroso per il fatto illecito commesso dai figli (o da persone sottoposte alla loro vigilanza) se minorenni1. Come si è già anticipato in precedenza trattando del danno cagionato dall’incapace, il presupposto per l’applicazione di questa norma è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario, il genitore, il tutore o l’affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all’art. 2047 c.c. Tra l’art. 2047 e l’art. 2048 c.c. sussiste un rapporto di genere a specie, che il precedente codice del 1865 non contemplava: l’art. 1153 c.c. allora in vigore regolava infatti in un’unica previsione i casi di responsabilità dei genitori, tutori, ecc., prescindendo, ai fini dell’affermazione di responsabilità, dal profilo della capacità naturale dell’autore del danno2. L’art. 2047 c.c. contiene, quindi, una previsione di carattere generale, derogata dalla disposizione successiva, ove ne ricorrano gli estremi. Tale conclusione è confermata anche dalla diversa formulazione delle due disposizioni richiamate: l’art. 2047 c.c., come si è visto, si esprime semplicemente in termini di «danno cagionato dall’incapace», evidenziando come non possa qualificarsi «illecito» (almeno sotto il profilo soggettivo) il comportamento di colui che, al momento del fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere; l’art. 2048 c.c., di contro, fa uso della diversa espressione «danno cagionato dal fatto illecito» dei figli minori, presupponendo in tal modo nell’autore del danno il requisito della capacità3. Ne consegue che la responsabilità dei genitori (e dei soggetti ad essi equiparati) si aggiunge a quella dei minori, chiamati a rispondere in base alla clausola generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.


Per quanto riguarda i criteri che devono guidare l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore ai fini della sua eventuale responsabilità, non può che rinviarsi a quanto già osservato in precedenza. Va qui appena ricordato che, nella materia civilistica, non trovano applicazione i criteri rigidi previsti in sede di imputabilità penale (artt. 97, 98 c.p.), i quali stabiliscono una presunzione assoluta di non imputabilità per il minore degli anni quattordici, restando invece affidata al giudice la valutazione caso per caso circa la sussistenza, o meno, nel minore ultraquattordicenne, della capacità in questione4. Si è così più volte precisato in giurisprudenza, per quanto qui rileva, che, al fine di accertare se il minore sia incapace di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie ritardanti, nonchè la capacità del minore di rendersi conto del disvalore della sua azione. Ne consegue che anche bambini di età inferiore ai quattordici anni ben potrebbero essere ritenuti capaci di intendere e di volere, in relazione a fatti illeciti parametrati alla loro peculiare situazione personale5.

 


2. Fondamento della responsabilità
Assai discusso è il fondamento della responsabilità dei genitori. Secondo la dottrina più tradizionale la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. rientrerebbe nel sistema generale della responsabilità per colpa. Più precisamente si tratterebbe di una duplice presunzione di colpa (in educando o in vigilando) che avrebbe per effetto un’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, in deroga ai comuni principi vigenti in tema di illecito aquiliano6; tale presunzione potrebbe essere vinta con la prova, a carico dei genitori stessi, di «non aver potuto impedire il fatto» come dispone il 3° co. della norma in esame. La giurisprudenza, con una vera e propria opera di libera creazione del diritto, identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, come potrebbe argomentarsi dalla disposizione sopra richiamata, ma in un comportamento antecedente la commissione dell’illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all’esercizio della potestà, in particolare i doveri di educazione e di vigilanza7. Come si vedrà meglio in prosieguo, la prova liberatoria, cui la norma attribuisce un contenuto negativo, ha assunto così un contenuto positivo, per di più duplice: si chiede infatti ai genitori di dimostrare – per andare esenti da responsabilità – di aver convenientemente educato il minore e di aver vigilato la sua condotta in modo da prevenire la commissione dell’illecito; non è pertanto sufficiente al genitore provare di non aver potuto materialmente impedire la commissione del fatto.


Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell’illecito da parte del minore dimostrerebbe ex se l’insufficienza di educazione e controllo8. In tale prospettiva la responsabilità prevista dall’art 2048 c.c. si avvicina molto a quella del successivo art. 2049 c.c., ove si configura la posizione del datore di lavoro per l’illecito commesso dai dipendenti e preposti, senza ammettersi prova liberatoria. Mentre peraltro il datore di lavoro trae vantaggio dalle prestazioni di colui nei cui confronti deve rispondere, ciò non accade per i genitori; per questi ultimi, infatti, nemmeno è invocabile il principio «ubi commoda, ibi incommoda»9. Tale atteggiamento di estremo rigore sembra dettato dall’esigenza di offrire comunque tutela risarcitoria al soggetto danneggiato, posto che, di regola, i minori non hanno patrimonio (ed il danno potrebbe, in ultima analisi, rimanere a carico di chi lo ha subito).


In giurisprudenza permane tuttora costante il riferimento alla «culpa in vigilando» o «in educando» ed alla relativa presunzione, ancorchè alcune pronunce più recenti si esprimano in termini di presunzione di «responsabilità» piuttosto che di «colpa». Come è stato puntualmente osservato, la questione non è solo terminologica: presumere la colpa significa consentire l’effetto liberatorio, dimostrando la diligenza; presumere la responsabilità invece comporta lo spostamento della prova liberatoria sul piano della causalità, rendendo così sostanzialmente oggettivo il criterio di imputazione10.


La dottrina tende tuttavia a ricercare un diverso fondamento della responsabilità dei genitori, che prescinda dalla colpa. Si afferma così che i genitori sarebbero chiamati a rispondere in forza del proprio status11, ovvero di una «relazione qualificata» che li lega ai figli12; ancora si è individuata nell’art. 2048 c.c. più che una presunzione di colpa, la fonte di «una serie di autentici doveri legali di garanzia verso i terzi esposti al rischio di un illecito del minore»13. In tale prospettiva la responsabilità dei genitori tende ad assumere connotati di oggettività, ancorchè sia la stessa norma ad ammettere la possibilità di una prova liberatoria. Pare quindi superfluo analizzare sul piano sostanziale se la responsabilità dei genitori debba qualificarsi diretta per fatto proprio (come ritengono la dottrina e la giurispru-denza prevalenti)14, piuttosto che indiretta per fatto altrui15, ovvero in altro modo16. La differenza rileva se mai, come si vedrà, sul terreno processuale, relativamente alla natura, scindibile (o meno) delle cause e alla configurabilità di un litisconsorzio, facoltativo piuttosto che necessario, tra genitori e figli minori.


L’individuazione del titolo in base al quale i genitori sono chiamati a rispondere assume, se mai, particolare importanza sotto altro aspetto: non è infatti chiaro dalla formulazione normativa se la responsabilità dei genitori possa essere invocata solo in relazione a fatti illeciti dei quali il minore capace debba rispondere quanto meno a titolo di colpa, ovvero anche nelle ipotesi in cui il minore sia incorso in responsabilità oggettiva (ad es. per vizi di costruzione o per rovina di un suo immobile, ovvero di manutenzione di un veicolo di sua proprietà)17. Se nella responsabilità contemplata dall’art. 2048 c.c. si ravvisa la conseguenza sanzionatoria del mancato od inadeguato assolvimento degli obblighi che incombono ai genitori di controllo e di vigilanza sui figli, non sembrerebbero esservi ragioni per addebitare loro il risarcimento di danni che, non essendo stati cagionati da una condotta colposa del minore, non possono in alcun modo essere ricondotti ad omissioni ad essi imputabili. Nel caso in cui si dovesse invece ritenere che il legislatore abbia dettato l’art. 2048 c.c. allo scopo di incrementare le probabilità che i terzi danneggiati ottengano effettivamente il risarcimento dei danni patiti, le conclusioni sarebbero opposte, in forza dei vincoli di solidarietà familiare derivanti dal rapporto di filiazione18. Se si tratta di illeciti per i quali il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dalla colpa, perché possa operare il disposto della norma in questione è comunque necessario che il danno ingiusto sia stato cagionato da una condotta dolosa o quantomeno colposa del minore; in caso negativo, sarà da escludere qualsiasi responsabilità in capo al minore e, di conseguenza, ai suoi genitori19.


L’individuazione di criteri di responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore diversi dalla colpa (presunta) permette di giustificare la perduranza dell’art. 2048 c.c. in una realtà profondamente mutata rispetta a quella in cui la norma fu pensata e redatta. Nel codice del 1865 (che, come si è visto, conosceva un corrispondente art. 1153) e nel successivo del 1942, nella sua versione originaria, il rapporto tra genitori e figli era impostato in termini di potestà-soggezione. I genitori, infatti, erano tenuti ad educare la prole secondo i principi della morale, mentre i figli avevano l’obbligo di «rispettare» i genitori. L’illecito posto in essere dal minore ben poteva far pensare ad un’omissione, da parte dei genitori, degli obblighi educativi e di vigilanza, di spiccato contenuto autoritario, siccome finalizzati al perseguimento anche di interessi collettivi. L’entrata in vigore della Carta Costituzionale, prima, e della riforma del diritto di famiglia, poi, hanno profondamente modificato il quadro normativo; se i genitori sono oggi tenuti ad adempiere ai loro obblighi educativi secondo le inclinazioni e le capacità naturali dei figli minori (art 147 c.c. novellato), questi sono divenuti, a tutti gli effetti, soggetti di diritto, cui l’ordinamento riconosce spazi di autonomia e di libertà in funzione di uno sviluppo completo ed armonico della personalità20. Autonomia e libertà che tendono sempre più ad espandersi man mano che il minore si avvicina alla maggiore età, con una corrispondente acquisizione della naturale capacità di intendere e di volere21.


L’art. 2048 c.c. non introduce alcuna distinzione fra i minori a seconda della loro età, sicché il regime di responsabilità che deriva dall’illecito di un diciassettenne è uguale a quello che consegue dal me-desimo fatto di un dodicenne (sempre che entrambi siano capaci di intendere e di volere nella singola fattispecie). Manca quindi una graduazione della responsabilità che tenga conto della figura del «grande minore»; né la giurisprudenza ha saputo individuare criteri interpretativi specifici in funzione dell’età del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità di agire, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti (ad es. quello francese e tedesco) che contemplano una normativa assai simile alla nostra. In tale contesto non è certo fondatamente pensabile far rispondere i genitori per l’illecito del figlio vicino alla maggiore età (si pensi soprattutto ad incidenti stradali, cagionati dalla circolazione di ciclomotori o motorini) invocando un difetto presunto di educazione, ovvero di vigilanza. Delle due l’una: o si ampliano i margini della prova liberatoria (come hanno cercato di fare alcune pronunce, su cui v. infra), ovvero si perviene alla conclusione che la responsabilità dei genitori è finalizzata a garantire un ristoro al danneggiato, con una traslazione del danno in capo a coloro che, comunque, sono legati da un rapporto giuridico qualificato con l’autore dell’illecito.

 


3. Solidarietà passiva tra genitori e figli
Una delle conseguenze del fatto che, nella fattispecie in esame, il minore ha la capacità naturale di intendere e di volere è che questi risponde in proprio del fatto commesso in base all’art. 2043 c.c.; la sua responsabilità si aggiunge e concorre con quella dei genitori e, dal punto di vista del risarcimento, i due illeciti danno luogo alla medesima obbligazione. Si è, dunque, in presenza di un’ipotesi di re-sponsabilità solidale ex art. 2055 c.c.22. Il risarcimento potrà essere richiesto congiuntamente sia ai genitori (a loro volta legati dal vincolo della solidarietà) sia ai figli minori (rappresentati dai genitori stessi) con due domande proponibili tanto nel medesimo, quanto in separati procedimenti23; ma la domanda potrà essere proposta anche solo nei confronti dei genitori (e questa è per lo più la regola, atteso che assai raramente i minori possiedono un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del danneggiato). Se con il minore coabitano entrambi i genitori, padre e madre sono corresponsabili dell’illecito e, quindi, obbligati in solido nei confronti del terzo, a prescindere dall’entità e dal grado delle rispettive colpe24. Eventuali assenze di culpa in vigilando o in educando di uno dei due genitori, in relazione alla ripartizione tra loro concordata dei compiti di educazione e di vigilanza sul figlio, potranno rilevare solo nei rapporti interni attraverso l’esercizio dell’azione di regresso. Il vincolo di solidarietà esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario, mentre determina la scindibilità delle cause, che restano distinte, con una propria individualità, in relazione ai rispettivi contradditori25. Ovviamente, condizione per poter affermare la responsabilità dei genitori è l’illiceità del fatto del figlio minore: ne consegue che, se convenuti siano soltanto i genitori, la loro responsabilità non potrà essere affermata senza il previo accertamento di tale illiceità, la prova della quale incombe sul soggetto danneggiato, secondo i principi generali. Ove la condotta del minore non si presti ad essere considerata colposa (fuori dei casi di responsabilità oggettiva di cui si è già detto), l’obbligazione risarcitoria non grava né sui genitori, né sul minore. La solidarietà passiva tra l’obbligazione risarcitoria del minore e quella del genitore si estende anche al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., configurabile, di regola, quando il fatto illecito integri gli estremi di reato26.


Come è noto, l’art. 2055 c.c., al 2° co., disciplina l’azione di regresso tra condebitori solidali: chi ha risarcito il danno può ripetere dagli altri la rispettiva quota, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio (come prevede il 3° co. della norma in questione) le singole colpe si presumono uguali. Si discute se, nella specie, sia ammissibile l’azione di regresso dei genitori (che abbiano provveduto al risarcimento) nei confronti dei figli minori27. La risposta pare strettamente dipendere dal fondamento che si intende attribuire alla responsabilità dei genitori. Se, in conformità all’orientamento più tradizionale, si ritengono i genitori responsabili per fatto proprio a titolo di colpa, dovrebbe escludersi l’azione di regresso, tranne che si dimostri una maggior incidenza del comportamento illecito del figlio nella causazione dell’evento, valutabile a norma dell’art. 2043 c.c. (quindi sarebbe configurabile un regresso quantomeno parziale). Di contro il regresso sembra ammissibile, ove si assuma la natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità in questione; in questo caso il minore convenuto in giudizio con l’azione di regresso potrebbe ottenere una riduzione dell’importo della somma da rimborsare soltanto dimostrando che il genitore aveva concorso alla commissione dell’illecito con una condotta colposa o dolosa che lo rende responsabile ex art. 2043 c.c. del danno ingiusto cagionato al terzo.


La giurisprudenza, per parte sua, ha ritenuto ammissibile il regresso, pur fondando la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. sulla colpa28 (CONTINUA)

 

NOTE

1 La disciplina in esame è stata esaminata dalla prevalente dottrina nel più ampio contesto delle pro-blematiche sottese alla responsabilità civile ed ai fatti illeciti: cfr., per tutti, A. DE CUPIS, Dei fatti il-leciti, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca, (sub art. 2048), Bologna-Roma, 1971, p. 37; G. ALPA-M. BESSONE-V. ZENO ZENCOVICH, I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 14, Torino, 1995, p. 336 ss.; M. FRANZONI, Dei fati illeciti, in Commentario del co-dice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO (artt. 2043-2059), Bologna-Roma, 1993, p. 346 ss.; G. ALPA, Responsabilità civile e danno, Bologna, 1991, p. 135 ss.; M. MANTOVANI, La respon-sabilità dei genitori e dei tutori, in La responsabilità civile, diretta da G. Alpa e M. Bessone, Giuri-sprudenza sistematica di diritto civile e commerciale W. Bigiavi, II, 1, Torino, 1987, p. 4 ss. e I (agg.), Torino, 1997. Meno frequenti le opere di carattere generale dedicate specificamente all’argomento, v. per tutte S. PATTI, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984; L. MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità civile e minore età, Napoli, 1994; A. VENCHIARUTTI, La protezione civilistica dell’incapace, in Il diritto privato oggi, a cura di P. CENDON, Milano, 1995; ma v. altresì, da ultimo, G. DE CRISTOFARO, La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal mi-nore, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Filiazione, II, Milano, 2002, p. 1213 ss. Assai numerosi invece si presentano gli articoli o i commenti ispirati da pronunce che, di volta in volta, si segnalano per profili di originalità o di interesse: tra i più recenti, cfr. A. CHIANALE, Responsabili-tà dei genitori (sintesi di informazione), in Riv. dir. civ., 1988, II, p. 277; M.R. FISCHETTI, La respon-sabilità extracontrattuale dei genitori, in Arch. civ., 1996, p. 773; R. PARDOLESI, Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?, in Fam. e dir., 1997, p. 221; F. FERRI, La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., in Giur. it., 2000, p. 1409; F. DI CIOMMO, Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza «bacchettona»?, in Danno e resp. civ., 2001, p. 257; F. DI CIOMMO, La responsabili-tà contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sè: verso il ridimen-sionamento dell’art. 2048, in Foro it., 2003, I, c. 2635; ma v. già L. ROSSI CALEO, La responsabilità dei genitori ex art. 2048, in Riv. dir. civ., 1979, II, p. 120.
2 Cfr. al riguardo A. DE CUPIS, Il danno, II, Milano, 1979, p. 140.
3 V. al riguardo F.D. BUSNELLI, Nuove frontiere della responsabilità civile, in Jus, 1976, p. 65; M. FRANZONI, op. cit., p. 348; in giurisprudenza v., per tutte, Cass. 3 marzo 1995, n. 2463, in Mass. Giur. it., 1995; Cass. 25 marzo 1997, n. 2606, ivi, 1997.
4 Cfr. C. SALVI, La responsabilità civile, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1998, p. 105; C.M. BIAN-CA, Diritto civile, 5, La responsabilità civile, Milano, 1994, p. 690; ma v. altresì G. VISINTINI, Trat-tato breve della responsabilità civile, Padova, 1999, p. 637.
5 Cfr. al riguardo Cass. 26 giugno 2001, n. 8740, in Foro it., 2001, I, c. 3098, con nota di F. DI CIOMMO, L’illiceità (o antigiuridicità) del fatto del minore come presupposto per l’applicazione dell’art. 2048 (o 2047) c.c.. La pronuncia si riferisce ad una fattispecie di responsabilità degli inse-gnanti, pur contenendo principi generali, riferibili anche alla posizione dei genitori: nella specie, si trattava di lesioni cagionate da un dodicenne ad un compagno, nel corso di un gioco a squadre con-dotto con una certa veemenza.; cfr. altresì in termini Cass. 18 giugno 1975, n. 2525, in Rep. Foro it., 1976, voce Responsabilità civile, nn. 167, 168; Cass. 5 aprile 1965, n. 597, in Mass. Giur. it., 1965. In diversa prospettiva si è peraltro affermato che non sarebbe necessario svolgere di volta in volta un accertamento concreto della capacità di intendere e di volere del minore, ben potendo fondare il giu-dice tale valutazione anche su presunzioni concernenti l’età o gli studi condotti: Cass. 30 gennaio 1985, n. 565, ivi, voce cit., 1985, n. 105. Non mancano peraltro, specie nella giurisprudenza di merito meno recente, rari casi in cui i minori di quattordici anni sono stati reputati incapaci di intendere e di volere, indipendentemente da qualsiasi accertamento di fatto, sulla base di una mera presunzione (cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 1982, in Riv. giur. scuola, 1983, p. 511).
6 Cfr. ad es. A. DE CUPIS, Dei fatti illeciti, cit., p. 58; L. CORSARO, Funzioni e ragioni della respon-sabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minore, in Giur. it., 1988, IV, c. 225.
7 V., per tutte, Cass. 26 giugno 1984, n. 3726, in Arch. resp. civ., 1985, p. 51; Cass. 18 giugno 1985, n. 3664 e 6 maggio 1986, n. 3031, entrambe in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1527; Cass. 24 ottobre 1988, n. 5751, in Foro it., 1989, I, c. 98; Cass. 29 maggio 1992, n. 6484, in Giur. it., 1993, I, 1, c. 588; Cass. 9 giugno 1994, n. 5619, in Mass. Giur. it., 1994.
8 Cfr. ad es. Cass. 16 maggio 1984, n. 2995, in Mass. Giur. it., 1984.
9 Cfr. in proposito G. ALPA-M. BESSONE-V. ZENO ZENCOVICH, op. cit., p. 337; G. ALPA, op. cit., p. 303.
10 M. FRANZONI, op. cit., p. 370.
11 Cfr. BRASIELLO, Responsabilità del genitore per il fatto commesso dal minore capace o incapace, in Foro pad., 1954, I, p. 377 ss.; TABET, Questioni in tema di fatti illeciti dei minori, in Foro it., 1953, I, c. 1431 ss.
12 Cfr. già R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità per fatto altrui, in Noviss. Dig. it. , XV, Torino, 1968, p. 693 ss.; S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 156 ss.; più di recente v. F. GIARDINA, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984, p. 132 ss.; S. PATTI, op. cit., p. 256 ss.
13 Così M. BESSONE, Fatto illecito del minore e regime della responsabilità per mancata sorveglian-za, in Dir. fam. e pers., 1982, p. 1011.
14 Cfr. A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 133 ss.; M. POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Milano, 1969, p. 130; L. CORSARO, Funzione e ragioni della responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minore, in Giur. it., 1988, IV, c. 225; Cass. 6 luglio 1962, in Resp. civ. prev., 1962, p. 443; Trib. Milano, 20 marzo 1970, in Mon. trib., 1970, p. 703; C. app. Venezia, 27 ottobre 1974, in Corti Brescia, Venezia, e Trieste, 1975, p. 209 ss.
15 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 694; M. FRANZONI, op. cit., p. 348 ss.
16 Cfr. U. MAJELLO, Responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore e valutazione del comportamento del danneggiato ai fini della determinazione del contenuto della prova liberatoria, in Dir. e giur., 1960, p. 45, il quale si esprime in termini di responsabilità indiretta, ma per fatto proprio.
17 V. sul punto G. DE CRISTOFARO, op. cit., p. 1224.
18 Così C. SALVI, op. cit., p. 265. In giurisprudenza v. Cass. 9 luglio 1998, n. 6686, in Mass. Giur. it., 1998, secondo cui il genitore risponde pure quando la responsabilità del figlio non sia accertata in concreto, ma sia stata presunta ex art. 2054, 2° co., c.c.
19 Cfr. S. PATTI, op. cit., p. 265.
20 Cfr, al riguardo M. BESSONE, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. BRANCA, sub art. 29, Bologna-Roma, 1976, p. 31 ss.; G. FERRANDO, voce Filiazione (rapporto di), in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 1989; ma v. altresì in prospettiva più generale M. DOGLIOTTI-A. FIGONE-F. MAZZA GALANTI, Codice dei minori, Torino, 1999.
21 Cfr., per tutti, M. BESSONE, Garanzie costituzionali di autonomia della famiglia, educazione del minore e regime dell’art. 147 c.c., in Giur. it., 1980, I, 2, c. 35.
22 Cfr. al riguardo, M. POGLIANI, op. cit., p. 130; M. MANTOVANI, op. cit., 1987, p. 13 ss.; in giuri-sprudenza, v. tra le pronunce più recenti Trib. Frosinone 12 giugno 2002, in Gius., 2002, p. 2365.
23 Cfr. Cass. 5 dicembre 1974, n. 4027, in Mass. Giur. it., 1974.
24 V. Cass. 19 dicembre 1978, n. 6104, in Mass. Giur. it., 1978.
25 Cfr. Cass. 21 dicembre 1968, n. 4046, in Giur. it., 1969, I, 1, c. 1084; Cass. 20 aprile 1978, n. 1895, in Mass. Giur. it., 1978; Cass. 1° agosto 1995, n. 8384, in Mass. Giur. it., 1995.
26 Cfr. Cass. 20 gennaio 1997, n. 540, in Fam. e dir., 1997, p. 287; Cass. 9 giugno 1994, n. 5619, in Mass. Giur. it., 1994; Cass. 22 novembre 1978, n. 5464, ivi, 1978. In dottrina v. G. DE CRISTOFARO, op. cit., p. 1225; M. FRANZONI, op. cit., p. 352.
27 V. al riguardo R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 693 ss.; M. FRANZONI, op. cit., p. 352; G. DE CRI-STOFARO, op. cit., p. 1245; M. MANTOVANI, op. cit., p. 16.
28 V. ad es. Trib. Roma, 28 maggio 1987, in Riv. giur. circ. trasp., 1988, p. 635.
29 Cfr. A. DE CUPIS, Il danno, cit., p. 139; R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 694; in diversa prospettiva v. invece P.G. MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato Sacco, Torino, 1998, p. 954, secondo cui risponderebbe ex art. 2048 c.c. pure colui che eserciti di fatto le funzioni di genitore in forza dell’in¬staurarsi di una consuetudine di vita comune con il minore.
30 C.M. BIANCA, op. cit., p. 698; P.G. MONATERI, op. cit., p. 954.
31 Cfr. Cass. 8 luglio 1954, n. 2394, in Resp. civ. prev., 1955, p. 32; Cass. 22 luglio 1962, n. 2125, ivi, 1963, p. 281; Trib. Ravenna, 13 novembre 1964, in Giur. it., 1965, I, 2, c. 541.
32 Cfr. sul punto M. MANTOVANI, op. cit., 1987, p. 16.
33 Trib. Firenze, 17 luglio 1954, in Giur. tosc., 1954, p. 807.
34 Cfr. al riguardo, tra i contributi più recenti, M. BESSONE-G. ALPA-A. D’ANGELO-G. FERRANDO-M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 2002, p. 249 ss.
35 V. al riguardo M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, Torino, 1995, pp. 78 ss., 206 ss.; M. GIOR-GIANNI, Della potestà dei genitori, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, Padova, 1992, p. 353.
36 Cfr. Cass. 20 maggio 1958, n. 1662, in Resp. civ. prev., 1959, p. 102; Trib. Sanremo, 7 dicembre 1960, in Rep. Giur. it., 1960, voce Responsabilità civile, n. 124.
37 Cfr. M. MANTOVANI, op. cit., p. 25; Trib. Milano, 20 marzo 1970, in Mon. trib., 1970, p. 703.
38 V. in prospettiva più generale M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, cit., p. 21 ss.
39 C. app. Napoli, 7 novembre 1966, in Riv. dir. matr., 1967, p. 312.
 

(**) INDICE


C. SCOGNAMIGLIO,A. FIGONE,C. COSSU,G. GIACOBBE,P.G. MONATERI

ILLECITO E RESPONSABILITA’ CIVILE
G. Giappichelli editore - Torino


Primo dei volumi dedicati alla disciplina della responsabilità civile nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone ,e risultato della collaborazione tra ben noti cultori della materia, quest’opera svolge esauriente analisi delle normative e delle problematiche in dicate con chiarezza già dal circostanziato indice del volume.

Indice

L’INGIUSTIZIA DEL DANNO (ART. 2043)
di Claudio Scognamiglio

1. Premessa: ingiustizia del danno e problema della responsabilità civile                                                                 1
2. L’ingiustizia del danno ed il sistema della responsabilità civile                                                                             12
2.1. La nozione dogmatica di danno ed il concetto di «ingiustizia» del danno: le posizioni della dottrina                      12
2.2. L’ingiustizia del danno: tra «clausola generale» di responsabilità e «tipicità progressiva» degli illeciti civili             23
3. Il giudizio di ingiustizia del danno                                                                                                                      31
3.1. La struttura formale del giudizio di ingiustizia                                                                                                  31
3.2. Il giudizio di ingiustizia: la struttura della situazione giuridica rilevante                                                               36
3.3. Il giudizio di ingiustizia del danno: il «bilanciamento degli interessi»                                                                  42
3.3.1. Giudizio di ingiustizia del danno e regola di buona fede                                                                                 48
3.4. Giudizio di ingiustizia del danno e norma costituzionale                                                                                   54
3.4.1. La tutela degli interessi riferibili alla persona umana                                                                                      54
3.4.2. La tutela degli interessi «meramente patrimoniali»                                                                                        60
3.4.2.1. Tutela aquiliana e disciplina del mercato: il caso dell’illecito antitrust                                                           65


ARTT. 2044-2045
di Giovanni Giacobbe

I.
1. Premessa                                                                                                                                                       77
2. Presupposti della responsabilità civile: a) il fatto                                                                                                 82
3. b) l’elemento soggettivo                                                                                                                                   85
4. c) il danno ingiusto                                                                                                                                          89
5. d) il nesso di causalità                                                                                                                                     95
6. Gli atti leciti dannosi nella teoria della responsabilità civile                                                                                 100

II.
7. Legittima difesa e stato di necessità: considerazioni generali                                                                             104
8. La legittima difesa nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie                                                             109
9. Lo stato di necessità nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie                                                         115
10. Lo stato di necessità e la teoria dell’inesigibilità                                                                                              122
11. La disciplina penale delle scriminanti                                                                                                             125

III.
12. L’art. 2044 c.c.: caratteri della legittima difesa                                                                                                 129
13. Segue. I diritti tutelabili                                                                                                                                  133
14. Segue. Il pericolo                                                                                                                                          134
15. La proporzionalità tra l’offesa e la reazione. L’eccesso colposo di legittima difesa e la provocazione                     136
16. La legittima difesa putativa                                                                                                                             140

IV.
17. La previsione dello stato di necessità nel codice civile                                                                                      144
18. Il fondamento dello stato di necessità                                                                                                             147
19. Elementi costitutivi dello stato di necessità: il danno grave alla persona                                                             153
20. Segue. Il pericolo di danno. Attualità, inevitabilità, involontarietà                                                                        159
21. Segue. In particolare: lo stato di necessità putativo                                                                                          164
22. Segue. Il fatto necessitato dannoso                                                                                                                167
23. Il diritto sacrificato ed il criterio della proporzionalità                                                                                         170
24. Il dovere di esporsi al pericolo                                                                                                                        173
25. Il fatto colposo del terzo                                                                                                                                176
26. Il soccorso necessitato                                                                                                                                 183
27. L’obbligazione indennitaria: natura e fondamento                                                                                             188
28. La rilevanza dello stato di necessità nella responsabilità contrattuale                                                                193


LA RESPONSABILITÀ E IL DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE (ARTT. 2046-2047)
di Cipriano Cossu

Parte prima: DANNO E IMPUTABILITÀ
1. La nozione di imputabilità. Imputabilità e colpevolezza. Le actiones liberae in causa                                             199
2. Imputabilità penale. Imputabilità civile                                                                                                                204
3. Incapacità naturale e incapacità legale: il minore d’età e l’infermo di mente                                                          205
4. Il concorso di colpa dell’incapace                                                                                                                     208
5. La risarcibilità dei danni non patrimoniali                                                                                                           214
6. Imputabilità e responsabilità oggettiva                                                                                                               215

Parte seconda: IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE
7. La responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza                                                                                         218
8. La prova liberatoria                                                                                                                                          220
9. La responsabilità dell’incapace e la misura dell’indennizzo                                                                                 224


RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEGLI INSEGNANTI E DEI MAESTRI D’ARTE O MESTIERE
di Alberto Figone

1. Una premessa                                                                                                                                                227
2. Fondamento della responsabilità                                                                                                                      229
3. Solidarietà passiva tra genitori e figli                                                                                                                 233
4. I soggetti responsabili                                                                                                                                     235
4.1. Generalità                                                                                                                                                   235
4.2. I genitori                                                                                                                                                     236
4.3. Gli affidatari                                                                                                                                                239
4.4. Concorso dei genitori con terzi                                                                                                                     241
5. La convivenza                                                                                                                                                242
6. Prova liberatoria                                                                                                                                             244
7. Precettori e maestri: generalità                                                                                                                        249
8. In particolare: gli insegnanti                                                                                                                             251
9. I maestri di mestiere o d’arte                                                                                                                           256
10. Prova liberatoria                                                                                                                                           257


IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
di Pier Giuseppe Monateri

1. Natura e funzione del risarcimento in forma specifica. I rapporti tra reintegrazione e risarcimento per equivalente     261
2. La prassi evolutiva verso il riconoscimento di una azione generale di renitegrazione fondata sull’art. 2058 c.c.         264
3. I limiti alla reintegrazione in forma specifica                                                                                                       268
4. Profili processuali                                                                                                                                            270
5. Risarcimento del danno in forma specifica e Pubblica Amministrazione                                                               273

IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE LA NUOVA TASSONOMIA DEL DANNO ALLA PERSONA
di Pier Giuseppe Monateri

1. Il nuovo sistema risarcitorio dei danni non patrimoniali                                                                                       277
2. Le interpretazioni dell’art. 2059 c.c.: la vecchia regola                                                                                       278
2.1. Segue. Il superamento della “vecchia regola”                                                                                                 280
2.2. Segue. L’abbandono della “vecchia regola”                                                                                                    282
3. Danno biologico, danno morale e danno esistenziale: la nuova tassonomia                                                         286
4. La prova dei danni non patrimoniali                                                                                                                 289
5. La quantificazione dei danni non patrimoniali: liquidazione analitica o liquidazione unica?                                    290

 

 

 


 


 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 4/12/2005

 

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