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Deliberazione n. 12  Regione Toscana

 

 

Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 544. Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). Seduta del 16 gennaio 2002.

 

 

 

Consiglio regionale della Toscana

 

 

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA del 16 gennaio 2002

 

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini

 

 

Deliberazione n. 12 concernente:

Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 4Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

 

Omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

OMISSIS

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'articolo 15 dello Statuto

 

IL PRESIDENTE

Riccardo Nencini

 

IL SEGRETARIO

Ilio Pasqui

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 3811 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici);

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato che tale legge regionale disciplina, in attuazione del dm 381/1998, l'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi garantendo:

a) la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio;

b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;

c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti;

Considerato che l'articolo 16 della legge 36/2001 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) di tale legge che determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione, si applicano le disposizioni del dm 381/1998, in quanto compatibili con la legge stessa;.Preso atto che il suddetto decreto a tutt'oggi non è stato emanato;

Vista la "Valutazione sulle soglie di radiofrequenza da fissare come obiettivo qualitativo ai sensi del dm 381/1998", espressa in data 5 marzo 2001 dall'Agenzia Regionale di Sanità allegata alla presente deliberazione;

Vista la "Mozione per l'emanazione immediata di un regolamento contro l'inquinamento elettromagnetico" del Consiglio regionale del 10 aprile 2001, n. 196;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 54/2000 il Consiglio regionale definisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti ed i criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili;

 

 

DELIBERA

 

1. di definire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2000, i criteri generali per la localizzazione degli impianti ed i criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili, così come individuati nell'allegato 1 (Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili), parte integrante della presente deliberazione;

2. di definire nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili;

3. di impegnare la Giunta regionale a riferire sullo stato di attuazione della presente deliberazione in sede di rapporto annuale previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 54/2000.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso gli atti) in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compresi gli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

 

ALLEGATO 1

Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

 

INDICE

1. Criteri generali per la localizzazione degli impianti

2. Criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili

3. Accordi coi gestori

 

1. CRITERI GENERALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per telefonia cellulare possono essere installati esclusivamente all'interno delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune, previa verifica della conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione della potenza della sorgente da installare e del contesto insediativo, nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del punto 2..Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il comune con l'ausilio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e della ASL, per quanto di rispettiva competenza, identifica le aree sulle quali possono essere installati gli impianti, tenuto conto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

A tal fine il Comune può avvalersi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché fare riferimento, per quanto di competenza, all'Ispettorato territoriale Toscana del Ministero delle comunicazioni.

I Comuni nel cui territorio risultino installati impianti che violino le condizioni di cui sopra ne dispongono la rilocalizzazione con le modalità procedurali previste per il risanamento degli impianti esistenti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 54/2000.

 

2. CRITERI INERENTI L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

Le aree sensibili sono di due tipi:

a) aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;

b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, il Comune procede all'identificazione delle aree sensibili, sulla base delle tipologie indicate sopra alle lettere a) e b).

 

3. ACCORDI COI GESTORI

La Regione ed i comuni promuovono accordi con i gestori, intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti soggetti alle norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge regionale 54/2000, o con operatori qualificati del settore, anche avvalendosi della funzione di coordinamento delle Province, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, favorendo, anche in caso di rilocalizzazione, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ed ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo. A tal fine devono essere comunicati al Comune, da parte degli operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori installati.

Gli accordi di cui sopra intervengono precedentemente al termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 54/2000, per la presentazione da parte dei gestori del programma di sviluppo, e nel rispetto di quanto ivi previsto. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano un riepilogo delle autorizzazioni comunali ad essi eventualmente rilasciate ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale.

Le modalità di presentazione della documentazione sopra prevista sono quelle dettate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 54/2000. I tempi concessi dal comune per il risanamento, qualora sia prevista la rilocalizzazione, considerato altresì l'eventuale obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al punto 2 della presente deliberazione, tengono conto delle proposte dei gestori atte a favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in siti comuni.

Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente deliberazione, sono da ricomprendersi.anche le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori e accettate dai Comuni.

 

ALLEGATO 2 - OBIETTIVI DI QUALITA' INERENTI LE AREE SENSIBILI

1. Nelle aree sensibili identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del Dm 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B e C dello stesso Dm.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i campi elettrici generati d a impianti fissi per telefonia cellulare devono raggiungere il valore di 3 V/m entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione e l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro tre anni;

- i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000 devono raggiungere l'obiettivo di qualità di 3 V/m entro tre anni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

3. Nelle aree sensibili di cui al n. 2 sub b), dell'allegato 1 alla presente deliberazione, i Comuni ordinano le azioni di risanamento sugli impianti eventualmente esistenti qualora il livello di campo sui ricettori sia superiore all'obiettivo di qualità per essi previsto. Può essere ordinata la rilocalizzazione degli impianti qualora, per motivi tecnici, non sia possibile garantire l'obiettivo di qualità sopra indicato. In tale ultimo caso, la rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa, e le modalità procedurali di risanamento sono quelle previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 54/2000. I tempi concessi dai Comuni ai fini del risanamento sono congruenti al conseguimento dell'obiettivo di qualità entro i termini previsti al punto 2 del presente allegato.

4. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree sensibili di cui al n. 2, sub b) dell'allegato 1, devono:

- conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 54/2000 e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione della presente deliberazione;

- conformarsi con decorrenza immediata al rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000.

5. La realizzazione di edifici nuovi, in prossimità degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto nel presente allegato.

6. Il Comune può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni del presente allegato nel caso in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per i servizi di pubblica sicurezza, di protezione civile e di emergenza sanitaria.