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Decreto 2 marzo 2007

Ministero dello Sviluppo economico. Modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

 

(G.U. n. 73 del 28-3-2007- Suppl. Ordinario n. 86)

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresì, l'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116553 dell'8 novembre 2006 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di Euro 40.000.000,00;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006 che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con i predetti fondi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, è stata assegnata alle Regioni e alle Province autonome la somma complessiva di Euro 14.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie;
Visto il decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 21 dicembre 2006, con il quale si impegna, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, l'importo complessivo di Euro 14.000.000,00 a favore delle Regioni e Province autonome, per gli importi specificamente determinati finalizzati alla realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti;
Considerato, altresì, che nel medesimo art. 3 del citato decreto del 18 dicembre 2006, si dispone che, con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, siano individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse; Valutato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, l'attuazione del programma generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni o Province autonome, oppure, solo in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione agli interventi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006;
 

Decreta:


Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione 2006»: il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006;
c) «finanziamento»: la somma riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2006, assegnata a ciascuna Regione o Provincia autonoma, tenendo conto della popolazione residente, nonché della maggiorazione prevista per le Regioni meridionali, secondo la tabella ivi allegata;
d) «programmi»: i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni o Province autonome da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto di ripartizione 2006;
e) «interventi»: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma degli articoli 4 e 5, nei programmi delle Regioni o Province autonome;
f) «Regioni meridionali»: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, alle quali si applica la maggiorazione del 5% del finanziamento per la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006;
g) «soggetti beneficiari»: le Regioni o Province autonome destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei programmi di intervento;
h) «soggetti attuatori»: le Regioni e le Province autonome anche in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome in base alla legislazione regionale e provinciale, o, solo in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
i) «Ufficio competente»: l'ufficio C4 «Funzionamento del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti» della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
j) «Direzione generale»: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
l) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.
Ripartizione delle disponibilità finanziarie
1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a Euro 14.000.000,00, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e alle Province autonome per gli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto di ripartizione 2006.
2. Il provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad ogni Regione e Provincia autonoma è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nei programmi, secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

Art. 3.
Compatibilità con ulteriori risorse
1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie a copertura dei costi totali del relativo programma, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari.

Art. 4.
Oggetto dei Programmi
1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione e all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:
lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
strumenti di facilitazione per la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore, purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5;
c) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti, in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito.
3. Nelle Regioni meridionali, oltre gli interventi previsti dal comma 1, i programmi possono prevedere la realizzazione o il completamento di strumenti e attività generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto di ripartizione 2006, nei limiti della maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente tra più Regioni e/o Province autonome sia per realizzare un unico intervento sia con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può presentare un solo programma.
6. I programmi devono essere approvati con atto della Regione o Provincia autonoma proponente.

Art. 5.
Contenuto dei Programmi
1. I programmi, redatti sulla base del modello allegato (Mod. 2), devono essere trasmessi all'Ufficio competente nei termini stabiliti dall'art. 8, comma 1.
2. I programmi devono contenere:
a) il riferimento al decreto di ripartizione 2006 e al presente decreto di attuazione;
b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
d) le modalità di imputazione al bilancio della Regione o Provincia autonoma, oppure l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna Regione o Provincia autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2007;
e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;
g) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
h) la previsione dei costi totali per intervento con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
i) dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
j) costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui all'art. 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;
l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di cui all'art. 6;
m) le modalità e i riferimenti normativi di rendicontazione delle spese sostenute;
n) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio da parte del soggetto beneficiario;
o) i criteri per la verifica dei risultati.
3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì fornire:
a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle finalità;
b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
d) la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione;
e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art. 7, con l'indicazione della eventuale percentuale di cofinanziamento;
h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
i) l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai settori di cui all'art. 4, comma 2, lett. c);
j) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe;
k) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o Province autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'art. 4, comma 4;
l) l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento.
4. Per ciascun intervento indicato nei programmi deve essere redatta una scheda sulla base del modello allegato (Mod. 3).

Art. 6.
Soggetti attuatori
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto di ripartizione 2006, gli interventi di ciascun programma possono essere realizzati direttamente dalle Regioni o Province autonome o, in tutto o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il programma, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni o Province autonome. Solo in mancanza della predetta normativa, i programmi possono essere realizzati in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori sono regolati dalle Regioni e Province autonome attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, i termini e i requisiti per la realizzazione dei singoli interventi.

Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
b) acquisizione di servizi relativi a:
iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato; pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);
d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui all'art. 12;
e) spese generali non riferibili a specifica attività inerente al programma, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c) nonché dei membri della Commissione di verifica di cui all'art. 12, ecc. Tali spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 30% del totale delle spese ammissibili per le Regioni e Provincie autonome che, nel decreto di ripartizione 2006, hanno ricevuto un finanziamento inferiore a Euro 200.000,00 e pari al 15% del totale delle spese ammissibili per i rimanenti soggetti beneficiari.
2. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione del programma e anteriormente al termine di cui all'art. 11 nonché essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lettera b) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario ne' essere loro dipendenti.
4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:
«Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione/Provincia autonoma &ul; realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico», pena la non ammissibilità delle spese suddette.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7. Sui titoli di spesa originali deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: «Spesa relativa all'intervento &ul; del programma generale della Regione/Provincia autonoma &ul; finanziato dal Ministero dello sviluppo economico - DGAMTC, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006».

Art. 8.
Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi, redatti secondo quanto stabilito dall'art. 5,  possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione del presente decreto ai soggetti beneficiari, ed entro e non oltre il 15 maggio 2007.
2. I programmi devono essere allegati alla domanda di ammissione al finanziamento di cui al modello allegato (Mod. 1), unitamente alla copia dell'atto di approvazione del programma da parte del soggetto beneficiario.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il timbro postale di spedizione, ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative delle Regioni o Province autonome a vantaggio dei consumatori - Anno 2007», pena l'irricevibilità della domanda di ammissione al finanziamento.
5. I programmi, comprensivi degli allegati, devono essere inviati a mezzo raccomandata a/r ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C4 - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Art. 9.
Modalità e termini per l'istruttoria
1. L'ufficio competente valuta la completezza della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario e verifica la rispondenza del programma ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. L'ufficio competente può richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. Il soggetto beneficiario deve ottemperare alla suddetta richiesta, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione telematici, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa, pena la non ammissibilità della domanda di ammissione al finanziamento.
4. Entro il 15 giugno 2007, l'Ufficio competente termina l'istruttoria, emana il provvedimento avente ad oggetto la valutazione della domanda di ammissione al finanziamento e, se del caso, decreta contestualmente l'erogazione della prima quota di finanziamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera a), dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 10.
Stato di avanzamento dei programmi
1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'Ufficio competente entro il 31 gennaio 2008 la situazione relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento riferita al 31 dicembre 2007 nonché copia delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in conformità al modello (Mod. 4) allegato al decreto e sottoscritta dal responsabile del programma.

Art. 11.
Termine per la realizzazione dei programmi
1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono essere completati e rendicontati, pena la revoca del finanziamento, entro il 15 ottobre 2008.

Art. 12.
Commissione di verifica
1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione o Provincia autonoma nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da un rappresentante designato dalla Direzione generale.
2. La Commissione effettua la verifica nel primo semestre 2008 e redige un apposito verbale, che trasmette all'ufficio competente entro il 30 luglio 2008.
3. Gli oneri della Commissione sono a carico del programma finanziato, sono determinati dal soggetto beneficiario e rendicontati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed e) .

Art. 13.
Erogazione del finanziamento
1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dall'Ufficio competente secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento assegnato al programma ammesso, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 9;
b) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 6), e a seguito della procedura descritta ai commi successivi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il 15 ottobre 2008, la documentazione finale, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 5), sottoscritta dal responsabile del programma, concernente:
una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte delle associazioni dei consumatori in qualità di soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7;
la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli interventi mediante la trasmissione dei relativi mandati di pagamento;
3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'art. 12, accerta la conformità degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo programma ammesso al finanziamento. L'ufficio competente determina, quindi, l'ammontare delle spese ammissibili e procede a definire l'importo del finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria con il decreto del 21 dicembre 2006.
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4, l'Ufficio competente emana il provvedimento avente ad oggetto la valutazione della documentazione finale presentata dal soggetto beneficiario e, se del caso, decreta contestualmente l'erogazione del saldo del finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 14.
Revoche
1. L'Ufficio competente procede alla revoca del finanziamento corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attività entro al 31° dicembre 2007 di ciascun intervento previsto;
b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'art. 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma ammesso, entro il termine fissato dall'art. 11. In particolare, è prevista la revoca del finanziamento relativo all'intero importo dell'intervento qualora lo specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in termini di risultato, e la revoca del finanziamento corrisposto per l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in termini di risultato.
 

Roma, 2 marzo 2007
Il direttore generale: Lirosi
 

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